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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 gennaio 2024

Cassazione n. 03341/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 15717-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 195/2018 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 23/04/2018 R.G.N. 697/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.15717/2018 Cron.

Rep.

Ud.12/01/2024 [OSCURATO:PERSONA] - che, con sentenza de l 23 aprile 2018 , la Corte d’Appello di Messina confermava la decisione resa dal Tribunale Messina e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] di Messina, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell’istante, dipendente dell’Azienda sanitaria con qualifica di dirigente ed incarico di Direttore del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Legali e Contenzioso, al pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute per complessivi 137 giorni; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, sul presupposto dell’accertata notevole autonomia nell’organizzazione delle proprie ferie riconosciuta ai dirigenti di unità operativa complessa dalla ASP di Messina i cui responsabili si erano inoltre mostrati attenti a sollecitare la fruizione delle ferie residue di tutto il personale, che il Giorgianni non si fosse mai attivato al fine di ottemperare a tali richieste e non avesse provato la sussistenza di esigenza aziendale che di quella fruizione fossero ostative; - che per la cassazione di tale decisione ricorr e il Giorgianni, affidando l’impugnazione a due motiv i , cui resiste, con controricorso, la ASP di Messina; CONSIDERATO - che, con il primo motiv o , il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del CCNL 15.12.1996 per l’Area sanitaria, tecnica e amministrativa e del CCI 8.6.2000 e 36 Cost., lamenta a carico della Corte territoriale il travisamento della situazione di fatto per cui la mancata fruizione delle ferie da parte del ricorrente sarebbe addebitabile all’Azienda sanitaria che, mentre il ricorrente, in vista del collocamento in quiescenza, stava fruendo delle ferie residue, andava ad attribuirgli l’incarico di Coordinatore amministrativo implicante il rientro in servizio e l’interruzione delle ferie così residuate all’atto del pensionamento; - che, con il secondo motivo, denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, il ricorrente imputa alla Corte territoriale l’aver disconosciuto il dato, documentato in atti e non contestato dall’Azienda sanitaria, relativo al numero delle giornate di ferie non godute cui commisurare la relativa indennità; - che, rilevata l’inammissibilità del secondo motivo, frutto di un palese travisamento del ricorrente, dato che la Corte territoriale si limita a dar conto del ridursi in prossimità della cessazione del rapporto delle giornate di ferie non godute da 209 alle dedotte 137 (la Corte territoriale infatti puntualizzasolo quanto già allegato dal ricorrente circa la fruizione di giornate di ferie nel periodo antecedente e successivo all’attribuzione dell’incarico di Coordinatore amministrativo), deve dirsi parimenti inammissibile il primo motivo, risolvendosi la censura nella mera confutazione della valutazione operata dalla Corte territoriale circa l’esito dell’accertamento istruttorio compiuto, valutazione per la quale la corte stessa avrebbe ritenuto non provata la sussistenza di esigenze aziendali ostative alla fruizione negli anni precedenti al collocamento in quiescenza del residuo ferie accumulato; - che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibileil ricorso, e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 15717-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 195/2018 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 23/04/2018 R.G.N. 697/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.15717/2018 Cron. Rep. Ud.12/01/2024 [OSCURATO:PERSONA] - che, con sentenza de l 23 aprile 2018 , la Corte d’Appello di Messina confermava la decisione resa dal Tribunale Messina e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] di Messina, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell’istante, dipendente dell’Azienda sanitaria con qualifica di dirigente ed incarico di Direttore del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Legali e Contenzioso, al pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute per complessivi 137 giorni; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, sul presupposto dell’accertata notevole autonomia nell’organizzazione delle proprie ferie riconosciuta ai dirigenti di unità operativa complessa dalla ASP di Messina i cui responsabili si erano inoltre mostrati attenti a sollecitare la fruizione delle ferie residue di tutto il personale, che il Giorgianni non si fosse mai attivato al fine di ottemperare a tali richieste e non avesse provato la sussistenza di esigenza aziendale che di quella fruizione fossero ostative; - che per la cassazione di tale decisione ricorr e il Giorgianni, affidando l’impugnazione a due motiv i , cui resiste, con controricorso, la ASP di Messina; CONSIDERATO - che, con il primo motiv o , il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del CCNL 15.12.1996 per l’Area sanitaria, tecnica e amministrativa e del CCI 8.6.2000 e 36 Cost., lamenta a carico della Corte territoriale il travisamento della situazione di fatto per cui la mancata fruizione delle ferie da parte del ricorrente sarebbe addebitabile all’Azienda sanitaria che, mentre il ricorrente, in vista del collocamento in quiescenza, stava fruendo delle ferie residue, andava ad attribuirgli l’incarico di Coordinatore amministrativo implicante il rientro in servizio e l’interruzione delle ferie così residuate all’atto del pensionamento; - che, con il secondo motivo, denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, il ricorrente imputa alla Corte territoriale l’aver disconosciuto il dato, documentato in atti e non contestato dall’Azienda sanitaria, relativo al numero delle giornate di ferie non godute cui commisurare la relativa indennità; - che, rilevata l’inammissibilità del secondo motivo, frutto di un palese travisamento del ricorrente, dato che la Corte territoriale si limita a dar conto del ridursi in prossimità della cessazione del rapporto delle giornate di ferie non godute da 209 alle dedotte 137 (la Corte territoriale infatti puntualizzasolo quanto già allegato dal ricorrente circa la fruizione di giornate di ferie nel periodo antecedente e successivo all’attribuzione dell’incarico di Coordinatore amministrativo), deve dirsi parimenti inammissibile il primo motivo, risolvendosi la censura nella mera confutazione della valutazione operata dalla Corte territoriale circa l’esito dell’accertamento istruttorio compiuto, valutazione per la quale la corte stessa avrebbe ritenuto non provata la sussistenza di esigenze aziendali ostative alla fruizione negli anni precedenti al collocamento in quiescenza del residuo ferie accumulato; - che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso, e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del c
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