CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 20545/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sulricorso iscritt o al n. 14011 / 20 1 4 R.G. propost o da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesaex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA](c.f.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma alla via Aurelia n. 325; -controricorrente - avverso la sentenza n. 339 / 28 / 201 3 della C.T. R . d el Lazio - Roma, depositata in data 9/10/2013; udita la relazione della causa svolta dal dott. [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consigliodel 12 maggio 202 3 ;Ric. n. 14011/2014sez. T –ud. 12- 5 - 202 3 est. Napolitano A. [OSCURATO:PERSONA] ricorso in primo grado, [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, anche “il ricorrente”o “il contribuente”) si oppose al silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso della somma di euro 32.173,55 relativa alla liquidazione, con l’aliquota prevista per la tassazione separata, della quota del fondo pensione riscattata. Sostenne che l’importo riscattato non dovesse essere assoggettato a tassazione o che, tutt’al più, si dovesse applicare l’aliquota del 12,50%, che avrebbe determinato una somma da rimborsare pari ad euro 12.275,75. La C.T.P. di Roma rigettò il ricorso. Su appello del contribuente, la C.T.R. del Lazio riformò in parte la sentenza di primo grado, statuendo che, per gli importi maturati entro il 31 dicembre 2000, dovesse applicarsi la ritenuta del 12,50% sulle sole somme relative alla liquidazione del rendimento. Avverso la sentenza d’appello ha spiegato ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, articolato in un solo motivo. Resiste il contribuente con controricorso. Il contribuente, in vista dell’adunanza camerale, ha depositato una memoria ex art. 380 bis.1. c.p.c. Diritto 1.Con l’unico motivo, rubricato “Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate ha censurato la sentenza impugnata deducendo che il contribuente non avrebbe depositato alcuna documentazione per attestare la composizione del fondo (sorte capitale, rendimenti) e, di conseguenza, le aliquote che avrebbero dovuto essere applicate e l’ammontare delle somme di cui aveva chiesto il rimborso. I giudici di appello, pur richiamando i princìpi giurisprudenziali espressi da questa Corte a Sezioni Unite(n. 13642/2011), avrebbero ribadìto tali princìpi senza vagliarne l’applicabilità alla fattispecie di Ric. n. 14011/2014sez. T –ud. 12- 5 - 202 3 est. Napolitano A. causa e senza che il contribuente avesse offerto alcuna prova circa le componenti del fondo cui applicare le varie aliquote. La stessa applicazione dell’aliquota agevolata del 12,50% avrebbe richiesto da parte del contribuente, ai fini della esatta determinazione della somma eventualmente da rimborsare, la prova dell’ammontare delle somme provenienti dalla liquidazione del cd. “rendimento netto”, imputabile alla gestione del capitale accantonato. 1.1. Il motivo è fondato. Incorporando un ampio stralcio delricorso di primo grado nel ricorso per cassazione, l’Agenzia delle Entrate ha rappresentato che, nella presente controversia, i giudici di merito erano stati chiamati in primisa qualificare in iure le somme corrisposte al lavoratore all’atto della cessazione del rapporto di lavoro. Nel ricorso di primo grado, infatti, il contribuente chiese il rimborso di una parte delle imposte trattenute sulle somme versategli dal datore di lavoro all’atto della cessazione del rapporto “sulla somma aggiuntiva al T.F.R. a titolo di incentivo all’esodo corrisposta nell’anno 2008”. In sede di appello, invece, la C.T.R., riformando in parte la sentenza di rigetto di primo grado, nulla ha spiegato non solo in merito alla natura delle somme corrisposte nel 2008 al contribuente, al fine di determinare la modalità di tassazione delle stesse, ma non ha nemmeno dato atto dell’eventuale prova, da parte del contribuente, dell’ammontare della quota di rendimento del capitale maturata prima e dopo il primo gennaio 2001, così da differenziare le aliquote applicabili ratione temporis e da determinare, conseguentemente, se l’amministrazione abbia tassato in eccesso le somme dovute al contribuente e quale fosse eventualmente l’importo dovuto quale rimborso. Si deve chiarire, infatti, che in base alla giurisprudenza di legittimità, il diritto al rimborso delle imposte trattenute in eccesso da parte dell’amministrazione, derivanti dal riscatto del capitale versato nei Ric. n. 14011/2014sez. T –ud. 12- 5 - 202 3 est. Napolitano A. fondi di previdenza complementare, è oggetto di prova da parte del contribuente non solo nell’ “an”, ma anche nel “quantum” ( Sez. 5 , Ordinanza n. 3453 del 11/02/2021, Rv. 660652 – 01 ; Sez. 5, Ordinanza n. 34632 del 30/12/2019, non massimata). 2.La sentenza impugnata, dunque, deve essere cassata con rinvio al giudice di merito, che dovràstatuire e motivare adeguatamente : 1) sui presupposti giuridici del diritto al rimborso vantato dal contribuente, e dunque sulla natura dei redditi dalla cui tassazione sarebbe derivato il diritto al rimborso; 2) sulla prova offerta dal contribuente circa la effettiva composizione del le somme a lui corrisposte (quota capitale e quota rendimento) , onde poter concretamente determinare se, tenut o conto del le aliquote che avrebbero dovuto applicarsi ratione temporisin base alle SS.UU. n. 13642/2011, gli spetti un rimborso e quale sia l’ammontare di quest’ultimo. 2.1. Il giudice del rinvio liquiderà anche le spese del presente giudizio. P.Q.M. Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, che provve