CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 21949/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul conflitto di giurisdizione sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD.SORV.TRIB.MILITARE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il P.G. conclude chiedendo che la Corte dichiari la rómpeterilded Magistrato di Sorveglianza di ROMA. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude associandosi alle conclusioni del P.G. insistendo nell'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] militare di sorveglianza propone conflitto di giurisdizione con il Magistrato di sorveglianza di Roma, che dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in relazione ad alcune istanze di liberazione anticipata avanzate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto che lo stesso era detenuto in espiazione di pena inflitta con sentenza emessa dalla Corte militare di appello di Roma in data 26 marzo 2019. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] remittente ritiene che per il detenuto, condannato alla pena accessoria militare della degradazione ex art. 28 cod. pen. mil . di pace, sia definitivamente venuta meno la qualità di militare, con conseguente necessaria affermazione della giurisdizione di sorveglianza ordinaria nei suoi confronti ex art. 103, ultimo comma, Cost. E pertanto, preso atto della declinatoria di giurisdizione da parte del Giudice ordinario, dispone la trasmissione degli atti a questa Corte per la risoluzione del conflitto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nessun dubbio vi è sulla sussistenza nel caso in esame di un conflitto negativo di giurisdizione, in quanto un giudice ordinario e un giudice speciale, quale quello militare, contemporaneamente rifiutano di pronunciarsi su istanze di liberazione anticipata, dando, così, luogo alla situazione prevista dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive. 2. Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto dichiarando la giurisdizione del Giudice militare e disponendo, pertanto, la trasmissione degli atti al Magistrato militare di sorveglianza. Occorre, invero, stabilire se la giurisdizione di sorveglianza, ordinaria o militare, dipenda dall'organo che ha emesso la sentenza di condanna (e in tal caso, nella fattispecie, la giurisdizione apparterrebbe al giudice militare di sorveglianza) ovvero dall'attualità dell'appartenenza del condannato al consorzio militare (con conseguente giurisdizione, nella fattispecie, del giudice di sorveglianza ordinario). Orbene, è principio consolidato - a fronte di un orientamento risalente facente leva sull'attualità dell'appartenenza della qualità di militare (si veda per tul:te Sez. 1, n. 6308 del 28/11/1996, Della Penna, Rv. 206347 - 01, secondo cui la sopravvenuta perdita, da parte del condannato, della qualità di militare comporta l'esclusione della giurisdizione del tribunale militare di sorveglianza nella fase di esecuzione della pena) - e condivisibile quello che fa dipendere la giurisdizione di sorveglianza dalla natura, ordinaria o militare, dell'ufficio giudiziario che ha emesso la sentenza di condanna, richiamando l'applicazione dell'art. 665 cod. proc. pen. (si veda per tutte Sez. U, n. 31461 del 27/06/2006, Passamani, Rv. 234145 - 01, secondo cui sulla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale da parte di soggetto che sia stato condannato dall'autorità giudiziaria militare è competente a provvedere, pur quando sia sopravvenuta la perdita della qualità di militare - nella specie, per collocamento in congedo - il tribunale militare di sorveglianza e non il tribunale di sorveglianza ordinario). Lo stesso art. 103 Cost., nell'ultima parte dell'ultimo comma, prevede che in tempo di pace i tribunali militari hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle [OSCURATO:PERSONA], ponendo in relazione la giurisdizione militare con la qualifica di militare al momento della commissione di detti reati. La Corte costituzionale, proprio con riguardo alla giurisdizione di sorveglianza, ha, invero, affermato che «poiché tanto l'attività di cognizione dell'autorità giudiziaria militare, quanto quella concernente l'esecuzione delle pene militari rappresentano le componenti essenziali della giurisprudenza penale militare unitariamente considerata come un identico sistema i cui limiti sono tracciati dal ricordato art. 103, terzo comma, ne consegue che la giurisdizione del magistrato militare di sorveglianza coincide necessariamente con quella propria dei tribunali militari, come definita dalla ricordata norma costituzionale [...]» (Corte cost. sentenza n. 104 del 1995). Ha, quindi, ricollegato la competenza del magistrato militare di sorveglianza, in tema di provvedimenti relativi all'esecuzione della pena, alle condanne inflitte dalla magistratura militare. 3. L'estratto della presente sentenza è immediatamente comunicato: a cura della cancelleria, ai giudici in conflitto e ai pubblici ministeri presso i medesimi giudici ed è notificato alle parti private, ai sensi dell'art. 32, comma 2, cod. proc. pen. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la giurisdizione del Giudice militare. Dispone trasmettersi gli atti al Magistrato militare di sorveglianza di Roma; manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 32, comma 2, cod. proc. pen. Co