Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 19242/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

appresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello StatoRICORRENTECONTROINTIMATAE [OSCURATO:PERSONA] ENTRATEINTIMATAavverso la sentenza n. 216/19 della Commissione TributariaRegionale della Calabria, pubblicata in data 6 febbraio 2019.Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott.2026.Numero registro generale 26858/2019Numero sezionale 4606/2026Numero di raccolta generale 19242/2026Data pubblicazione 11/06/20261.

Con sentenza n. 216/19, pubblicata in data 6 febbraio2019, la [OSCURATO:PERSONA] della Calabria hadichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione avverso la sentenza n. 375/17 della CommissioneTributaria Provinciale di Catanzaro, con la quale era statoaccolto -sul presupposto dell’insussistenza di prova dellaregolare notificazione delle prodromiche cartelle di pagamento-il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la comunicazionepreventiva di ipoteca n. 03076201500000374000, che erastata emessa in seguito al mancato pagamento della sommacomplessiva di euro 422.277,56, portata da una pluralità dicartelle esattoriali, relative agli anni 2001/14.2.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorsoper cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandonel’accoglimento a quattro motivi di impugnazione.3.

La [OSCURATO:SOCIETA]. e l’Agenzia delle Entrate non si sonocostituite in giudizio.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Osserva il Collegio che con il terzo motivo -da esaminarepreliminarmente per la natura e l’oggetto delle censure sullequali è incentrato- la ricorrente, ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 4, c.p.c., ha dedotto la violazione degli artt. 11,comma 2, 12, comma 1, e 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546del 1992, nonché dell’art. 1, comma 8, d.l. n. 193 del 2016,conv. dalla legge n. 225 del 2016, ed, ancora, dell’art. 4-noviesd.l. n. 34 del 2019, conv. dalla legge n. 58 del 2019, in quantola corte regionale calabrese aveva inopinatamente dichiaratoinammissibile l’appello per il fatto di essere stata difesa erappresentata in giudizio da un avvocato del libero foro.2.

Il motivo è fondato.Numero registro generale 26858/2019Numero sezionale 4606/2026Numero di raccolta generale 19242/2026Data pubblicazione 11/06/20262.1. [OSCURATO:PERSONA] della Calabria,invero, ha dichiarato inammissibile l’appello propostodall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, reputando che nonpotesse essere difesa da un avvocato del libero foro (cfr. lasentenza impugnata, alle pagg. 3, 4 e 5), violando, in talmodo, i principi operanti in subiecta materia.2.2.

E’ stato sostenuto -avuto riguardo al quadro normativodi riferimento ed, in particolare, all’art. 1, comma 8, d.l. n. 193del 2016, conv. dalla legge n. 225 del 2016, ed all’art. 4-noviesd.l. n. 34 del 2019, conv., con modif., dalla legge n. 58 del2019- che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, impregiudicatala generale facoltà di farsi rappresentare anche da propridipendenti delegati davanti ai giudici di prossimità, deveavvalersi dell’Avvocatura dello Stato nei casi espressamenteprevisti dalla convenzione con essa stipulata, in data 22giugno 2017, potendo evitare il relativo patrocinio soltantonelle ipotesi di conflitto o alle condizioni di cui all’art. 43,quarto comma, r.d. n. 1611 del 1933 (e, cioè, con motivatadelibera da sottoporre agli organi di vigilanza) o, ancora, incaso di indisponibilità, mentre, quando la convenzione nonriservi all’avvocatura erariale la difesa e la rappresentanza ingiudizio, non è richiesta l’adozione di un’apposita delibera o dialcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo diavvocati del libero foro, da scegliere comunque nel rispetto deicriteri di cui agli atti di carattere generale assunti ai sensidell’art. 1, comma 5, d.l. n. 193 del 2016 e dei principi del cod.contr. (cfr. Cass. n. 31241/19, Cass. n. 28199/24 e Cass. n.24580/25).Con riferimento al contenzioso tributario, in particolare, laconvenzione testé menzionata esime l’Agenzia delle Entrate-Numero registro generale 26858/2019Numero sezionale 4606/2026Numero di raccolta generale 19242/2026Data pubblicazione 11/06/2026Riscossione dal ricorso alla difesa erariale esclusivamente per igiudizi davanti alle commissioni tributarie e, dunque, per igiudizi di merito, mentre lo prevede espressamente per quellodi legittimità, rispetto al quale, in difetto delle condizionisuccitate (conflitto, indisponibilità o apposita delibera), laprocura conferita ad un avvocato del libero foro deve ritenersiaffetta da invalidità ed il ricorso inammissibile (cfr. Cass., sez.un., n. 30008/19, Cass. n. 6931/23, Cass. n. 28199/24 e Cass.n. 4767/25).

Pertanto, non è possibile ritenere che, nellavicenda in esame, in cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione si ècostituita in giudizio, in secondo grado, con il patrocinio di unavvocato del libero foro, siano stati violati i principi fin quisunteggiati, in quanto, sulla scorta del quadro normativo chesovrintende alla materia, precedentemente evocato, è possibileritenere che non sussistano ostacoli alla facoltàdell’Agenzia delle Entrate-Riscossione di costituirsi in giudiziodavanti alle corti di giustizia tributariatramite avvocati del libero foro, né speciali oneri didocumentazione del potere di rappresentanza ed assistenza,dal momento che la convenzione stipulata con l’Avvocaturadello Stato non riserva il patrocinio a quest’ultima per lecontroversie di pertinenza del giudice tributario, ma prevedeespressamente la facoltà dell’Agenzia delle Entrate-Riscossionedi stare in giudizio avvalendosi direttamente di propridipendenti o di avvocati del libero foro (cfr. Cass. n. 1043/26).3.

Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte,deve essere accolto il terzo motivo di ricorso, assorbiti il primo,il secondo ed il quarto (con i quali erano state rispettivamentededotte: ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., laviolazione dell’art. 112 c.p.c e degli artt. 2 e 19 d.lgs. n. 546Numero registro generale 26858/2019Numero sezionale 4606/2026Numero di raccolta generale 19242/2026Data pubblicazione 11/06/2026del 1992, per omessa pronuncia sul motivo d’appello di difettoparziale di giurisdizione, in ragione della natura extratributariadi alcuni dei crediti azionati; ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 1, c.p.c., la violazione degli artt. 1, 2, 3 e 19 d.lgs.n. 546 del 1992, per avere i giudici di secondo gradoimplicitamente rigettato, dichiarando inammissibile l’appello, laquestione di giurisdizione prospettata; ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 182,secondo comma, c.p.c. ed 11 e 12, comma 10, d.lgs. n. 546del 1992, per non averla invitata, in caso di sussistenza di undifetto di rappresentanza processuale, a regolarizzare lacostituzione in giudizio), e la sentenza impugnata, per l’effetto,deve essere cassata, con rinvio alla Corte di [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, in diversa composizione,affinché effettui un nuovo giudizio e provveda, altresì, allaregolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, e,per l’effetto, cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte diGiustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, in diversacomposizione, affinché effettui un nuovo giudizio e provveda,altresì, alla regolamentazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 maggio2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello StatoRICORRENTECONTROINTIMATAE [OSCURATO:PERSONA] ENTRATEINTIMATAavverso la sentenza n. 216/19 della Commissione TributariaRegionale della Calabria, pubblicata in data 6 febbraio 2019.Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott.2026.Numero registro generale 26858/2019Numero sezionale 4606/2026Numero di raccolta generale 19242/2026Data pubblicazione 11/06/20261. Con sentenza n. 216/19, pubblicata in data 6 febbraio2019, la [OSCURATO:PERSONA] della Calabria hadichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione avverso la sentenza n. 375/17 della CommissioneTributaria Provinciale di Catanzaro, con la quale era statoaccolto -sul presupposto dell’insussistenza di prova dellaregolare notificazione delle prodromiche cartelle di pagamento-il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la comunicazionepreventiva di ipoteca n. 03076201500000374000, che erastata emessa in seguito al mancato pagamento della sommacomplessiva di euro 422.277,56, portata da una pluralità dicartelle esattoriali, relative agli anni 2001/14.2. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorsoper cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandonel’accoglimento a quattro motivi di impugnazione.3. La [OSCURATO:SOCIETA]. e l’Agenzia delle Entrate non si sonocostituite in giudizio.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Osserva il Collegio che con il terzo motivo -da esaminarepreliminarmente per la natura e l’oggetto delle censure sullequali è incentrato- la ricorrente, ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 4, c.p.c., ha dedotto la violazione degli artt. 11,comma 2, 12, comma 1, e 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546del 1992, nonché dell’art. 1, comma 8, d.l. n. 193 del 2016,conv. dalla legge n. 225 del 2016, ed, ancora, dell’art. 4-noviesd.l. n. 34 del 2019, conv. dalla legge n. 58 del 2019, in quantola corte regionale calabrese aveva inopinatamente dichiaratoinammissibile l’appello per il fatto di essere stata difesa erappresentata in giudizio da un avvocato del libero foro.2. Il motivo è fondato.Numero registro generale 26858/2019Numero sezionale 4606/2026Numero di raccolta generale 19242/2026Data pubblicazione 11/06/20262.1. [OSCURATO:PERSONA] della Calabria,invero, ha dichiarato inammissibile l’appello propostodall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, reputando che nonpotesse essere difesa da un avvocato del libero foro (cfr. lasentenza impugnata, alle pagg. 3, 4 e 5), violando, in talmodo, i principi operanti in subiecta materia.2.2. E’ stato sostenuto -avuto riguardo al quadro normativodi riferimento ed, in particolare, all’art. 1, comma 8, d.l. n. 193del 2016, conv. dalla legge n. 225 del 2016, ed all’art. 4-noviesd.l. n. 34 del 2019, conv., con modif., dalla legge n. 58 del2019- che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, impregiudicatala generale facoltà di farsi rappresentare anche da propridipendenti delegati davanti ai giudici di prossimità, deveavvalersi dell’Avvocatura dello Stato nei casi espressamenteprevisti dalla convenzione con essa stipulata, in data 22giugno 2017, potendo evitare il relativo patrocinio soltantonelle ipotesi di conflitto o alle condizioni di cui all’art. 43,quarto comma, r.d. n. 1611 del 1933 (e, cioè, con motivatadelibera da sottoporre agli organi di vigilanza) o, ancora, incaso di indisponibilità, mentre, quando la convenzione nonriservi all’avvocatura erariale la difesa e la rappresentanza ingiudizio, non è richiesta l’adozione di un’apposita delibera o dialcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo diavvocati del libero foro, da scegliere comunque nel rispetto deicriteri di cui agli atti di carattere generale assunti ai sensidell’art. 1, comma 5, d.l. n. 193 del 2016 e dei principi del cod.contr. (cfr. Cass. n. 31241/19, Cass. n. 28199/24 e Cass. n.24580/25).Con riferimento al contenzioso tributario, in particolare, laconvenzione testé menzionata esime l’Agenzia delle Entrate-Numero registro generale 26858/2019Numero sezionale 4606/2026Numero di raccolta generale 19242/2026Data pubblicazione 11/06/2026Riscossione dal ricorso alla difesa erariale esclusivamente per igiudizi davanti alle commissioni tributarie e, dunque, per igiudizi di merito, mentre lo prevede espressamente per quellodi legittimità, rispetto al quale, in difetto delle condizionisuccitate (conflitto, indisponibilità o apposita delibera), laprocura conferita ad un avvocato del libero foro deve ritenersiaffetta da invalidità ed il ricorso inammissibile (cfr. Cass., sez.un., n. 30008/19, Cass. n. 6931/23, Cass. n. 28199/24 e Cass.n. 4767/25). Pertanto, non è possibile ritenere che, nellavicenda in esame, in cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione si ècostituita in giudizio, in secondo grado, con il patrocinio di unavvocato del libero foro, siano stati violati i principi fin quisunteggiati, in quanto, sulla scorta del quadro normativo chesovrintende alla materia, precedentemente evocato, è possibileritenere che non sussistano ostacoli alla facoltàdell’Agenzia delle Entrate-Riscossione di costituirsi in giudiziodavanti alle corti di giustizia tributariatramite avvocati del libero foro, né speciali oneri didocumentazione del potere di rappresentanza ed assistenza,dal momento che la convenzione stipulata con l’Avvocaturadello Stato non riserva il patrocinio a quest’ultima per lecontroversie di pertinenza del giudice tributario, ma prevedeespressamente la facoltà dell’Agenzia delle Entrate-Riscossionedi stare in giudizio avvalendosi direttamente di propridipendenti o di avvocati del libero foro (cfr. Cass. n. 1043/26).3. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte,deve essere accolto il terzo motivo di ricorso, assorbiti il primo,il secondo ed il quarto (con i quali erano state rispettivamentededotte: ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., laviolazione dell’art. 112 c.p.c e degli artt. 2 e 19 d.lgs. n. 546Numero registro generale 26858/2019Numero sezionale 4606/2026Numero di raccolta generale 19242/2026Data pubblicazione 11/06/2026del 1992, per omessa pronuncia sul motivo d’appello di difettoparziale di giurisdizione, in ragione della natura extratributariadi alcuni dei crediti azionati; ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 1, c.p.c., la violazione degli artt. 1, 2, 3 e 19 d.lgs.n. 546 del 1992, per avere i giudici di secondo gradoimplicitamente rigettato, dichiarando inammissibile l’appello, laquestione di giurisdizione prospettata; ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 182,secondo comma, c.p.c. ed 11 e 12, comma 10, d.lgs. n. 546del 1992, per non averla invitata, in caso di sussistenza di undifetto di rappresentanza processuale, a regolarizzare lacostituzione in giudizio), e la sentenza impugnata, per l’effetto,deve essere cassata, con rinvio alla Corte di [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, in diversa composizione,affinché effettui un nuovo giudizio e provveda, altresì, allaregolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, e,per l’effetto, cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte diGiustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, in diversacomposizione, affinché effettui un nuovo giudizio e provveda,altresì, alla regolamentazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 maggio2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19242/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris