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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 08820/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 13780-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 2, in persona del Presidente e legale r appresentante “ pro tempore ” , domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentatoe difeso dall’ A vvocato Daniela CARMENATI ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente “ pro tempore ” , domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’ A vvocato Gabriella [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] P.A.

Danni da fauna selvatica –Spese di lite R.G.N.13780/2022 Cron.

Rep.

Ud.16/11/2023 Adunanza camerale [OSCURATO:PERSONA],in persona del Presidente “pro tempore”, domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA]DOMIZIO e GiovanniBONACCIO; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - Avverso la sentenza n. 1488 / 21 del Tribunale di Ancona , depositata il 22/11/2021; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA] 1.L’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] 2 (d’ora in poi, “ATC 2”) ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 1488/21, del 22 novembre 2021, del Tribunale di Ancona, che – in accoglimento del gravame esperito dalla Provincia di Ancona avverso la sentenza n. 88/17, del 7 settembre 2017, del Giudice di pace di Jesi – ha rigettato la domanda di risarcimento danni proposta da [OSCURATO:PERSONA], compensando integralmente, tra tutte le parti del giudizio, le spese di ambo i gradi dello stesso, ritenendo sussistenti “giusti motivi”. 2.Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente che, radicato dal Torbidoni, nei confronti della Provincia di Ancona, un giudizio per il risarcimento dei danni causati alla sua autovettura dalla collisione con un cinghiale, la convenuta chiedeva (ed otteneva) di essere autorizzata a chiamare in causa la Regione [OSCURATO:PERSONA], nonché esso ATC 2.Il primo grado di giudizio si concludeva con l’accoglimento della domanda e la condanna della Provincia di Ancona a risarcire il danno lamentato dall’attore, oltre che a rifondere le spese di lite anche nei confronti del terzo chiamato ATC

2. Esperito gravame dalla Provincia di Ancona, il giudice di appello – nella contumacia della Regione – lo accoglieva, essendosi ritenuti insussistenti i presupposti per affermare la responsabilità dell’appellante, stante la prova delle “numerose iniziative” avviate dalla Provincia “nel tentativo di fronteggiare il notorio e complesso problema derivante dal proliferare della popolazione dei cinghiali”.

Il giudice di seconde cure, tuttavia, compensava integralmente, tra tutte le parti del giudizio, le spese di ambo i gradi di giudizio , ravvisando l’esistenza di “giusti motivi”, in ragione dei “diversi e talora contraddittori orientamenti desumibili dalla giurisprudenza sia in ordine alla titolarità passiva del rapporto, sia alla valutazione nel merito di analoghe fattispecie”. 3.Avverso la sentenza del Tribunale anconetano ha proposto ricorso per cassazione ATC 2, sulla base – come detto – di tre motivi, tutti volti a contestare la disposta integrale compensazione delle spese processuali. 3.1.Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione degli artt. 91, comma 1, e 92, comma 2, cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata “nella parte in cui il giudice di appello non ha qualificato, nella fattispecie in esame, la soccombenza parziale della Regione [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’ATC”, e ciò “per quanto concerne le spese di lite di primo e secondo grado”.

A tale esito il giudice d’appello perveniva sulrilievo che “la chiamata in causa” compiuta dalla Provincia di Ancona, nonché l’appello dalla stessa proposto anche nei confronti di essa ATC 2, avessero comportato la “necessità della difesa tecnica della stessa” e, dunque, anche della “statuizione circa le spese”.

3.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –falsa applicazione dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., “ratione temporis vigente”, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ravvisato la sussistenza di «giusti motivi» per la compensazione delle spese di lite, non ricorrenti nel caso di specie”.

3.3. Il terzo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. –“omessa valutazione e motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio consistente nella soccombenza della Regione [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di ATC 2 ”, essendo stato quest’ultimo “dichiarato carente di legittimazione passiva nel giudizio con sentenza del Giudice di pace”.

4. Ha resistitoall’avversaria impugnazione, con controricorso, la Regione [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.

5. È rimastosolo intimato il Torbidoni.

6. La trattazione del presente ricorso veniva fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., inizialmente per l’adunanza camerale dell’8 febbraio 2023, in vista della quale ATC 2 e la Regione [OSCURATO:PERSONA] depositavano memoria.

All’esito della stessa, tuttavia, questa Corte – con ordinanza interlocutoria n. 17697/23, del 20 giugno 2023 – ravvisava la necessità dell’integrazione del contradditorio nei confronti della Provincia di Ancona, parte necessaria del presente giudizio di legittimità, essendo stata impugnata la decisione del giudice di appello di compensare le spese di lite tra tutte le parti della controversia.

7. In ottemperanza all’ordine suddetto, ATC 2 ha notificato il ricorso alla Provincia di Ancona, la quale, con controricorso, ha chiesto che l’avversaria impugnazione sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.

8. Fissata per la data odierna nuova adunanza camerale, entrambe le controricorrenti hanno depositato memoria.

9. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA]

10. Il ricorso va accolto, nei limiti di seguito meglio precisati. 10.1.Il primo motivo – che assume non essersi dato rilievo alla “soccombenza parziale” della Regione –non è fondato.

10.1.1. In disparte, infatti, il duplice rilievo per cui non fu certo la Regione, bensì la Provincia di Ancona, a chiamare in causa ATC 2 e che, inoltre, la Regione (diversamente da quanto si legge in più punti del ricorso) non è risultata affatto “soccombente” all’esito del giudizio, dirimente – nel senso dell’infondatezza del motivo – risulta la seguente constatazione.

I l giudice di appello, se avesse ritenuto di utilizzare il criterio della soccombenza, avrebbe dovuto porre le spese di lite a carico del già attore Torbidoni, la cui domanda risarcitoria è stata rigettata, dandocosì seguito al principio secondo cui le spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia sono sopportate dall’attore soccombente, salvo che la chiamata non risulti – evenienza da escludersi (e neppure ipotizzata) nel caso di specie –manifestamente arbitraria o palesemente infondata, tanto da concretare abuso del diritto (Cass. Sez. 3, ord. 6 dicembre 2019, n. 31889, Rv. 655979-02; Cass. Sez. 6-3, ord. 1° luglio 2021, n. 18710, Rv. 661752-01).

10.2. Il secondo motivo è, invece, fondato.

10.2.1. A parte, infatti, la ricorrenza d i un precedente specificodi questa Corte, invocato dal ricorrente, relativo sempre ad ungiudizio per danni da fauna selvatica nel quale la Provincia di Ancona aveva chiamato in causa ATC2 (si tratta di Cass. Sez. 6-3, ord. 24 gennaio 2022, n. 2026, che ha cassato analoga statuizione di compensazione delle spese di lite), deve, qui, ribadirsi che è “censurabile in sede di legittimità la coerenza e la razionalità (non della scelta di compensare le spese, ma) della motivazione con cui il giudice di merito abbia sorretto la compensazione”, risultando suscettibile di cassazione la “motivazione palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea” (così, da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2019, n. 17816, Rv. 654447-01); Tale risulta il caso che occupa, perché l’evidenziazione – al fine di giustificare la disposta compensazione –di “diversi e talora contraddittori orientamenti desumibili dalla giurisprudenza” in ordine “alla titolarità passiva del rapporto” non presenta alcuna correlazione con il “decisum” del giudice di appello.

Esso, per vero, non ha fondato su tali basi il rigetto della domanda risarcitoria (ovvero, negando che fosse la Provincia di Ancona il soggetto tenuto, in astratto , al ris toro del danno) , bensì escludendo l’assenzadi profili di colpa a carico della stessa , date le “numerose iniziative” da essa avviate “nel tentativo di fronteggiare il notorio e complesso problema derivante dal proliferare della popolazione dei cinghiali”.

La motivazione addotta a sostegno della compensazione delle spese di lite non è, pertanto, coerente con la “ratio decidendi” alla base della sentenza.

10.3. Il terzo motivo resta assorbito dall’accoglimento del secondo.

11. In conclusione, il secondo motivo diricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata in relazione, rinviando al Tribunale di Ancona, in persona di diverso magistrato, per la decisione sul merito,ovvero sulla disciplina delle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

P.Q.

