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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 maggio 2024

Cassazione n. 17345/2024

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Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 22597/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - e STUDIOCOMMERCIALISTI e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Mario SESSA;Adunanzain camera di consiglio del 6 maggio 2024 – R.G. n. 22597/2021 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri -intimati - avverso la sentenza n. 1502/2021 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/05/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, con sentenza resa in data 10/06/2021, la Corte d’appello di Bologna,in accoglimento per quanto di ragione dell’appello proposto da[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e in parziale riforma della decisione di primo grado,ha condannato lo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di SilvanaSassi e [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni subiti dallaHaulotte Italia [OSCURATO:SOCIETA]. in conseguenza dell’inadempimento, da parte dello studio professionale avversario, del contratto d’opera professionaleconcluso tra le parti; conla stessa decisione, la corte territoriale ha condannato [OSCURATO:PERSONA].p.a. a tenere indenne l’indicato studio professionale di quanto daquest’ultimo dovuto in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., al netto della franchigiaconvenuta; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziatocome la responsabilità dello studio professionale convenuto discendesse dalla mancata acquisizione, dalla cliente, delle informazioniindispensabili al fine di assolvere in modo corretto e sicuro almandato allo stesso affidato dalla committente, essendosi lo studio professionale nella specie sottratto al dovere di assumere tutte le informazioni indispensabili circa le caratteristiche dei macchinari utilizzati nell’impresa gestita dalla società committente (ivi compresi quelli nei quali venivano utilizzati oli lubrificanti assoggettati a imposizioni fiscale), in tal modo esponendo la [OSCURATO:SOCIETA]. alle conseguentiresponsabilità fatte valere dall’autorità fiscale;Adunanzain camera di consiglio del 6 maggio 2024 – R.G. n. 22597/2021 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:SOCIETA]. (condannata dalgiudice d’appello a manlevare lo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al netto della franchigiaconvenuta) propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivid’impugnazione; [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso; nessunaltro intimato ha svolto difese in questa sede; entrambele parti costituite hanno depositato memoria; consideratoche, con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnataper violazione di legge ex art. 360 n. 4 c.p.c., per avere la corteterritoriale omesso di rilevare, anche in via ufficiosa, il giudicato internosi formatosi sul punto concernente la mancata impugnazione, daparte della società [OSCURATO:SOCIETA]., del capo della sentenza di primo gradocontenente l’accertamento della mancata conoscenza, da parte dellastessa società, della presenza di olio combustibile nei macchinari utilizzatida quest’ultima; conil secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata peromesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art.360, n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale trascurato la considerazionedella circostanza costituita dalla mancata conoscenza, da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., della presenza di olio combustibile all’internodei macchinari dalla stessa utilizzati; entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione– sono inammissibili ; dev’essere preliminarmente evidenziata l’inammissibilità della censura avente ad oggetto il preteso omesso rilievo, da parte del giudice d’appello, del giudicato interno asseritamente formatosi sulla questionedi fatto consistit a nella mancata conoscenza, da parte della Adunanzain camera di consiglio del 6 maggio 2024 – R.G. n. 22597/2021 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri societàcommittente, della presenza di olio combustibile nei macchinari dallastessa utilizzati ; alriguardo, è appena il caso di rilevare come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, i l giudicato interno non si determin i sul fatto bensì su una statuizione minima della sentenza,costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia, sicché l'appello motivato con riguardo aduno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull’interaquestione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamenteagli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame(cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 30728 del 19/10/2022, Rv. 666050 -01); nellaspecie, avendo la società committente devoluto in appello il punto concernente l’accertamento della responsabilità dello studio professionaleper il mancato rispetto degli obblighi contrattuali assunti, le circostanze relative al comportamento contrattualmente rilevante delle parti devono ritenersi a loro volta interamente devolute alla cognizione del giudice di secondo grado, nella misura della relativa potenziale incidenza sull’accertamento dell’eventuale responsabilità dello studio professionale , ivi compresa, evidentemente, la questione relativaalla conoscenza o meno, da parte della società committente, dellapresenza di olio combustibile nei macchinari dalla stessa utilizzati ; quanto al preteso ricorso del vizio di cui l’art. 360 n. 5 c.p.c., è appena il caso di rilevare l’assoluto difetto di alcuna adeguata articolazioneargomentativa, da parte della società ricorrente, in ordine alcarattere decisivo della circostanza asseritamente non esaminata dal Adunanzain camera di consiglio del 6 maggio 2024 – R.G. n. 22597/2021 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri giudicea quo , non potendo in alcun modo dirsi certo l’eventuale diverso esitodella lite l à dove il giudice d’appello avesse considerato (ove mai trascurata) la ridetta mancata conoscenza, da parte della società committente, dell’uso di olio combustibile all’interno dei propri macchinari, avendo il giudice d’appello piuttosto sottolineato la sussistenzadi una specifica responsabilità dei professionisti incaricati in ragione del mancato approfondimento di tutte le conoscenze indispensabili (ivi compresa la natura dei macchinati utilizzati dalla cliente)al fine di fornire tutte le informazione necessarie per l’esatto e completoadempimento dei propri obblighi professionali ; datanto deriva l’inevitabile inammissibilità della censura in esame , risolvendosila stessa in una sostanziale proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove, sulla base di un’impostazione critica nonconsentita in sede di legittimità ; con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per v iolazionee/o falsa applicazione degli artt. 2236 e 1176 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale affermato la responsabilità per inadempimento dello studio professionale,pur in assenza di alcuna colpa grave e senza valutare la naturaconcreta dell’attività esercitata; ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come, attraverso la proposizione del motivo in esame, la società ricorrente – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione,da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da lle norm e di legge richiamate – si sia limitata ad allegare un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo , della fattispecieconcreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è Adunanzain camera di consiglio del 6 maggio 2024 – R.G. n. 22597/2021 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri possibile,in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione, neppure coinvolgendo, la prospettazione critica del la ricorrente,l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente la stessa nella prospettazione diuna diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo , con particola re riguardo alla natura dell’attività professionalesottoposta ad esame, nonché al diverso apprezzamento del grado della colpa a scr ivibile alla responsabilità della società professionale convenuta e, dunque, al l’entità dello scostamento del comportamento contrattuale del professionista rispetto al parametro delcomportamento professionalmente diligente ; nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafedel motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ ubi consistam delle censure sollevate dall’odierna ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti,dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti ; sitratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecieconcreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimentoimpugnato; ciòposto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella Adunanzain camera di consiglio del 6 maggio 2024 – R.G. n. 22597/2021 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri ricostruzionedi un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisitiminimi previsti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fattidecisivi controversi tra le parti ; sullabase di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità delricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a normadel comma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 5.200,00, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, eagli accessori come per legge.

Aisensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 22597/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - e STUDIOCOMMERCIALISTI e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Mario SESSA;Adunanzain camera di consiglio del 6 maggio 2024 – R.G. n. 22597/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri -intimati - avverso la sentenza n. 1502/2021 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/05/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, con sentenza resa in data 10/06/2021, la Corte d’appello di Bologna,in accoglimento per quanto di ragione dell’appello proposto da[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e in parziale riforma della decisione di primo grado,ha condannato lo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di SilvanaSassi e [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni subiti dallaHaulotte Italia [OSCURATO:SOCIETA]. in conseguenza dell’inadempimento, da parte dello studio professionale avversario, del contratto d’opera professionaleconcluso tra le parti; conla stessa decisione, la corte territoriale ha condannato [OSCURATO:PERSONA].p.a. a tenere indenne l’indicato studio professionale di quanto daquest’ultimo dovuto in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., al netto della franchigiaconvenuta; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziatocome la responsabilità dello studio professionale convenuto discendesse dalla mancata acquisizione, dalla cliente, delle informazioniindispensabili al fine di assolvere in modo corretto e sicuro almandato allo stesso affidato dalla committente, essendosi lo studio professionale nella specie sottratto al dovere di assumere tutte le informazioni indispensabili circa le caratteristiche dei macchinari utilizzati nell’impresa gestita dalla società committente (ivi compresi quelli nei quali venivano utilizzati oli lubrificanti assoggettati a imposizioni fiscale), in tal modo esponendo la [OSCURATO:SOCIETA]. alle conseguentiresponsabilità fatte valere dall’autorità fiscale;Adunanzain camera di consiglio del 6 maggio 2024 – R.G. n. 22597/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:SOCIETA]. (condannata dalgiudice d’appello a manlevare lo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al netto della franchigiaconvenuta) propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivid’impugnazione; [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso; nessunaltro intimato ha svolto difese in questa sede; entrambele parti costituite hanno depositato memoria; consideratoche, con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnataper violazione di legge ex art. 360 n. 4 c.p.c., per avere la corteterritoriale omesso di rilevare, anche in via ufficiosa, il giudicato internosi formatosi sul punto concernente la mancata impugnazione, daparte della società [OSCURATO:SOCIETA]., del capo della sentenza di primo gradocontenente l’accertamento della mancata conoscenza, da parte dellastessa società, della presenza di olio combustibile nei macchinari utilizzatida quest’ultima; conil secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata peromesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art.360, n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale trascurato la considerazionedella circostanza costituita dalla mancata conoscenza, da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., della presenza di olio combustibile all’internodei macchinari dalla stessa utilizzati; entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione– sono inammissibili ; dev’essere preliminarmente evidenziata l’inammissibilità della censura avente ad oggetto il preteso omesso rilievo, da parte del giudice d’appello, del giudicato interno asseritamente formatosi sulla questionedi fatto consistit a nella mancata conoscenza, da parte della Adunanzain camera di consiglio del 6 maggio 2024 – R.G. n. 22597/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri societàcommittente, della presenza di olio combustibile nei macchinari dallastessa utilizzati ; alriguardo, è appena il caso di rilevare come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, i l giudicato interno non si determin i sul fatto bensì su una statuizione minima della sentenza,costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia, sicché l'appello motivato con riguardo aduno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull’interaquestione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamenteagli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame(cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 30728 del 19/10/2022, Rv. 666050 -01); nellaspecie, avendo la società committente devoluto in appello il punto concernente l’accertamento della responsabilità dello studio professionaleper il mancato rispetto degli obblighi contrattuali assunti, le circostanze relative al comportamento contrattualmente rilevante delle parti devono ritenersi a loro volta interamente devolute alla cognizione del giudice di secondo grado, nella misura della relativa potenziale incidenza sull’accertamento dell’eventuale responsabilità dello studio professionale , ivi compresa, evidentemente, la questione relativaalla conoscenza o meno, da parte della società committente, dellapresenza di olio combustibile nei macchinari dalla stessa utilizzati ; quanto al preteso ricorso del vizio di cui l’art. 360 n. 5 c.p.c., è appena il caso di rilevare l’assoluto difetto di alcuna adeguata articolazioneargomentativa, da parte della società ricorrente, in ordine alcarattere decisivo della circostanza asseritamente non esaminata dal Adunanzain camera di consiglio del 6 maggio 2024 – R.G. n. 22597/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri giudicea quo , non potendo in alcun modo dirsi certo l’eventuale diverso esitodella lite l à dove il giudice d’appello avesse considerato (ove mai trascurata) la ridetta mancata conoscenza, da parte della società committente, dell’uso di olio combustibile all’interno dei propri macchinari, avendo il giudice d’appello piuttosto sottolineato la sussistenzadi una specifica responsabilità dei professionisti incaricati in ragione del mancato approfondimento di tutte le conoscenze indispensabili (ivi compresa la natura dei macchinati utilizzati dalla cliente)al fine di fornire tutte le informazione necessarie per l’esatto e completoadempimento dei propri obblighi professionali ; datanto deriva l’inevitabile inammissibilità della censura in esame , risolvendosila stessa in una sostanziale proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove, sulla base di un’impostazione critica nonconsentita in sede di legittimità ; con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per v iolazionee/o falsa applicazione degli artt. 2236 e 1176 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale affermato la responsabilità per inadempimento dello studio professionale,pur in assenza di alcuna colpa grave e senza valutare la naturaconcreta dell’attività esercitata; ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come, attraverso la proposizione del motivo in esame, la società ricorrente – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione,da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da lle norm e di legge richiamate – si sia limitata ad allegare un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo , della fattispecieconcreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è Adunanzain camera di consiglio del 6 maggio 2024 – R.G. n. 22597/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri possibile,in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione, neppure coinvolgendo, la prospettazione critica del la ricorrente,l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente la stessa nella prospettazione diuna diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo , con particola re riguardo alla natura dell’attività professionalesottoposta ad esame, nonché al diverso apprezzamento del grado della colpa a scr ivibile alla responsabilità della società professionale convenuta e, dunque, al l’entità dello scostamento del comportamento contrattuale del professionista rispetto al parametro delcomportamento professionalmente diligente ; nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafedel motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ ubi consistam delle censure sollevate dall’odierna ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti,dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti ; sitratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecieconcreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimentoimpugnato; ciòposto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella Adunanzain camera di consiglio del 6 maggio 2024 – R.G. n. 22597/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri ricostruzionedi un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisitiminimi previsti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fattidecisivi controversi tra le parti ; sullabase di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità delricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a normadel comma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 5.200,00, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, eagli accessori come per legge. Aisensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 d
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