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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2024

ECLI:EU:C:2024:502
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CJ0062 SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione) 13 giugno 2024 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 27 – Limitazione del diritto d’ingresso e del diritto di soggiorno per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica – Comportamento che rappresenta una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società – Rifiuto di rilasciare una carta di soggiorno temporaneo di familiare di un cittadino dell’Unione a causa di precedenti di polizia – Rapporto di polizia sfavorevole a causa di un arresto» Nella causa C‑62/23, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo [OSCURATO:PERSONA]Administrativo n. o 5 de Barcelona (Tribunale amministrativo n. 5 di Barcellona, Spagna), con decisione del 9 gennaio 2023, pervenuta in cancelleria il 6 febbraio 2023, nel procedimento

[OSCURATO:PERSONA]

contro [OSCURATO:PERSONA] del Gobierno en Barcelona, LA CORTE (Decima Sezione), composta da Z. Csehi, presidente di sezione, E. Regan (relatore), presidente della Quinta Sezione, e D. Gratsias, giudice, avvocato generale: M. Szpunar cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per il governo spagnolo, da A. Pérez-[OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente; – per la Commissione europea, da J. [OSCURATO:PERSONA] e E. Montaguti, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 27, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE ( GU 2004, L 158, pag. 77 , e rettifica GU 2004, L 229, pag. 35 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] del Gobierno en Barcelona (organo di rappresentanza del governo a Barcellona, Spagna) (in prosieguo: l’«autorità competente») relativa al rigetto della sua domanda di carta di soggiorno temporaneo di familiare di un cittadino dell’Unione.

Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 L’articolo 2 della direttiva 2004/38 stabilisce quanto segue: «Ai fini della presente direttiva, si intende per: (...) 2) “familiare”: (...) b) il partner che abbia contratto con il cittadino dell’Unione un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante; (...)». 4 L’articolo 10, paragrafo 1, di tale direttiva enuncia quanto segue: «Il diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro è comprovato dal rilascio di un documento denominato “carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione”, che deve avvenire non oltre i sei mesi successivi alla presentazione della domanda.

Una ricevuta della domanda di una carta di soggiorno è rilasciata immediatamente». 5 Ai sensi dell’articolo 27, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva: «1.

Fatte salve le disposizioni del presente capo, gli Stati membri possono limitare la libertà di circolazione e di soggiorno di un cittadino dell’Unione o di un suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica.

Tali motivi non possono essere invocati per fini economici.

2. I provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza rispettano il principio di proporzionalità e sono adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale della persona nei riguardi della quale essi sono applicati.

La sola esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l’adozione di tali provvedimenti.

Il comportamento personale deve rappresentare una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società.

Giustificazioni estranee al caso individuale o attinenti a ragioni di prevenzione generale non sono prese in considerazione». 6 L’articolo 30 della stessa direttiva, ai suoi paragrafi 1 e 2 prevede quanto segue: «1.

Ogni provvedimento adottato a norma dell’articolo 27, paragrafo 1, è notificato per iscritto all’interessato secondo modalità che consentano a questi di comprenderne il contenuto e le conseguenze.

2. I motivi circostanziati e completi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica che giustificano l’adozione del provvedimento nei suoi confronti sono comunicati all’interessato, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato».

Diritto spagnolo 7 L’articolo 2 del [OSCURATO:PERSONA] Decreto 240/2007, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el [OSCURATO:PERSONA] (regio decreto 240/2007, disciplinante l’ingresso, la libera circolazione e il soggiorno in Spagna dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e di altri Stati parti dell’accordo sullo Spazio economico europeo), del 16 febbraio 2007 (BOE n. 51, del 28 febbraio 2007, pag. 8558), nella sua versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «regio decreto 240/2007»), così dispone: «Il presente regio decreto si applica altresì, nei termini dallo stesso previsti, ai familiari del cittadino di un altro Stato membro dell’Unione europea o di un altro Stato parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo[, del 2 maggio 1992 ( GU 1994, L 1, pag. 3 )], a prescindere dalla loro cittadinanza, qualora lo accompagnino o lo raggiungano, e che vengono di seguito elencati: (...) b) il partner con cui venga mantenuta un’unione analoga a quella coniugale iscritta in un pubblico registro istituito a tal fine in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato parte dello Spazio economico europeo, che precluda la possibilità di due iscrizioni simultanee in tale Stato, e a condizione che tale iscrizione non sia stata cancellata, il che deve essere sufficientemente dimostrato.

Le situazioni di matrimonio e di unione registrata sono considerate, in ogni caso, incompatibili tra loro; (...)». 8 L’articolo 2 bis del regio decreto 240/2007 enuncia quanto segue: «(...)

3. La domanda di carta di familiare di un cittadino dell’Unione deve essere accompagnata dalla seguente documentazione: (...) d) nel caso di un partenariato, la prova dell’esistenza di una relazione stabile con il cittadino di uno Stato membro dell’Unione o di altri Stati parti dell’accordo sullo Spazio economico europeo e la durata della convivenza.

4. Le autorità valutano caso per caso la situazione personale del richiedente e adottano una decisione motivata, tenendo conto dei seguenti criteri: a) per quanto riguarda i familiari, le autorità valutano il grado di dipendenza finanziaria o fisica, il grado di parentela con il cittadino di uno Stato membro dell’Unione o di altri Stati parti dell’accordo sullo Spazio economico europeo e, se del caso, la gravità della malattia o della disabilità che richiedono che il cittadino si occupi personalmente del suo familiare o la durata della convivenza precedente.

In ogni caso, la convivenza si considera accertata quando vi sono prove attendibili di una convivenza continuativa di 24 mesi nel paese d’origine. b) in caso di convivenza di fatto, sono considerati partner stabili coloro che possono dimostrare l’esistenza di un legame durevole.

In ogni caso, una tale relazione si considera stabilita con la prova di un periodo di convivenza continuativa di almeno un anno, a meno che essi non abbiano figli in comune, nel qual caso è sufficiente la prova di una convivenza stabile debitamente dimostrata.

5. Ogni decisione delle autorità deve essere motivata». 9 L’articolo 8, paragrafo 1, di tale regio decreto così dispone: «I familiari del cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea o di un altro Stato parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo di cui all’articolo 2 del presente regio decreto che non siano cittadini di uno di tali Stati possono, qualora accompagnino o raggiungano quest’ultimo, soggiornare in Spagna per un periodo superiore a tre mesi, e sono soggetti all’obbligo di chiedere e ottenere una “carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione”». 10 L’articolo 15, paragrafi 1 e 5, di detto regio decreto è così formulato: «1.

Quando ciò sia richiesto da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica, sarà consentito adottare taluna delle misure seguenti nei confronti dei cittadini di uno Stato membro dell’[Unione] o di un altro Stato parte contraente dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, ovvero nei confronti dei loro familiari: a) impedire l’ingresso in Spagna, anche qualora gli interessati presentino la documentazione di cui all’articolo 4 del presente regio decreto; b) negare l’iscrizione nel registro centrale degli stranieri, il rilascio o il rinnovo delle carte di soggiorno previste dal presente regio decreto; c) ordinare l’allontanamento o il respingimento dal territorio spagnolo.

Potrà adottarsi un provvedimento di allontanamento nei confronti di cittadini di uno Stato membro dell’[Unione] o di un altro Stato parte contraente dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, ovvero nei confronti di loro familiari, indipendentemente dalla loro nazionalità, che abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente in Spagna, qualora esistano gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

Allo stesso modo, prima di adottare una decisione in tal senso, si prenderà in considerazione la durata del soggiorno e l’integrazione sociale e culturale dell’interessato in Spagna, la sua età, il suo stato di salute, la sua situazione familiare ed economica e l’importanza dei legami con il suo paese di origine. (...)

5. Le misure previste nei paragrafi da 1 a 4 di cui sopra saranno prese sulla scorta dei seguenti criteri: a) dovranno essere adottate sulla base della legislazione in materia di ordine pubblico e di pubblica sicurezza nonché delle norme di regolamento vigenti in materia; b) potranno essere revocate d’ufficio o su domanda di parte quando cessino di sussistere i motivi che hanno giustificato la loro adozione; c) non potranno essere adottate per finalità economiche; d) qualora vengano adottate per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, dovranno essere fondate esclusivamente sul comportamento personale di colui che ne è destinatario, il quale dovrà in ogni caso costituire una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società, e che sarà accertato, a cura dell’organo competente per la decisione, in base ai dati forniti dalle autorità di polizia, tributarie o giudiziarie coinvolte nel procedimento.

La sola esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l’adozione di tali provvedimenti».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali 11 Il sig. [OSCURATO:PERSONA], cittadino di un paese terzo, è partner di una cittadina spagnola.

La loro unione è iscritta nel registro delle unioni stabili della Catalogna (Spagna).

Il 21 dicembre 2021, egli ha presentato all’autorità competente una domanda di carta di soggiorno temporaneo di familiare di un cittadino dell’Unione. 12 Nel corso dell’esame di tale domanda, l’autorità competente ha contattato la [OSCURATO:PERSONA] de Policía (Direzione generale di polizia, Spagna), la quale ha emesso un rapporto sfavorevole a causa dell’arresto del sig. [OSCURATO:PERSONA], avvenuto il 3 luglio 2020, sospettato di aver commesso un reato in materia di sanità pubblica e di appartenere ad organizzazioni e gruppi criminali, senza che la polizia avesse svolto alcuna indagine per determinare se tale arresto avesse dato luogo a procedimenti penali.

Tale rapporto indica che il sig. [OSCURATO:PERSONA] è incensurato. 13 Dopo che la sua domanda di carta di soggiorno temporaneo di familiare di un cittadino dell’Unione è stata respinta, il 14 giugno 2022, con decisione dell’autorità competente, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato un ricorso giurisdizionale amministrativo contro tale decisione dinanzi allo [OSCURATO:PERSONA]Administrativo n. o 5 de Barcelona (Tribunale amministrativo n. 5 di Barcellona, Spagna), giudice del rinvio. 14 Quest’ultimo esprime dubbi quanto alla pertinenza dei precedenti di polizia del sig. [OSCURATO:PERSONA], ossia l’arresto menzionato al punto 12 della presente sentenza, nell’ambito dell’esame di tale domanda.

Infatti, le limitazioni alla libertà di circolazione e di soggiorno per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, ai sensi dell’articolo 27 della direttiva 2004/38, dovrebbero essere proporzionate e fondate esclusivamente sul comportamento della persona interessata, che dovrebbe rappresentare una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società. 15 Orbene, il giudice del rinvio rileva che i precedenti di polizia si riferiscono solo a fatti che si presume essere imputati all’interessato, la cui esistenza deve essere accertata mediante prove prodotte nel corso di un processo e giudicate in una sentenza.

Ne conseguirebbe che non è possibile effettuare una valutazione negativa su fatti la cui veridicità non è stata accertata e, di conseguenza, concludere che tali fatti costituiscono una minaccia reale. 16 Inoltre, tale giudice ritiene che, se si dovesse ritenere che precedenti di polizia possano servire da base per effettuare una siffatta valutazione, sarebbe necessario, alla luce dell’articolo 27 della direttiva 2004/38, che l’autorità competente menzioni espressamente e dettagliatamente i fatti sui quali essi si fondano e i procedimenti giudiziari ai quali essi hanno eventualmente dato luogo, al fine di confermare che non si tratta di semplici presunzioni. 17 Ciò posto, lo [OSCURATO:PERSONA]Administrativo n. o 5 de Barcelona (Tribunale amministrativo n. 5 di Barcellona) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 27 della direttiva 2004/38/CE debba essere interpretato nel senso che i precedenti di polizia possono costituire la base o il fondamento del comportamento personale dell’interessato al fine di valutare se sussista una minaccia reale sebbene lo scopo del procedimento penale sia dimostrare la sussistenza di tale minaccia. 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se, alla luce dell’articolo 27 della citata direttiva, occorra seguire l’interpretazione secondo cui l’autorità amministrativa deve indicare espressamente e dettagliatamente i fatti su cui detti precedenti si basano e i procedimenti giurisdizionali che sono stati avviati, con il loro esito, per confermare che non si tratta di mere presunzioni iniziali».

Sulle questioni pregiudiziali 18 Con le sue questioni, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 27, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2004/38 debba essere interpretato nel senso che esso osta a che un’autorità nazionale competente tenga conto di un arresto di cui l’interessato è stato oggetto al fine di valutare se il comportamento del medesimo costituisca una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società, se del caso, a condizione che siano presi in considerazione, espressamente e dettagliatamente, i fatti sui quali si fonda tale arresto nonché le sue eventuali conseguenze giudiziarie. 19 In via preliminare, occorre osservare che il procedimento principale trae origine dal rifiuto dell’autorità competente di rilasciare al ricorrente nel procedimento principale una carta di soggiorno temporaneo di familiare di un cittadino dell’Unione, mentre l’articolo 10, paragrafo 1, di tale direttiva prevede, segnatamente, che il diritto di soggiorno dei familiari di un cittadino dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro è comprovato dal rilascio di un documento denominato «[c]arta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione». 20 Detto ricorrente è il partner di una cittadina spagnola e la loro unione è iscritta nel registro delle unioni stabili della Catalogna, pertanto tale ricorrente deve essere considerato «familiare di un cittadino dell’Unione», ai sensi dell’articolo 2, punto 2, lettera b), di detta direttiva. 21 Peraltro, come sostiene la Commissione europea, dalle informazioni di cui dispone la Corte non risulta che la cittadina spagnola di cui egli è partner abbia esercitato la propria libertà di circolazione all’interno dell’Unione, con la conseguenza che il ricorrente nel procedimento principale non può, in linea di principio, trarre un diritto di soggiorno derivato né dalla direttiva 2004/38 né dall’articolo 21 TFUE [v., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2020, [OSCURATO:PERSONA] del Gobierno en [OSCURATO:PERSONA] (Coniuge di un cittadino dell’Unione), C‑836/18 , EU:C:2020:119 , punto 29 )]. 22 Tuttavia, conformemente all’articolo 267 TFUE, la Corte è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale, sull’interpretazione dei trattati nonché degli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione.

Nell’ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, istituita da detto articolo, spetta esclusivamente al giudice nazionale valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte.

Di conseguenza, se le questioni sollevate dai giudici nazionali riguardano l’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (sentenza del 26 ottobre 2023, Lineas – Concessões de Transportes e a., C‑207/22, C‑267/22 e C‑290/22 , EU:C:2023:810 , punto 48 nonché giurisprudenza citata). 23 In applicazione di tale giurisprudenza, la Corte si è ripetutamente dichiarata competente a statuire su domande di pronuncia pregiudiziale vertenti su disposizioni del diritto dell’Unione in situazioni in cui i fatti del procedimento principale si collocavano al di fuori della sfera di applicazione del diritto dell’Unione, ma nelle quali le disposizioni di tale diritto erano state rese applicabili dalla normativa nazionale, la quale si era uniformata, per le soluzioni date a situazioni non rientranti nel diritto dell’Unione, a quelle adottate da quest’ultimo (sentenza del 26 ottobre 2023, Lineas – Concessões de Transportes e a., C‑207/22, C‑267/22 e C‑290/22 , EU:C:2023:810 , punto 49 nonché giurisprudenza citata). 24 Infatti, in casi del genere, vi è un sicuro interesse dell’Unione a che, per evitare future divergenze d’interpretazione, le disposizioni riprese dal diritto dell’Unione ricevano un’interpretazione uniforme [sentenza del 12 dicembre 2019, G.S. e V.G. (Minaccia per l’ordine pubblico), C‑381/18 e C‑382/18 , EU:C:2019:1072 , punto 42 nonché giurisprudenza citata]. 25 A tal proposito, il giudice del rinvio ha precisato che l’articolo 15, paragrafo 5, lettera d), del regio decreto 240/2007, che circoscrive la nozione di «ordine pubblico», nozione già stabilita all’articolo 27 della direttiva 2004/38, è interpretato dal [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Spagna) alla luce della giurisprudenza della Corte.

Orbene, come la Corte ha già avuto modo di osservare, detto regio decreto, volto a trasporre tale direttiva nell’ordinamento giuridico spagnolo, si applica non solo alle domande di ricongiungimento familiare presentate da un cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell’Unione che ha esercitato la propria libertà di circolazione, che rientrano nell’ambito di applicazione di tale direttiva, ma anche, in forza di una giurisprudenza costante del [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema), alle domande di ricongiungimento familiare presentate da un cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino spagnolo che non ha mai esercitato la propria libertà di circolazione [v., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2020, [OSCURATO:PERSONA] del Gobierno en [OSCURATO:PERSONA] (Coniuge di un cittadino dell’Unione), C‑836/18 , EU:C:2020:119 , punto 30 )]. 26 Nel caso di specie, dalle informazioni di cui dispone la Corte risulta che, nel procedimento principale, sia la domanda di carta di soggiorno temporaneo di familiare di un cittadino dell’Unione sia il rifiuto da parte dell’autorità competente si fondavano sulle disposizioni del regio decreto 240/2007. 27 Sulla scorta di tali osservazioni preliminari, si deve ricordare che il diritto di soggiorno nell’Unione dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari non è incondizionato, ma può essere subordinato alle limitazioni e alle condizioni previste dal Trattato FUE nonché dalle relative disposizioni adottate ai fini della sua applicazione (sentenza del 13 luglio 2017, E, C‑193/16 , EU:C:2017:542 , punto 16 e giurisprudenza citata). 28 A tal proposito, le limitazioni a tale diritto derivano, in particolare, dall’articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, disposizione che prevede che gli Stati membri possono adottare misure limitative della libertà di circolazione e di soggiorno di un cittadino dell’Unione o di un suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, in particolare per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, motivi che non possono tuttavia essere invocati per fini soltanto economici (v., in tal senso, sentenza del 13 luglio 2017, E, C‑193/16 , EU:C:2017:542 , punto 17 e giurisprudenza citata). 29 Secondo costante giurisprudenza, se è pur vero che gli Stati membri restano sostanzialmente liberi di determinare, conformemente alle loro necessità nazionali – che possono variare da uno Stato membro all’altro e da un’epoca all’altra – le regole di ordine pubblico e pubblica sicurezza, specie laddove autorizzino una deroga al principio fondamentale della libera circolazione delle persone, tali regole devono tuttavia essere intese in senso restrittivo, di guisa che la loro portata non può essere determinata unilateralmente da ciascuno Stato membro senza il controllo delle istituzioni dell’Unione [sentenza del 2 maggio 2018, K. e H.F. (Diritto di soggiorno e allegazioni di crimini di guerra), C‑331/16 e C‑366/16 , EU:C:2018:296 , punto 40 nonché giurisprudenza citata]. 30 A norma dell’articolo 27, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2004/38, i provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza rispettano il principio di proporzionalità e sono adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale della persona nei riguardi della quale essi sono applicati. 31 Inoltre, tale articolo 27, paragrafo 2, secondo comma, subordina l’adozione di tali misure alla condizione che il comportamento personale rappresenti una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società. 32 Ne consegue che i provvedimenti giustificati da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza possono essere adottati, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, solo se, conformemente al paragrafo 2 di tale articolo, dopo una valutazione caso per caso da parte delle autorità nazionali competenti, risulta che tale comportamento personale rappresenta realmente una minaccia effettiva e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società [v., in tal senso, sentenza del 2 maggio 2018, K. e H.F. (Diritto di soggiorno e allegazioni di crimini di guerra), C‑331/16 e C‑366/16 , EU:C:2018:296 , punto 52 nonché giurisprudenza citata]. 33 In tale contesto, occorre rilevare che la Corte ha dichiarato che, ai fini dell’adozione di provvedimenti fondati su motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, i reati o i fatti contestati alla persona interessata e che non hanno dato luogo a una condanna penale, come l’arresto del richiedente nel procedimento principale in quanto presunto autore di reato, possono costituire fattori rilevanti, a condizione che siano presi in considerazione in una valutazione caso per caso che soddisfi i requisiti stabiliti in tale disposizione [v., in tal senso, sentenza del 2 maggio 2018, K. e H.F. (Diritto di soggiorno e allegazioni di crimini di guerra), C‑331/16 e C‑366/16 , EU:C:2018:296 , punto 53 ]. 34 A tal riguardo, occorre precisare che, conformemente all’articolo 27, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, di tale direttiva, la sola esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l’adozione di tali provvedimenti.

Lo stesso vale a fortiori per elementi quali l’arresto oggetto del procedimento principale.

Sebbene un arresto possa essere preso in considerazione dall’autorità nazionale competente, la mera esistenza di tale arresto non può, quindi, automaticamente giustificare l’adozione di detti provvedimenti. 35 Infatti, in assenza di condanna definitiva, o di procedimenti penali, tale arresto riflette unicamente l’esistenza di sospetti che gravano sulla persona interessata, cosicché è ancora più necessario un esame che tenga conto di tutti gli elementi pertinenti che caratterizzano la sua situazione [v., in tal senso, sentenza del 2 maggio 2018, K. e H.F. (Diritto di soggiorno e allegazioni di crimini di guerra), C‑331/16 e C‑366/16 , EU:C:2018:296 , punti 54 e 55 ]. 36 Inoltre, si può constatare che il comportamento di una persona che è stata arrestata rappresenta una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società solo in presenza di elementi concordanti, oggettivi e precisi che consentano di corroborare l’affidabilità dei sospetti gravanti su tale persona a causa di detto arresto. 37 Pertanto, nell’ambito della valutazione globale del comportamento personale dell’interessato al fine di determinare se tale comportamento costituisca una minaccia di questo tipo, occorre tenere conto degli elementi su cui si fonda l’arresto e, in particolare, della natura e della gravità dei reati o delle azioni di cui tale interessato è accusato, dell’entità del suo coinvolgimento individuale in essi nonché dell’esistenza eventuale di motivi di esonero dalla sua responsabilità penale.

Tale valutazione globale deve altresì tener conto del lasso di tempo trascorso dalla presunta commissione di tali reati o di tali azioni e del successivo comportamento della persona in questione [v., in tal senso, sentenza del 2 maggio 2018, K. e H.F. (Diritto di soggiorno e allegazioni di crimini di guerra), C‑331/16 e C‑366/16 , EU:C:2018:296 , punto 66 ]. 38 Ne consegue che l’autorità nazionale competente può tenere conto di un arresto di cui l’interessato è stato oggetto, a condizione di effettuare una propria valutazione complessiva del comportamento personale di tale interessato, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 2004/38.

A tale titolo, detta autorità deve, da un lato, almeno prendere in considerazione, espressamente e dettagliatamente, i fatti su cui si basa l’arresto e, dall’altro, tenere conto di eventuali procedimenti giudiziari avviati o dell’assenza di tali procedimenti e, se del caso, del loro esito. 39 Una siffatta interpretazione è, inoltre, corroborata dall’articolo 30 della stessa direttiva, il cui paragrafo 1 stabilisce che ogni provvedimento adottato a norma dell’articolo 27, paragrafo 1, è notificato per iscritto all’interessato secondo modalità che consentano a questi di comprenderne il contenuto e le conseguenze, mentre il paragrafo 2 di tale articolo precisa che i motivi circostanziati e completi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica che giustificano l’adozione del provvedimento nei suoi confronti sono comunicati all’interessato, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato, circostanza che, alla luce delle informazioni di cui dispone la Corte, non appare rilevante nel procedimento principale. 40 Peraltro, occorre ricordare che, nell’ambito della sua valutazione, l’autorità nazionale competente deve altresì tener conto del fatto che, come risulta dall’articolo 27, paragrafo 2, di detta direttiva e dalla giurisprudenza costante della Corte, un provvedimento restrittivo del diritto alla libera circolazione può essere giustificato solo se rispetta il principio di proporzionalità, il che presuppone che si determini se tale provvedimento sia idoneo a garantire la realizzazione dell’obiettivo che persegue e non ecceda quanto necessario per raggiungerlo.

Una siffatta valutazione implica un bilanciamento tra, da un lato, la minaccia che il comportamento personale dell’interessato rappresenta per gli interessi fondamentali della società di accoglienza e, dall’altro, la tutela dei diritti che i cittadini dell’Unione e i loro familiari traggono dalla stessa direttiva.

Nell’ambito di tale valutazione occorre prendere in considerazione i diritti fondamentali di cui la Corte garantisce il rispetto, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e familiare quale sancito all’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e all’articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 [v., in tal senso, sentenza del 2 maggio 2018, K. e H.F. (Diritto di soggiorno e allegazioni di crimini di guerra), C‑331/16 e C‑366/16 , EU:C:2018:296 , punti da 61 a 63 e giurisprudenza citata]. 41 Alla luce delle considerazioni di cui sopra, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 27, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2004/38 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che un’autorità nazionale competente tenga conto di un arresto di cui l’interessato è stato oggetto al fine di valutare se il comportamento del medesimo costituisca una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società, a condizione che, nell’ambito della valutazione complessiva di tale comportamento, siano presi in considerazione, espressamente e dettagliatamente, i fatti sui quali si fonda tale arresto nonché le sue eventuali conseguenze giudiziarie.

Sulle spese 42 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara: L’articolo 27, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a che un’autorità nazionale competente tenga conto di un arresto di cui l’interessato è stato oggetto al fine di valutare se il comportamento del medesimo costituisca una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società, a condizione che, nell’ambito della valutazione complessiva di tale comportamento, siano presi in considerazione, espressamente e dettagliatamente, i fatti sui quali si fonda tale arresto nonché le sue eventuali conseguenze giudiziarie.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0062 SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione) 13 giugno 2024 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 27 – Limitazione del diritto d’ingresso e del diritto di soggiorno per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica – Comportamento che rappresenta una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società – Rifiuto di rilasciare una carta di soggiorno temporaneo di familiare di un cittadino dell’Unione a causa di precedenti di polizia – Rapporto di polizia sfavorevole a causa di un arresto» Nella causa C‑62/23, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo [OSCURATO:PERSONA]Administrativo n. o 5 de Barcelona (Tribunale amministrativo n. 5 di Barcellona, Spagna), con decisione del 9 gennaio 2023, pervenuta in cancelleria il 6 febbraio 2023, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] del Gobierno en Barcelona, LA CORTE (Decima Sezione), composta da Z. Csehi, presidente di sezione, E. Regan (relatore), presidente della Quinta Sezione, e D. Gratsias, giudice, avvocato generale: M. Szpunar cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per il governo spagnolo, da A. Pérez-[OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente; – per la Commissione europea, da J. [OSCURATO:PERSONA] e E. Montaguti, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 27, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE ( GU 2004, L 158, pag. 77 , e rettifica GU 2004, L 229, pag. 35 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] del Gobierno en Barcelona (organo di rappresentanza del governo a Barcellona, Spagna) (in prosieguo: l’«autorità competente») relativa al rigetto della sua domanda di carta di soggiorno temporaneo di familiare di un cittadino dell’Unione. Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 L’articolo 2 della direttiva 2004/38 stabilisce quanto segue: «Ai fini della presente direttiva, si intende per: (...) 2) “familiare”: (...) b) il partner che abbia contratto con il cittadino dell’Unione un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante; (...)». 4 L’articolo 10, paragrafo 1, di tale direttiva enuncia quanto segue: «Il diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro è comprovato dal rilascio di un documento denominato “carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione”, che deve avvenire non oltre i sei mesi successivi alla presentazione della domanda. Una ricevuta della domanda di una carta di soggiorno è rilasciata immediatamente». 5 Ai sensi dell’articolo 27, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva: «1.   Fatte salve le disposizioni del presente capo, gli Stati membri possono limitare la libertà di circolazione e di soggiorno di un cittadino dell’Unione o di un suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. Tali motivi non possono essere invocati per fini economici. 2.   I provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza rispettano il principio di proporzionalità e sono adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale della persona nei riguardi della quale essi sono applicati. La sola esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l’adozione di tali provvedimenti. Il comportamento personale deve rappresentare una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società. Giustificazioni estranee al caso individuale o attinenti a ragioni di prevenzione generale non sono prese in considerazione». 6 L’articolo 30 della stessa direttiva, ai suoi paragrafi 1 e 2 prevede quanto segue: «1.   Ogni provvedimento adottato a norma dell’articolo 27, paragrafo 1, è notificato per iscritto all’interessato secondo modalità che consentano a questi di comprenderne il contenuto e le conseguenze. 2.   I motivi circostanziati e completi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica che giustificano l’adozione del provvedimento nei suoi confronti sono comunicati all’interessato, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato». Diritto spagnolo 7 L’articolo 2 del [OSCURATO:PERSONA] Decreto 240/2007, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el [OSCURATO:PERSONA] (regio decreto 240/2007, disciplinante l’ingresso, la libera circolazione e il soggiorno in Spagna dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e di altri Stati parti dell’accordo sullo Spazio economico europeo), del 16 febbraio 2007 (BOE n. 51, del 28 febbraio 2007, pag. 8558), nella sua versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «regio decreto 240/2007»), così dispone: «Il presente regio decreto si applica altresì, nei termini dallo stesso previsti, ai familiari del cittadino di un altro Stato membro dell’Unione europea o di un altro Stato parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo[, del 2 maggio 1992 ( GU 1994, L 1, pag. 3 )], a prescindere dalla loro cittadinanza, qualora lo accompagnino o lo raggiungano, e che vengono di seguito elencati: (...) b) il partner con cui venga mantenuta un’unione analoga a quella coniugale iscritta in un pubblico registro istituito a tal fine in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato parte dello Spazio economico europeo, che precluda la possibilità di due iscrizioni simultanee in tale Stato, e a condizione che tale iscrizione non sia stata cancellata, il che deve essere sufficientemente dimostrato. Le situazioni di matrimonio e di unione registrata sono considerate, in ogni caso, incompatibili tra loro; (...)». 8 L’articolo 2 bis del regio decreto 240/2007 enuncia quanto segue: «(...) 3.   La domanda di carta di familiare di un cittadino dell’Unione deve essere accompagnata dalla seguente documentazione: (...) d) nel caso di un partenariato, la prova dell’esistenza di una relazione stabile con il cittadino di uno Stato membro dell’Unione o di altri Stati parti dell’accordo sullo Spazio economico europeo e la durata della convivenza. 4.   Le autorità valutano caso per caso la situazione personale del richiedente e adottano una decisione motivata, tenendo conto dei seguenti criteri: a) per quanto riguarda i familiari, le autorità valutano il grado di dipendenza finanziaria o fisica, il grado di parentela con il cittadino di uno Stato membro dell’Unione o di altri Stati parti dell’accordo sullo Spazio economico europeo e, se del caso, la gravità della malattia o della disabilità che richiedono che il cittadino si occupi personalmente del suo familiare o la durata della convivenza precedente. In ogni caso, la convivenza si considera accertata quando vi sono prove attendibili di una convivenza continuativa di 24 mesi nel paese d’origine. b) in caso di convivenza di fatto, sono considerati partner stabili coloro che possono dimostrare l’esistenza di un legame durevole. In ogni caso, una tale relazione si considera stabilita con la prova di un periodo di convivenza continuativa di almeno un anno, a meno che essi non abbiano figli in comune, nel qual caso è sufficiente la prova di una convivenza stabile debitamente dimostrata. 5.   Ogni decisione delle autorità deve essere motivata». 9 L’articolo 8, paragrafo 1, di tale regio decreto così dispone: «I familiari del cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea o di un altro Stato parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo di cui all’articolo 2 del presente regio decreto che non siano cittadini di uno di tali Stati possono, qualora accompagnino o raggiungano quest’ultimo, soggiornare in Spagna per un periodo superiore a tre mesi, e sono soggetti all’obbligo di chiedere e ottenere una “carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione”». 10 L’articolo 15, paragrafi 1 e 5, di detto regio decreto è così formulato: «1.   Quando ciò sia richiesto da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica, sarà consentito adottare taluna delle misure seguenti nei confronti dei cittadini di uno Stato membro dell’[Unione] o di un altro Stato parte contraente dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, ovvero nei confronti dei loro familiari: a) impedire l’ingresso in Spagna, anche qualora gli interessati presentino la documentazione di cui all’articolo 4 del presente regio decreto; b) negare l’iscrizione nel registro centrale degli stranieri, il rilascio o il rinnovo delle carte di soggiorno previste dal presente regio decreto; c) ordinare l’allontanamento o il respingimento dal territorio spagnolo. Potrà adottarsi un provvedimento di allontanamento nei confronti di cittadini di uno Stato membro dell’[Unione] o di un altro Stato parte contraente dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, ovvero nei confronti di loro familiari, indipendentemente dalla loro nazionalità, che abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente in Spagna, qualora esistano gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. Allo stesso modo, prima di adottare una decisione in tal senso, si prenderà in considerazione la durata del soggiorno e l’integrazione sociale e culturale dell’interessato in Spagna, la sua età, il suo stato di salute, la sua situazione familiare ed economica e l’importanza dei legami con il suo paese di origine. (...) 5.   Le misure previste nei paragrafi da 1 a 4 di cui sopra saranno prese sulla scorta dei seguenti criteri: a) dovranno essere adottate sulla base della legislazione in materia di ordine pubblico e di pubblica sicurezza nonché delle norme di regolamento vigenti in materia; b) potranno essere revocate d’ufficio o su domanda di parte quando cessino di sussistere i motivi che hanno giustificato la loro adozione; c) non potranno essere adottate per finalità economiche; d) qualora vengano adottate per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, dovranno essere fondate esclusivamente sul comportamento personale di colui che ne è destinatario, il quale dovrà in ogni caso costituire una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società, e che sarà accertato, a cura dell’organo competente per la decisione, in base ai dati forniti dalle autorità di polizia, tributarie o giudiziarie coinvolte nel procedimento. La sola esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l’adozione di tali provvedimenti». Procedimento principale e questioni pregiudiziali 11 Il sig. [OSCURATO:PERSONA], cittadino di un paese terzo, è partner di una cittadina spagnola. La loro unione è iscritta nel registro delle unioni stabili della Catalogna (Spagna). Il 21 dicembre 2021, egli ha presentato all’autorità competente una domanda di carta di soggiorno temporaneo di familiare di un cittadino dell’Unione. 12 Nel corso dell’esame di tale domanda, l’autorità competente ha contattato la [OSCURATO:PERSONA] de Policía (Direzione generale di polizia, Spagna), la quale ha emesso un rapporto sfavorevole a causa dell’arresto del sig. [OSCURATO:PERSONA], avvenuto il 3 luglio 2020, sospettato di aver commesso un reato in materia di sanità pubblica e di appartenere ad organizzazioni e gruppi criminali, senza che la polizia avesse svolto alcuna indagine per determinare se tale arresto avesse dato luogo a procedimenti penali. Tale rapporto indica che il sig. [OSCURATO:PERSONA] è incensurato. 13 Dopo che la sua domanda di carta di soggiorno temporaneo di familiare di un cittadino dell’Unione è stata respinta, il 14 giugno 2022, con decisione dell’autorità competente, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato un ricorso giurisdizionale amministrativo contro tale decisione dinanzi allo [OSCURATO:PERSONA]Administrativo n. o 5 de Barcelona (Tribunale amministrativo n. 5 di Barcellona, Spagna), giudice del rinvio. 14 Quest’ultimo esprime dubbi quanto alla pertinenza dei precedenti di polizia del sig. [OSCURATO:PERSONA], ossia l’arresto menzionato al punto 12 della presente sentenza, nell’ambito dell’esame di tale domanda. Infatti, le limitazioni alla libertà di circolazione e di soggiorno per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, ai sensi dell’articolo 27 della direttiva 2004/38, dovrebbero essere proporzionate e fondate esclusivamente sul comportamento della persona interessata, che dovrebbe rappresentare una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società. 15 Orbene, il giudice del rinvio rileva che i precedenti di polizia si riferiscono solo a fatti che si presume essere imputati all’interessato, la cui esistenza deve essere accertata mediante prove prodotte nel corso di un processo e giudicate in una sentenza. Ne conseguirebbe che non è possibile effettuare una valutazione negativa su fatti la cui veridicità non è stata accertata e, di conseguenza, concludere che tali fatti costituiscono una minaccia reale. 16 Inoltre, tale giudice ritiene che, se si dovesse ritenere che precedenti di polizia possano servire da base per effettuare una siffatta valutazione, sarebbe necessario, alla luce dell’articolo 27 della direttiva 2004/38, che l’autorità competente menzioni espressamente e dettagliatamente i fatti sui quali essi si fondano e i procedimenti giudiziari ai quali essi hanno eventualmente dato luogo, al fine di confermare che non si tratta di semplici presunzioni. 17 Ciò posto, lo [OSCURATO:PERSONA]Administrativo n. o 5 de Barcelona (Tribunale amministrativo n. 5 di Barcellona) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 27 della direttiva 2004/38/CE debba essere interpretato nel senso che i precedenti di polizia possono costituire la base o il fondamento del comportamento personale dell’interessato al fine di valutare se sussista una minaccia reale sebbene lo scopo del procedimento penale sia dimostrare la sussistenza di tale minaccia. 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se, alla luce dell’articolo 27 della citata direttiva, occorra seguire l’interpretazione secondo cui l’autorità amministrativa deve indicare espressamente e dettagliatamente i fatti su cui detti precedenti si basano e i procedimenti giurisdizionali che sono stati avviati, con il loro esito, per confermare che non si tratta di mere presunzioni iniziali». Sulle questioni pregiudiziali 18 Con le sue questioni, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 27, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2004/38 debba essere interpretato nel senso che esso osta a che un’autorità nazionale competente tenga conto di un arresto di cui l’interessato è stato oggetto al fine di valutare se il comportamento del medesimo costituisca una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società, se del caso, a condizione che siano presi in considerazione, espressamente e dettagliatamente, i fatti sui quali si fonda tale arresto nonché le sue eventuali conseguenze giudiziarie. 19 In via preliminare, occorre osservare che il procedimento principale trae origine dal rifiuto dell’autorità competente di rilasciare al ricorrente nel procedimento principale una carta di soggiorno temporaneo di familiare di un cittadino dell’Unione, mentre l’articolo 10, paragrafo 1, di tale direttiva prevede, segnatamente, che il diritto di soggiorno dei familiari di un cittadino dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro è comprovato dal rilascio di un documento denominato «[c]arta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione». 20 Detto ricorrente è il partner di una cittadina spagnola e la loro unione è iscritta nel registro delle unioni stabili della Catalogna, pertanto tale ricorrente deve essere considerato «familiare di un cittadino dell’Unione», ai sensi dell’articolo 2, punto 2, lettera b), di detta direttiva. 21 Peraltro, come sostiene la Commissione europea, dalle informazioni di cui dispone la Corte non risulta che la cittadina spagnola di cui egli è partner abbia esercitato la propria libertà di circolazione all’interno dell’Unione, con la conseguenza che il ricorrente nel procedimento principale non può, in linea di principio, trarre un diritto di soggiorno derivato né dalla direttiva 2004/38 né dall’articolo 21 TFUE [v., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2020, [OSCURATO:PERSONA] del Gobierno en [OSCURATO:PERSONA] (Coniuge di un cittadino dell’Unione), C‑836/18 , EU:C:2020:119 , punto 29 )]. 22 Tuttavia, conformemente all’articolo 267 TFUE, la Corte è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale, sull’interpretazione dei trattati nonché degli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione. Nell’ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, istituita da detto articolo, spetta esclusivamente al giudice nazionale valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate dai giudici nazionali riguardano l’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (sentenza del 26 ottobre 2023, Lineas – Concessões de Transportes e a., C‑207/22, C‑267/22 e C‑290/22 , EU:C:2023:810 , punto 48 nonché giurisprudenza citata). 23 In applicazione di tale giurisprudenza, la Corte si è ripetutamente dichiarata competente a statuire su domande di pronuncia pregiudiziale vertenti su disposizioni del diritto dell’Unione in situazioni in cui i fatti del procedimento principale si collocavano al di fuori della sfera di applicazione del diritto dell’Unione, ma nelle quali le disposizioni di tale diritto erano state rese applicabili dalla normativa nazionale, la quale si era uniformata, per le soluzioni date a situazioni non rientranti nel diritto dell’Unione, a quelle adottate da quest’ultimo (sentenza del 26 ottobre 2023, Lineas – Concessões de Transportes e a., C‑207/22, C‑267/22 e C‑290/22 , EU:C:2023:810 , punto 49 nonché giurisprudenza citata). 24 Infatti, in casi del genere, vi è un sicuro interesse dell’Unione a che, per evitare future divergenze d’interpretazione, le disposizioni riprese dal diritto dell’Unione ricevano un’interpretazione uniforme [sentenza del 12 dicembre 2019, G.S. e V.G. (Minaccia per l’ordine pubblico), C‑381/18 e C‑382/18 , EU:C:2019:1072 , punto 42 nonché giurisprudenza citata]. 25 A tal proposito, il giudice del rinvio ha precisato che l’articolo 15, paragrafo 5, lettera d), del regio decreto 240/2007, che circoscrive la nozione di «ordine pubblico», nozione già stabilita all’articolo 27 della direttiva 2004/38, è interpretato dal [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Spagna) alla luce della giurisprudenza della Corte. Orbene, come la Corte ha già avuto modo di osservare, detto regio decreto, volto a trasporre tale direttiva nell’ordinamento giuridico spagnolo, si applica non solo alle domande di ricongiungimento familiare presentate da un cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell’Unione che ha esercitato la propria libertà di circolazione, che rientrano nell’ambito di applicazione di tale direttiva, ma anche, in forza di una giurisprudenza costante del [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema), alle domande di ricongiungimento familiare presentate da un cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino spagnolo che non ha mai esercitato la propria libertà di circolazione [v., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2020, [OSCURATO:PERSONA] del Gobierno en [OSCURATO:PERSONA] (Coniuge di un cittadino dell’Unione), C‑836/18 , EU:C:2020:119 , punto 30 )]. 26 Nel caso di specie, dalle informazioni di cui dispone la Corte risulta che, nel procedimento principale, sia la domanda di carta di soggiorno temporaneo di familiare di un cittadino dell’Unione sia il rifiuto da parte dell’autorità competente si fondavano sulle disposizioni del regio decreto 240/2007. 27 Sulla scorta di tali osservazioni preliminari, si deve ricordare che il diritto di soggiorno nell’Unione dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari non è incondizionato, ma può essere subordinato alle limitazioni e alle condizioni previste dal Trattato FUE nonché dalle relative disposizioni adottate ai fini della sua applicazione (sentenza del 13 luglio 2017, E, C‑193/16 , EU:C:2017:542 , punto 16 e giurisprudenza citata). 28 A tal proposito, le limitazioni a tale diritto derivano, in particolare, dall’articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, disposizione che prevede che gli Stati membri possono adottare misure limitative della libertà di circolazione e di soggiorno di un cittadino dell’Unione o di un suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, in particolare per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, motivi che non possono tuttavia essere invocati per fini soltanto economici (v., in tal senso, sentenza del 13 luglio 2017, E, C‑193/16 , EU:C:2017:542 , punto 17 e giurisprudenza citata). 29 Secondo costante giurisprudenza, se è pur vero che gli Stati membri restano sostanzialmente liberi di determinare, conformemente alle loro necessità nazionali – che possono variare da uno Stato membro all’altro e da un’epoca all’altra – le regole di ordine pubblico e pubblica sicurezza, specie laddove autorizzino una deroga al principio fondamentale della libera circolazione delle persone, tali regole devono tuttavia essere intese in senso restrittivo, di guisa che la loro portata non può essere determinata unilateralmente da ciascuno Stato membro senza il controllo delle istituzioni dell’Unione [sentenza del 2 maggio 2018, K. e H.F. (Diritto di soggiorno e allegazioni di crimini di guerra), C‑331/16 e C‑366/16 , EU:C:2018:296 , punto 40 nonché giurisprudenza citata]. 30 A norma dell’articolo 27, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2004/38, i provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza rispettano il principio di proporzionalità e sono adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale della persona nei riguardi della quale essi sono applicati. 31 Inoltre, tale articolo 27, paragrafo 2, secondo comma, subordina l’adozione di tali misure alla condizione che il comportamento personale rappresenti una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società. 32 Ne consegue che i provvedimenti giustificati da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza possono essere adottati, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, solo se, conformemente al paragrafo 2 di tale articolo, dopo una valutazione caso per caso da parte delle autorità nazionali competenti, risulta che tale comportamento personale rappresenta realmente una minaccia effettiva e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società [v., in tal senso, sentenza del 2 maggio 2018, K. e H.F. (Diritto di soggiorno e allegazioni di crimini di guerra), C‑331/16 e C‑366/16 , EU:C:2018:296 , punto 52 nonché giurisprudenza citata]. 33 In tale contesto, occorre rilevare che la Corte ha dichiarato che, ai fini dell’adozione di provvedimenti fondati su motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, i reati o i fatti contestati alla persona interessata e che non hanno dato luogo a una condanna penale, come l’arresto del richiedente nel procedimento principale in quanto presunto autore di reato, possono costituire fattori rilevanti, a condizione che siano presi in considerazione in una valutazione caso per caso che soddisfi i requisiti stabiliti in tale disposizione [v., in tal senso, sentenza del 2 maggio 2018, K. e H.F. (Diritto di soggiorno e allegazioni di crimini di guerra), C‑331/16 e C‑366/16 , EU:C:2018:296 , punto 53 ]. 34 A tal riguardo, occorre precisare che, conformemente all’articolo 27, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, di tale direttiva, la sola esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l’adozione di tali provvedimenti. Lo stesso vale a fortiori per elementi quali l’arresto oggetto del procedimento principale. Sebbene un arresto possa essere preso in considerazione dall’autorità nazionale competente, la mera esistenza di tale arresto non può, quindi, automaticamente giustificare l’adozione di detti provvedimenti. 35 Infatti, in assenza di condanna definitiva, o di procedimenti penali, tale arresto riflette unicamente l’esistenza di sospetti che gravano sulla persona interessata, cosicché è ancora più necessario un esame che tenga conto di tutti gli elementi pertinenti che caratterizzano la sua situazione [v., in tal senso, sentenza del 2 maggio 2018, K. e H.F. (Diritto di soggiorno e allegazioni di crimini di guerra), C‑331/16 e C‑366/16 , EU:C:2018:296 , punti 54 e 55 ]. 36 Inoltre, si può constatare che il comportamento di una persona che è stata arrestata rappresenta una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società solo in presenza di elementi concordanti, oggettivi e precisi che consentano di corroborare l’affidabilità dei sospetti gravanti su tale persona a causa di detto arresto. 37 Pertanto, nell’ambito della valutazione globale del comportamento personale dell’interessato al fine di determinare se tale comportamento costituisca una minaccia di questo tipo, occorre tenere conto degli elementi su cui si fonda l’arresto e, in particolare, della natura e della gravità dei reati o delle azioni di cui tale interessato è accusato, dell’entità del suo coinvolgimento individuale in essi nonché dell’esistenza eventuale di motivi di esonero dalla sua responsabilità penale. Tale valutazione globale deve altresì tener conto del lasso di tempo trascorso dalla presunta commissione di tali reati o di tali azioni e del successivo comportamento della persona in questione [v., in tal senso, sentenza del 2 maggio 2018, K. e H.F. (Diritto di soggiorno e allegazioni di crimini di guerra), C‑331/16 e C‑366/16 , EU:C:2018:296 , punto 66 ]. 38 Ne consegue che l’autorità nazionale competente può tenere conto di un arresto di cui l’interessato è stato oggetto, a condizione di effettuare una propria valutazione complessiva del comportamento personale di tale interessato, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 2004/38. A tale titolo, detta autorità deve, da un lato, almeno prendere in considerazione, espressamente e dettagliatamente, i fatti su cui si basa l’arresto e, dall’altro, tenere conto di eventuali procedimenti giudiziari avviati o dell’assenza di tali procedimenti e, se del caso, del loro esito. 39 Una siffatta interpretazione è, inoltre, corroborata dall’articolo 30 della stessa direttiva, il cui paragrafo 1 stabilisce che ogni provvedimento adottato a norma dell’articolo 27, paragrafo 1, è notificato per iscritto all’interessato secondo modalità che consentano a questi di comprenderne il contenuto e le conseguenze, mentre il paragrafo 2 di tale articolo precisa che i motivi circostanziati e completi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica che giustificano l’adozione del provvedimento nei suoi confronti sono comunicati all’interessato, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato, circostanza che, alla luce delle informazioni di cui dispone la Corte, non appare rilevante nel procedimento principale. 40 Peraltro, occorre ricordare che, nell’ambito della sua valutazione, l’autorità nazionale competente deve altresì tener conto del fatto che, come risulta dall’articolo 27, paragrafo 2, di detta direttiva e dalla giurisprudenza costante della Corte, un provvedimento restrittivo del diritto alla libera circolazione può essere giustificato solo se rispetta il principio di proporzionalità, il che presuppone che si determini se tale provvedimento sia idoneo a garantire la realizzazione dell’obiettivo che persegue e non ecceda quanto necessario per raggiungerlo. Una siffatta valutazione implica un bilanciamento tra, da un lato, la minaccia che il comportamento personale dell’interessato rappresenta per gli interessi fondamentali della società di accoglienza e, dall’altro, la tutela dei diritti che i cittadini dell’Unione e i loro familiari traggono dalla stessa direttiva. Nell’ambito di tale valutazione occorre prendere in considerazione i diritti fondamentali di cui la Corte garantisce il rispetto, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e familiare quale sancito all’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e all’articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 [v., in tal senso, sentenza del 2 maggio 2018, K. e H.F. (Diritto di soggiorno e allegazioni di crimini di guerra), C‑331/16 e C‑366/16 , EU:C:2018:296 , punti da 61 a 63 e giurisprudenza citata]. 41 Alla luce delle considerazioni di cui sopra, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 27, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2004/38 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che un’autorità nazionale competente tenga conto di un arresto di cui l’interessato è stato oggetto al fine di valutare se il comportamento del medesimo costituisca una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società, a condizione che, nell’ambito della valutazione complessiva di tale comportamento, siano presi in considerazione, espressamente e dettagliatamente, i fatti sui quali si fonda tale arresto nonché le sue eventuali conseguenze giudiziarie. Sulle spese 42 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara: L’articolo 27, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a che un’autorità nazionale competente tenga conto di un arresto di cui l’interessato è stato oggetto al fine di valutare se il comportamento del medesimo costituisca una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società, a condizione che, nell’ambito della valutazione complessiva di tale comportamento, siano presi in considerazione, espressamente e dettagliatamente, i fatti sui quali si fonda tale arresto nonché le sue eventuali conseguenze giudiziarie. Firme ( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo.
Sentenza Corte di giustizia UE/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris