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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 17637/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2022 del TRIBUNALE di TERAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; letté7gentite le conclusioni del PG! [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 12 settembre 2022 il Tribunale di Teramo ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda, commutata ai sensi dell'art. 187, comma 8-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in lavoro di pubblica utilità, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni due.

1.1. All'imputato era stato contestato il reato di cui all'art. 187, comma 8, in relazione all'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, per essersi rifiutato, quale conducente di un'autovettura, di sottoporsi all'accertamento dello stato di alterazione psico-fisico in conseguenza dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo, con unico motivo, violazione di legge e carenza di motivazione, in relazione all'art. 218 cod. strada e 125, comma 3, cod. proc. pen., con riferimento all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Lamenta il ricorrente che nella impugnata sentenza la Corte territoriale non avrebbe indicato le ragioni dell'avvenuta inflizione della sospensione della patente di guida nella sua durata massima di anni due, non avendo, in particolare, espresso motivazione alcuna in ordine alle ragioni di determinazione di tale durata, così violando lo specifico onere motivazionale su di lui gravante, in ossequio agli insegnamenti resi da parte della giurisprudenza di legittimità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.

2. L'impugnazione è, in primo luogo, ammissibile, benché abbia ad oggetto una sentenza di applicazione della pena, ex art. 444 cod. proc. pen. Ed infatti, la novella dell'art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103, nell'introdurre il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., ha limitato la proponibilità dell'impugnazione della sentenza di applicazione della pena ai motivi concernenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e la illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nella specie, tuttavia, l'eccepita violazione ha ad oggetto una statuizione che si pone al di fuori dell'accordo ratificato dal giudice, cosicché le relative statuizioni ben possono essere oggetto di ricorso per cassazione, secondo la disciplina generale prevista dall'art. 606, comma 2, cod. proc. pen. (cfr., in proposito, Sez.

U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349-01, che ha risolto l'insorto conflitto ermeneutico affermando, sul punto, che è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative).

3. Il dedotto motivo è, come detto, fondato, per non essere state esposte le ragioni della operata scelta sanzionatoria, essendosi limitato il giudice a stabilirne unicamente l'applicazione, peraltro in misura corrispondente al massimo previsto dalla legge.

In ossequio a un consolidato orientamento ermeneutico, nei casi di applicazione, da parte del giudice, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222 cod. strada, la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. proc. pen., ma secondo i diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (cfr. Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280393-01; Sez. 4, n. 13882 del 19/02/2020, Vivaldi, Rv. 279139-01; Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, Fiorini, Rv. 271661-01).

Il giudice che applica con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida deve, cioè, fornire una motivazione sul punto solo allorché la misura si allontani dal minimo edittale e non già quando sia pari a questo o se ne discosti di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo edittale, casi questi ultimi in cui è sufficiente la motivazione implicita (Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv. 252738; Sez. 4, n. 35670 del 26/06/2007, Petiti, Rv. 237470; Sez. 4, n. 2278 del 20/01/1998, Gemignani F, Rv. 210395).

Anche in materia di sanzioni amministrative accessorie, infatti, deve essere fatto riferimento al principio secondo cui la motivazione circa la sussistenza dei parametri di valutazione al fine della commisurazione concreta della sanzione da infliggere assume rilevanza quanto più ci si discosti dal minimo.

Non vi è dubbio, infatti, che nessuna motivazione sia necessaria per giustificare l'applicazione del minimo, essendo un'ovvietà logica che (in assenza di una misura inferiore) il criterio discrezionale sia espressione della scarsa importanza della violazione commessa, della ridotta entità del danno e del ridotto pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare (parametri indicati dal secondo comma dell'art. 218 cod. strada).

Ma anche nell'ipotesi di sanzione concreta determinata entro il medio edittale, il richiamo ai criteri previsti dall'art. 218, comma 2, cod. strada, ancorché reso esplicito con le espressioni meramente relative alla "congruità" della sanzione costituisce giustificazione sufficiente dell'uso della discrezionalità del giudice, perché si colloca in una fascia valutativa - fra il minimo ed il medio edittale appunto - all'interno della quale il legislatore stesso prevede la sanzione come corrispondente alla gravità media della violazione e del pericolo futuro.

Diversamente quando ci si discosta da quella medietà, e tanto più ci si discosta, è necessario spiegare per quale motivo i parametri che si giudicano meritino, in concreto, l'applicazione di una sanzione superiore, perché il superamento di quella soglia implica una valutazione della gravità che supera la "media" ed il giudice deve spiegarne le ragioni, non potendo altrimenti giustificarsi l'utilizzo della discrezionalità, che in assenza di ogni argomentazione al riguardo perde la sua qualità positiva di adattamento della sanzione al caso concreto e, conseguentemente, la sua legittimità anche costituzionale.

4. Nel caso di specie, pertanto, sussiste il denunciato vizio motivazionale in ordine alla commisurazione della sanzione amministrativa accessoria, essendosi limitato il giudice di merito ad applicare una sospensione pari a due anni, senza fare riferimento alcuno ai parametri previsti dall'art. 218 cod. strada, relativi all'entità del danno, alla gravità della violazione commessa ed al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe comportare.

La determinazione della durata della sospensione della patente di guida, estranea al patteggiamento e fissata dalla legge tra un minimo e un massimo, implica un potere discrezionale riservato al giudice del merito, da esercitarsi in base ai criteri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada.

La statuizione oggetto di censura non può, pertanto, essere emendata in questa sede di legittimità, ma deve, piuttosto, indurre all'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Teramo, per l'assunzione delle determinazioni inerenti all'indicato aspetto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2022 del TRIBUNALE di TERAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; letté7gentite le conclusioni del PG! [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 settembre 2022 il Tribunale di Teramo ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda, commutata ai sensi dell'art. 187, comma 8-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in lavoro di pubblica utilità, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni due. 1.1. All'imputato era stato contestato il reato di cui all'art. 187, comma 8, in relazione all'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, per essersi rifiutato, quale conducente di un'autovettura, di sottoporsi all'accertamento dello stato di alterazione psico-fisico in conseguenza dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo, con unico motivo, violazione di legge e carenza di motivazione, in relazione all'art. 218 cod. strada e 125, comma 3, cod. proc. pen., con riferimento all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Lamenta il ricorrente che nella impugnata sentenza la Corte territoriale non avrebbe indicato le ragioni dell'avvenuta inflizione della sospensione della patente di guida nella sua durata massima di anni due, non avendo, in particolare, espresso motivazione alcuna in ordine alle ragioni di determinazione di tale durata, così violando lo specifico onere motivazionale su di lui gravante, in ossequio agli insegnamenti resi da parte della giurisprudenza di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. 2. L'impugnazione è, in primo luogo, ammissibile, benché abbia ad oggetto una sentenza di applicazione della pena, ex art. 444 cod. proc. pen. Ed infatti, la novella dell'art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103, nell'introdurre il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., ha limitato la proponibilità dell'impugnazione della sentenza di applicazione della pena ai motivi concernenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e la illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nella specie, tuttavia, l'eccepita violazione ha ad oggetto una statuizione che si pone al di fuori dell'accordo ratificato dal giudice, cosicché le relative statuizioni ben possono essere oggetto di ricorso per cassazione, secondo la disciplina generale prevista dall'art. 606, comma 2, cod. proc. pen. (cfr., in proposito, Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349-01, che ha risolto l'insorto conflitto ermeneutico affermando, sul punto, che è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative). 3. Il dedotto motivo è, come detto, fondato, per non essere state esposte le ragioni della operata scelta sanzionatoria, essendosi limitato il giudice a stabilirne unicamente l'applicazione, peraltro in misura corrispondente al massimo previsto dalla legge. In ossequio a un consolidato orientamento ermeneutico, nei casi di applicazione, da parte del giudice, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222 cod. strada, la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. proc. pen., ma secondo i diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (cfr. Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280393-01; Sez. 4, n. 13882 del 19/02/2020, Vivaldi, Rv. 279139-01; Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, Fiorini, Rv. 271661-01). Il giudice che applica con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida deve, cioè, fornire una motivazione sul punto solo allorché la misura si allontani dal minimo edittale e non già quando sia pari a questo o se ne discosti di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo edittale, casi questi ultimi in cui è sufficiente la motivazione implicita (Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv. 252738; Sez. 4, n. 35670 del 26/06/2007, Petiti, Rv. 237470; Sez. 4, n. 2278 del 20/01/1998, Gemignani F, Rv. 210395). Anche in materia di sanzioni amministrative accessorie, infatti, deve essere fatto riferimento al principio secondo cui la motivazione circa la sussistenza dei parametri di valutazione al fine della commisurazione concreta della sanzione da infliggere assume rilevanza quanto più ci si discosti dal minimo. Non vi è dubbio, infatti, che nessuna motivazione sia necessaria per giustificare l'applicazione del minimo, essendo un'ovvietà logica che (in assenza di una misura inferiore) il criterio discrezionale sia espressione della scarsa importanza della violazione commessa, della ridotta entità del danno e del ridotto pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare (parametri indicati dal secondo comma dell'art. 218 cod. strada). Ma anche nell'ipotesi di sanzione concreta determinata entro il medio edittale, il richiamo ai criteri previsti dall'art. 218, comma 2, cod. strada, ancorché reso esplicito con le espressioni meramente relative alla "congruità" della sanzione costituisce giustificazione sufficiente dell'uso della discrezionalità del giudice, perché si colloca in una fascia valutativa - fra il minimo ed il medio edittale appunto - all'interno della quale il legislatore stesso prevede la sanzione come corrispondente alla gravità media della violazione e del pericolo futuro. Diversamente quando ci si discosta da quella medietà, e tanto più ci si discosta, è necessario spiegare per quale motivo i parametri che si giudicano meritino, in concreto, l'applicazione di una sanzione superiore, perché il superamento di quella soglia implica una valutazione della gravità che supera la "media" ed il giudice deve spiegarne le ragioni, non potendo altrimenti giustificarsi l'utilizzo della discrezionalità, che in assenza di ogni argomentazione al riguardo perde la sua qualità positiva di adattamento della sanzione al caso concreto e, conseguentemente, la sua legittimità anche costituzionale. 4. Nel caso di specie, pertanto, sussiste il denunciato vizio motivazionale in ordine alla commisurazione della sanzione amministrativa accessoria, essendosi limitato il giudice di merito ad applicare una sospensione pari a due anni, senza fare riferimento alcuno ai parametri previsti dall'art. 218 cod. strada, relativi all'entità del danno, alla gravità della violazione commessa ed al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe comportare. La determinazione della durata della sospensione della patente di guida, estranea al patteggiamento e fissata dalla legge tra un minimo e un massimo, implica un potere discrezionale riservato al giudice del merito, da esercitarsi in base ai criteri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada. La statuizione oggetto di censura non può, pertanto, essere emendata in questa sede di legittimità, ma deve, piuttosto, indurre all'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Teramo, per l'assunzione delle determinazioni inerenti all'indicato aspetto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della p
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