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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2022

Cassazione n. 49338/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso.

Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comrna 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.

Ciò premesso, il ricorso è inammissibile poiché il denunciato vizio non rientra tra i motivi di ricorso previsti dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. per l'impugnazione della sentenza di patteggiamento, sicché il ricorso introduce surrettiziamente la verifica della mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., ipotesi che il legislatore del 2017 ha voluto espressamente espungere dai motivi di ricorso.

D'altra parte, tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, non sussistono elementi per l'invocata pronuncia di proscioglimento.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comrna 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile poiché il denunciato vizio non rientra tra i motivi di ricorso previsti dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. per l'impugnazione della sentenza di patteggiamento, sicché il ricorso introduce surrettiziamente la verifica della mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., ipotesi che il legislatore del 2017 ha voluto espressamente espungere dai motivi di ricorso. D'altra parte, tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, non sussistono elementi per l'invocata pronuncia di proscioglimento. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 49338/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris