CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 38402/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 ss. cod. proc. pen. dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen. (commessi in Bergamo, il 04/12/2019). 1.2. Con il primo motivo di ricorso, lamenta la violazione dell'art. 222, comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per avere il Giudice applicato la sospensione della patente di guida per anni 1 e mesi 8, mancando di applicare la prevista riduzione di un terzo in caso di patteggiamento. Con il secondo motivo, deduce la mancanza di motivazione in ordine alla quantificazione della sospensione per la patente di guida. 2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L'art. 222 cod. strada dispone: "1. Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente. 2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni. Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida. La disposizione del quarto periodo si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto competente per il luogo della commessa violazione, che emette provvedimento di revoca della patente e di inibizione alla guida sul territorio nazionale, per un periodo corrispondente a quello per il quale si applica la revoca della patente, nei confronti del soggetto contro cui è stata pronunciata la sentenza". Le disposizioni sopra riportate sono state interpretate da questa Corte nel senso seguente: "la revoca della patente di guida di cui al quarto e al quinto periodo del comma 2 dell'art. 222 cod. strada opera in caso di accertata violazione degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen., che incriminano, rispettivamente "omicidio stradale" e le "lesioni personali stradali gravi o gravissime", mentre la sospensione della patente prevista dal primo, secondo e terzo periodo del medesimo comma 2 dell'art. 222, opera in caso di altri reati, pure previsti dal codice della strada, in cui si verificano danni alla persona (come, ad esempio, la violazione, da parte dell'imputato, dell'art. 9-ter, comma 2, del cod. strada), nonché per i fatti di omicidio colposo e di lesioni personali gravi e gravissime commessi in epoca antecedente alla entrata in vigore della legge 24 marzo 2016, n. 41" (Sez. 4, n. 57729 del 12/12/2018, D'[OSCURATO:PERSONA], Rv. 274772 - 01). Nel caso in esame, poiché i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi sono stati commessi nel 2019, il Giudice avrebbe dovuto disporre la sanzione amministrativa accessoria della revoca, e non certo della sospensione, della patente di guida dell'imputato. Ne consegue che se da un lato, in mancanza di appello del PM, la decisione erronea in punto di individuazione della sanzione amministrativa accessoria non è modificabile d'ufficio in malam partem, dall'altra parte essa non può essere impugnata dall'imputato con riguardo alla durata della sospensione. 3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deve essere altresì disposta la trasmissione della presente sentenza al Prefetto di Bergamo per quanto di competenza. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dispone la trasmissione della presente sentenza al Prefetto di Bergamo per quanto di competenza. Così deciso il 14 giugno 20