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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10502/2026

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il ricorso, con unico atto per Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]: Quanto al primo motivo in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è genericamente proposto rispetto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che sulla base del corretto giudizio di gravità della condotta, in uno alla già notevolmente gravata posizione dell'imputato, ha rilevato anche la commisurazione della pena a partire dal minimo edittale; Quanto al secondo motivofin ordine al mancato riconoscimento della ipotesi di particolare tenuità del fatto, è parimenti genericamente proposto rispetto alle ragioni che l'hanno esclusa con riferimento alla valutazione complessiva dei fatti relativi alla detenzione di due microtelefonini nella cella di detenzione, muniti di caricatore e schede non consegnate dagli imputati; Ritenuto che il ricorso per Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sovrapponibile al precedente, merita le medesime considerazioni già sopra espresse; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23/01/20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il ricorso, con unico atto per Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]: Quanto al primo motivo in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è genericamente proposto rispetto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che sulla base del corretto giudizio di gravità della condotta, in uno alla già notevolmente gravata posizione dell'imputato, ha rilevato anche la commisurazione della pena a partire dal minimo edittale; Quanto al secondo motivofin ordine al mancato riconoscimento della ipotesi di particolare tenuità del fatto, è parimenti genericamente proposto rispetto alle ragioni che l'hanno esclusa con riferimento alla valutazione complessiva dei fatti relativi alla detenzione di due microtelefonini nella cella di detenzione, muniti di caricatore e schede non consegnate dagli imputati; Ritenuto che il ricorso per Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sovrapponibile al precedente, merita le medesime considerazioni già sopra espresse; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/01/20
Sentenza Cassazione n. 10502/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris