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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 00109/2026

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olta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria rassegnatadal Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento conrinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 09/06/2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diPiacenza, previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 609-bis, comma3, cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche, applicava, su richiesta delle parti, neiconfronti di XXXXXXXXXXXXX la pena di mesi undici di reclusione, sostituiti dalla pena dellavoro di pubblica utilità sostitutivo ai sensi dell’art. 20-bis cod. pen., in relazione al reato dicui all’art. 609-bis cod. pen. per aver posto in essere atti idonei diretti in modo non equivocoa costringere XXXXXXXXXXXXXXXXX a subire atti sessuali, in particolare dapprimapoggiandole una mano sulla spalla, guardandola in modo allusivo e poi repentinamentefaceva scendere la mano sul senso della predetta palpandolo.2.

Avverso tale sentenza, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bolognaha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge in relazione allaillegittima sostituzione della pena concordata con i lavori di pubblica utilità.Deduce il Procuratore ricorrente la violazione della preclusione di cui all'art. 59, comma1, lett. d) della legge 689/1981, atteso che la pena sostitutiva (lavori di pubblica utilità) èstata applicata in relazione al reato di cui all’art. 609-bis cod. pen. che non consente lasostituzione della pena concordata, giacché è compreso nel catalogo dei reati indicati all'art.4 bis della legge 354/1975 (disposizione richiamata dall'art. 59, comma 1, lett. d) legge689/1981), il che rappresenta condizione ostativa espressa alla sostituzione della penairrogata.3.

E’ pervenuta memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell’imputato, con la quale sicontestano le ragioni poste a base del ricorso, essendo stata riconosciuta la circostanzadel comma 1-quater dell’art. 4-bis l. n. 354 del 1975 al fine di escludere che, nell’ipotesi diapplicazione della predetta circostanza, i benefici penitenziari possano essere concessi solosulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmenteper almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto commadell'articolo 80 della l. n. 354 del 1975.

Anche la Corte costituzionale, nella sentenza n. 139del 2025, precisa che il delitto di violenza sessuale fa operare la preclusione di cui all’art. 59l. n. 689 del 1981, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all’art. 609-bis, comma 3,cod. pen.

Conclude la difesa rammentando che l’art. 59, co. 1, lett. d) della l. n. 689 del1981richiama integralmente l’art. 4-bis ord. pen. (e dunque anche l’ultimo periodo delcomma1-quater), sicchè le preclusioni non operano nel caso direato di violenza sessuale attenuatodalla minor gravità, di cui al comma 3 dell’art.609-bis cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.1.1.Deve, anzitutto, essere ricordato che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, ilPubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza diapplicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontàdell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erroneaqualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Taledisposizione, ai sensi dell'art. 1, comma 51, della citata legge n. 103 del 2017, si applica aiprocedimenti - come il presente - per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzatasuccessivamente al 3 agosto 2017.Ed il Procuratore ricorrente ha censurato proprio la legalità della pena applicata suaccordo delle parti, sostenendo che la pena detentiva concordata non poteva esseresostituita con la pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, ostandovi la disposizione di cuiall’art. 59 l. n. 689 del 1981 che preclude la sostituibilità della pena detentiva nei confrontidell’imputato di uno dei reati previsti dall’art. 4-bis l. n. 354 del 1975.Sul punto la Corte di legittimità ha avuto modo di affermare che «In tema dipatteggiamento, la richiesta dell'imputato di applicazione di una sanzione sostitutiva ècongiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena, sicché grava sul giudicel'obbligo di controllarne l'ammissibilità e di rigettare la richiesta stessa nel caso in cui lasostituzione non sia applicabile, senza possibilità di scindere i termini del patto intervenutotra le parti, che ha natura unitaria in vista della applicazione della pena concordata» (Sez. 2,n. 31488 del 12/07/2023, Terlizzi, Rv. 284961).E’ stato altresì precisato che non può trovare applicazione la procedura prevista dall'art.444 cod. proc. pen. nel caso in cui, per le condizioni soggettive dell'imputato, la penadetentiva non possa essere convertita in quella pecuniaria, così come invece stabilitonell'accordo intervenuto tra le parti.

Infatti, la richiesta di applicazione di pena detentiva daconvertire, secondo l'accordo intervenuto, in sanzione pecuniaria, non può dar luogo a duerichieste, tra loro alternative, ma deve necessariamente avere ad oggetto l’applicazione diuna pena concreta e individuata, determinata congiuntamente dagli interessati (Sez. 5, n.1796 del 19/04/1999, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 213212).1.2.

Tanto premesso, l’art. 59 l. n. 689 del 1981, nel disciplinare le condizioni soggettiveper la sostituzione della pena detentiva, dispone, alla lettera d) del primo comma, che lapena detentiva non possa essere sostituita nei confronti dell’imputato di uno dei reati di cuiall’articolo 4-bis l. n. 375 del 1954, salvo che sia stata riconosciuta la circostanza attenuantedi cui all’art. 323-bis, secondo comma, cod. pen.La Corte costituzionale, nella pronuncia n. 139 del 2025 con la quale sono statedichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 59 l. n. 689 del 1981,nella parte in cui non consente la sostituzione della pena detentiva nei confronti dell’imputatodi uno dei reati di cui all’art. 4-bisl. 26 luglio 1975, n. 354, ha spiegato che l'art. 4-bis l. n. 375del 1954 prevede distinti regimi applicabili ai condannati per tre grandi "fasce" di reati,identificati rispettivamente dal comma 1 (prima fascia), dal comma 1-ter (seconda fascia) edal comma 1-quater (terza fascia), e, per taluni reati, prevede un regime "misto", checomprende elementi della prima e della terza fascia.Il dato comune a tutte queste ipotesi è rappresentato dalla necessità di specificiaccertamenti, compiuti di regola durante l'esecuzione della pena, che riguardano lapersistente pericolosità del condannato, presunta in via generale dall'ordinamento inrelazione allo specifico titolo di reato posto a base della sentenza di condanna.La ratio dell’esclusione degli imputati per i reati di cui all’art. 4-bis l. n. 354 del 1975 dalnovero dei possibili beneficiari delle pene sostitutive è, dunque, la presunzione dipericolosità del condannato autore dei reati contemplati dall’art. 4-bis, considerati disignificativa gravità e produttivi di particolare allarme sociale; e il superamento di talepericolosità presunta esigerebbe accertamenti che il giudice della cognizione non èordinariamente in grado di compiere e che il legislatore riserva di norma ad una fase diosservazione intramuraria del condannato.Infatti, le alternative alle pene detentive previste dall’ordinamento penitenziario per icondannati per reati “ostativi” presuppongono di regola, giusta il disposto dell’art. 656,comma 9, lettera a), cod. proc. pen., l’avvio dell’esecuzione della pena con modalitàintramuraria; al contrario, la sostituzione della pena opera evitando al condannato, sindall’inizio, il contatto con il carcere.In particolare, l’art. 4-bis l. n. 375 del 1954 comprende il reato di cui all’art. 609-bis cod.pen., inserendolo al comma 1-quater tra i reati c.d. di terza fascia, per i quali l’ammissione aibenefici penitenziari e alle misure alternative è possibile per i condannati solo sulla base deirisultati dell’osservazione scientifica della loro personalità, condotta collegialmente in carcereper almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto commadell’art. 80 della medesima legge, salvo che nel caso in cui sia stata riconosciuta lacircostanza attenuante del fatto di minore entità nella violenza sessuale, la cui applicazione– precisa la Consulta – renderebbe inoperante il regime ostativo di cui all’art. 4-bis l. n. 354del 1975 (v.

Corte cost., sent. n. 139 del 2025, par.

6.1.2. pag. 14 e par.

8.2. pag. 20).L’ultimo periodo del comma 1-quater dell’art. 4-bis l. n. 354 del 1975 dispone, infatti,che «Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previstodall’art. 609-bis del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallostesso contemplata».2.

Ebbene, nel caso in esame, è stata riconosciuta, sulla base dell’accordo delle parti,la circostanza attenuante speciale della minore gravità del fatto ex art. 609-bis, comma 3,cod. pen. che rende, dunque, inoperante il regime preclusivo di cui all’art. 4-bis l. n. 354 del1975 e consente la sostituibilità della pena detentiva breve con il lavoro di pubblica utilitàsostitutivo.Di qui la infondatezza del ricorso.

P.Q.MRigetta il ricorso.Così è deciso, 02/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
olta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria rassegnatadal Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento conrinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 09/06/2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diPiacenza, previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 609-bis, comma3, cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche, applicava, su richiesta delle parti, neiconfronti di XXXXXXXXXXXXX la pena di mesi undici di reclusione, sostituiti dalla pena dellavoro di pubblica utilità sostitutivo ai sensi dell’art. 20-bis cod. pen., in relazione al reato dicui all’art. 609-bis cod. pen. per aver posto in essere atti idonei diretti in modo non equivocoa costringere XXXXXXXXXXXXXXXXX a subire atti sessuali, in particolare dapprimapoggiandole una mano sulla spalla, guardandola in modo allusivo e poi repentinamentefaceva scendere la mano sul senso della predetta palpandolo.2. Avverso tale sentenza, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bolognaha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge in relazione allaillegittima sostituzione della pena concordata con i lavori di pubblica utilità.Deduce il Procuratore ricorrente la violazione della preclusione di cui all'art. 59, comma1, lett. d) della legge 689/1981, atteso che la pena sostitutiva (lavori di pubblica utilità) èstata applicata in relazione al reato di cui all’art. 609-bis cod. pen. che non consente lasostituzione della pena concordata, giacché è compreso nel catalogo dei reati indicati all'art.4 bis della legge 354/1975 (disposizione richiamata dall'art. 59, comma 1, lett. d) legge689/1981), il che rappresenta condizione ostativa espressa alla sostituzione della penairrogata.3. E’ pervenuta memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell’imputato, con la quale sicontestano le ragioni poste a base del ricorso, essendo stata riconosciuta la circostanzadel comma 1-quater dell’art. 4-bis l. n. 354 del 1975 al fine di escludere che, nell’ipotesi diapplicazione della predetta circostanza, i benefici penitenziari possano essere concessi solosulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmenteper almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto commadell'articolo 80 della l. n. 354 del 1975. Anche la Corte costituzionale, nella sentenza n. 139del 2025, precisa che il delitto di violenza sessuale fa operare la preclusione di cui all’art. 59l. n. 689 del 1981, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all’art. 609-bis, comma 3,cod. pen. Conclude la difesa rammentando che l’art. 59, co. 1, lett. d) della l. n. 689 del1981richiama integralmente l’art. 4-bis ord. pen. (e dunque anche l’ultimo periodo delcomma1-quater), sicchè le preclusioni non operano nel caso direato di violenza sessuale attenuatodalla minor gravità, di cui al comma 3 dell’art.609-bis cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.1.1.Deve, anzitutto, essere ricordato che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, ilPubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza diapplicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontàdell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erroneaqualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Taledisposizione, ai sensi dell'art. 1, comma 51, della citata legge n. 103 del 2017, si applica aiprocedimenti - come il presente - per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzatasuccessivamente al 3 agosto 2017.Ed il Procuratore ricorrente ha censurato proprio la legalità della pena applicata suaccordo delle parti, sostenendo che la pena detentiva concordata non poteva esseresostituita con la pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, ostandovi la disposizione di cuiall’art. 59 l. n. 689 del 1981 che preclude la sostituibilità della pena detentiva nei confrontidell’imputato di uno dei reati previsti dall’art. 4-bis l. n. 354 del 1975.Sul punto la Corte di legittimità ha avuto modo di affermare che «In tema dipatteggiamento, la richiesta dell'imputato di applicazione di una sanzione sostitutiva ècongiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena, sicché grava sul giudicel'obbligo di controllarne l'ammissibilità e di rigettare la richiesta stessa nel caso in cui lasostituzione non sia applicabile, senza possibilità di scindere i termini del patto intervenutotra le parti, che ha natura unitaria in vista della applicazione della pena concordata» (Sez. 2,n. 31488 del 12/07/2023, Terlizzi, Rv. 284961).E’ stato altresì precisato che non può trovare applicazione la procedura prevista dall'art.444 cod. proc. pen. nel caso in cui, per le condizioni soggettive dell'imputato, la penadetentiva non possa essere convertita in quella pecuniaria, così come invece stabilitonell'accordo intervenuto tra le parti. Infatti, la richiesta di applicazione di pena detentiva daconvertire, secondo l'accordo intervenuto, in sanzione pecuniaria, non può dar luogo a duerichieste, tra loro alternative, ma deve necessariamente avere ad oggetto l’applicazione diuna pena concreta e individuata, determinata congiuntamente dagli interessati (Sez. 5, n.1796 del 19/04/1999, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 213212).1.2. Tanto premesso, l’art. 59 l. n. 689 del 1981, nel disciplinare le condizioni soggettiveper la sostituzione della pena detentiva, dispone, alla lettera d) del primo comma, che lapena detentiva non possa essere sostituita nei confronti dell’imputato di uno dei reati di cuiall’articolo 4-bis l. n. 375 del 1954, salvo che sia stata riconosciuta la circostanza attenuantedi cui all’art. 323-bis, secondo comma, cod. pen.La Corte costituzionale, nella pronuncia n. 139 del 2025 con la quale sono statedichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 59 l. n. 689 del 1981,nella parte in cui non consente la sostituzione della pena detentiva nei confronti dell’imputatodi uno dei reati di cui all’art. 4-bisl. 26 luglio 1975, n. 354, ha spiegato che l'art. 4-bis l. n. 375del 1954 prevede distinti regimi applicabili ai condannati per tre grandi "fasce" di reati,identificati rispettivamente dal comma 1 (prima fascia), dal comma 1-ter (seconda fascia) edal comma 1-quater (terza fascia), e, per taluni reati, prevede un regime "misto", checomprende elementi della prima e della terza fascia.Il dato comune a tutte queste ipotesi è rappresentato dalla necessità di specificiaccertamenti, compiuti di regola durante l'esecuzione della pena, che riguardano lapersistente pericolosità del condannato, presunta in via generale dall'ordinamento inrelazione allo specifico titolo di reato posto a base della sentenza di condanna.La ratio dell’esclusione degli imputati per i reati di cui all’art. 4-bis l. n. 354 del 1975 dalnovero dei possibili beneficiari delle pene sostitutive è, dunque, la presunzione dipericolosità del condannato autore dei reati contemplati dall’art. 4-bis, considerati disignificativa gravità e produttivi di particolare allarme sociale; e il superamento di talepericolosità presunta esigerebbe accertamenti che il giudice della cognizione non èordinariamente in grado di compiere e che il legislatore riserva di norma ad una fase diosservazione intramuraria del condannato.Infatti, le alternative alle pene detentive previste dall’ordinamento penitenziario per icondannati per reati “ostativi” presuppongono di regola, giusta il disposto dell’art. 656,comma 9, lettera a), cod. proc. pen., l’avvio dell’esecuzione della pena con modalitàintramuraria; al contrario, la sostituzione della pena opera evitando al condannato, sindall’inizio, il contatto con il carcere.In particolare, l’art. 4-bis l. n. 375 del 1954 comprende il reato di cui all’art. 609-bis cod.pen., inserendolo al comma 1-quater tra i reati c.d. di terza fascia, per i quali l’ammissione aibenefici penitenziari e alle misure alternative è possibile per i condannati solo sulla base deirisultati dell’osservazione scientifica della loro personalità, condotta collegialmente in carcereper almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto commadell’art. 80 della medesima legge, salvo che nel caso in cui sia stata riconosciuta lacircostanza attenuante del fatto di minore entità nella violenza sessuale, la cui applicazione– precisa la Consulta – renderebbe inoperante il regime ostativo di cui all’art. 4-bis l. n. 354del 1975 (v. Corte cost., sent. n. 139 del 2025, par. 6.1.2. pag. 14 e par. 8.2. pag. 20).L’ultimo periodo del comma 1-quater dell’art. 4-bis l. n. 354 del 1975 dispone, infatti,che «Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previstodall’art. 609-bis del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallostesso contemplata».2. Ebbene, nel caso in esame, è stata riconosciuta, sulla base dell’accordo delle parti,la circostanza attenuante speciale della minore gravità del fatto ex art. 609-bis, comma 3,cod. pen. che rende, dunque, inoperante il regime preclusivo di cui all’art. 4-bis l. n. 354 del1975 e consente la sostituibilità della pena detentiva breve con il lavoro di pubblica utilitàsostitutivo.Di qui la infondatezza del ricorso. P.Q.MRigetta il ricorso.Così è deciso, 02/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 00109/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris