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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1999

ECLI:EU:C:1999:617
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61998CJ0198_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-198/98, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dall'[OSCURATO:PERSONA] di Bristol ([OSCURATO:PERSONA]) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

G. [OSCURATO:PERSONA],

T.J. [OSCURATO:PERSONA]

e [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] for Trade and [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in stato di liquidazione, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 3 della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 23),

LA CORTE

(Quinta Sezione), composta dai signori L. Sevón, presidente della Prima Sezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, C. Gulmann, J.-P.

Puissochet, P. Jann e M. Wathelet (relatore), giudici, avvocato generale: D. Ruiz-[OSCURATO:PERSONA] cancelliere: H.A.

Rühl, amministratore principale viste le osservazioni scritte presentate: - per i signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dalla signora M. Tether, barrister, su mandato dello studio legale Pattinson & Brewer, solicitors; - per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dalla signora M. Ewing, del [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, assistita dall'avv.

M. Hoskins, barrister; - per il governo irlandese, dal signor A. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, assistito dai signori E. FitzSimons, C. O hOisin e dalla signora C. O'Rourke, BL; - per il governo italiano, dal prof.

U. Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor G. Aiello, avvocato dello Stato; - per il governo olandese, dal signor M.A.

Fierstra, consigliere giuridico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente; - per la Commissione delle Comunità europee, dal signor D. Gouloussis, consigliere giuridico, e dalla signora N. Yerrell, funzionario nazionale distaccato presso il servizio giuridico, in qualità di agenti, vista la relazione d'udienza, sentite le osservazioni orali dei signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati dalla signora M. Tether, del governo del [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dalla signora M. Ewing, assistita dal signor M. Hoskins, del governo irlandese, rappresentato dai signori M. Cush, SC, e C. O hOisin, del governo italiano, rappresentato da signor G. Aiello, del governo olandese, rappresentato dal signor M.A.

Fierstra, e della Commissione, rappresentata dal signor D. Gouloussis e dalla signora N. Yerrell, all'udienza del 6 luglio 1999, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 9 settembre 1999, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ordinanza 6 maggio 1998, pervenuta in cancelleria il 25 maggio seguente, l'[OSCURATO:PERSONA] di Bristol ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'art. 3 della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 23; in prosieguo: la «direttiva»). 2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia sorta tra i signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] for Trade and [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]») in ordine alle spettanze non corrisposte a seguito dell'insolvenza del loro datore di lavoro, la società [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»).

Il contesto giuridico Il diritto comunitario 3 La direttiva è intesa a garantire ai lavoratori subordinati una tutela comunitaria minima in caso d'insolvenza del datore di lavoro, fatte salve le disposizioni più favorevoli esistenti negli [OSCURATO:PERSONA] membri.

A tal fine, essa impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di istituire un ente che garantisca ai lavoratori il cui datore di lavoro sia divenuto insolvente il pagamento delle spettanze non corrisposte. 4 La direttiva si applica, ai sensi dell'art. 1, n. 1, «ai diritti dei lavoratori subordinati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro ed esistenti nei confronti dei datori di lavoro che si trovano in stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1». 5 L'art. 2, n. 1, della direttiva dispone: «Ai sensi della presente direttiva, un datore di lavoro si considera in stato di insolvenza:

a) quando è stata chiesta l'apertura di un procedimento, previsto dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative dello Stato membro interessato, che riguarda il patrimonio del datore di lavoro ed è volto a soddisfare collettivamente i creditori di quest'ultimo e che permette di prendere in considerazione i diritti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e

b) quando l'autorità competente in virtù di dette disposizioni legislative, regolamentari e amministrative - ha deciso l'apertura del procedimento, - o ha constatato la chiusura definitiva dell'impresa o dello stabilimento del datore di lavoro e l'insufficienza dell'attivo disponibile per giustificare l'apertura del procedimento». 6 L'art. 3 della direttiva prevede l'obbligo per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di adottare le misure necessarie affinché gli enti di garanzia assicurino il pagamento delle spettanze dei lavoratori subordinati risultanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro e relative alla retribuzione del periodo situato prima di una determinata data. 7 A termini dell'art. 5 della direttiva: «[OSCURATO:PERSONA] membri fissano le modalità di organizzazione, di finanziamento e di funzionamento degli organismi di garanzia nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi:

a) il patrimonio degli organismi deve essere indipendente dal capitale di esercizio dei datori di lavoro ed essere costituito in modo da non poter essere sequestrato in un procedimento in caso di insolvenza;

b) i datori di lavoro devono contribuire al finanziamento, a meno che quest'ultimo non sia integralmente assicurato dai pubblici poteri;

c) l'obbligo di pagamento a carico degli organismi esiste indipendentemente dall'adempimento degli obblighi di contribuire al finanziamento».

La normativa nazionale 8 La parte XII dell'[OSCURATO:PERSONA] del 1996 (legge sui diritti dei lavoratori; in prosieguo: la «legge del 1996») mira a trasporre la direttiva nell'ordinamento giuridico interno del [OSCURATO:PERSONA]. 9 Secondo il giudice di rinvio, la legge del 1996 non dispone niente di specifico in merito al caso di una società che ha un centro di attività commerciale stabile nel [OSCURATO:PERSONA] e che colà impiega lavoratori, ma che è stata costituita in un altro Stato membro e si trova in stato di insolvenza secondo la normativa di tale Stato.

La causa principale 10 [OSCURATO:PERSONA], oggi in stato di liquidazione, è una società di diritto irlandese, la cui sede è in Dublino.

Essa operava nel settore della navigazione marittima, in particolare nel [OSCURATO:PERSONA], facendo capo a diverse sedi commerciali, e occupava 209 dipendenti per i quali sia il datore di lavoro che i lavoratori versavano contributi previdenziali al [OSCURATO:PERSONA]. 11 Nel luglio 1997 la [OSCURATO:PERSONA] d'Irlanda disponeva la liquidazione della [OSCURATO:PERSONA] a causa della sua insolvenza e nominava un liquidatore. [OSCURATO:PERSONA] of Justice (England and Wales), [OSCURATO:PERSONA], riconosceva tale nomina nell'ambito di una collaborazione giudiziaria in materia d'insolvenza e nominava taluni curatori aggiunti con compiti di assistenza nella liquidazione del patrimonio facente capo alla [OSCURATO:PERSONA] nel [OSCURATO:PERSONA]. 12 I dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] occupati in tale Stato membro venivano licenziati.

La maggior parte di essi chiedeva al [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] il pagamento di indennità, ai sensi della parte XII della legge del 1996, per arretrati di salario e assegni di congedo non versati e per inadempimento dell'obbligo di dare un preavviso.

Tali domande venivano respinte in quanto la legge del 1996, interpretata alla luce della sentenza 17 settembre 1997, causa C-117/96, Mosbæk (Racc. pag.

I-5017), non prevedeva l'obbligo di versare prestazioni. 13 I ricorrenti nella causa principale lavoravano presso la succursale della [OSCURATO:PERSONA] in Avonmouth, vicino a Bristol.

Questa succursale era iscritta nel Register of [OSCURATO:PERSONA] for England and Wales ai sensi dell'art. 690 A e dell'allegato 21 A del [OSCURATO:PERSONA] del 1985.

Tali disposizioni attuano, nell'ordinamento interno del [OSCURATO:PERSONA], le norme in merito alla registrazione delle succursali contenute nell'undicesima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/666/CEE, relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato (GU L 395, pag. 36).

Tale registrazione non ha avuto però la conseguenza di conferire la personalità giuridica alla succursale di Avonmouth. 14 Dinanzi al giudice di rinvio i ricorrenti nella causa principale hanno sostenuto che la loro situazione si distingueva da quella che ha dato luogo alla precitata sentenza Mosbæk in quanto la [OSCURATO:PERSONA] aveva creato un centro di attività commerciale stabile nel [OSCURATO:PERSONA], era registrata in tale Stato membro ai fini fiscali, doganali e previdenziali e aveva versato contributi previdenziali nel [OSCURATO:PERSONA] per i suoi dipendenti che ivi lavoravano. 15 [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto invece che il pagamento delle spettanze incombeva all'ente di garanzia irlandese, in quanto il procedimento concorsuale era stato aperto in Irlanda.

Inoltre, un'interpretazione del genere presenterebbe il vantaggio di far intervenire l'ente di garanzia di un solo Stato membro, in conformità alla finalità della direttiva. 16 Dopo aver considerato, alla luce della sentenza 13 novembre 1990, causa C-106/89, Marleasing (Racc. pag.

I-4135, punto 8), che, secondo i criteri di interpretazione del diritto nazionale, la legge del 1996 non faceva obbligo al [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] di risarcire i ricorrenti nella causa principale, il giudice di rinvio ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Qualora

i) un lavoratore presti la sua opera in uno Stato membro alle dipendenze di un datore di lavoro registrato come società in un altro Stato membro, e ii) il datore di lavoro possieda una succursale nello Stato membro in cui il lavoratore presta la sua attività e tale succursale sia registrata ai sensi delle norme nazionali attuative della direttiva del Consiglio 89/666/CEE (undicesima direttiva sul diritto delle società), ma non sia costituita come società commerciale e non abbia personalità giuridica separata da quella del datore di lavoro in tale Stato membro, e iii) tanto il datore di lavoro quanto il lavoratore debbano versare contributi al regime previdenziale dello Stato membro nel quale il lavoratore medesimo presta la sua attività, quale sia l'ente di garanzia tenuto ai versamenti da effettuarsi ai sensi dell'art. 3 della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro; se esso sia

a) l'ente di garanzia dello Stato membro in cui si è aperto il procedimento concorsuale, oppure

b) l'organismo di garanzia dello Stato membro in cui il lavoratore presta la sua attività e in cui il datore di lavoro svolge permanentemente la sua attività commerciale».

Sulla questione pregiudiziale 17 Con la questione pregiudiziale il giudice di rinvio chiede in sostanza quale sia l'ente di garanzia competente, ai sensi dell'art. 3 della direttiva, a provvedere al pagamento delle spettanze salariali non corrisposte quando i lavoratori interessati esercitavano la loro attività in uno Stato membro per conto della succursale di una società costituita secondo il diritto di un altro Stato membro, nel quale tale società ha sede sociale e nel quale è messa in liquidazione. 18 Secondo il governo del [OSCURATO:PERSONA], l'ente di garanzia competente è quello dello Stato membro nel quale è stata decisa l'apertura del procedimento concorsuale o è stata dichiarata la chiusura definitiva dell'impresa.

Questa interpretazione, conforme alla citata sentenza Mosbæk e che ha il merito della chiarezza e della semplicità, dovrebbe applicarsi in generale in tutte le situazioni in cui il datore di lavoro insolvente è stabilito in uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio i lavoratori risiedono ed esercitavano la loro attività subordinata. 19 Per contro, i ricorrenti nella causa principale ed i governi irlandese, italiano e olandese, nonchè la Commissione, sostengono che, in conformità alla finalità della direttiva, l'obbligo di versare ai lavoratori le somme loro dovute incombe all'ente di garanzia dello Stato membro nel quale il lavoratore esercitava la sua attività subordinata e in cui il datore di lavoro disponeva di un centro di attività commerciale stabile.

In proposito, le circostanze della causa principale si distinguerebbero nettamente da quelle che hanno dato luogo alla citata sentenza Mosbæk, dato che la [OSCURATO:PERSONA] non soltanto aveva una succursale nel [OSCURATO:PERSONA] ed era ivi registrata in conformità alla direttiva 89/666, ma disponeva inoltre in tale Stato membro di locali o di altri attivi patrimoniali e retribuiva i propri lavoratori tramite la sua succursale, prelevando le imposte e i contributi previdenziali dovuti in forza della normativa britannica. 20 In via preliminare, occorre ricordare che la direttiva mira a garantire un minimo di tutela ai lavoratori subordinati vittime dell'insolvenza del loro datore di lavoro.

Per quanto riguarda il contenuto di tale garanzia, l'art. 3 della direttiva dispone che dev'essere assicurato il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati, risultanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro e relativi alla retribuzione del periodo situato prima di una data determinata. 21 Quando il datore di lavoro é stabilito in un solo Stato membro, la direttiva prescrive che l'ente di garanzia competente per il pagamento delle spettanze non corrisposte dei lavoratori subordinati sia quello dello Stato membro del luogo di stabilimento. 22 Allorchè, come nella causa principale, il datore di lavoro dispone di più stabilimenti in diversi [OSCURATO:PERSONA] membri, per determinare l'ente di garanzia competente occorre rifarsi, come criterio supplementare e tenuto conto della finalità sociale della direttiva, al luogo di attività dei lavoratori.

