CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27508/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: A. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quale incorporante la [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del delegato alla trattazione degli affari fiscali, rappresentata e difesa, per procura in calce al controricorso, dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via F.Denza n.20 presso lo studio dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliata -controricorrente – avverso la sentenza n. 482 / 6 / 20 2 1 della Co mmissione tributaria regionale della Toscana, depositata il 25aprile 20 2 1 ; Rimborso-Credito imposta da dividendi- Prova udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 settembre 2023dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto in fatto La controversia trae origine da due distinte istanze di rimborso avanzate dalla A. [OSCURATO:PERSONA] riunite aventi ad oggetto, rispettivamente, un credito d'imposta i.r.pe.g. relativo all'anno 1996, in ordine alla quale l'Amministrazione finanziaria aveva riconosciuto solo parzialmente il credito vantato, disponendo la sospensione del rimborso del credito residuo in quanto risultavano in essere pì contenziosi con la societ ̀ contribuente per importi eccedenti la somma richiesta, e un credito d'imposta i.r.pe.g. e i.lo.r. relativo all'anno 1994. Con due distinte pronunce, la Commissione tributaria provinciale aveva, quanto al giudizio originato dalla prima istanza, accolto il ricorso della societ̀ contribuente fatta eccezione per la domanda di condanna al pagamento degli interessi anatocistici e, quanto al giudizio originato dalla seconda istanza, riconosciuto il credito della contribuente, con i relativi interessi moratori, limitatamente al credito i.r.pe.g., ritenendo prescritto il credito i.lo.r. maturato nella stessa modalit̀ . [OSCURATO:PERSONA] di appello, riunite le impugnazioni avverso le distinte sentenze, relativamente alla prima istanza di rimborsonel rilevare che l'Agenzia delle entrate aveva riconosciuto il diritto di credito della contribuente, rinunciando alla eccezione di prescrizione precedentemente sollevata,ha ritenuto che fossero dovuti gli interessi moratori, risultando viziata la sospensione cautelativa del pagamento disposta dall'amministrazione per mancata formalizzazione della decisione.In merito alla seconda istanza di rimborso, la Commissione regionale ha evidenziato che l'Amministrazione finanziaria aveva rinunciato alla eccezione di prescrizione relativa al credito i.lo.r. e che la richiesta da parte dell'Amministrazione medesima del riconoscimento del credito i.r.pe.g. per un importo inferiore rispetto a quello richiesto dalla societ̀ e riconosciuto dal giudice di primo grado costituiva domanda nuova, in quanto tale inammissibile, cos̀ come nuova era l'eccezione ad essa sottesa relativa alla mancata dimostrazione della quota di credito derivante da dividendi percepiti. La decisione veniva gravata da ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle entrate. Questa Corte, con sentenza n.6094 depositata in data 1 marzo 2019, riteneva inammissibile il secondo motivo di ricorso relativoalla questione concernente il consolidamento del credito e, in accoglimento del primo motivo (con cui era stata censurata la declaratoria di inammissibilità perché domanda nuova della richiesta da parte dell’Amministrazione finanziaria del riconoscimento di un minor credito d’imposta), cassava la sentenza impugnata con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Toscana, con la sentenza indicata in epigrafe, ha ritenuto non spettante il rimborso IPERG di € 714.116,83 motivando che la documentazione prodotta dalla Società non prova l’asserita ripartizione dei dividendi da COINFARM a Menarini sulla quale si fonda l’esistenza del credito chiesto a rimborso. Dopo avere illustrato le ragioni di tale carenza probatoria la C.T.R. ha, altresì , ritenuto che la memoria e l ’allegata documentazione depositate in data 15 aprile 2021, ovvero pochi giorni prima l’udienza fissata per il 21 aprile 2021, fossero inutilizzabili in quanto depositati senza rispettare i termini previsti. Avverso la sentenza la Società ha proposto, articolando due motivi, ricorso cui resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art.380 bis.1 cod.proc. civ. Considerato in diritto 1.Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt.27 d.l. n.137 del 2020 e 30, 31 e 32 del d.lgs.n. 546 del 1992. La C.T.R. avrebbe commesso un error in procedendo nell’avere qualificato come inutilizzabili, perché tardivi ex art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992, la memoria e i documenti. Secondo la prospettazione difensiva, infatti, il deposito della memoria e dei documenti effettuato il 15 aprile 2021 sarebbe conseguenza del fatto che, con l’avviso di trattazione del 14 aprile 2021,si comunicava, per la prima volta, che l’udienza sarebbe stata celebrata in forma pubblica (con collegamento da remoto) il giorno 21 aprile 2021 e, quindi, appena sette giorni dalla data dell’avviso. Rileva, inoltre, la ricorrente che tali documenti, ritenuti inutilizzabili, erano già presenti nel fascicolo perché già prodotti nei gradi di merito. 2.Con il secondo motivo, articolato ai sensi dell’art.360, primo comma, num.5 cod.proc. civ., la ricorrente deduce l’omesso esame da parte della C.T.R. di fatti decisivi per il giudizio, contenuti nei documenti prodotti dalla Società nei giudizi di merito, quali: verbali di assemblea, libri soci, atti notarili e giornali di mastro e atti a far emergere la distribuzione dei dividendi dalla CONFIFARM allaMenarini. 3. La prima censura è,ancor prima che infondata, inammissibile. 3.1 Non appare, invero, ravvisa bile il dedotto vizio procedurale né la conseguente ipotizzata nullità della sentenza, dato che l’avviso(con cui, peraltro, si dava atto della già avvenuta presentazione della richiesta di trattazione in pubblica udienza) della trattazione dell’istanza di riassunzione per il giorno 21 aprile 2021, era già stato comunicato alle parti sin dal 4.3.2021, con la conseguenza che il successivo avviso, comunicato dalla Commissione, in ottemperanza a quanto previsto dall’art.27 del d.l. n.137 del 2020 e in risposta all’istanza formulata dalla Societ̀ il 9 aprile 2021, nel ribadire la trattazione del ricorso in pubblica udienza per il 21 aprile 2021 lungi dal fissare, senza rispetto dei termini, una nuova udienza (come prospettato dalla ricorrente), ne specificava solo la modalità (ovvero mediante collegamento Skipeda remoto). 3.2 In ogni caso, va rilevato che, s econdo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v, tra le altre di recente, Cass. n. 4374 del 24/05/2023; Cass.n. 26419 del 20/11/2020) la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione; ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito . Nel caso in esame è la stessaricorrente che palesa l’insussistenza di una lesione nel diritto di difesa o altro pregiudizio, avendo evidenziato, in più passi del ricorso, che gli atti ritenuti inutilizzabili dalla C.T.R. (memoria e documenti) non avevano alcun contenuto innovativo ma meramente riassuntivo-riproduttivo (la memoria) di documenti che erano già presenti nel fascicolo processuale, per essere già stati depositati nei gradi precedenti e dei quali, peraltro, la ricorrente deduce l’omesso esame con il secondo motivo. 4. Anche tale secondo mezzo di impugnazione è inammissibile. La C.T.R. nel ritenere che la Società non avesse fornito prova idonea della spettanza del credito oggetto di rimborso, dopo avere dato atto nello “svolgimento del processo” delle tesi difensive della Società fondate sui documenti depositati nel giugno 2015,ha espressamente affermato:“La documentazione prodotta dalla Società non prova l’asserita ripartizione dei dividendi da Con.Fi:FARM a Menarini sulla quale si fonda l’esistenza del credito chiesto a rimborso… Con riferimento aicrediti di imposta sui dividendi di lire 449.212.000 pari a € 231.998 relativo ai dividendi dell’anno 1994 , la documentazione prodotta è insufficiente in quanto: Non solo dalla banca dati dell’Anagrafe tributaria non risulta che la società Con.Fi.Farm. abbia presentato la dichiarazione dei redditi per l’anno 1994 ma anche volendo dare credito alla dichiarazione dei redditi prodotta in forma cartacea e volendo ritenere che la stessa sia stata effettivamente presentata (del che non è stata data prova) mancherebbe comunque la prova della ripartizione dei dividendi alla Menarini dato che nel quadro 760/S della dichiarazione…compare unicamente “[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA].” e non la Menarini come destinataria del dividendo per mezzo della fiduciaria SIREF né la fiduciaria SIREF. La certificazione ritenuta d’acconto prodotta dalla società ricorrebre menziona esclusivamente la [OSCURATO:SOCIETA]. e manca qualsiasi documentazione che provi che la successiva destinataria dei dividendi fosse la MENARINI. Con riferimento ai crediti sui dividendi pari a €482.118,00 essi non trovano riscontro nella dichiarazione presentata da Con.Fi.Farm. per l’anno di imposta 1993, da cui risultano redditi per €73.652.000 del tutto incompatibili con l’erogazione di un dividendo di detto importo. Neppure il bilancio di Con.Fi.Farm al 31.12.serve a certificare la correttezza del dividendo e quindi del rimborso, atteso che dal bilancio non emerge alcun collegamento con Menarini e l’utile di bilancio ammonta a lire 126.318.692 e viene- come da nota integrativa - interamente destinato al [OSCURATO:PERSONA] e Straordinario”.4.1 A fronte di tale compiuta e esaustiva valutazione del materiale probatorio in atti,di contro, la Società, con il mezzo d i impugnazione , lamenta l’omissione da parte della C.T.R. dell’esame di fatti , decisivi perché fondanti il diritto al rimborso, che sarebbero emersi dalla documentazione allegata alla memoria (ritenuti, come sopra detto, inutilizzabili) ma già presenti in atti per essere stati depositati sin dal primo grado di giudizio. In disparte l’inammissibilità del mezzo laddove non si trascrivono, neppure per brani idonei allo scopo, i passi dei documenti indicati dai quali emergerebbero i fatti il cui esame sarebbe stato omesso dal Giudice di appello, la censura appare inammissibile anche sotto diverso profilo. Invero, la ricorrente non specifica neppure il fatto, decisivo, emergente da tali documenti e la censura si risolve in un’inammissibile, in questa sede, censura alla valutazione compiuta dal Giudice di appello circa l’idoneit̀ dei doc umenti offerti a fornire prova del chiesto rimborso. 5. Conclusivamente, il ricorso è inammissibile e la ricorrente, soccombente, va condannata alla refusione in favore dell’Agenzia delle entrate alle spese di questo giudizio nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente alla refusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese che liquida in complessivi euro 10.180,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quaterdel d.P.R. n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo