CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 luglio 2026
Cassazione n. 22934/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Cecinato- CONTRORICORRENTE -avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce – Sezione distaccata diTaranto n. 52/2021 depositata il 22 febbraio 2021 nel proc. n. 500/2018R.G.Numero registro generale 12192/2021Numero sezionale 972/2026Numero di raccolta generale 22934/2026Data pubblicazione 08/07/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 febbraio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1. Il Comune di Castellaneta impugna, con ricorso affidato a tre motivi,la sentenza 22 febbraio 2021 n. 52 della Corte d'appello di Lecce – Sezionedistaccata di Taranto che, accolto l'appello principale della società [OSCURATO:SOCIETA]. e disatteso quello incidentale del Comune, ha respinto l'opposi-zione a suo tempo proposta dall'odierna ricorrente avverso il decreto in-giuntivo n. 2145/2014, emesso dal Tribunale di Taranto in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. per la somma di euro 85.281,93, comprensiva degli interessi ma-turati sino alla domanda giudiziale, oltre interessi successivi; ha confermatoil rigetto della domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale dall'op-ponente Comune; ha condannato il Comune al pagamento delle spese pro-cessuali dei due gradi di giudizio e del costo della C.T.U. svolta in primogrado.2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con controricorso.3. La controversia trae origine dal contratto di appalto di opere pubbli-che sottoscritto il 3 febbraio 2011, avente ad oggetto i lavori per la siste-mazione del bacino imbrifero comprendente la strada di collegamento traCastellaneta e la frazione di [OSCURATO:PERSONA] (SP 14), per un corrispet-tivo di euro 467.114,66.A quanto emerge dagli atti, e in particolare dalla sentenza della Corted'appello:- i lavori erano iniziati e proseguiti regolarmente;- i primi tre SAL erano stati emessi e incassati;- il 6 giugno 2013 il direttore dei lavori aveva attestato l'ultimazione deilavori nei tempi contrattualmente previsti e, come riporta la sentenza quiNumero registro generale 12192/2021Numero sezionale 972/2026Numero di raccolta generale 22934/2026Data pubblicazione 08/07/2026impugnata, «in attesa del collaudo finale» il 24 giugno 2013 il RUP avevaemesso il certificato di pagamento n. 4 per euro 65.935,49;- il 28 giugno 2013 era stato eseguito un «apposito sopralluogo nel con-traddittorio delle parti, che concordemente accertavano la regolare esecu-zione delle opere contabilizzate nel 4° SAL, che aveva dato luogo all'emis-sione del corrispondente certificato di pagamento»;- il 3 luglio 2013 l'appaltatrice aveva emesso la fattura n. 11 del 3 luglio2023, di euro 79.781,94 (euro 65.935,49 + IVA al 21%), a fronte del cer-tificato di pagamento n. 4 del 24 giugno 2013 per euro 65.935,49;- il collaudo finale non era mai stato effettuato;- l'8 ottobre 2013 si era verificato un evento alluvionale con esondazionedel fiume Lato, che aveva prodotto rilevanti danni alle opere realizzate, sti-mati dal direttore dei lavori nell'ordine del 31% circa dell'importo contrat-tuale e meglio descritti in sintesi alla pagina 4 della sentenza qui impugnata.4. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., azionando con ricorso 17 dicembre2014 la fattura n. 11/2023 di euro 79.781,94 (euro 65.935,49 + IVA al21%), aveva ottenuto decreto ingiuntivo 23 dicembre 2014 n. 2145, dell'im-porto di euro 85.281,93, comprensivo di euro 327,87 a titolo di interessilegali ed euro 5.172,12 a titolo di interessi moratori, con «ulteriori interessicome richiesti in ricorso sulla sorte capitale esposta in fattura» fino al saldo,oltre spese processuali.Il Comune aveva fatto opposizione ex art. 645 c.p.c.Con sentenza n. 1404/2018 il Tribunale di Taranto, accolta l'opposizione,aveva revocato il decreto ingiuntivo e respinto la domanda di condanna pro-posta da [OSCURATO:SOCIETA]. contro il Comune, senza però accogliere la do-manda riconvenzionale dell'opponente volta al risarcimento dei «danni […]alla consistenza ed alla funzionalità dell'opera pubblica», compensando in-tegralmente le spese processuali, incluse quelle per C.T.U.5. La sentenza qui impugnata ha accolto l'appello principale dell'appal-tatrice e respinto quello incidentale della stazione appaltante.Numero registro generale 12192/2021Numero sezionale 972/2026Numero di raccolta generale 22934/2026Data pubblicazione 08/07/2026Premesso che l'unico motivo di opposizione ex art. 645 c.p.c. formulatodal Comune di Castellaneta poggiava sull'eccezione di inesigibilità del cre-dito azionato in via monitoria ex art. 143, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207(Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile2006, n. 163), e ciò per non essere ancora stato emesso il certificato dicollaudo a fronte della conclusione dei lavori accertata in data 18 aprile2023, la Corte d'appello ha ritenuto quell'unico motivo «inconsistente», inquanto:- la fattura n. 11 del 3 luglio 2023 di euro 79.781,94 (euro 65.935,49 +IVA al 21%) era stata emessa da [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione al mancatopagamento della somma prevista dal certificato di pagamento n. 4 a titolodi «ulteriore» acconto, «come appare evidente alla semplice lettura del Cer-tificato di pagamento n. 4, emesso dal RUP in data 24.6.2013 “per il paga-mento della rata n. 4”, in cui, testualmente, “risultando dalla contabilità sinoad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello diseguito riportato” si certifica “che ai termini dell'art. 21 del capitolato spe-ciale di appalto si può pagare all'impresa la rata di E 65.935,40 oltre IVA”.Il menzionato Certificato di pagamento n. 4 è chiaramente un ulteriore pa-gamento in acconto, che soggiace alla disciplina di cui al primo commadell'art. 143 DPR 207/2010 (applicabile ratione temporis), nonché agli artt.21 e 23 del capitolato speciale di appalto […]»;- trattandosi di pagamento in acconto, si applicano l'art. 143, comma 1,d.P.R. n. 207/2010 nonché gli artt. 21 e 22 del capitolato speciale di appalto,«secondo cui il termine di pagamento dei relativi importi non può superarei trenta giorni dalla data di emissione del certificato, pena la corresponsionedegli interessi legali per i sessanta giorni successivi e di quelli c.d. “com-merciali” ex L. 109/1994 per il periodo successivo, appunto quelli richiestinel monitorio oltre alla sorte capitale»;- era del tutto irrilevante che i lavori fossero stati ultimati nel mese diaprile, «nel termine contrattualmente previsto, come acclarato dal DL inNumero registro generale 12192/2021Numero sezionale 972/2026Numero di raccolta generale 22934/2026Data pubblicazione 08/07/2026data 6.6.2013, poiché soltanto a seguito del collaudo finale (pacificamentemai espletato da parte del Comune) possono “battersi” i conti finali ex art.143, secondo comma, del citato DPR e 22 del capitolato speciale e quindiprocedere al pagamento del saldo ed allo svincolo della garanzia fideiusso-ria; del resto, in riferimento al caso di specie, se si considera l'importo totaledi aggiudicazione, pari ad E 467.114,66, e si sommano i quattro certificatidi pagamenti emessi in relazione ai corrispondenti SAL, per un totale di E464.778,29 (E 181.196,28 + E 113.468,00 + E 104.178,52 + E 65.935,49),residua la somma di E 2.336,37 che costituisce appunto il saldo eventual-mente dovuto all'appaltatrice»;- era evidente che, trattandosi di somma dovuta in acconto e non saldo,il credito era esigibile ex artt. 143, comma 1, d.P.R. n. 207/2010 e 21-23del capitolato speciale.Respinto dunque l'unico motivo di opposizione a decreto ingiuntivo, at-tesa l'infondatezza dell'eccezione di inesigibilità del credito dell'appaltatrice,la Corte d'appello ha rigettato l'appello incidentale del Comune volto all'ac-coglimento della domanda risarcitoria, «per altro sempre assai generica-mente infondata», poiché «gli unici concreti pregiudizi in ipotesi ravvisabilinella fattispecie» erano «quelli afferenti al tratto della SP 14 interessatadall'appalto, di proprietà quindi della Provincia, unica legittimata a richie-dere i ristori». Secondo la Corte d'appello, infatti, «il Comune da un latonon può certo pretendere alcun ristoro per gli ipotetici danni derivati altratto in questione della SP 14 (ovvero i maggiori oneri di manutenzione,pur sempre facenti carico alla Provincia), dall'altro non ha mai proceduto alcollaudo finale dell'opera, in modo da poter addebitare all'appaltatrice al-cuna inadempienza e quindi pretendere una riduzione del prezzo dell'ap-palto».6. E' stata disposta la trattazione del ricorso in camera di consiglio.Solo il ricorrente ha depositato la memoria illustrativa ai sensi dell'art.380-bis.1, comma 1, c.p.c.Numero registro generale 12192/2021Numero sezionale 972/2026Numero di raccolta generale 22934/2026Data pubblicazione 08/07/2026MOTIVI DELLA DECISIONE1. Col primo motivo di ricorso si deduce «violazione e falsa applicazionedi norme di legge e dei contratti: art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; artt.21, 22, 23 e 24 del capitolato speciale d'appalto».1.1. Secondo il ricorrente, al contrario di quanto affermato dalla Corted'appello, la controversia ha ad oggetto il pagamento della rata del saldo enon di un acconto, come risulta dalla relazione del C.T.U. e dalla documen-tazione ad essa allegata, poiché l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 7 aprile2013 ed è stata certificata il 18 aprile 2013, mentre lo stato di avanzamentodei lavori è stato redatto il 28 giugno 2013 ed è definito «stato avanzamentolavori n. 4 a tutto il 24/06/2013». Ad avviso del ricorrente, «[l]o stato diavanzamento (cui si riferisce il certificato di pagamento posto a base dell'in-giunzione) redatto a seguito di sopralluogo effettuato a due mesi di distanzadall'ultimazione dei lavori non poteva che coincidere con lo stato finale»; népuò in contrario osservarsi, come invece fatto dalla Corte d'appello, che,sommati i quattro certificati di pagamento per complessivi euro 464.778,29su un importo totale di aggiudicazione pari a euro 467.114,66, residuava lasomma di euro 2.336,37, costituente il saldo eventualmente dovuto all'ap-paltatrice, e questo perché, rileva il ricorrente, si trattava della «ritenutaper infortuni 0,5%»; con la conseguenza che non sono dovuti gli interessiper ritardato pagamento degli acconti sul corrispettivo, dovendosi inveceapplicare l'art. 22, comma 3, del capitolato speciale d'appalto, secondo cui«[l]a rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'art. 21, comma 2, nullaostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificatodi collaudo provvisorio».Conclude il ricorrente che «[n]on essendo ancora ultimate le operazionidi collaudo, il credito assertivamente vantato dall'appaltatore non era an-cora sorto e, comunque, non poteva dirsi produttivo degli interessi legali emoratori previsti dal capitolato per l'ipotesi di ritardo nel pagamento delleNumero registro generale 12192/2021Numero sezionale 972/2026Numero di raccolta generale 22934/2026Data pubblicazione 08/07/2026rate di acconto sul corrispettivo dell'appalto. Al riguardo, la normativa con-tenuta nell'art. 24 del capitolato speciale è chiara nel senso che il ritardorilevante ai fini della maturazione del diritto agli interessi ha come termineiniziale di riferimento l'emissione del certificato di collaudo provvisorio». Ilricorso riporta altresì il testo dell'art. 24 del capitolato speciale: «Art. 24 –Ritardi nel pagamento della rata di saldo. 1. Per il pagamento della rata disaldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'art. 22, comma 3, per causaimputabile all'Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessilegali. 2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamentodelle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre altermine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessidi mora».1.2. Il motivo è inammissibile sotto vari profili, in quanto:- pur formulato in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., non indicaspecificatamente la norma di legge che si assume violata o falsamente ap-plicata e pone non un problema interpretativo, col dedurre un'erronea rico-gnizione della fattispecie astratta delineata dalla norma di legge, ma la-menta un'erronea ricognizione della fattispecie concreta sulla base delle ri-sultanze di causa, esterna all'esatta interpretazione della norma, così solle-citando una rivalutazione dei fatti, riservata al giudice di merito e sottratta,invece, al sindacato di legittimità (fra le tante, Cass., sez. I, ord. 19 gennaio2026, n. 1008; Cass., sez. I, ord. 25 marzo 2025, n. 7871; Cass., sez. V,19 settembre 2024, n. 25182; Cass., sez. I, ord. 5 febbraio 2019, n. 3340;Cass., sez. I, ord. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass., sez. lav., 11 gennaio2016, n. 195; Cass., sez. V, 30 dicembre 2015, n. 26110; Cass., sez. V, 4aprile 2013, n. 8315);- non si confronta in modo puntuale ed esaustivo con l'articolata ratiodecidendi sottesa alla decisione impugnata, la quale ha respinto l'eccezionedi inesigibilità del credito sia perché il certificato di pagamento n. 4 si riferivaa un ulteriore pagamento in acconto, sia perché solo dopo il collaudo finale,Numero registro generale 12192/2021Numero sezionale 972/2026Numero di raccolta generale 22934/2026Data pubblicazione 08/07/2026pacificamente mai effettuato dal Comune, decorrono i termini di cui all'art.143, comma 2, d.P.R. n. 207/2010 e si può procedere al pagamento delsaldo e allo svincolo della garanzia fideiussoria;- dopo aver richiamato l'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., censura deltutto genericamente la motivazione perché «erronea e illogica», come aintrodurre un eterogeneo vizio di motivazione, senza neppure indicare lanorma di diritto asseritamente violata o quanto meno l'oggetto della cen-sura (cfr. Cass., Sez. Un., 24 luglio 2013, n. 17931), quando invece adducel'erroneità della ricostruzione fattuale operata dalla Corte d'appello e si li-mita a prospettare una lettura delle risultanze istruttorie diversa da quellafornita dal giudice del merito, così sollecitando una indagine preclusa al giu-dice di legittimità; in ogni caso, esso viola la regola della chiarezza postadall'art. 366 c.p.c. e affida alla Corte di cassazione il compito di enuclearedalla generica mescolanza dei motivi la parte concernente il vizio di moti-vazione, che invece deve avere una autonoma collocazione o comunqueessere chiaramente formulato e suscettibile di esame separato (Cass., sez.I, 9 dicembre 2021, n. 39169; Cass., sez. II, 23 ottobre 2018, n. 26790;Cass., sez. VI-3, ord. 17 marzo 2017, n. 7009; Cass., Sez. Un., 6 maggio2015, n. 9100; Cass., sez. un., 24 luglio 2013, n. 17931), non potendo laCorte dare forma e contenuto giuridici alle generiche lagnanze del ricor-rente, al fine di decidere successivamente su di esse (fra le tante, Cass.,sez. I, 14 febbraio 2026, n. 3286; Cass, sez. V, ord. 6 novembre 2024, n.28541; Cass., sez. lav., ord. 6 febbraio 2024, n. 3397; Cass., sez. V, 14settembre 2016, n. 18021; Cass., sez. lav., 26 marzo 2010, n. 7394).2. Col secondo motivo il ricorrente deduce «Violazione di legge: art.360, primo comma, n. 3 e n. 4 c.p.c. Artt. 99, 112 e 346 c.p.c. Omessoesame di un fatto decisivo. Motivazione erronea e illogica».2.1. In sintesi, il ricorrente sostiene che il difetto di legittimazione delComune rispetto all'azione risarcitoria «avrebbe dovuto essere oggetto diuna specifica contestazione in sede di appello»; l'appellante, per sottrarsiNumero registro generale 12192/2021Numero sezionale 972/2026Numero di raccolta generale 22934/2026Data pubblicazione 08/07/2026alla presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c., aveva l'onere di proporre,salvo incorrere nel giudicato implicito, le domande ed eccezioni non accoltein primo grado e di manifestare, in modo chiaro e preciso, la propria volontàdi chiederne l'esame al giudice di appello, ma nell'atto di appello di [OSCURATO:SOCIETA]. non vi era alcun riferimento, neppure minimo, alle questioni ine-renti alla legittimazione del Comune.2.2. Il motivo non può essere accolto.Premesso che l'appaltatrice non aveva interesse a impugnare la deci-sione di primo grado nella parte in cui non aveva accolto («per altro […]senza alcuna specifica motivazione sul punto», osserva la Corte d'appello)la domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale dal Comune oppo-nente, il motivo è infondato, poiché il difetto di legittimazione attiva sostan-ziale, attinente alla titolarità dell'affermato credito, è rilevabile d'ufficio serisultante dagli atti di causa (Cass., Sez. Un., 16 febbraio 2016, n. 2951; v.da ultimo Cass., sez. II, ord. 1° aprile 2025, n. 8625), e nel caso di speciela Corte d'appello, con puntuali riferimenti agli elementi acquisiti (la rela-zione del direttore dei lavori successiva all'alluvione dell'8 ottobre 2013; larelazione del C.T.U. ing. Mairo), ha ritenuto che gli «ipotetici danni derivatial tratto in questione della SP 14» riguardassero un bene di proprietà dellaProvincia, unico soggetto gravato dai maggiori oneri di manutenzione.3. Col terzo motivo, si deduce «Violazione e falsa applicazione dellenorme dei contratti: art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.; art. 55 del capito-lato speciale di appalto. Motivazione erronea ed illogica».3.1. Secondo la ricorrente, l'«errore di fondo» commesso dalla Corted'appello in ordine al pregiudizio risarcibile «sta nell'aver ritenuto che larichiesta di risarcimento formulata dal Comune sia stata circoscritta ai “gravidifetti” che renderebbero l'opera “inidonea alla funzione cui è destinata”».3.2. Il motivo è inammissibile, perché non attiene alla ratio decidendidel rigetto della domanda risarcitoria, fondato sulla carenza di titolarità so-Numero registro generale 12192/2021Numero sezionale 972/2026Numero di raccolta generale 22934/2026Data pubblicazione 08/07/2026stanziale del rapporto obbligatorio dal lato attivo, ed è assorbito dal rigettodel secondo motivo di ricorso.Il ricorrente si riferisce a considerazioni, illustrate alle pagine 7 e 8 dellasentenza impugnata, che però la Corte d'appello ha dichiaratamente svoltosolo «[p]er completezza di motivazione ed anche per “moralizzare” la vi-cenda» e dunque solo in via incidentale, tant'è che a pagina 9 esordisce conl'affermare: «Ma tutto ciò, come sopra accennato, non rileva affatto ai finidella decisione del presente gravame, dal momento che il Comune da unlato non può certo pretendere alcun ristoro per gli ipotetici danni derivati altratto in questione della SP 14 (ovvero per i maggiori oneri di manutenzione,pur sempre facenti carico alla Provincia), dall'altro non ha mai proceduto alcollaudo finale dell'opera, in modo da poter addebitare all'appaltatrice al-cuna inadempienza e quindi pretendere una riduzione del prezzo dell'ap-palto».4. In conclusione, il ricorso va respinto.5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.6. Sussistono i presupposti processuali per il c.d. raddoppio del contri-buto unificato, se dovuto. P.Q.MRespinge il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per com-pensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidatiin euro 200,00 e agli accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, inseritodall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presup-posti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Numero registro generale 12192/2021Numero sezionale 972/2026Numero di raccolta generale 22934/2026Data pubblicazione 08/07/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 febbraio 2026.Il PresidenteGuido Mercolino