Questo corrisponde infatti, nella maggior parte dei casi, all'ambiente sociale e linguistico che è loro familiare. 23 Nella causa principale, contrariamente alla situazione che ha dato luogo alla citata sentenza Mosbæk, nella quale il datore di lavoro insolvente non disponeva di alcuno stabilimento nel territorio dello Stato membro in cui il lavoratore subordinato esercitava la sua attività, il datore di lavoro di cui trattasi era stabilito nel territorio britannico, giacché possedeva ivi una succursale in Avonmouth che occupava oltre 200 dipendenti, nel novero dei quali figuravano i ricorrenti nella causa principale.

In casi del genere l'ente cui incombe il pagamento delle spettanze non corrisposte è quello dello Stato membro nel cui territorio è stabilita la succursale. 24 Quindi, la questione pregiudiziale va risolta nel senso che, se i lavoratori vittime dell'insolvenza del loro datore di lavoro esercitavano la loro attività subordinata in uno Stato membro per conto della succursale di una società costituita secondo il diritto di un altro Stato membro, nel quale tale società ha la sua sede sociale e nel quale è messa in liquidazione, l'ente competente, con riguardo all'art. 3 della direttiva, per il pagamento delle spettanze di detti lavoratori è quello dello Stato nel cui territorio essi esercitavano la loro attività subordinata.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 25 Le spese sostenute dai governi del [OSCURATO:PERSONA], irlandese, italiano, olandese, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione.

Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

LA CORTE

(Quinta Sezione), pronunciandosi sulla questione sottopostale dall'[OSCURATO:PERSONA] di Bristol con ordinanza 6 maggio 1998, dichiara: Se i lavoratori vittime dell'insolvenza del loro datore di lavoro esercitavano la loro attività subordinata in uno Stato membro per conto della succursale di una società costituita secondo il diritto di un altro Stato membro, nel quale tale società ha la sua sede e nel quale è messa in liquidazione, l'ente competente, con riguardo all'art. 3 della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, per il pagamento delle spettanze di detti lavoratori è quello dello Stato nel cui territorio essi esercitavano la loro attività subordinata.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61998CJ0198_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-198/98, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dall'[OSCURATO:PERSONA] di Bristol ([OSCURATO:PERSONA]) nella causa dinanzi ad esso pendente tra G. [OSCURATO:PERSONA], T.J. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] for Trade and [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in stato di liquidazione, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 3 della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 23), LA CORTE (Quinta Sezione), composta dai signori L. Sevón, presidente della Prima Sezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, C. Gulmann, J.-P. Puissochet, P. Jann e M. Wathelet (relatore), giudici, avvocato generale: D. Ruiz-[OSCURATO:PERSONA] cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale viste le osservazioni scritte presentate: - per i signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dalla signora M. Tether, barrister, su mandato dello studio legale Pattinson & Brewer, solicitors; - per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dalla signora M. Ewing, del [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, assistita dall'avv. M. Hoskins, barrister; - per il governo irlandese, dal signor A. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, assistito dai signori E. FitzSimons, C. O hOisin e dalla signora C. O'Rourke, BL; - per il governo italiano, dal prof. U. Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor G. Aiello, avvocato dello Stato; - per il governo olandese, dal signor M.A. Fierstra, consigliere giuridico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente; - per la Commissione delle Comunità europee, dal signor D. Gouloussis, consigliere giuridico, e dalla signora N. Yerrell, funzionario nazionale distaccato presso il servizio giuridico, in qualità di agenti, vista la relazione d'udienza, sentite le osservazioni orali dei signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati dalla signora M. Tether, del governo del [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dalla signora M. Ewing, assistita dal signor M. Hoskins, del governo irlandese, rappresentato dai signori M. Cush, SC, e C. O hOisin, del governo italiano, rappresentato da signor G. Aiello, del governo olandese, rappresentato dal signor M.A. Fierstra, e della Commissione, rappresentata dal signor D. Gouloussis e dalla signora N. Yerrell, all'udienza del 6 luglio 1999, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 9 settembre 1999, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ordinanza 6 maggio 1998, pervenuta in cancelleria il 25 maggio seguente, l'[OSCURATO:PERSONA] di Bristol ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'art. 3 della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 23; in prosieguo: la «direttiva»). 2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia sorta tra i signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] for Trade and [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]») in ordine alle spettanze non corrisposte a seguito dell'insolvenza del loro datore di lavoro, la società [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»). Il contesto giuridico Il diritto comunitario 3 La direttiva è intesa a garantire ai lavoratori subordinati una tutela comunitaria minima in caso d'insolvenza del datore di lavoro, fatte salve le disposizioni più favorevoli esistenti negli [OSCURATO:PERSONA] membri. A tal fine, essa impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di istituire un ente che garantisca ai lavoratori il cui datore di lavoro sia divenuto insolvente il pagamento delle spettanze non corrisposte. 4 La direttiva si applica, ai sensi dell'art. 1, n. 1, «ai diritti dei lavoratori subordinati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro ed esistenti nei confronti dei datori di lavoro che si trovano in stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1». 5 L'art. 2, n. 1, della direttiva dispone: «Ai sensi della presente direttiva, un datore di lavoro si considera in stato di insolvenza: a) quando è stata chiesta l'apertura di un procedimento, previsto dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative dello Stato membro interessato, che riguarda il patrimonio del datore di lavoro ed è volto a soddisfare collettivamente i creditori di quest'ultimo e che permette di prendere in considerazione i diritti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e b) quando l'autorità competente in virtù di dette disposizioni legislative, regolamentari e amministrative - ha deciso l'apertura del procedimento, - o ha constatato la chiusura definitiva dell'impresa o dello stabilimento del datore di lavoro e l'insufficienza dell'attivo disponibile per giustificare l'apertura del procedimento». 6 L'art. 3 della direttiva prevede l'obbligo per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di adottare le misure necessarie affinché gli enti di garanzia assicurino il pagamento delle spettanze dei lavoratori subordinati risultanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro e relative alla retribuzione del periodo situato prima di una determinata data. 7 A termini dell'art. 5 della direttiva: «[OSCURATO:PERSONA] membri fissano le modalità di organizzazione, di finanziamento e di funzionamento degli organismi di garanzia nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi: a) il patrimonio degli organismi deve essere indipendente dal capitale di esercizio dei datori di lavoro ed essere costituito in modo da non poter essere sequestrato in un procedimento in caso di insolvenza; b) i datori di lavoro devono contribuire al finanziamento, a meno che quest'ultimo non sia integralmente assicurato dai pubblici poteri; c) l'obbligo di pagamento a carico degli organismi esiste indipendentemente dall'adempimento degli obblighi di contribuire al finanziamento». La normativa nazionale 8 La parte XII dell'[OSCURATO:PERSONA] del 1996 (legge sui diritti dei lavoratori; in prosieguo: la «legge del 1996») mira a trasporre la direttiva nell'ordinamento giuridico interno del [OSCURATO:PERSONA]. 9 Secondo il giudice di rinvio, la legge del 1996 non dispone niente di specifico in merito al caso di una società che ha un centro di attività commerciale stabile nel [OSCURATO:PERSONA] e che colà impiega lavoratori, ma che è stata costituita in un altro Stato membro e si trova in stato di insolvenza secondo la normativa di tale Stato. La causa principale 10 [OSCURATO:PERSONA], oggi in stato di liquidazione, è una società di diritto irlandese, la cui sede è in Dublino. Essa operava nel settore della navigazione marittima, in particolare nel [OSCURATO:PERSONA], facendo capo a diverse sedi commerciali, e occupava 209 dipendenti per i quali sia il datore di lavoro che i lavoratori versavano contributi previdenziali al [OSCURATO:PERSONA]. 11 Nel luglio 1997 la [OSCURATO:PERSONA] d'Irlanda disponeva la liquidazione della [OSCURATO:PERSONA] a causa della sua insolvenza e nominava un liquidatore. [OSCURATO:PERSONA] of Justice (England and Wales), [OSCURATO:PERSONA], riconosceva tale nomina nell'ambito di una collaborazione giudiziaria in materia d'insolvenza e nominava taluni curatori aggiunti con compiti di assistenza nella liquidazione del patrimonio facente capo alla [OSCURATO:PERSONA] nel [OSCURATO:PERSONA]. 12 I dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] occupati in tale Stato membro venivano licenziati. La maggior parte di essi chiedeva al [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] il pagamento di indennità, ai sensi della parte XII della legge del 1996, per arretrati di salario e assegni di congedo non versati e per inadempimento dell'obbligo di dare un preavviso. Tali domande venivano respinte in quanto la legge del 1996, interpretata alla luce della sentenza 17 settembre 1997, causa C-117/96, Mosbæk (Racc. pag. I-5017), non prevedeva l'obbligo di versare prestazioni. 13 I ricorrenti nella causa principale lavoravano presso la succursale della [OSCURATO:PERSONA] in Avonmouth, vicino a Bristol. Questa succursale era iscritta nel Register of [OSCURATO:PERSONA] for England and Wales ai sensi dell'art. 690 A e dell'allegato 21 A del [OSCURATO:PERSONA] del 1985. Tali disposizioni attuano, nell'ordinamento interno del [OSCURATO:PERSONA], le norme in merito alla registrazione delle succursali contenute nell'undicesima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/666/CEE, relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato (GU L 395, pag. 36). Tale registrazione non ha avuto però la conseguenza di conferire la personalità giuridica alla succursale di Avonmouth. 14 Dinanzi al giudice di rinvio i ricorrenti nella causa principale hanno sostenuto che la loro situazione si distingueva da quella che ha dato luogo alla precitata sentenza Mosbæk in quanto la [OSCURATO:PERSONA] aveva creato un centro di attività commerciale stabile nel [OSCURATO:PERSONA], era registrata in tale Stato membro ai fini fiscali, doganali e previdenziali e aveva versato contributi previdenziali nel [OSCURATO:PERSONA] per i suoi dipendenti che ivi lavoravano. 15 [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto invece che il pagamento delle spettanze incombeva all'ente di garanzia irlandese, in quanto il procedimento concorsuale era stato aperto in Irlanda. Inoltre, un'interpretazione del genere presenterebbe il vantaggio di far intervenire l'ente di garanzia di un solo Stato membro, in conformità alla finalità della direttiva. 16 Dopo aver considerato, alla luce della sentenza 13 novembre 1990, causa C-106/89, Marleasing (Racc. pag. I-4135, punto 8), che, secondo i criteri di interpretazione del diritto nazionale, la legge del 1996 non faceva obbligo al [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] di risarcire i ricorrenti nella causa principale, il giudice di rinvio ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Qualora i) un lavoratore presti la sua opera in uno Stato membro alle dipendenze di un datore di lavoro registrato come società in un altro Stato membro, e ii) il datore di lavoro possieda una succursale nello Stato membro in cui il lavoratore presta la sua attività e tale succursale sia registrata ai sensi delle norme nazionali attuative della direttiva del Consiglio 89/666/CEE (undicesima direttiva sul diritto delle società), ma non sia costituita come società commerciale e non abbia personalità giuridica separata da quella del datore di lavoro in tale Stato membro, e iii) tanto il datore di lavoro quanto il lavoratore debbano versare contributi al regime previdenziale dello Stato membro nel quale il lavoratore medesimo presta la sua attività, quale sia l'ente di garanzia tenuto ai versamenti da effettuarsi ai sensi dell'art. 3 della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro; se esso sia a) l'ente di garanzia dello Stato membro in cui si è aperto il procedimento concorsuale, oppure b) l'organismo di garanzia dello Stato membro in cui il lavoratore presta la sua attività e in cui il datore di lavoro svolge permanentemente la sua attività commerciale». Sulla questione pregiudiziale 17 Con la questione pregiudiziale il giudice di rinvio chiede in sostanza quale sia l'ente di garanzia competente, ai sensi dell'art. 3 della direttiva, a provvedere al pagamento delle spettanze salariali non corrisposte quando i lavoratori interessati esercitavano la loro attività in uno Stato membro per conto della succursale di una società costituita secondo il diritto di un altro Stato membro, nel quale tale società ha sede sociale e nel quale è messa in liquidazione. 18 Secondo il governo del [OSCURATO:PERSONA], l'ente di garanzia competente è quello dello Stato membro nel quale è stata decisa l'apertura del procedimento concorsuale o è stata dichiarata la chiusura definitiva dell'impresa. Questa interpretazione, conforme alla citata sentenza Mosbæk e che ha il merito della chiarezza e della semplicità, dovrebbe applicarsi in generale in tutte le situazioni in cui il datore di lavoro insolvente è stabilito in uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio i lavoratori risiedono ed esercitavano la loro attività subordinata. 19 Per contro, i ricorrenti nella causa principale ed i governi irlandese, italiano e olandese, nonchè la Commissione, sostengono che, in conformità alla finalità della direttiva, l'obbligo di versare ai lavoratori le somme loro dovute incombe all'ente di garanzia dello Stato membro nel quale il lavoratore esercitava la sua attività subordinata e in cui il datore di lavoro disponeva di un centro di attività commerciale stabile. In proposito, le circostanze della causa principale si distinguerebbero nettamente da quelle che hanno dato luogo alla citata sentenza Mosbæk, dato che la [OSCURATO:PERSONA] non soltanto aveva una succursale nel [OSCURATO:PERSONA] ed era ivi registrata in conformità alla direttiva 89/666, ma disponeva inoltre in tale Stato membro di locali o di altri attivi patrimoniali e retribuiva i propri lavoratori tramite la sua succursale, prelevando le imposte e i contributi previdenziali dovuti in forza della normativa britannica. 20 In via preliminare, occorre ricordare che la direttiva mira a garantire un minimo di tutela ai lavoratori subordinati vittime dell'insolvenza del loro datore di lavoro. Per quanto riguarda il contenuto di tale garanzia, l'art. 3 della direttiva dispone che dev'essere assicurato il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati, risultanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro e relativi alla retribuzione del periodo situato prima di una data determinata. 21 Quando il datore di lavoro é stabilito in un solo Stato membro, la direttiva prescrive che l'ente di garanzia competente per il pagamento delle spettanze non corrisposte dei lavoratori subordinati sia quello dello Stato membro del luogo di stabilimento. 22 Allorchè, come nella causa principale, il datore di lavoro dispone di più stabilimenti in diversi [OSCURATO:PERSONA] membri, per determinare l'ente di garanzia competente occorre rifarsi, come criterio supplementare e tenuto conto della finalità sociale della direttiva, al luogo di attività dei lavoratori. Questo corrisponde infatti, nella maggior parte dei casi, all'ambiente sociale e linguistico che è loro familiare. 23 Nella causa principale, contrariamente alla situazione che ha dato luogo alla citata sentenza Mosbæk, nella quale il datore di lavoro insolvente non disponeva di alcuno stabilimento nel territorio dello Stato membro in cui il lavoratore subordinato esercitava la sua attività, il datore di lavoro di cui trattasi era stabilito nel territorio britannico, giacché possedeva ivi una succursale in Avonmouth che occupava oltre 200 dipendenti, nel novero dei quali figuravano i ricorrenti nella causa principale. In casi del genere l'ente cui incombe il pagamento delle spettanze non corrisposte è quello dello Stato membro nel cui territorio è stabilita la succursale. 24 Quindi, la questione pregiudiziale va risolta nel senso che, se i lavoratori vittime dell'insolvenza del loro datore di lavoro esercitavano la loro attività subordinata in uno Stato membro per conto della succursale di una società costituita secondo il diritto di un altro Stato membro, nel quale tale società ha la sua sede sociale e nel quale è messa in liquidazione, l'ente competente, con riguardo all'art. 3 della direttiva, per il pagamento delle spettanze di detti lavoratori è quello dello Stato nel cui territorio essi esercitavano la loro attività subordinata. Decisione relativa alle spese Sulle spese 25 Le spese sostenute dai governi del [OSCURATO:PERSONA], irlandese, italiano, olandese, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Quinta Sezione), pronunciandosi sulla questione sottopostale dall'[OSCURATO:PERSONA] di Bristol con ordinanza 6 maggio 1998, dichiara: Se i lavoratori vittime dell'insolvenza del loro datore di lavoro esercitavano la loro attività subordinata in uno Stato membro per conto della succursale di una società costituita secondo il diritto di un altro Stato membro, nel quale tale società ha la sua sede e nel quale è messa in liquidazione, l'ente competente, con riguardo all'art. 3 della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, per il pagamento delle spettanze di detti lavoratori è quello dello Stato nel cui territorio essi esercitavano la loro attività subordinata.