CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 febbraio 2025
Cassazione n. 11423/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che, rideterminando la pena, ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di furto pluriaggravato; Considerato che l'unico motivo di ricorso - che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Rilevato che il motivo è anche manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 e 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; nel caso di specie il ricorrente non si confronta con le argomentazioni del giudice di merito il quale ha puntualmente motivato sia in ordine al ridimensionamento, ai fini dell'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., della confessione resa dall'imputato, sia in relazione agli altri elementi di natura personale e fattuale che hanno indotto a non accedere al trattamento di favore; le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito sono incensurabili. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2025 Il cPnsig ere estensore [OSCURATO:PERSONA]