CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 ottobre 2021
Cassazione n. 19364/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 29558/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende;. riogrrenk contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 1933/2021, emessa dal [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI. Rilevato che, con sentenza resa in data 6/10/2021 (n. 1933/2021), il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la condanna del Bari e della Radice al risarcimento dei danni provocati a carico del bal- cone aggettante sovrastante il balcone corrispondente all'apparta- mento dell'attore, contestualmente accogliendo la domanda riconven- zionale proposto dal Bari e dalla Radici per la condanna del Croce alla rimozione delle tende ancorate alla soletta del ridetto balcone sovra- stante; a fondamento della decisione assunta, il tribunale ha evidenziato l'infondatezza nel merito della domanda risarcitoria proposta dal Croce, tenuto conto che la proprietà del balcone sovrastante, anche nella sua superficie inferiore, apparteneva ai convenuti, in tal senso dovendo al- tresì escludersi il diritto del Croce di ancorare le proprie tende alla so- letta di tale balcone sovrastante in difetto di alcun consenso dei pro- prietari, non avendo, peraltro, il Croce tempestivamente eccepito l'ac- quisizione di tale consenso o l'acquisto per usucapione del diritto di ancorare tali tende sulla proprietà altrui; avverso la sentenza d'appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d'impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese in questa sede; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; considerato che, con primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1125 e 2043 c.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 Adunanza del 11 maggio 2022 - R.G. n. 29558/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri c.p.c.), per avere il giudice d'appello erroneamente ritenuto che la pro- prietà della facciata inferiore del balcone sovrastante il balcone relativo al proprio appartamento spettasse alle controparti, limitandosi in tal senso alla mera ricezione di una giurisprudenza di legittimità formatasi in contrasto con la più adeguata interpretazione del sistema desumibile dalle norme del codice civile; il motivo è inammissibile; osserva al riguardo il Collegio come, ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c., il ricorso è inammissibile quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa; in particolare, in tema di giudizio di legittimità, anche un solo pre- cedente, se univoco, chiaro e condivisibile, integra l'orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte di cui all'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., con conseguente dichiarazione di inammissibilità del relativo ricorso per cassazione che non ne contenga valide critiche (Sez. 6 - 3, Ordi- nanza n. 4366 del 22/02/2018, Rv. 648036 - 02); nel caso di specie, il giudice a quo ha affermato la sussistenza, in capo al Bari e alla Croce, della proprietà del balcone aggettante sovra- stante il balcone corrispondente alla proprietà dell'appartamento del Croce uniformandosi al consolidato orientamento fatto proprio dalla giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, in tema di condomi- nio, i balconi aggettanti, i quali sporgono dalla facciata dell'edificio, co- stituiscono solo un prolungamento dell'appartamento dal quale proten- dono e, non svolgendo alcuna funzione di sostegno né di necessaria copertura dell'edificio - come, viceversa, accade per le terrazze a livello incassate nel corpo dell'edificio - non possono considerarsi a servizio dei piani sovrapposti e, quindi, di proprietà comune dei proprietari di tali piani e ad essi non può applicarsi il disposto dell'art. 1125 c.c.. I balconi aggettanti, pertanto, rientrano nella proprietà esclusiva dei ti- tolari degli appartamenti cui accedono (Sez. 2, Sentenza n. 15913 del Adunanza del 11 maggio 2022 - R. G. n. 29558/2021 - rei, cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 600591 - 01; in senso conforme v. Sez. 2, Sentenza n. 6624 del 30/04/2012, Rv. 622451 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 14576 del 30/07/2004, Rv. 575138 - 01); rispetto a tale consolidato orientamento della giurisprudenza di le- gittimità, l'odierno ricorrente, pur riconoscendone il carattere cogente consolidato, si è sostanzialmente limitato ad esprimere unicamente il proprio dissenso attraverso il richiamo di costrutti argomentativi e di fonti normative da ritenersi, nel loro complesso, non decisivi né perti- nenti; con il secondo motivo, il ricorrente si duole della nullità della sen- tenza impugnata per violazione degli artt. 115, 112 e 320 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere il giudice d'appello erro- neamente ritenuto che il Croce non avesse tempestivamente eccepito l'acquisizione del consenso o comunque l'acquisto in via di usucapione del diritto di ancorare le proprie tende sulla soletta del balcone sovra- stante la proprietà dell'attore, avendo quest'ultimo tempestivamente contestato la fondatezza dell'avversa domanda (in tal senso, peraltro, sollevando una mera difesa o un'eccezione in senso lato, come tale non vincolata ad alcuna forma di preclusione processuale) ed avendo co- munque proposto l'assunzione di mezzi di prova inequivocamente di- retti all'attestazione delle circostanze di fatto corrispondenti al conte- nuto delle eccezioni in esame, suscettibile di ritenersi tempestive anche in relazione alla struttura del giudizio di cognizione regolato dinanzi al giudice di pace; il motivo è manifestamente infondato; osserva il Collegio come l'odierno ricorrente si sia limitato ad espri- mere unicamente il proprio dissenso rispetto alla ratio decidendi fatta propria dal giudice a quo (sulla scorta della consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità) nella parte in cui, lungi dal sottoli- neare la sola mancanza di tempestività del Croce nella sollevazione delle proprie eccezioni, ha piuttosto rilevato il radicale e oggettivo di- fetto di formulazione di alcuna riconoscibile eccezione da parte dello Adunanza del 11 maggio 2022 - R.G. n. 29558/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri stesso, essendosi il Croce inammissibilmente limitato alla mera artico- lazione di capitoli di interrogatorio formale e di prova testimoniale o al deposito di documentazione fotografica; sul punto, del tutto correttamente il tribunale ha giudicato nel senso indicato la fattispecie concreta in esame, essendosi fedelmente uniformato al consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui la formulazione di un'eccezione, pur non richiedendo espressioni sacramentali, esige pur sempre una manifestazione non equivoca della volontà di contrastare una deduzione di controparte, sì che deve escludersi che gli estremi di una siffatta volontà possano es- sere ravvisati nella mera produzione di documenti (o, più in generale, nella richiesta di altri mezzi di prova c.d. costituenda), benché il loro contenuto risulti idoneo a dimostrare il fondamento della predetta ec- cezione (Sez. 3, Ordinanza n. 13606 del 19/05/2021, Rv. 661439 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 11412 del 12/11/1998, Rv. 520639 - 01); con il terzo motivo, il ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere il tribunale dettato una motivazione contraddit- toria e apodittica a fondamento della decisione assunta, avendo da un lato riconosciuto la titolarità, in capo alle parti, delle rispettive 'posizioni attive e passive prospettate', e dall'altro contraddittoriamente affer- mato la spettanza della proprietà sul bene danneggiato in capo al Bari e alla Radice, ed avendo contraddittoriamente confuso le nozioni di soffitto e di soletta ontologicamente diverse anche ai fini della disciplina legislativa; il motivo è manifestamente infondato; osserva il Collegio come, ai sensi dell'art. 132, n. 4, c.p.c., il difetto del requisito della motivazione si configuri, alternativamente, nel caso in cui la stessa manchi integralmente come parte del documento/sen- tenza (nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere, siccome risultante dallo svolgimento processuale, segua l'enunciazione della Adunanza del 11 maggio 2022 - R.G. n. 29558/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri decisione senza alcuna argomentazione), ovvero nei casi in cui la mo- tivazione, pur formalmente comparendo come parte del documento, risulti articolata in termini talmente contraddittori o incongrui da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di riconoscerla alla stregua della corrispondente giustificazione del decisum; infatti, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell'atto, poiché intes- suta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili; in ogni caso, si richiede che tali vizi emergano dal testo del prov- vedimento, restando esclusa la rilevanza di un'eventuale verifica con- dotta sulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai contenuti delle risultanze probatorie (ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 20112 del 18/09/2009, Rv. 609353 - 01); ciò posto, nel caso di specie, è appena il caso di rilevare come la motivazione dettata dal giudice a quo a fondamento della decisione impugnata sia, non solo esistente, bensì anche articolata in modo tale da permettere di ricostruirne e comprenderne agevolmente il percorso logico, avendo il tribunale correttamente distinto l'aspetto formale della prospettazione dell'attore (nella parte in cui ha rivendicato, in capo a sé, la proprietà del balcone sovrastante danneggiato, così integrando gli estremi della propria legittimazione attiva al processo), dall'infon- datezza nel merito della pretesa (essendo risultata, la riconducibilità della proprietà del bene danneggiato, in capo alle controparti), e do- vendo escludersi che l'accidentale riferimento alla soletta, invece che al balcone, secondo quanto denunciato dall'odierno ricorrente, abbia compromesso in alcun modo la piena comprensione del percorso logico seguito nella decisione impugnata;Adunanza del 11 maggio 2022 - R.G. n. 29558/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri l'iter argomentativo compendiato dal giudice a quo sulla base di tali premesse è pertanto valso a integrare gli estremi di un discorso giusti- ficativo logicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno ri- spetto dei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dal ricorrente; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva manifesta in- fondatezza delle censure esaminate, deve essere pronunciato il rigetto del ricorso; non vi è luogo per l'adozione di alcuna statuizione ai fini della re- golazione delle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo gli intimati svolto difese in questa sede; dev'essere, infine, attestata la sussistenza dei presupposti proces- suali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Rigetta il ricorso. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Ci