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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 dicembre 2023

Cassazione n. 03982/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01HYXT6) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore dli [OSCURATO:PERSONA] riproduce deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, in particolare, che, nel confermare la condanna per il reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 con adeguata motivazione la Corte ha valutato sufficiente il narcotest per la prova del reato valorizzando la suddivisione in dosi della sostanza (cocaina nella quantità di grammi 0,34 + 4,69 + 30,87 in 8 involucri e le sue modalità di occultamento; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 22 dicembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01HYXT6) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore dli [OSCURATO:PERSONA] riproduce deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, in particolare, che, nel confermare la condanna per il reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 con adeguata motivazione la Corte ha valutato sufficiente il narcotest per la prova del reato valorizzando la suddivisione in dosi della sostanza (cocaina nella quantità di grammi 0,34 + 4,69 + 30,87 in 8 involucri e le sue modalità di occultamento; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente
Sentenza Cassazione n. 03982/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris