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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 49666/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palmi visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; letti i motivi aggiunti e le conclusioni del ricorrente che ha chiesto dichiararsi la nullità dell'arresto. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] delle indagini preliminari del Tribunale di Palmi ha convalidato l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli artt. 337, 582 e 585, con riferimento all'art. 576, comma 1, n. 1 e 5-bis, cod. pen. perché, recatosi presso gli uffici del Corpo di [OSCURATO:PERSONA] di Rosarno, al fine di acquisire la documentazione relativa all'accertamento di un sinistro stradale, minacciava ed aggrediva con ripetuti pugni al torace il Comandante, [OSCURATO:PERSONA], a cui provocava lesioni personali giudicate guaribili in sette giorni.

2. Avverso tale decisione, la difesa del ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione, avendo i giudici omesso di considerare la sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis cod. pen., resa palese dall'acquisita registrazione audio effettuate dal ricorrente durante lo svolgersi degli eventi, dalle quali emerge che la reazione era stata sollecitata dall'atteggiamento arrogante e provocatorio della persona offesa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, in quanto generico e privo di concreto interesse, deve essere dichiarato inammissibile.

2. Deve premettersi che, sulla base degli atti cui questa Corte ha accesso in ragione del dedotto error in procedendo (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), l'arresto in flagranza del ricorrente è intervenuto ad opera della polizia giudiziaria, sia per la ritenuta sussistenza del delitto di resistenza a pubblico ufficiale, sia per la fattispecie di lesioni pluriaggravate ex artt. 582 e 585, con riferimento all'art. 576 comma 1, n. 1 e 5-bis, cod. pen. nei confronti del medesimo pubblico ufficiale; i citati titoli di reato sono stati ritenuti sussistenti in fase di analisi dei presupposti per la convalida dell'arresto.

3. Deve osservarsi che, sulla base di principi ormai radicati nella giurisprudenza di questa Corte che ha avuto modo di occuparsi dei limiti del giudizio di legittimità in ordine alla convalida dell'arresto, l'errore di definizione giuridica dell'addebito può essere dedotto in cassazione per i suoi riflessi sulla libertà personale solo in quanto sia ravvisabile con immediatezza e riguardi un errore manifesto di inquadramento del fatto, e non una valutazione sul merito di esso (Sez. 1, n. 5029 del 20/12/1991, dep. 1992, Tontaro, Rv. 189120).

Si è, infatti, puntualizzato che possono essere dedotti con il ricorso per cassazione esclusivamente vizi di legittimità (Sez. 6, n. 21771 del 18/05/2016, Saluci, Rv. 267071), con riferimento, in particolare, al titolo del reato, all'esistenza o meno della flagranza e all'osservanza dei termini, mentre i vizi inerenti alla sussistenza degli indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari vanno dedotti mediante l'impugnazione dell'eventuale ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere (Sez. 6, n. 38180 del 14/10/2010, Prikhno, Rv. 248519).

Né il giudizio può spingersi ad accertare l'elemento soggettivo del reato ipotizzato nei confronti dell'arrestato, la cui verifica è demandata alle successive fasi processuali (per una ipotesi connessa alla verifica dell'elemento soggettivo del delitto di evasione di un imputato allontanatosi senza autorizzazione dal luogo degli arresti domiciliari, v.

Sez. 6, n. 21984 del 21/04/2008, Guidi, Rv. 240369).

Ed invero, il giudice della convalida dell'arresto deve effettuare un giudizio ex ante, che abbia come punto di riferimento la situazione che si prospetta dinanzi alla polizia giudiziaria, senza tener conto degli elementi non conosciuti o non conoscibili emersi solo successivamente all'adozione dell'atto precautelare (Sez. 6, n. 18196 del 13/04/2016, Barnaba, Rv. 266930).

4. Ciò premesso e rilevata la palese inammissibilità della parte del ricorso che rivolge censure avverso la motivazione che il Giudice delle indagini preliminari ha reso al fine di giustificare la misura precautelare, ragioni non deducibili in sede di legittimità, il ricorso si presenta generico nella parte in cui nulla evidenzia in ordine alla convalida dell'arresto operato anche in ordine al delitto di lesioni pluriaggravate, delitto che di per sé è idoneo a fondare l'arresto in flagranza facoltativo ex art. 381, comma 1, e 2, lett. t), cod. proc. pen.; nessuna censura è stata, infatti, proposta al fine di corroborare la palese insussistenza del delitto in esame, visto che attraverso tutti i rilievi formulati si tende a prospettare la sussistenza della causa di non punibilità ex art. 393-bis cod. pen., il cui perimetro di operatività non fuoriesce dalla sola ipotesi contestata di cui all'art. 337 cod. pen., essendo invece inconferente quanto al delitto di lesioni pluriaggravato dalla connessione teleologica e dalla qualifica di pubblico ufficiale della persona offesa, ove semmai avrebbe potuto assumere rilievo la non dedotta legittima difesa.

Né il motivo proposto avrebbe assunto maggiore rilevanza qualora fosse venuto meno il delitto di resistenza a pubblico ufficiale e, pertanto, la relativa aggravante della connessione teleologica, visto che già la sussistenza dell'aggravante dell'aver commesso il fatto ai danni del pubblico ufficiale all'atto e a causa dell'adempimento delle pubbliche funzioni ex art. 576, comma 5 -bis, richiamato dalla prima parte dell'art. 585, primo comma, cod. pen. prevede l'aumento della pena sino alla metà sufficiente ex art. 381, comma 1, cod. proc. pen. per facultizzare l'arresto in flagranza.

D'altro canto, non sussiste in capo al ricorrente un interesse concreto ed attuale a far valere l'illegittimità della sola parte della convalida che ha riguardato un reato (resistenza a pubblico ufficiale), a fronte di un titolo precautelare adottato anche relativamente a distinto reato che consente ex se di adottare la censurata limitazione di libertà personale in ordine all'arresto intervenuto per entrambi i titoli.

5. In tal senso milita la giurisprudenza di questa Corte che, seppure formatasi in ordine alla verifica della sussistenza dell'interesse ad impugnare del Pubblico Ministero allorché la convalida riguardi esclusivamente un titolo di reato e non altro pur contestualmente non convalidato, ha avuto modo di precisare che, in caso di arresto per più reati, l'interesse alla impugnazione previsto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. è configurabile esclusivamente quando l'impugnazione è presentata per far valere l'illegittimità della situazione derivante dall'ordinanza che incide sulla libertà personale dell'indagato, ovvero per evitare che, in tema di fungibilità della detenzione, possa costituirsi, per eventuali reati precedentemente commessi, un'illegittima riserva di pena conseguente alla privazione della libertà personale senza titolo (cfr. Sez. 6, n. 28021 del 11/06/2014, Antonacci, Rv. 261647, con riferimento all'impugnazione del pubblico ministero nei confronti della parte del provvedimento di non convalida, a fronte di convalida per altro titolo di reato).

Il principio di diritto in questione deve essere tenuto fermo anche nel caso oggetto di scrutinio, visto che l'eventuale parziale declaratoria di annullamento della misura precautelare adottata dalla polizia giudiziaria, non farebbe venir meno la legittimità della convalida intervenuta per reato non oggetto di censura (neppure in sede di udienza di convalida, sede in cui veniva egualmente eccepita l'esistenza dell'esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen., v. verbale di udienza del 11 agosto 2022).

6. [OSCURATO:PERSONA], nondimeno, rileva la manifesta infondatezza del rilievo avendo il Giudice della convalida dato atto della sussistenza dei presupposti per ritenere legittimamente operato l'arresto, provvedendo alla relativa convalida ed escludendo, per assenza di esigenze cautelari, l'applicazione della custodia cautelare.

Ed infatti, sulla base di quanto emerso dal verbale di arresto e dalla relazione orale effettuata in sede di udienza di convalida da parte dell'operante, nonché dalle stesse dichiarazioni dell'arrestato in sede di interrogatorio, risoltesi in una sostanziale ammissione dell'addebito, il giudice ha convalidato l'arresto facoltativo in flagranza del reato di resistenza a pubblico ufficiale, ritenendo integrate le condizioni previste dall'art. 381, comma 4, cod. proc. pen. così escludendo, con valutazione ragionevole operata ex ante, la presenza della scrinninante di cui all'art. 393-bis cod. pen. Né può ritenersi carente la non esplicitata valutazione in ordine al contenuto delle registrazioni effettuate da parte del ricorrente che, secondo quanto affermato dalla difesa, corroborerebbe la versione dei fatti espressa; detti apprezzamenti su prove documentali acquisite avrebbero implicato, in base ai principi di diritto richiamati, una indebita anticipazione del giudizio in ordine alla gravità indiziaria ovvero sulla responsabilità del prevenuto, giudizio, quest'ultimo, esclusivo della corrispondente fase di merito.

7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima adeguata, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palmi visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; letti i motivi aggiunti e le conclusioni del ricorrente che ha chiesto dichiararsi la nullità dell'arresto. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] delle indagini preliminari del Tribunale di Palmi ha convalidato l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli artt. 337, 582 e 585, con riferimento all'art. 576, comma 1, n. 1 e 5-bis, cod. pen. perché, recatosi presso gli uffici del Corpo di [OSCURATO:PERSONA] di Rosarno, al fine di acquisire la documentazione relativa all'accertamento di un sinistro stradale, minacciava ed aggrediva con ripetuti pugni al torace il Comandante, [OSCURATO:PERSONA], a cui provocava lesioni personali giudicate guaribili in sette giorni. 2. Avverso tale decisione, la difesa del ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione, avendo i giudici omesso di considerare la sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis cod. pen., resa palese dall'acquisita registrazione audio effettuate dal ricorrente durante lo svolgersi degli eventi, dalle quali emerge che la reazione era stata sollecitata dall'atteggiamento arrogante e provocatorio della persona offesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, in quanto generico e privo di concreto interesse, deve essere dichiarato inammissibile. 2. Deve premettersi che, sulla base degli atti cui questa Corte ha accesso in ragione del dedotto error in procedendo (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), l'arresto in flagranza del ricorrente è intervenuto ad opera della polizia giudiziaria, sia per la ritenuta sussistenza del delitto di resistenza a pubblico ufficiale, sia per la fattispecie di lesioni pluriaggravate ex artt. 582 e 585, con riferimento all'art. 576 comma 1, n. 1 e 5-bis, cod. pen. nei confronti del medesimo pubblico ufficiale; i citati titoli di reato sono stati ritenuti sussistenti in fase di analisi dei presupposti per la convalida dell'arresto. 3. Deve osservarsi che, sulla base di principi ormai radicati nella giurisprudenza di questa Corte che ha avuto modo di occuparsi dei limiti del giudizio di legittimità in ordine alla convalida dell'arresto, l'errore di definizione giuridica dell'addebito può essere dedotto in cassazione per i suoi riflessi sulla libertà personale solo in quanto sia ravvisabile con immediatezza e riguardi un errore manifesto di inquadramento del fatto, e non una valutazione sul merito di esso (Sez. 1, n. 5029 del 20/12/1991, dep. 1992, Tontaro, Rv. 189120). Si è, infatti, puntualizzato che possono essere dedotti con il ricorso per cassazione esclusivamente vizi di legittimità (Sez. 6, n. 21771 del 18/05/2016, Saluci, Rv. 267071), con riferimento, in particolare, al titolo del reato, all'esistenza o meno della flagranza e all'osservanza dei termini, mentre i vizi inerenti alla sussistenza degli indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari vanno dedotti mediante l'impugnazione dell'eventuale ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere (Sez. 6, n. 38180 del 14/10/2010, Prikhno, Rv. 248519). Né il giudizio può spingersi ad accertare l'elemento soggettivo del reato ipotizzato nei confronti dell'arrestato, la cui verifica è demandata alle successive fasi processuali (per una ipotesi connessa alla verifica dell'elemento soggettivo del delitto di evasione di un imputato allontanatosi senza autorizzazione dal luogo degli arresti domiciliari, v. Sez. 6, n. 21984 del 21/04/2008, Guidi, Rv. 240369). Ed invero, il giudice della convalida dell'arresto deve effettuare un giudizio ex ante, che abbia come punto di riferimento la situazione che si prospetta dinanzi alla polizia giudiziaria, senza tener conto degli elementi non conosciuti o non conoscibili emersi solo successivamente all'adozione dell'atto precautelare (Sez. 6, n. 18196 del 13/04/2016, Barnaba, Rv. 266930). 4. Ciò premesso e rilevata la palese inammissibilità della parte del ricorso che rivolge censure avverso la motivazione che il Giudice delle indagini preliminari ha reso al fine di giustificare la misura precautelare, ragioni non deducibili in sede di legittimità, il ricorso si presenta generico nella parte in cui nulla evidenzia in ordine alla convalida dell'arresto operato anche in ordine al delitto di lesioni pluriaggravate, delitto che di per sé è idoneo a fondare l'arresto in flagranza facoltativo ex art. 381, comma 1, e 2, lett. t), cod. proc. pen.; nessuna censura è stata, infatti, proposta al fine di corroborare la palese insussistenza del delitto in esame, visto che attraverso tutti i rilievi