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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 aprile 2024

Cassazione n. 16923/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 6180-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 729/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 06/09/2021 R.G.N. 14/2021; [OSCURATO:PERSONA] separata INPS R.G.N.6180/2022 Cron.

Rep.

Ud.11/04/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 6.9.2021, la Corte d’appello di Milano, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l’opposizione proposta dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di addebito con cui l’INPS gli aveva intimato il pagamento di contributi in favore della Gestione separata; che avverso tale pronuncia l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che l’INPS ha resistito con controricorso; che, nelle more del giudizio, parte ricorrente ha depositato memoria con cui ha documentato di essersi avvalso della definizione agevolata dei carichi fiscali rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 1, commi 231 ss., l. n. 197/2022, c.d. rottamazione-quater; [OSCURATO:PERSONA] che, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, implicante impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6, d.l. n. 193/2016 (conv. con l. n. 225/2016), cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, questa Corte ha chiarito che il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato, ferma in entrambi i casi la dichiarazione di cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (cosìCass. n. 24083 del 2018); che, risultando dalla documentazione allegata alla memoria l’integrale pagamento dei contributi per cui è causa, anche il presente giudizio va dichiarato estinto, nulla dovendo statuirsi sulle spese di causa per essere la relativa regolamentazione già inclusa nella definizione agevolata (arg. ex Cass. n. 24083 del 2018, cit.); P. Q. M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 6180-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 729/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 06/09/2021 R.G.N. 14/2021; [OSCURATO:PERSONA] separata INPS R.G.N.6180/2022 Cron. Rep. Ud.11/04/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 6.9.2021, la Corte d’appello di Milano, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l’opposizione proposta dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di addebito con cui l’INPS gli aveva intimato il pagamento di contributi in favore della Gestione separata; che avverso tale pronuncia l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che l’INPS ha resistito con controricorso; che, nelle more del giudizio, parte ricorrente ha depositato memoria con cui ha documentato di essersi avvalso della definizione agevolata dei carichi fiscali rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 1, commi 231 ss., l. n. 197/2022, c.d. rottamazione-quater; [OSCURATO:PERSONA] che, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, implicante impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6, d.l. n. 193/2016 (conv. con l. n. 225/2016), cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, questa Corte ha chiarito che il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato, ferma in entrambi i casi la dichiarazione di cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (cosìCass. n. 24083 del 2018); che, risultando dalla documentazione allegata alla memoria l’integrale pagamento dei contributi per cui è causa, anche il presente giudizio va dichiarato estinto, nulla dovendo statuirsi sulle spese di causa per essere la relativa regolamentazione già inclusa nella definizione agevolata (arg. ex Cass. n. 24083 del 2018, cit.); P. Q. M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio d
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