CassazionedecretoSezione 1Decisione del 5 aprile 2023
Cassazione n. 22080/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] . Dott. [OSCURATO:PERSONA].ssaClotilde [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] - rel Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]CC Cron. R.G.N. 3605/2022 Dott.[OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n . 3605 /20 2 2 r.g. propost o da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o , giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] , presso il cui studio elettivamentedomicilia in Torino, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 51. - r icorrent e - contro MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore , e [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Prefetto pro tempore , entrambi rappresentati e difesi, ope legis, dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui elettivamente domiciliano in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12. - controricorrenti - avverso l’ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] , pubblicata il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 05/04/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], cittadino gambiano, ha promosso ricorso per cassazione, recante tre motivi, illustrati anche da memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ., contro l’ordinanza del 5/11 gennaio 2022, con cui il Giudice di Pace di Torino ha respinto l’impugnazione dal primo proposta contro il decreto di espulsione n. 405/2021 e l’ordine n. 814/2021 emessi, nei suoi confronti, rispettivamente, dal Prefetto e dal Questore di Torino. Hanno resistito, con unico controricorso, il Ministero dell’Interno ed il Prefetto di Torino. [OSCURATO:PERSONA] 1.I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente: I) «Violazione o falsa applicazione di norme di dirittoex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell'art. 19, comma 1.1-1.2 TUI e art. 8 CEDU», perché «[OSCURATO:PERSONA] di Pace di Torino, nel rigettare il ricorso avverso il decreto di espulsione emesso nei confronti dell’odierno ricorrente e, di conseguenza, escludendo apoditticamente l'invocata protezione internazionale, nonha tenuto in minima considerazione le rilevanti modifiche intervenute sul punto nel corso degli ultimi anni»; II) «Violazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., perché il giudice ha male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova disciplinatoex art. 116 c.p.c.», atteso che « [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Torino, nel rigettare il ricorso quivi oggetto di gravame, ha addotto una motivazione contraddittoria inquanto totalmente avulsa da una corretta e approfondita valutazione degli elementi probatori prodotti in corso di causa, sintomatica di una obiettiva carenza nell’indicazione del criterio logico che ha condotto il medesimo alla formazione del proprio convincimento»; III) «Vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per motivazione assente, apparente, manifestamente ed irriducibilmente contraddittoria, perplessa od incomprensibile», perché «[OSCURATO:PERSONA] di Pace di Torino, nell'escludere in manieratranchant la violazione dell'art. 13, comma 7, del d.lgs. n. 286/1998 per mancata traduzione del decreto nella lingua del destinatario facendo propria una concisa ed irrituale considerazione priva di risvolti sia logici che giuridici (“si rileva che l'opponente è sul territorio Nazionale da ben sette anni ed è presumibile la comprensione della lingua italiana”), inficia irrimediabilmente il provvedimento quivi impugnato in quanto non consente di comprendere il filo logico e, conseguentemente, le ragioni poste a fondamento della decisione de qua in quanto le argomentazioni sono obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter seguito dal Giudice». 2.L’odierno ricorso è inammissibile per evidente violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., non assolvendo, in modo idoneo, al raggiungimento dello scopo che detto requisito di contenuto-forma deve soddisfare. 2.1. Invero, la struttura del ricorso è totalmente priva di una qualsivoglia descrizione, seppure sintetica, riguardante la concreta vicenda processuale, i fatti giuridici costitutivi della domanda proposta innanzi al giudice di prime cure ed il contenuto della decisione adottata dal Giudice di Pace torinese, nulla spiegando, anche solo sommariamente, quanto alle ragioni di quest’ultima statuizione (certo non bastando le generiche argomentazioni riportate quali contenuto delle prospettate doglianze). 2.2. Tanto premesso, rileva il Collegio che l’esposizione sommaria dei fatti di causa prescritta, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, dall'art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., essendo considerata dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso stesso, deve consistere in una esposizione che garantisca alla Suprema Corte di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa decisione impugnata (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass., SU, n. 11653 del 2006; Cass., SU n. 11308 del 2014; Cass. n. 5640 del 2018, Cass. n. 23015 del 2019; Cass. n. 24432 del 2020; Cass. n. 3172 del 2021; Cass. n. 7743 del 2021; Cass. n. 8034 del 2022). La prescrizione del requisito risponde non ad un'esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (cfr. Cass., SU., n. 2602 del 2003). 2.2.1. Stante tale funzione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario, come statuisce la prima delle decisioni evocate, che il ricorso per cassazione contenga, sebbene in modo non analitico o particolareggiato, l'indicazione sommaria delle pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la decisione impugnata (cfr. Cass. n. 7743 del 2021, in motivazione). 2.2.2. Orbene, la sopra ricordata struttura del ricorso non rispetta tali necessari contenuti, perché non indica i fatti storici che hanno occasionato la controversia, né individua le ragioni giuridiche sulla base delle quali la controversia era stata introdotta in primo grado dall’odierno ricorrente, né espone, pur sinteticamente, le argomentazioni giustificative dell’ordinanza oggi impugnata. L'esposizione del fatto è, pertanto, del tutto carente (e, come tale, evidentemente inidonea al raggiungimento dello scopo suo proprio), donde la inammissibilità del ricorso, ricordandosi, peraltro, che, secondo la Corte EDU, il diritto di accedere al giudice di ultima istanza non è assoluto e, sulle condizioni di ricevibilità dei ricorsi, gli Stati hanno un sicuro margine di apprezzamento, potendo prevedere restrizioni a seconda del ruolo svolto dai vari organi giurisdizionali e dell'insieme delle regole che governano il processo (cfr.Corte EDU, 15/09/2016, Trevisanato c. Italia; Cass., SU. n. 30996 del 2017, § 2.3). 3. Il ricorso del Sulayaman, pertanto, va dichiarato inammissibile, restando le spese di questo giudizio di legittimità regolate dal principio di soccombenza, altresì dandosi atto che, trattandosi di procedimento esente da ogni tassa o imposta (cfr. art. 18, comma 8, del d.lgs. n. 150 del 2011, che ha sostituito l’art. 13-bisdel d.lgs. n. 286 del 1998), non è dovuto il raddoppio del contributo unificato. [OSCURATO:PERSONA] MOTIVILa Corterigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in € 2.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in