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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 maggio 2021

Cassazione n. 22214/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata in data 13 maggio 2021 la Corte di appello di Palermo, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze pronunciate, in data 28 agosto 2008, dal Tribunale di Bologna, in data 8 luglio 2009, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania e, in data 12 ottobre 2012, dal Tribunale di Palermo.

La prima condanna aveva riguardato fatti commessi, il 27 agosto 2008, in violazione della normativa sulla immigrazione, mentre le condanne successive concernevano violazioni della legislazione sugli stupefacenti, commesse, rispettivamente, in Catania il 13 marzo 2009 e in Palermo dal giugno al settembre 2008.

I reati, in parte disomogenei, erano stati commessi in tempi e luoghi diversi.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Con il primo e il secondo motivo vengono denunciati violazione dell'art. 81 cod. pen. e difetto di motivazione del diniego della continuazione.

Premesso che l'istanza aveva avuto principale riferimento alle due condanne per spaccio di stupefacenti, pronunciate dai Tribunali di Catania e Palermo, la decisione non aveva considerato l'identità del bene giuridico offeso e la prossimità di tempo e di luogo Con il terzo motivo viene denunciata la omessa decisione e motivazione in ordine alla ulteriore istanza di rideterminazione della pena inflitta con le condanne in materia di stupefacenti a seguito delle pronunce costituzionali nn. 40/2019 e 32/2014.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, complessivamente considerato, è infondato e va perciò respinto.

1. Il primo e il secondo motivo di ricorso articolano una censura, sia sotto il profilo della violazione dell'art. 81 cod. pen. che dal punto di vista motivazionale, che vuole evidenziare la presenza di indicatori di una comune deliberazione criminosa.

In particolare, a fronte della motivazione che fonda la decisione di rigetto sul rilievo, da una parte, della parziale disomogeneità dei reati e, dall'altra, della distanza di tempo e di luogo tra ciascuna condotta criminosa, la difesa propone una lettura alternativa, valorizzando il fatto che vi erano più condotte di spaccio di stupefacenti commesse nel medesimo territorio regionale e che i fatti erano stati commessi in un arco cronologico non particolarmente ampio.

2. Il motivo è infondato.

Il giudizio sulla continuazione criminosa ha ad oggetto la verifica se vi sia stata una programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte delineate ("disegnate") attorno ad uno specifico elemento oggettivo idoneo a caratterizzare in termini di concretezza la deliberazione, così da poterle distinguere rispetto ad una scelta criminosa solo generica.

E' significativo che anche la Corte costituzionale (sentenza n. 183 del 2013) abbia precisato che il giudizio sulla continuazione fra reati richiede sia accertato che il soggetto agente, prima di dare inizio alla serie criminosa, abbia avuto una rappresentazione, almeno sommaria, dei reati che si accingeva a commettere e che detti reati siano stati ispirati ad una finalità unitaria.

Nello stesso senso, la giurisprudenza è costante nel ricondurre la nozione in esame ad una rappresentazione, almeno sommaria o nelle linee essenziali, del fatto-reato oggetto di deliberazione (Sez.

Un., 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074; Sez. 1, 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838), e non semplicemente di una astratta tipologia di reati.

Ai fini della relativa prova, che ordinariamente potrà essere di natura indiziaria, sono stati individuati una serie di elementi (il contesto di tempo e di luogo, le modalità esecutive, la comunanza di correi, il bene giuridico) rilevanti nell'accertamento in parola, da considerare con apprezzamento analitico, quanto alla specifica rilevanza di ciascuno, e complessivo, che li valuti in maniera unitaria.

In particolare, il giudizio non potrà essere meramente ricognitivo dei menzionati indicatori, ma dovrà esprimere la valutazione se, tenuto conto dei dati fattuali più rilevanti, emerge l'esistenza di un momento deliberativo comune ai reati in considerazione.

L'ordinanza impugnata ha esattamente applicato i ricordati principi, esaminando i dati fattuali emergenti dalle sentenze di condanna e quindi indicando quelli che ha ritenuto essere significativi del fatto che ciascun reato fosse stato autonomamente deliberato, seppur nell'ambito di una generale scelta di vita improntata alla commissione di reati.

Si tratta di motivazione che sfugge al sindacato consentito nel giudizio di legittimità, limitato alla verifica della effettività, coerenza e congruità logica delle argomentazioni svolte a giustificazione della decisione.

3. Con il terzo motivo il ricorso denuncia l'omessa pronuncia del giudice dell'esecuzione in relazione all'istanza, proposta dalla difesa, di rideterminazione della pena inflitta dalle sentenze relative a reati in materia di stupefacenti, precisamente eroina.

Il motivo è manifestamente infondato.

La difesa, infatti, ha chiesto la rideterminazione della pena inflitta per reati commessi durante la vigenza della legge n. 49/2006 e dunque giudicati secondo un parametro edittale (il minimo edittale di anni sei di reclusione) che la Corte costituzionale, con la pronuncia n. 40/2019, ha ritenuto conforme a Costituzione.

4. Va dunque respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, il 10 gennaio 2022.

Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 13 maggio 2021 la Corte di appello di Palermo, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze pronunciate, in data 28 agosto 2008, dal Tribunale di Bologna, in data 8 luglio 2009, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania e, in data 12 ottobre 2012, dal Tribunale di Palermo. La prima condanna aveva riguardato fatti commessi, il 27 agosto 2008, in violazione della normativa sulla immigrazione, mentre le condanne successive concernevano violazioni della legislazione sugli stupefacenti, commesse, rispettivamente, in Catania il 13 marzo 2009 e in Palermo dal giugno al settembre 2008. I reati, in parte disomogenei, erano stati commessi in tempi e luoghi diversi. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo e il secondo motivo vengono denunciati violazione dell'art. 81 cod. pen. e difetto di motivazione del diniego della continuazione. Premesso che l'istanza aveva avuto principale riferimento alle due condanne per spaccio di stupefacenti, pronunciate dai Tribunali di Catania e Palermo, la decisione non aveva considerato l'identità del bene giuridico offeso e la prossimità di tempo e di luogo Con il terzo motivo viene denunciata la omessa decisione e motivazione in ordine alla ulteriore istanza di rideterminazione della pena inflitta con le condanne in materia di stupefacenti a seguito delle pronunce costituzionali nn. 40/2019 e 32/2014. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, complessivamente considerato, è infondato e va perciò respinto. 1. Il primo e il secondo motivo di ricorso articolano una censura, sia sotto il profilo della violazione dell'art. 81 cod. pen. che dal punto di vista motivazionale, che vuole evidenziare la presenza di indicatori di una comune deliberazione criminosa. In particolare, a fronte della motivazione che fonda la decisione di rigetto sul rilievo, da una parte, della parziale disomogeneità dei reati e, dall'altra, della distanza di tempo e di luogo tra ciascuna condotta criminosa, la difesa propone una lettura alternativa, valorizzando il fatto che vi erano più condotte di spaccio di stupefacenti commesse nel medesimo territorio regionale e che i fatti erano stati commessi in un arco cronologico non particolarmente ampio. 2. Il motivo è infondato. Il giudizio sulla continuazione criminosa ha ad oggetto la verifica se vi sia stata una programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte delineate ("disegnate") attorno ad uno specifico elemento oggettivo idoneo a caratterizzare in termini di concretezza la deliberazione, così da poterle distinguere rispetto ad una scelta criminosa solo generica. E' significativo che anche la Corte costituzionale (sentenza n. 183 del 2013) abbia precisato che il giudizio sulla continuazione fra reati richiede sia accertato che il soggetto agente, prima di dare inizio alla serie criminosa, abbia avuto una rappresentazione, almeno sommaria, dei reati che si accingeva a commettere e che detti reati siano stati ispirati ad una finalità unitaria. Nello stesso senso, la giurisprudenza è costante nel ricondurre la nozione in esame ad una rappresentazione, almeno sommaria o nelle linee essenziali, del fatto-reato oggetto di deliberazione (Sez. Un., 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074; Sez. 1, 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838), e non semplicemente di una astratta tipologia di reati. Ai fini della relativa prova, che ordinariamente potrà essere di natura indiziaria, sono stati individuati una serie di elementi (il contesto di tempo e di luogo, le modalità esecutive, la comunanza di correi, il bene giuridico) rilevanti nell'accertamento in parola, da considerare con apprezzamento analitico, quanto alla specifica rilevanza di ciascuno, e complessivo, che li valuti in maniera unitaria. In particolare, il giudizio non potrà essere meramente ricognitivo dei menzionati indicatori, ma dovrà esprimere la valutazione se, tenuto conto dei dati fattuali più rilevanti, emerge l'esistenza di un momento deliberativo comune ai reati in considerazione. L'ordinanza impugnata ha esattamente applicato i ricordati principi, esaminando i dati fattuali emergenti dalle sentenze di condanna e quindi indicando quelli che ha ritenuto essere significativi del fatto che ciascun reato fosse stato autonomamente deliberato, seppur nell'ambito di una generale scelta di vita improntata alla commissione di reati. Si tratta di motivazione che sfugge al sindacato consentito nel giudizio di legittimità, limitato alla verifica della effettività, coerenza e congruità logica delle argomentazioni svolte a giustificazione della decisione. 3. Con il terzo motivo il ricorso denuncia l'omessa pronuncia del giudice dell'esecuzione in relazione all'istanza, proposta dalla difesa, di rideterminazione della pena inflitta dalle sentenze relative a reati in materia di stupefacenti, precisamente eroina. Il motivo è manifestamente infondato. La difesa, infatti, ha chiesto la rideterminazione della pena inflitta per reati commessi durante la vigenza della legge n. 49/2006 e dunque giudicati secondo un parametro edittale (il minimo edittale di anni sei di reclusione) che la Corte costituzionale, con la pronuncia n. 40/2019, ha ritenuto conforme a Costituzione. 4. Va dunque respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 10 gennaio 2022. Il Consigliere estensore
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