M . [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo e dichiara assorbito il terzo, cassando in relazione la sentenza impugnata, rinviando al Tribunale di Ancona, in persona di diverso magistrato, per la decisione sulle spese di lite, ivi comprese quel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 13780-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 2, in persona del Presidente e legale r appresentante “ pro tempore ” , domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentatoe difeso dall’ A vvocato Daniela CARMENATI ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente “ pro tempore ” , domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’ A vvocato Gabriella [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] P.A. Danni da fauna selvatica –Spese di lite R.G.N.13780/2022 Cron. Rep. Ud.16/11/2023 Adunanza camerale [OSCURATO:PERSONA],in persona del Presidente “pro tempore”, domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA]DOMIZIO e GiovanniBONACCIO; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - Avverso la sentenza n. 1488 / 21 del Tribunale di Ancona , depositata il 22/11/2021; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA] 1.L’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] 2 (d’ora in poi, “ATC 2”) ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 1488/21, del 22 novembre 2021, del Tribunale di Ancona, che – in accoglimento del gravame esperito dalla Provincia di Ancona avverso la sentenza n. 88/17, del 7 settembre 2017, del Giudice di pace di Jesi – ha rigettato la domanda di risarcimento danni proposta da [OSCURATO:PERSONA], compensando integralmente, tra tutte le parti del giudizio, le spese di ambo i gradi dello stesso, ritenendo sussistenti “giusti motivi”. 2.Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente che, radicato dal Torbidoni, nei confronti della Provincia di Ancona, un giudizio per il risarcimento dei danni causati alla sua autovettura dalla collisione con un cinghiale, la convenuta chiedeva (ed otteneva) di essere autorizzata a chiamare in causa la Regione [OSCURATO:PERSONA], nonché esso ATC 2.Il primo grado di giudizio si concludeva con l’accoglimento della domanda e la condanna della Provincia di Ancona a risarcire il danno lamentato dall’attore, oltre che a rifondere le spese di lite anche nei confronti del terzo chiamato ATC 2. Esperito gravame dalla Provincia di Ancona, il giudice di appello – nella contumacia della Regione – lo accoglieva, essendosi ritenuti insussistenti i presupposti per affermare la responsabilità dell’appellante, stante la prova delle “numerose iniziative” avviate dalla Provincia “nel tentativo di fronteggiare il notorio e complesso problema derivante dal proliferare della popolazione dei cinghiali”. Il giudice di seconde cure, tuttavia, compensava integralmente, tra tutte le parti del giudizio, le spese di ambo i gradi di giudizio , ravvisando l’esistenza di “giusti motivi”, in ragione dei “diversi e talora contraddittori orientamenti desumibili dalla giurisprudenza sia in ordine alla titolarità passiva del rapporto, sia alla valutazione nel merito di analoghe fattispecie”. 3.Avverso la sentenza del Tribunale anconetano ha proposto ricorso per cassazione ATC 2, sulla base – come detto – di tre motivi, tutti volti a contestare la disposta integrale compensazione delle spese processuali. 3.1.Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione degli artt. 91, comma 1, e 92, comma 2, cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata “nella parte in cui il giudice di appello non ha qualificato, nella fattispecie in esame, la soccombenza parziale della Regione [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’ATC”, e ciò “per quanto concerne le spese di lite di primo e secondo grado”. A tale esito il giudice d’appello perveniva sulrilievo che “la chiamata in causa” compiuta dalla Provincia di Ancona, nonché l’appello dalla stessa proposto anche nei confronti di essa ATC 2, avessero comportato la “necessità della difesa tecnica della stessa” e, dunque, anche della “statuizione circa le spese”. 3.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –falsa applicazione dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., “ratione temporis vigente”, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ravvisato la sussistenza di «giusti motivi» per la compensazione delle spese di lite, non ricorrenti nel caso di specie”. 3.3. Il terzo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. –“omessa valutazione e motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio consistente nella soccombenza della Regione [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di ATC 2 ”, essendo stato quest’ultimo “dichiarato carente di legittimazione passiva nel giudizio con sentenza del Giudice di pace”. 4. Ha resistitoall’avversaria impugnazione, con controricorso, la Regione [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. 5. È rimastosolo intimato il Torbidoni. 6. La trattazione del presente ricorso veniva fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., inizialmente per l’adunanza camerale dell’8 febbraio 2023, in vista della quale ATC 2 e la Regione [OSCURATO:PERSONA] depositavano memoria. All’esito della stessa, tuttavia, questa Corte – con ordinanza interlocutoria n. 17697/23, del 20 giugno 2023 – ravvisava la necessità dell’integrazione del contradditorio nei confronti della Provincia di Ancona, parte necessaria del presente giudizio di legittimità, essendo stata impugnata la decisione del giudice di appello di compensare le spese di lite tra tutte le parti della controversia. 7. In ottemperanza all’ordine suddetto, ATC 2 ha notificato il ricorso alla Provincia di Ancona, la quale, con controricorso, ha chiesto che l’avversaria impugnazione sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. 8. Fissata per la data odierna nuova adunanza camerale, entrambe le controricorrenti hanno depositato memoria. 9. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 10. Il ricorso va accolto, nei limiti di seguito meglio precisati. 10.1.Il primo motivo – che assume non essersi dato rilievo alla “soccombenza parziale” della Regione –non è fondato. 10.1.1. In disparte, infatti, il duplice rilievo per cui non fu certo la Regione, bensì la Provincia di Ancona, a chiamare in causa ATC 2 e che, inoltre, la Regione (diversamente da quanto si legge in più punti del ricorso) non è risultata affatto “soccombente” all’esito del giudizio, dirimente – nel senso dell’infondatezza del motivo – risulta la seguente constatazione. I l giudice di appello, se avesse ritenuto di utilizzare il criterio della soccombenza, avrebbe dovuto porre le spese di lite a carico del già attore Torbidoni, la cui domanda risarcitoria è stata rigettata, dandocosì seguito al principio secondo cui le spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia sono sopportate dall’attore soccombente, salvo che la chiamata non risulti – evenienza da escludersi (e neppure ipotizzata) nel caso di specie –manifestamente arbitraria o palesemente infondata, tanto da concretare abuso del diritto (Cass. Sez. 3, ord. 6 dicembre 2019, n. 31889, Rv. 655979-02; Cass. Sez. 6-3, ord. 1° luglio 2021, n. 18710, Rv. 661752-01). 10.2. Il secondo motivo è, invece, fondato. 10.2.1. A parte, infatti, la ricorrenza d i un precedente specificodi questa Corte, invocato dal ricorrente, relativo sempre ad ungiudizio per danni da fauna selvatica nel quale la Provincia di Ancona aveva chiamato in causa ATC2 (si tratta di Cass. Sez. 6-3, ord. 24 gennaio 2022, n. 2026, che ha cassato analoga statuizione di compensazione delle spese di lite), deve, qui, ribadirsi che è “censurabile in sede di legittimità la coerenza e la razionalità (non della scelta di compensare le spese, ma) della motivazione con cui il giudice di merito abbia sorretto la compensazione”, risultando suscettibile di cassazione la “motivazione palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea” (così, da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2019, n. 17816, Rv. 654447-01); Tale risulta il caso che occupa, perché l’evidenziazione – al fine di giustificare la disposta compensazione –di “diversi e talora contraddittori orientamenti desumibili dalla giurisprudenza” in ordine “alla titolarità passiva del rapporto” non presenta alcuna correlazione con il “decisum” del giudice di appello. Esso, per vero, non ha fondato su tali basi il rigetto della domanda risarcitoria (ovvero, negando che fosse la Provincia di Ancona il soggetto tenuto, in astratto , al ris toro del danno) , bensì escludendo l’assenzadi profili di colpa a carico della stessa , date le “numerose iniziative” da essa avviate “nel tentativo di fronteggiare il notorio e complesso problema derivante dal proliferare della popolazione dei cinghiali”. La motivazione addotta a sostegno della compensazione delle spese di lite non è, pertanto, coerente con la “ratio decidendi” alla base della sentenza. 10.3. Il terzo motivo resta assorbito dall’accoglimento del secondo. 11. In conclusione, il secondo motivo diricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata in relazione, rinviando al Tribunale di Ancona, in persona di diverso magistrato, per la decisione sul merito,ovvero sulla disciplina delle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità. P.Q. M . [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo e dichiara assorbito il terzo, cassando in relazione la sentenza impugnata, rinviando al Tribunale di Ancona, in persona di diverso magistrato, per la decisione sulle spese di lite, ivi comprese quel
Sentenza Cassazione n. 08820/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris