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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10723/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato il suo reclamo avverso l'ordinanza del Magistrato di Pescara, la quale rigettava l'istanza, dal medesimo presentata, volta al risarcimento da inumana detenzione ex art. 35 -ter ord. pen. per il trattamento contrario all'art. 3 CEDU asseritamente subito presso l'Istituto di Teramo dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] alla domanda; Ritenuto che il ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, non confrontandosi adeguatamente con il provvedimento impugnato, che risulta conforme alla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale «non ogni lesione astrattamente tutelabile con l'azione inibitoria di cui all'art. 35-bis ord. pen., può costituire la base giuridica per il riconoscimento dello speciale rimedio compensativo, ma solo quelle che sono idonee a provocare all'interessato uno sconforto e un'afflizione di intensità tale da eccedere l'inevitabile sofferenza legata alla detenzione» (Sez. 1, n. 11602 del 27/01/2021, Vitale, Rv. 280681); Osservato in particolare che l'ordinanza impugnata ha ritenuto non ravvisabile alcuna violazione dell'art. 3 CEDU, non solo in considerazione dello spazio pro capite a disposizione del detenuto, sempre al di sopra dei 3 mq, ma anche alla stregua di una valutazione complessiva, tenuto conto delle condizioni strutturali e logistiche e del regime trattamentale effettivamente praticato, come risultante dalle dettagliate informative fornite dalla Direzione dell'istituto penitenziario; Rilevato che, a fronte di tale esaustiva motivazione, il ricorso, peraltro consentito soltanto per violazione di legge, si limita a reiterare pedissequamente le medesime argomentazioni già dedotte in sede di reclamo, senza peraltro aggredire il ragionamento posto alla base della decisione impugnata che alle relative doglianze ha comunque fornito risposta, donde la sostanziale aspecificità dell'odierna impugnazione; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato il suo reclamo avverso l'ordinanza del Magistrato di Pescara, la quale rigettava l'istanza, dal medesimo presentata, volta al risarcimento da inumana detenzione ex art. 35 -ter ord. pen. per il trattamento contrario all'art. 3 CEDU asseritamente subito presso l'Istituto di Teramo dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] alla domanda; Ritenuto che il ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, non confrontandosi adeguatamente con il provvedimento impugnato, che risulta conforme alla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale «non ogni lesione astrattamente tutelabile con l'azione inibitoria di cui all'art. 35-bis ord. pen., può costituire la base giuridica per il riconoscimento dello speciale rimedio compensativo, ma solo quelle che sono idonee a provocare all'interessato uno sconforto e un'afflizione di intensità tale da eccedere l'inevitabile sofferenza legata alla detenzione» (Sez. 1, n. 11602 del 27/01/2021, Vitale, Rv. 280681); Osservato in particolare che l'ordinanza impugnata ha ritenuto non ravvisabile alcuna violazione dell'art. 3 CEDU, non solo in considerazione dello spazio pro capite a disposizione del detenuto, sempre al di sopra dei 3 mq, ma anche alla stregua di una valutazione complessiva, tenuto conto delle condizioni strutturali e logistiche e del regime trattamentale effettivamente praticato, come risultante dalle dettagliate informative fornite dalla Direzione dell'istituto penitenziario; Rilevato che, a fronte di tale esaustiva motivazione, il ricorso, peraltro consentito soltanto per violazione di legge, si limita a reiterare pedissequamente le medesime argomentazioni già dedotte in sede di reclamo, senza peraltro aggredire il ragionamento posto alla base della decisione impugnata che alle relative doglianze ha comunque fornito risposta, donde la sostanziale aspecificità dell'odierna impugnazione; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
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