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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15389/2026

Testo disponibile della fonte

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dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],domiciliati ex lege all’indirizzo Pec in atti.-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata exlege all’indirizzo Pec in atti.-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore.-intimato-Numero registro generale 12763/2024Numero sezionale 291/2026Numero di raccolta generale 15389/2026Data pubblicazione 20/05/2026avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 524/2024depositata il 21/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2026 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1.

I signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e RaffaeleMazzolini, convenivano in giudizio il tour operator società [OSCURATO:PERSONA].p.a. e il vettore aereo [OSCURATO:PERSONA], richiedendo l’accertamento dellereciproche responsabilità con riferimento al grave inadempimentocontrattuale nella fase di rientro del viaggio organizzato, denominato "leisole dei Caraibi", dal 14 al 21 marzo 2015.In particolare, in data 21 marzo 2015, subivano la cancellazione delvolo di rientro, rimanendo obbligati a trascorrere una lunga attesa peroltre sette ore, nella più assoluta incertezza riguardo le tempistiche diriprotezione, senza adeguata assistenza, né adeguata informativa.Adivano pertanto il Giudice di Pace di Civitavecchia al fine di otteneresia la compensazione pecuniaria di euro 600,00, ciascuno, per lacancellazione del volo da Guadalupe a [OSCURATO:PERSONA], sia l’ulteriorerisarcimento del danno richiesto ai sensi dell’art. 22 della Convenzione diMontreal e degli artt. 43 e 47 del d.lgs. n. 79/2011 (cd.

Codice delTurismo).2.

Con la sentenza n. 1083/2018, il Giudice di pace di Civitavecchia,in solo parziale accoglimento della domanda, riconosceva in favore degliprevista dal Reg.

CE 261/2004, nei confronti del solo vettore aereo,mentre rigettava la domanda risarcitoria.3.

Avverso tale sentenza gli originari attori interponevano gravame,cui resisteva [OSCURATO:PERSONA], lamentando la violazione degli artt. 43 e 46del Codice del Turismo per avere il giudice di primo grado escluso laresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA] considerandola soggetto terzo rispetto alNumero registro generale 12763/2024Numero sezionale 291/2026Numero di raccolta generale 15389/2026Data pubblicazione 20/05/2026contratto oggetto di causa.4.

Con la sentenza n. 524/2024 il Tribunale di Civitavecchia rigettaval’appello, confermando la decisione resa dal giudice di prime cure.5.

Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello i Mazzolinie la Castiglia propongono ora ricorso per cassazione, affidato a duemotivi.Resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.6.

E’ stata formulata proposta di decisione accelerata.Il difensore dei ricorrenti ha chiesto la decisione nelle formeordinarie.Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale.Le parti hanno depositato rispettiva memoria.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Va pregiudizialmente osservato il ricorso va dichiaratoimprocedibile per mancato tempestivo e rituale deposito nel fascicolotelematico della copia autentica del provvedimento impugnato, ai sensi enei termini di cui art. 369, 2° co. n. 2, cod. proc. civ.Le deduzioni svolte dai ricorrenti nella istanza di decisione e nellamemoria illustrativa, in ordine ad un successivo deposito “correttivo”dell’impugnata sentenza, sono irrilevanti a fronte del principio per cui ilmancato deposito nel fascicolo telematico della copia autentica delprovvedimento impugnato nel rispetto del termine previsto dall’art. 369,2° co. n. 2, cod. proc. civ. comporta l’improcedibilità del ricorso, senzapossibilità di sanatoria, né per acquiescenza della controparte, né amezzo del successivo deposito della sentenza effettuato ex art. 372 cod.proc. civ.Va al riguardo ribadito che l’art. 372 cod. proc. civ. consente laproduzione, in sede di legittimità, dei soli atti e documenti relativiall’ammissibilità del ricorso, per cui non può esserne invocata unapretesa efficacia sanante rispetto alla pregiudiziale carenza diNumero registro generale 12763/2024Numero sezionale 291/2026Numero di raccolta generale 15389/2026Data pubblicazione 20/05/2026procedibilità del ricorso medesimo.4.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivoin favore della controricorrente, seguono la soccombenza.I ricorrenti vanno altresì condannati al pagamento di somme ex art.96, 3° e 4° co., c.p.c., ricorrendone i rispettivi presupposti di legge.

P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti alsolidale pagamento, in favore della controricorrente: a) delle spese delgiudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 550,00 (di cuieuro 350,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge; b)della somma di euro 350,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c.

Condanna laricorrente al pagamento della somma di euro 500,00 in favore dellaCassa delle ammende ex art. 96, 4° co., c.p.c.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile della Corte Suprema di Cassazione il 23 gennaio 2026.Il PresidenteLUIGI [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],domiciliati ex lege all’indirizzo Pec in atti.-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata exlege all’indirizzo Pec in atti.-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore.-intimato-Numero registro generale 12763/2024Numero sezionale 291/2026Numero di raccolta generale 15389/2026Data pubblicazione 20/05/2026avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 524/2024depositata il 21/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2026 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1. I signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e RaffaeleMazzolini, convenivano in giudizio il tour operator società [OSCURATO:PERSONA].p.a. e il vettore aereo [OSCURATO:PERSONA], richiedendo l’accertamento dellereciproche responsabilità con riferimento al grave inadempimentocontrattuale nella fase di rientro del viaggio organizzato, denominato "leisole dei Caraibi", dal 14 al 21 marzo 2015.In particolare, in data 21 marzo 2015, subivano la cancellazione delvolo di rientro, rimanendo obbligati a trascorrere una lunga attesa peroltre sette ore, nella più assoluta incertezza riguardo le tempistiche diriprotezione, senza adeguata assistenza, né adeguata informativa.Adivano pertanto il Giudice di Pace di Civitavecchia al fine di otteneresia la compensazione pecuniaria di euro 600,00, ciascuno, per lacancellazione del volo da Guadalupe a [OSCURATO:PERSONA], sia l’ulteriorerisarcimento del danno richiesto ai sensi dell’art. 22 della Convenzione diMontreal e degli artt. 43 e 47 del d.lgs. n. 79/2011 (cd. Codice delTurismo).2. Con la sentenza n. 1083/2018, il Giudice di pace di Civitavecchia,in solo parziale accoglimento della domanda, riconosceva in favore degliprevista dal Reg. CE 261/2004, nei confronti del solo vettore aereo,mentre rigettava la domanda risarcitoria.3. Avverso tale sentenza gli originari attori interponevano gravame,cui resisteva [OSCURATO:PERSONA], lamentando la violazione degli artt. 43 e 46del Codice del Turismo per avere il giudice di primo grado escluso laresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA] considerandola soggetto terzo rispetto alNumero registro generale 12763/2024Numero sezionale 291/2026Numero di raccolta generale 15389/2026Data pubblicazione 20/05/2026contratto oggetto di causa.4. Con la sentenza n. 524/2024 il Tribunale di Civitavecchia rigettaval’appello, confermando la decisione resa dal giudice di prime cure.5. Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello i Mazzolinie la Castiglia propongono ora ricorso per cassazione, affidato a duemotivi.Resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.6. E’ stata formulata proposta di decisione accelerata.Il difensore dei ricorrenti ha chiesto la decisione nelle formeordinarie.Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale.Le parti hanno depositato rispettiva memoria.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Va pregiudizialmente osservato il ricorso va dichiaratoimprocedibile per mancato tempestivo e rituale deposito nel fascicolotelematico della copia autentica del provvedimento impugnato, ai sensi enei termini di cui art. 369, 2° co. n. 2, cod. proc. civ.Le deduzioni svolte dai ricorrenti nella istanza di decisione e nellamemoria illustrativa, in ordine ad un successivo deposito “correttivo”dell’impugnata sentenza, sono irrilevanti a fronte del principio per cui ilmancato deposito nel fascicolo telematico della copia autentica delprovvedimento impugnato nel rispetto del termine previsto dall’art. 369,2° co. n. 2, cod. proc. civ. comporta l’improcedibilità del ricorso, senzapossibilità di sanatoria, né per acquiescenza della controparte, né amezzo del successivo deposito della sentenza effettuato ex art. 372 cod.proc. civ.Va al riguardo ribadito che l’art. 372 cod. proc. civ. consente laproduzione, in sede di legittimità, dei soli atti e documenti relativiall’ammissibilità del ricorso, per cui non può esserne invocata unapretesa efficacia sanante rispetto alla pregiudiziale carenza diNumero registro generale 12763/2024Numero sezionale 291/2026Numero di raccolta generale 15389/2026Data pubblicazione 20/05/2026procedibilità del ricorso medesimo.4. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivoin favore della controricorrente, seguono la soccombenza.I ricorrenti vanno altresì condannati al pagamento di somme ex art.96, 3° e 4° co., c.p.c., ricorrendone i rispettivi presupposti di legge. P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna i ricorrenti alsolidale pagamento, in favore della controricorrente: a) delle spese delgiudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 550,00 (di cuieuro 350,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge; b)della somma di euro 350,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c. Condanna laricorrente al pagamento della somma di euro 500,00 in favore dellaCassa delle ammende ex art. 96, 4° co., c.p.c.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile della Corte Suprema di Cassazione il 23 gennaio 2026.Il PresidenteLUIGI [OSCURATO:PERSONA]
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