formulati si tende a prospettare la sussistenza della causa di non punibilità ex art. 393-bis cod. pen., il cui perimetro di operatività non fuoriesce dalla sola ipotesi contestata di cui all'art. 337 cod. pen., essendo invece inconferente quanto al delitto di lesioni pluriaggravato dalla connessione teleologica e dalla qualifica di pubblico ufficiale della persona offesa, ove semmai avrebbe potuto assumere rilievo la non dedotta legittima difesa. Né il motivo proposto avrebbe assunto maggiore rilevanza qualora fosse venuto meno il delitto di resistenza a pubblico ufficiale e, pertanto, la relativa aggravante della connessione teleologica, visto che già la sussistenza dell'aggravante dell'aver commesso il fatto ai danni del pubblico ufficiale all'atto e a causa dell'adempimento delle pubbliche funzioni ex art. 576, comma 5 -bis, richiamato dalla prima parte dell'art. 585, primo comma, cod. pen. prevede l'aumento della pena sino alla metà sufficiente ex art. 381, comma 1, cod. proc. pen. per facultizzare l'arresto in flagranza. D'altro canto, non sussiste in capo al ricorrente un interesse concreto ed attuale a far valere l'illegittimità della sola parte della convalida che ha riguardato un reato (resistenza a pubblico ufficiale), a fronte di un titolo precautelare adottato anche relativamente a distinto reato che consente ex se di adottare la censurata limitazione di libertà personale in ordine all'arresto intervenuto per entrambi i titoli. 5. In tal senso milita la giurisprudenza di questa Corte che, seppure formatasi in ordine alla verifica della sussistenza dell'interesse ad impugnare del Pubblico Ministero allorché la convalida riguardi esclusivamente un titolo di reato e non altro pur contestualmente non convalidato, ha avuto modo di precisare che, in caso di arresto per più reati, l'interesse alla impugnazione previsto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. è configurabile esclusivamente quando l'impugnazione è presentata per far valere l'illegittimità della situazione derivante dall'ordinanza che incide sulla libertà personale dell'indagato, ovvero per evitare che, in tema di fungibilità della detenzione, possa costituirsi, per eventuali reati precedentemente commessi, un'illegittima riserva di pena conseguente alla privazione della libertà personale senza titolo (cfr. Sez. 6, n. 28021 del 11/06/2014, Antonacci, Rv. 261647, con riferimento all'impugnazione del pubblico ministero nei confronti della parte del provvedimento di non convalida, a fronte di convalida per altro titolo di reato). Il principio di diritto in questione deve essere tenuto fermo anche nel caso oggetto di scrutinio, visto che l'eventuale parziale declaratoria di annullamento della misura precautelare adottata dalla polizia giudiziaria, non farebbe venir meno la legittimità della convalida intervenuta per reato non oggetto di censura (neppure in sede di udienza di convalida, sede in cui veniva egualmente eccepita l'esistenza dell'esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen., v. verbale di udienza del 11 agosto 2022). 6. [OSCURATO:PERSONA], nondimeno, rileva la manifesta infondatezza del rilievo avendo il Giudice della convalida dato atto della sussistenza dei presupposti per ritenere legittimamente operato l'arresto, provvedendo alla relativa convalida ed escludendo, per assenza di esigenze cautelari, l'applicazione della custodia cautelare. Ed infatti, sulla base di quanto emerso dal verbale di arresto e dalla relazione orale effettuata in sede di udienza di convalida da parte dell'operante, nonché dalle stesse dichiarazioni dell'arrestato in sede di interrogatorio, risoltesi in una sostanziale ammissione dell'addebito, il giudice ha convalidato l'arresto facoltativo in flagranza del reato di resistenza a pubblico ufficiale, ritenendo integrate le condizioni previste dall'art. 381, comma 4, cod. proc. pen. così escludendo, con valutazione ragionevole operata ex ante, la presenza della scrinninante di cui all'art. 393-bis cod. pen. Né può ritenersi carente la non esplicitata valutazione in ordine al contenuto delle registrazioni effettuate da parte del ricorrente che, secondo quanto affermato dalla difesa, corroborerebbe la versione dei fatti espressa; detti apprezzamenti su prove documentali acquisite avrebbero implicato, in base ai principi di diritto richiamati, una indebita anticipazione del giudizio in ordine alla gravità indiziaria ovvero sulla responsabilità del prevenuto, giudizio, quest'ultimo, esclusivo della corrispondente fase di merito. 7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima adeguata, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
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