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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31305/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del 26 ottobre 2020 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Taranto che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen., condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata e con la riduzione per la scelta del rito, alla pena di mesi otto di reclusione; - che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla affermazione di penale responsabilità ed alla recidiva ed al trattamento sanzionatorio, sono manifestamente infondati atteso che, quanto al primo profilo, il motivo di appello era stato ritenuto inammissibile perché generico, cosicché sulla Corte di appello non gravava alcun dovere di motivare, e, in relazione alla recidiva, la Corte di appello ha fornito un'adeguata motivazione, mentre, con riguardo alla determinazione della pena, essa è stata determinata in misura pari al minimo edittale, al quale è stata applicata la riduzione di un terzo cosicché il motivo risulta manifestamente infondato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del 26 ottobre 2020 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Taranto che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen., condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata e con la riduzione per la scelta del rito, alla pena di mesi otto di reclusione; - che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla affermazione di penale responsabilità ed alla recidiva ed al trattamento sanzionatorio, sono manifestamente infondati atteso che, quanto al primo profilo, il motivo di appello era stato ritenuto inammissibile perché generico, cosicché sulla Corte di appello non gravava alcun dovere di motivare, e, in relazione alla recidiva, la Corte di appello ha fornito un'adeguata motivazione, mentre, con riguardo alla determinazione della pena, essa è stata determinata in misura pari al minimo edittale, al quale è stata applicata la riduzione di un terzo cosicché il motivo risulta manifestamente infondato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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