Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22253/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 2 luglio 2019, con cui il Tribunale di Foggia aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di detenzione illegale di pistola e di munizioni, commesso il 1° luglio 2019, condannandolo alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed C 2.000 di multa; rilevato che il ricorrente ha denunciato difetto di motivazione dell'accertamento della detenzione della pistola da parte dell'imputato e del diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che i motivi si risolvono nella prospettazione di dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, l'11 maggio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 2 luglio 2019, con cui il Tribunale di Foggia aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di detenzione illegale di pistola e di munizioni, commesso il 1° luglio 2019, condannandolo alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed C 2.000 di multa; rilevato che il ricorrente ha denunciato difetto di motivazione dell'accertamento della detenzione della pistola da parte dell'imputato e del diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che i motivi si risolvono nella prospettazione di dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, l'11 maggio 2
Sentenza Cassazione n. 22253/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris