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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 aprile 2023

Cassazione n. 11843/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20650/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] e rappresentato e dife so da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Gi anluca Mignone, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, – intimata – [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

CAMPANIA , n. 9 3 3 / 1 7 , depositata il06/02/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 aprile 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre , con cinque motivi , nei confronti dell’Agenzia delle entrate,che resiste con controricorso, e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, che non ha esercitato attività difensiva, avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. ha rigettato l’appello dal medesimo proposto avverso la sentenza con la quale la C.t.p. di Beneventoaveva, a propria volta, rigettato il ricorso proposto avverso intimazione di pagamento n.01720149003167005 per l’importo di euro 350.081,52 relativo alla cartella esattoriale n. 0172007000826336.

Considerato che:

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per aver omesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione e rappresentato dall’omessa notifica della cartella di pagamento prodromica all’intimazione impugnatain ordine alla quale l’Amministrazione non aveva dato alcuna prova.

Assume, in particolare, che il fatto storico di cui era stato omesso l’esame, decisivo ed oggetto di discussione, era costituito dalla discrasia tra le due date di presunta notifica riportate, l’una nella intimazione di pagamento e l’altra nella sentenza n. 243/2008 emessa dalla C.t.p. di Benevento (sentenza resa in altro giudizio).

Aggiunge che, ove la C.t.r. avesse preso in considerazione la contraddizione tra le due date, e quindi l’assenza di prova sulla data precisa della presunta notifica, avrebbe concluso per la prescrizione del diritto alla riscossione del tributo, relativo all’anno 1998.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3

2. Con il secondomotivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e 4, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 2934, 2935 cod. civ. e 25 e 26 d.P.R. 29 settembre 1973,n. 602.

Assume che la sentenza è viziata da omessa pronuncia avendo la C.t.r. ignorato e disatteso i motivi di ricorso, proposti in primo grado e reiterati in appello,con i quali aveva eccepito la prescrizione del diritto alla riscossione sia perché a fronte di un tributo relativo all’anno 1998, e in assenza di notifica della cartella esattoriale, l’intimazione di pagamento era stata notificata solo in data 29 aprile 2015,sia perché, anche a voler considerare, come ritenuto dall’Agenzia, che la notifica della cartella fosse avvenuta in data 1 ° febbraio 2008 era comunque decorso,alla data di notifica della intimazione, il termine di prescrizione quinquennale.Aggiunge che le risultanze istruttorie che corroboravano l’assunto erano plurime precise e concordanti.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia in relazione all’art. 360 n. 4 e 5 cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt.2697, 2727, 2729 cod. civ. e 115 e 116 cod. proc. civ.

Il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver omesso di valutare prove decisive per il giudizio.

Assume che non era stata provata la regolare notifica della cartella; che la C.t.r. non avevapreso in considerazione che l’avviso di intimazione non poteva fondarsi sulla cartella in quanto annullata; che avevaomesso la verifica in ordine alla prescrizione della pretesa tributaria.

4. Con il quarto motivo denuncia in relazione all’art. 360 n. 3 e 4 cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 7 legge n. 212 del 2000, 3, legge 241 del 1990, 97 Cost.Censura la sentenza impugnata per omessa pronuncia sul motivo con il quale si era contestata la mancanza di motivazione dell’atto impugnatodenunciata con il ricorso in primo grado.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4

5. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia in relazione all’art. 360 n. 3 e 4 cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt.2697 e 2729 cod. civ., 7 d.lgs. n. 546 del 1992.

Censura la sentenza impugnata peromessa pronuncia sul motivo conil quale si era contestato il mancato esperimento del contraddittorio preventivo.

6. Il primo motivoè inammissibile.

La censura non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Quest’ultima, infatti, ha ritenuto irrilevante ai fini del decidere la questione posta dal ricorrente in ordine alla omessa notifica della cartella in quanto quest’ultima era stata impugnata in altro giudizio già definito con sentenza ( n. 243/2008) sicché la parte ne aveva avuto piena conoscenza tanto da esercitare il suo diritto di difesa.

Ha aggiunto che, in presenza di una pronuncia di cui non er a stato contestato il passaggio in giudicato , restavano precluse tutte le doglianze relative alla sottostante cartella.

La questione relativa alla notifica della cartella, pertanto, è fatto che è stato espressamente esaminato dalla C.t.r., se pure al fine di ritenere il medesimo superato in ragione del giudicato formatosi su di essa.Detta statuizione, non è stata attinta da alcuna censura.

7. Il secondo motivoè in parte inammissibile ed in parte i n fondato.

7.1. In primo luogo deve rilevarsi che, sebbene nell’epigrafe il vizio denunciato sia stato ricondotto alternativamente ed indistintamente ai paradigmi di cui all’art. 360, primo comma, n. 3 e 4, cod. proc. civ. il ricorrente si duole esclusivamente dell’omessa pronuncia in ordine alla prescrizione del diritto alla riscossione facendo, pertanto, valere un error in procedendo.

7.2. La C.t.r., tuttavia, si è espressamente pronunciata in merito alla dedotta prescrizione del credito tributario sicchéla sentenza non è incorsa nel vizio denunciato.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 Più precisamente, la C.t.r. ha espressamente afferma t o che , in ragione della pronuncia resa nel giudizio di impugnazione della cartella e passata in giudicato,risultavano precluse tutte le questioni relative a detta ultima.Così statuendo, ha implicitamente rigettato l’eccezione di prescrizione che il ricorrente assumeva maturatasi prima della cartella.

Quanto alla decorrenza del termine di prescrizione tra la notifica della cartella e l’intimazione di pagamento la C.t.r. ha espressamente rigettato l’eccezione di prescrizione quinquennale ritenendo che il termine fosse decennaleessendo intervenuto il giudicato e, comunque, perché per le imposte sulle persone fisiche si applicava il termine di prescrizione ordinario.

7.3. Quanto alla rubricata violazione di legge,questa Corte è ferma nel ritenere che il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione.

Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme in tesi violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell'ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata. (Cass.25/07/2022, n. 23233 , Cass. 29/11/2016 , n. 24298, Cass.28/10/2020, n. 23745).

Va aggiunto che il motivo, nella parte in cui argomenta sulle risultanze che avrebbero dovuto portare la C.t.r. a ritenere il credito prescritto, pur deducendo , apparentemente, una violazione di norme di legge, mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimitàin un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass.04/07/2017, n. 8758).

Oggetto del giudizio che si si demanda a questa Corte non è l’analisi e l’applicazione delle norme, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass. 13/05/2022, n. 17744, Cass. 05/02/ 2019, n. 3340; Cass. 14 /01/ 2019, n. 640; Cass. 13 /10/ 2017, n. 24155; Cass.04/04/2013, n. 8315).

8. Il terzo motivo di ricorso, è infondato.

8.1. Il ricorrente assume che la C.t.r. avrebbe omesso di valutare prove decisive per il giudizio; che non vi era prova della regolarità della notifica della cartella; che poiché quest’ultima era stata annullata non poteva costituire titolo da porre a base dell’avviso di intimazione; che la C.t.r. non aveva esaminato detti motivi, omettendo la verifica in ordine alla prescrizione.

8.1. In primo luogo va rammentato che il vizio diomessa pronuncia ricorre ove manchi qualsivoglia statuizione su un capo della domanda o su una eccezione di parte, così dando luogo alla inesistenza di una decisione sul punto della controversia, per la mancanza di un provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, non potendo dipendere dall’omessoesame di un elemento diprova (Cass. 23/03/2017, n. 7472).

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7

8.2. Ciò posto, quanto alla questione relativa alla notifica della cartella, deve ribadirsi quanto già esposto a proposito del primo motivo, ovvero che la C.t.r, lungi dal non esaminare il fatto, lo ha ritenuto irrilevante in quanto superato dal giudicato.

Ugualmente, in ordine all’omessa verifica della prescrizione, deve richiamarsi quanto esposto in ordine al secondo motivo che aveva ad oggetto, in parte qua, la medesima censura.

Infine, quanto ai vizi dell’intimazione, la C.t.r., dopo aver precisato che la cartella era stata annullata solo parzialmente, ha motivato sul punto affermando che la contestazione era tardiva in quanto proposta solo in appello.Detta statuizione non è stata oggetto di alcuna specifica censura.

La C.t.r., in ogni caso, ha ulteriormen te evidenziato che l’importo ingiunto con l’intimazione risultava già decurtato quanto all’importo di euro 5.550,00 oggetto del parziale annullamento della cartella.

8.3. La sentenza, pertanto, non è incorsa in nessuno dei vizi denunciati con riferimento all’omesso esame di fatti decisivi ed all’omessa pronuncia sui motivi di appello.

9. Il quarto motivo è infondato.

9.1. La C.t.r. ha espressamente pronunciato sul motivo relativo all’omessa motivazione dell’atto impugnato ritenendo che l’intimazione di pagamento non necessitasse di particolare motivazione essendo sufficiente il richiamoalla cartella di pagamento presupposta.

9.2. [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado, così s tatuendo, non solo non è incorso nel vizio di omessa pronuncia, ma nemmeno nella dedotta violazione di legge, essendosi uniformato al principio secondo cui l'avviso diintimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 8 sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella dipagamento in precedenza notificata. (Cass. 09/11/2018, n. 28698)

10. Il quinto motivo è infondato.

10.1. Anche in questo caso, sebbene nell’epigrafe il vizio denunciato sia stato ricondotto alternativamente ed indistintamente ai paradigmi di cui all’art. 360, primo comma, n. 3 e 4, cod. proc. civ. il ricorrente si duole esclusivamente dell’omessa pronuncia in ordine al mancato esperimento del contraddittorio endoprocedimentale con conseguente illegittimità dell’atto impositivo.

10.2. La C.t.r., come già detto, ha ritenuto precluse tutte le questioni che avrebbero dovuto proporsi avverso la cartella esattoriale.

Non vi è, pertanto, omessa pronuncia in quanto tra queste ultime va ricompresa anche la doglianza relativa alla violazione del contraddittorio endoprocedimentale.

11. Il ricorso va, pertanto,complessivamente rigettato.

12. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenzanei confronti dell’Agenzia delle Entrate; non deve provvedersi, invece, nei confronti della società di riscossione che non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a corrispondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.500,00 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20650/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] e rappresentato e dife so da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Gi anluca Mignone, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, – intimata – [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA , n. 9 3 3 / 1 7 , depositata il06/02/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 aprile 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre , con cinque motivi , nei confronti dell’Agenzia delle entrate,che resiste con controricorso, e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, che non ha esercitato attività difensiva, avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. ha rigettato l’appello dal medesimo proposto avverso la sentenza con la quale la C.t.p. di Beneventoaveva, a propria volta, rigettato il ricorso proposto avverso intimazione di pagamento n.01720149003167005 per l’importo di euro 350.081,52 relativo alla cartella esattoriale n. 0172007000826336. Considerato che: 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per aver omesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione e rappresentato dall’omessa notifica della cartella di pagamento prodromica all’intimazione impugnatain ordine alla quale l’Amministrazione non aveva dato alcuna prova. Assume, in particolare, che il fatto storico di cui era stato omesso l’esame, decisivo ed oggetto di discussione, era costituito dalla discrasia tra le due date di presunta notifica riportate, l’una nella intimazione di pagamento e l’altra nella sentenza n. 243/2008 emessa dalla C.t.p. di Benevento (sentenza resa in altro giudizio). Aggiunge che, ove la C.t.r. avesse preso in considerazione la contraddizione tra le due date, e quindi l’assenza di prova sulla data precisa della presunta notifica, avrebbe concluso per la prescrizione del diritto alla riscossione del tributo, relativo all’anno 1998. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 2. Con il secondomotivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e 4, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 2934, 2935 cod. civ. e 25 e 26 d.P.R. 29 settembre 1973,n. 602. Assume che la sentenza è viziata da omessa pronuncia avendo la C.t.r. ignorato e disatteso i motivi di ricorso, proposti in primo grado e reiterati in appello,con i quali aveva eccepito la prescrizione del diritto alla riscossione sia perché a fronte di un tributo relativo all’anno 1998, e in assenza di notifica della cartella esattoriale, l’intimazione di pagamento era stata notificata solo in data 29 aprile 2015,sia perché, anche a voler considerare, come ritenuto dall’Agenzia, che la notifica della cartella fosse avvenuta in data 1 ° febbraio 2008 era comunque decorso,alla data di notifica della intimazione, il termine di prescrizione quinquennale.Aggiunge che le risultanze istruttorie che corroboravano l’assunto erano plurime precise e concordanti. 3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia in relazione all’art. 360 n. 4 e 5 cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt.2697, 2727, 2729 cod. civ. e 115 e 116 cod. proc. civ. Il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver omesso di valutare prove decisive per il giudizio. Assume che non era stata provata la regolare notifica della cartella; che la C.t.r. non avevapreso in considerazione che l’avviso di intimazione non poteva fondarsi sulla cartella in quanto annullata; che avevaomesso la verifica in ordine alla prescrizione della pretesa tributaria. 4. Con il quarto motivo denuncia in relazione all’art. 360 n. 3 e 4 cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 7 legge n. 212 del 2000, 3, legge 241 del 1990, 97 Cost.Censura la sentenza impugnata per omessa pronuncia sul motivo con il quale si era contestata la mancanza di motivazione dell’atto impugnatodenunciata con il ricorso in primo grado. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 5. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia in relazione all’art. 360 n. 3 e 4 cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt.2697 e 2729 cod. civ., 7 d.lgs. n. 546 del 1992. Censura la sentenza impugnata peromessa pronuncia sul motivo conil quale si era contestato il mancato esperimento del contraddittorio preventivo. 6. Il primo motivoè inammissibile. La censura non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata. Quest’ultima, infatti, ha ritenuto irrilevante ai fini del decidere la questione posta dal ricorrente in ordine alla omessa notifica della cartella in quanto quest’ultima era stata impugnata in altro giudizio già definito con sentenza ( n. 243/2008) sicché la parte ne aveva avuto piena conoscenza tanto da esercitare il suo diritto di difesa. Ha aggiunto che, in presenza di una pronuncia di cui non er a stato contestato il passaggio in giudicato , restavano precluse tutte le doglianze relative alla sottostante cartella. La questione relativa alla notifica della cartella, pertanto, è fatto che è stato espressamente esaminato dalla C.t.r., se pure al fine di ritenere il medesimo superato in ragione del giudicato formatosi su di essa.Detta statuizione, non è stata attinta da alcuna censura. 7. Il secondo motivoè in parte inammissibile ed in parte i n fondato. 7.1. In primo luogo deve rilevarsi che, sebbene nell’epigrafe il vizio denunciato sia stato ricondotto alternativamente ed indistintamente ai paradigmi di cui all’art. 360, primo comma, n. 3 e 4, cod. proc. civ. il ricorrente si duole esclusivamente dell’omessa pronuncia in ordine alla prescrizione del diritto alla riscossione facendo, pertanto, valere un error in procedendo. 7.2. La C.t.r., tuttavia, si è espressamente pronunciata in merito alla dedotta prescrizione del credito tributario sicchéla sentenza non è incorsa nel vizio denunciato. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 Più precisamente, la C.t.r. ha espressamente afferma t o che , in ragione della pronuncia resa nel giudizio di impugnazione della cartella e passata in giudicato,risultavano precluse tutte le questioni relative a detta ultima.Così statuendo, ha implicitamente rigettato l’eccezione di prescrizione che il ricorrente assumeva maturatasi prima della cartella. Quanto alla decorrenza del termine di prescrizione tra la notifica della cartella e l’intimazione di pagamento la C.t.r. ha espressamente rigettato l’eccezione di prescrizione quinquennale ritenendo che il termine fosse decennaleessendo intervenuto il giudicato e, comunque, perché per le imposte sulle persone fisiche si applicava il termine di prescrizione ordinario. 7.3. Quanto alla rubricata violazione di legge,questa Corte è ferma nel ritenere che il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme in tesi violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell'ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata. (Cass.25/07/2022, n. 23233 , Cass. 29/11/2016 , n. 24298, Cass.28/10/2020, n. 23745). Va aggiunto che il motivo, nella parte in cui argomenta sulle risultanze che avrebbero dovuto portare la C.t.r. a ritenere il credito prescritto, pur deducendo , apparentemente, una violazione di norme di legge, mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimitàin un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass.04/07/2017, n. 8758). Oggetto del giudizio che si si demanda a questa Corte non è l’analisi e l’applicazione delle norme, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass. 13/05/2022, n. 17744, Cass. 05/02/ 2019, n. 3340; Cass. 14 /01/ 2019, n. 640; Cass. 13 /10/ 2017, n. 24155; Cass.04/04/2013, n. 8315). 8. Il terzo motivo di ricorso, è infondato. 8.1. Il ricorrente assume che la C.t.r. avrebbe omesso di valutare prove decisive per il giudizio; che non vi era prova della regolarità della notifica della cartella; che poiché quest’ultima era stata annullata non poteva costituire titolo da porre a base dell’avviso di intimazione; che la C.t.r. non aveva esaminato detti motivi, omettendo la verifica in ordine alla prescrizione. 8.1. In primo luogo va rammentato che il vizio diomessa pronuncia ricorre ove manchi qualsivoglia statuizione su un capo della domanda o su una eccezione di parte, così dando luogo alla inesistenza di una decisione sul punto della controversia, per la mancanza di un provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, non potendo dipendere dall’omessoesame di un elemento diprova (Cass. 23/03/2017, n. 7472). Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7 8.2. Ciò posto, quanto alla questione relativa alla notifica della cartella, deve ribadirsi quanto già esposto a proposito del primo motivo, ovvero che la C.t.r, lungi dal non esaminare il fatto, lo ha ritenuto irrilevante in quanto superato dal giudicato. Ugualmente, in ordine all’omessa verifica della prescrizione, deve richiamarsi quanto esposto in ordine al secondo motivo che aveva ad oggetto, in parte qua, la medesima censura. Infine, quanto ai vizi dell’intimazione, la C.t.r., dopo aver precisato che la cartella era stata annullata solo parzialmente, ha motivato sul punto affermando che la contestazione era tardiva in quanto proposta solo in appello.Detta statuizione non è stata oggetto di alcuna specifica censura. La C.t.r., in ogni caso, ha ulteriormen te evidenziato che l’importo ingiunto con l’intimazione risultava già decurtato quanto all’importo di euro 5.550,00 oggetto del parziale annullamento della cartella. 8.3. La sentenza, pertanto, non è incorsa in nessuno dei vizi denunciati con riferimento all’omesso esame di fatti decisivi ed all’omessa pronuncia sui motivi di appello. 9. Il quarto motivo è infondato. 9.1. La C.t.r. ha espressamente pronunciato sul motivo relativo all’omessa motivazione dell’atto impugnato ritenendo che l’intimazione di pagamento non necessitasse di particolare motivazione essendo sufficiente il richiamoalla cartella di pagamento presupposta. 9.2. [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado, così s tatuendo, non solo non è incorso nel vizio di omessa pronuncia, ma nemmeno nella dedotta violazione di legge, essendosi uniformato al principio secondo cui l'avviso diintimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 8 sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella dipagamento in precedenza notificata. (Cass. 09/11/2018, n. 28698) 10. Il quinto motivo è infondato. 10.1. Anche in questo caso, sebbene nell’epigrafe il vizio denunciato sia stato ricondotto alternativamente ed indistintamente ai paradigmi di cui all’art. 360, primo comma, n. 3 e 4, cod. proc. civ. il ricorrente si duole esclusivamente dell’omessa pronuncia in ordine al mancato esperimento del contraddittorio endoprocedimentale con conseguente illegittimità dell’atto impositivo. 10.2. La C.t.r., come già detto, ha ritenuto precluse tutte le questioni che avrebbero dovuto proporsi avverso la cartella esattoriale. Non vi è, pertanto, omessa pronuncia in quanto tra queste ultime va ricompresa anche la doglianza relativa alla violazione del contraddittorio endoprocedimentale. 11. Il ricorso va, pertanto,complessivamente rigettato. 12. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenzanei confronti dell’Agenzia delle Entrate; non deve provvedersi, invece, nei confronti della società di riscossione che non ha svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a corrispondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.500,00 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da
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