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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 24903/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.36294/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 22, presso lo studio de gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresentano e difend ono -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] n. 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che li rappresenta e difende unitamente all'avvocatoENRICO FORESTI ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA d ella C ORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 2642/2018pubblicata i l 25 settembre 201 8 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 luglio 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] La presente vicenda processuale viene così ricostruita dalla sentenza qui impugnata. [OSCURATO:PERSONA] citava in giudizio l’[OSCURATO:SOCIETA]. davanti al Tribunale di Verona chiedendo: a)la dichiarazione dell’avvenuto acquisto da parte di esso istante della proprietà di una villa sita nell’isola di Albarella, facente parte del Comune di Rosolina (RO), come da contratto concluso con la società convenuta e consacrato nella scrittura privata del 13 dicembre 1990; b)in subordine, il trasferimento coattivo in suo favore, ai sensi dell’art. 2932 c.c., della proprietà del suddetto immobile, per l’acquisto del quale aveva versato alla promittente alienante la somma di 19.000.000 di lire a titolo di caparra, da scomputare dal pattuito prezzo di 190.000.000 di lire; c)il risarcimento dei danni subiti.

Radicatosi il contradditorio, si costituiva l’[OSCURATO:SOCIETA]., la quale eccepiva la simulazione parziale del contratto, assumendo che il prezzo realmente convenuto dalle parti per la vendita dell’immobile ammontasse a 286.000.000 di lire e che la prova di ciò fosse rappresentata dall’assegno bancario dell’importo di 96.000.000 di lire consegnatole dal promissario acquirente, in sèguito protestato per difetto di provvista.

Detto assegno veniva disconosciuto dall’attore nella firma di emissione e l’[OSCURATO:SOCIETA]. non proponeva formale istanza di verificazione.

Successivamente lo stesso [OSCURATO:PERSONA] promuoveva altro giudizio dinanzi al Tribunale scaligero nei confronti dell’[OSCURATO:SOCIETA]., nonché di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], nell’allegata qualità di fideiussori della prefata società, avente ad oggetto le domande di pagamento della somma necessaria per l’eliminazione dei vizi dell’immobile promesso in vendita -interessato da fenomeni di allagamento e di riflusso di acque nere provenienti dalla fognatura-, di riduzione del prezzo edi restituzione di alcuni beni mobili.

In tale giudizio si costituivano l’[OSCURATO:SOCIETA]. e il Brutti, che contestavano l’avversa pretesa, mentre rimanevano contumaci lo Zanella e lo Zambello.

Riuniti i due procedimenti ed espletata l’istruttoria del caso, il Tribunale adìto respingeva le domande attoree e, in accoglimento delle riconvenzionali spiegate dall’[OSCURATO:SOCIETA]., dichiarava la simulazione del contratto preliminare nella parte relativa all’indicazione del prezzo, realmente ammontante a 286.000.000 di lire, e la sua risoluzione per inadempimento del promissario acquirente, che condannava alla restituzione dell’immobile anticipatamente consegnatogli e al risarcimento dei danni arrecati alla controparte, quantificati in 19.000.000 di lire.

La decisione veniva confermata dalla Corte d’Appello di Venezia, che respingeva il gravame proposto dal [OSCURATO:PERSONA].

Quest’ultimo proponeva, quindi, ricorso per cassazione, al quale l’[OSCURATO:SOCIETA]. resisteva con controricorso contenente impugnazione incidentale.

Con sentenza n. 3234/2015 del 18 febbraio 2015 questo [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, cassava la decisione impugnata e rinviava ad altra sezione della Corte veneziana per un nuovo esame della controversia.

Nella parte motiva della decisione veniva evidenziato che, per costante giurisprudenza di legittimità, la pattuizione con cui le parti di una compravendita immobiliare abbiano convenuto un prezzo diverso da quello indicato nell’atto scritto soggiace fra le stesse parti alle limitazioni della prova testimoniale stabilite dall’art. 2722 c.c. - operanti anche rispetto alla prova presuntiva in forza del disposto dell’art. 2729, comma 2, del medesimo codice-, avendo ad oggetto un elemento essenziale del contratto che deve risultare per iscritto.

Dovevano, pertanto, ritenersi fondate le censure rivolte dal ricorrente principale alla sentenza gravata, la quale, oltre ad essersi erroneamente discostata dal surriferito indirizzo giurisprudenziale, aveva tratto la prova della simulazione, per il tramite di testimonianze e presunzioni, proprio dall’assegno bancario di cui essa stessa aveva dichiarato l’inutilizzabilità.

All’esito del susseguente giudizio di rinvio, con sentenza n. 2642/2018 pubblicata il 25 settembre 2018, la Corte lagunare rigettava tutte le domande del [OSCURATO:PERSONA] e, in accoglimento della riconvenzionale spiegata dall’[OSCURATO:SOCIETA]. e dal Brutti, dichiarava la risoluzione del contratto preliminare di compravendita per inadempimento dello stesso [OSCURATO:PERSONA], che condannava al risarcimento dei danni causati alla controparte, quantificati in 9.812,68 euro, oltre interessi, nonché alla rifusione delle spese processuali e al pagamento dell’ulteriore somma di 10.000 euro ex art. 96 c.p.c..

Il giudice di rinvio così argomentava la decisione assunta: -come chiarito dalla sentenza cassatoria, l’istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta può essere anche implicita; -la descritta situazione ricorreva nel caso di specie, avendo in prime cure l’[OSCURATO:SOCIETA]. insistito nell’accoglimento della propria domanda, presupponente l’utilizzabilità del documento ex adverso disconosciuto; -tanto aveva reso necessario l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio grafologica, all’esito della quale era emerso che la firma disconosciuta apparteneva al [OSCURATO:PERSONA]; -in presenza di un principio di prova scritta, diventavano ammissibili e utilizzabili le prove testimoniali raccolte nel giudizio di primo grado; -risultava così dimostrato che il reale prezzo della promessa vendita era quello di 286.000.000 di lire; -conseguentemente, il Fantinidoveva essere ritenuto gravemente inadempiente alle proprie obbligazioni contrattuali, avendo omesso di corrispondere all’[OSCURATO:SOCIETA]. la somma di 96.000.000 lire, che costituiva una parte considerevole del prezzo pattuito; e ciò in considerazione del fatto che l’assegno di pari importo da lui consegnato alla promittente venditrice era stato protestato per mancanza di provvista; -la domanda ex art. 2932 c.c. formulata dal promissario acquirente non poteva in ogni caso essere accolta, in virtù della previsione di cui all’art. 40, comma 2, L. n. 47 del 1985, non risultando acquisite agli atti di causa la domanda di concessione edilizia in sanatoria menzionata nel preliminare e la documentazione comprovante l’avvenuto versamento delle prime due rate di oblazione; -doveva considerarsi assorbita la questione relativa ai vizi dell’immobile denunciati dal [OSCURATO:PERSONA], la quale appariva comunque priva di fondamento alla luce delle risultanze della c.t.u. espletata in primo grado.

Contro tale sentenza, notificata il 5 ottobre 2018, il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto nuovo ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, resistiti con controricorso dall’[OSCURATO:SOCIETA]. e dal Brutti.

Sono rimasti intimati lo Zanella elo Zambello.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Il solo ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso viene denunciata la violazione degli artt. 1414 e 2724 c.c..

Si assume che l’assegno di 96.000.000 di lire rilasciato dal [OSCURATO:PERSONA] a favore dell’[OSCURATO:SOCIETA]., stante la sua natura di titolo astratto, avulso dal rapporto causale sottostante, non potesse assurgere a prova della simulazione del prezzo della promessa vendita, né valere come principio di prova scritta ai sensi dell’art. 2724 n. 1) c.c..

Con il secondo motivo sono allegate la violazione dell’art. 2702 c.c. e la nullità della c.t.u. grafologica espletata nel giudizio di rinvio.

Si sostiene che detta consulenza non potesse essere utilizzata a fini decisori per l’inattendibilità dei risultati dell’indagine peritale, condotta su una semplice copia fotostatica dell’assegno bancario in verifica.

Con il terzo motivo è prospettata la falsa applicazione dell’art. 2932 c.c. e della disciplina normativa di cui alla L. n. 47 del 1985.

Si censura il passaggio motivazionale in cui la Corte d’Appello ha affermato che, anche a prescindere dalle considerazioni svolte con riguardo alla simulazione del prezzo e all’inadempimento del promissario acquirente, la domanda ex art. 2932 c.c. proposta dal [OSCURATO:PERSONA] non poteva comunque essere accolta, non risultando acquisite agli atti di causa la domanda di concessione edilizia in sanatoria e la documentazione comprovante il versamento delle prime due rate di oblazione, di cui la promittente venditrice aveva attestato nel contratto preliminare l’avvenuta esecuzione.

Secondo il ricorrente, una siffatta lacuna probatoria doveva essere valutata a sfavore della dichiarante [OSCURATO:SOCIETA]., e quindi condurre alla declaratoria di risoluzione del contratto per colpa della stessa e alla sua conseguente condanna al risarcimento dei danni cagionati.

Con il quarto motivo si rimprovera alla Corte veneta di aver erroneamente ritenuto assorbita dall’adottata pronuncia risolutoria la domanda del [OSCURATO:PERSONA] tesa al riconoscimento dei vizi dell’immobile promesso in vendita, quando invece le due domande andavano vagliate separatamente.

Si deduce, inoltre, la nullità dell’impugnata sentenza per aver acriticamente recepito le conclusioni rassegnate dal c.t.u. nominato nel giudizio di primo grado, senza tener conto dei rilievi formulati dall’odierno ricorrente a mezzo del suo consulente tecnico di parte.

Il ricorso contiene anche un paragrafo n. 5), rubricato Il pregiudizio subìto dalla sentenza impugnata , nel quale non sono contenute censure dirette contro la decisione assunta dal giudice di rinvio ma vengono soltanto svolte considerazioni personali sulle conseguenze prodotte da tale decisione in danno del [OSCURATO:PERSONA].

Il primo motivo è infondato, in quanto, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il documento costituente principio di prova per iscritto non deve necessariamente contenere un preciso riferimento al fatto controverso, essendo sufficiente che fra lo scritto e il fatto medesimo esista un nesso logico dal quale scaturisca la verosimiglianza del secondo (cfr. Cass. n. 17766/2012, Cass. n. 3869/2004, Cass. n. 12980/2002, Cass. n. 426/2000).

Ne discende che può essere considerato tale anche un assegno proveniente dalla parte contro la quale è diretta la domanda (cfr. Cass. n. 7093/2017).

Il secondo motivo non può trovare ingresso perché prospetta una questione che non risulta affrontata in sentenza e di cui non viene dedotta l’avvenuta allegazione davanti al giudice di rinvio, con indicazione dell’atto nel quale è stata trattata, come invece sarebbe stato necessario fare per non incorrere in una declaratoria di inammissibilità per novità della censura (cfr. Cass. n. 10394/2023, Cass. n. 22254/2022, Cass. n. 2254/2022, Cass. n. 54/2021).

Per di più, esso appare privo di specificità e autosufficienza, non riportando almeno in sintesi i passi della relazione peritale dai quali si ricaverebbe che l’indagine dell’ausiliario si è svolta su una semplice copia fotostatica del documento in verifica.

Il terzo motivo è inammissibile in quanto si appunta su una motivazione aggiuntiva resa ”ad abundantiam“dalla Corte d’Appello (cfr. Cass. n. 18429/2022, Cass. n. 8755/2018, Cass. n. 22380/2014, Cass. n. 12930/2012), dopo che la stessa aveva già statuito che la risoluzione del contratto per inadempimento del promissario acquirente rendeva inaccoglibile -per assorbimento c.d. improprio (sull’argomento si vedano Cass. Sez.

Un. n. 28547/2022, Cass. n. 14190/2016, Cass. n. 28663/2013, Cass. n. 7663/2012)- la domanda ex art. 2932 c.c. da lui formulata.

Il quarto motivo è infondato nella parte in cui contesta la pronuncia di assorbimento emessa dal collegio veneto, risultando evidente che, una volta dichiarata la risoluzione del preliminare per inadempimento del promissario acquirente, era ormai venuta meno la necessità di provvedere sulle domande proposte da quest’ultimo, miranti ad ottenere la riduzione del prezzo e l’eliminazione dei vizi della cosa promessa in vendita, atteso che, in conseguenza della disposta caducazione del contratto, nessuna somma risultava dovuta a titolo di corrispettivo alla promittente alienante e l’immobile compromesso andava alla stessa restituito.

È invece inammissibile, per difetto di autosufficienza, laddove lamenta che sarebbero stati trascurati dalla Corte lagunare i rilievi critici mossi dal [OSCURATO:PERSONA] alla c.t.u. espletata in prime cure -volta, fra l’altro, all’accertamento dei denunciati vizi dell’immobile promesso in vendita-, non risultando nemmeno genericamente riportato in ricorso il contenuto delle osservazioni asseritamente ignorate, né tantomeno specificato in quale atto processuale esse sarebbero state formulate.

In definitiva, il ricorso deve essere respinto.

Nei rapporti fra le parti costituite le spese del presente grado di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Nessuna statuizione va adottata in ordine alle dette spese nei confronti delle parti rimaste intimate.

Sussistendone i relativi presupposti processuali, viene resa nei confronti del ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L.n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] a rifondere ai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 4.300 euro (di cui 200 per esborsi), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.36294/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 22, presso lo studio de gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresentano e difend ono -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] n. 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che li rappresenta e difende unitamente all'avvocatoENRICO FORESTI ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA d ella C ORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 2642/2018pubblicata i l 25 settembre 201 8 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 luglio 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] La presente vicenda processuale viene così ricostruita dalla sentenza qui impugnata. [OSCURATO:PERSONA] citava in giudizio l’[OSCURATO:SOCIETA]. davanti al Tribunale di Verona chiedendo: a)la dichiarazione dell’avvenuto acquisto da parte di esso istante della proprietà di una villa sita nell’isola di Albarella, facente parte del Comune di Rosolina (RO), come da contratto concluso con la società convenuta e consacrato nella scrittura privata del 13 dicembre 1990; b)in subordine, il trasferimento coattivo in suo favore, ai sensi dell’art. 2932 c.c., della proprietà del suddetto immobile, per l’acquisto del quale aveva versato alla promittente alienante la somma di 19.000.000 di lire a titolo di caparra, da scomputare dal pattuito prezzo di 190.000.000 di lire; c)il risarcimento dei danni subiti. Radicatosi il contradditorio, si costituiva l’[OSCURATO:SOCIETA]., la quale eccepiva la simulazione parziale del contratto, assumendo che il prezzo realmente convenuto dalle parti per la vendita dell’immobile ammontasse a 286.000.000 di lire e che la prova di ciò fosse rappresentata dall’assegno bancario dell’importo di 96.000.000 di lire consegnatole dal promissario acquirente, in sèguito protestato per difetto di provvista. Detto assegno veniva disconosciuto dall’attore nella firma di emissione e l’[OSCURATO:SOCIETA]. non proponeva formale istanza di verificazione. Successivamente lo stesso [OSCURATO:PERSONA] promuoveva altro giudizio dinanzi al Tribunale scaligero nei confronti dell’[OSCURATO:SOCIETA]., nonché di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], nell’allegata qualità di fideiussori della prefata società, avente ad oggetto le domande di pagamento della somma necessaria per l’eliminazione dei vizi dell’immobile promesso in vendita -interessato da fenomeni di allagamento e di riflusso di acque nere provenienti dalla fognatura-, di riduzione del prezzo edi restituzione di alcuni beni mobili. In tale giudizio si costituivano l’[OSCURATO:SOCIETA]. e il Brutti, che contestavano l’avversa pretesa, mentre rimanevano contumaci lo Zanella e lo Zambello. Riuniti i due procedimenti ed espletata l’istruttoria del caso, il Tribunale adìto respingeva le domande attoree e, in accoglimento delle riconvenzionali spiegate dall’[OSCURATO:SOCIETA]., dichiarava la simulazione del contratto preliminare nella parte relativa all’indicazione del prezzo, realmente ammontante a 286.000.000 di lire, e la sua risoluzione per inadempimento del promissario acquirente, che condannava alla restituzione dell’immobile anticipatamente consegnatogli e al risarcimento dei danni arrecati alla controparte, quantificati in 19.000.000 di lire. La decisione veniva confermata dalla Corte d’Appello di Venezia, che respingeva il gravame proposto dal [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultimo proponeva, quindi, ricorso per cassazione, al quale l’[OSCURATO:SOCIETA]. resisteva con controricorso contenente impugnazione incidentale. Con sentenza n. 3234/2015 del 18 febbraio 2015 questo [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, cassava la decisione impugnata e rinviava ad altra sezione della Corte veneziana per un nuovo esame della controversia. Nella parte motiva della decisione veniva evidenziato che, per costante giurisprudenza di legittimità, la pattuizione con cui le parti di una compravendita immobiliare abbiano convenuto un prezzo diverso da quello indicato nell’atto scritto soggiace fra le stesse parti alle limitazioni della prova testimoniale stabilite dall’art. 2722 c.c. - operanti anche rispetto alla prova presuntiva in forza del disposto dell’art. 2729, comma 2, del medesimo codice-, avendo ad oggetto un elemento essenziale del contratto che deve risultare per iscritto. Dovevano, pertanto, ritenersi fondate le censure rivolte dal ricorrente principale alla sentenza gravata, la quale, oltre ad essersi erroneamente discostata dal surriferito indirizzo giurisprudenziale, aveva tratto la prova della simulazione, per il tramite di testimonianze e presunzioni, proprio dall’assegno bancario di cui essa stessa aveva dichiarato l’inutilizzabilità. All’esito del susseguente giudizio di rinvio, con sentenza n. 2642/2018 pubblicata il 25 settembre 2018, la Corte lagunare rigettava tutte le domande del [OSCURATO:PERSONA] e, in accoglimento della riconvenzionale spiegata dall’[OSCURATO:SOCIETA]. e dal Brutti, dichiarava la risoluzione del contratto preliminare di compravendita per inadempimento dello stesso [OSCURATO:PERSONA], che condannava al risarcimento dei danni causati alla controparte, quantificati in 9.812,68 euro, oltre interessi, nonché alla rifusione delle spese processuali e al pagamento dell’ulteriore somma di 10.000 euro ex art. 96 c.p.c.. Il giudice di rinvio così argomentava la decisione assunta: -come chiarito dalla sentenza cassatoria, l’istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta può essere anche implicita; -la descritta situazione ricorreva nel caso di specie, avendo in prime cure l’[OSCURATO:SOCIETA]. insistito nell’accoglimento della propria domanda, presupponente l’utilizzabilità del documento ex adverso disconosciuto; -tanto aveva reso necessario l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio grafologica, all’esito della quale era emerso che la firma disconosciuta apparteneva al [OSCURATO:PERSONA]; -in presenza di un principio di prova scritta, diventavano ammissibili e utilizzabili le prove testimoniali raccolte nel giudizio di primo grado; -risultava così dimostrato che il reale prezzo della promessa vendita era quello di 286.000.000 di lire; -conseguentemente, il Fantinidoveva essere ritenuto gravemente inadempiente alle proprie obbligazioni contrattuali, avendo omesso di corrispondere all’[OSCURATO:SOCIETA]. la somma di 96.000.000 lire, che costituiva una parte considerevole del prezzo pattuito; e ciò in considerazione del fatto che l’assegno di pari importo da lui consegnato alla promittente venditrice era stato protestato per mancanza di provvista; -la domanda ex art. 2932 c.c. formulata dal promissario acquirente non poteva in ogni caso essere accolta, in virtù della previsione di cui all’art. 40, comma 2, L. n. 47 del 1985, non risultando acquisite agli atti di causa la domanda di concessione edilizia in sanatoria menzionata nel preliminare e la documentazione comprovante l’avvenuto versamento delle prime due rate di oblazione; -doveva considerarsi assorbita la questione relativa ai vizi dell’immobile denunciati dal [OSCURATO:PERSONA], la quale appariva comunque priva di fondamento alla luce delle risultanze della c.t.u. espletata in primo grado. Contro tale sentenza, notificata il 5 ottobre 2018, il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto nuovo ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, resistiti con controricorso dall’[OSCURATO:SOCIETA]. e dal Brutti. Sono rimasti intimati lo Zanella elo Zambello. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Il solo ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso viene denunciata la violazione degli artt. 1414 e 2724 c.c.. Si assume che l’assegno di 96.000.000 di lire rilasciato dal [OSCURATO:PERSONA] a favore dell’[OSCURATO:SOCIETA]., stante la sua natura di titolo astratto, avulso dal rapporto causale sottostante, non potesse assurgere a prova della simulazione del prezzo della promessa vendita, né valere come principio di prova scritta ai sensi dell’art. 2724 n. 1) c.c.. Con il secondo motivo sono allegate la violazione dell’art. 2702 c.c. e la nullità della c.t.u. grafologica espletata nel giudizio di rinvio. Si sostiene che detta consulenza non potesse essere utilizzata a fini decisori per l’inattendibilità dei risultati dell’indagine peritale, condotta su una semplice copia fotostatica dell’assegno bancario in verifica. Con il terzo motivo è prospettata la falsa applicazione dell’art. 2932 c.c. e della disciplina normativa di cui alla L. n. 47 del 1985. Si censura il passaggio motivazionale in cui la Corte d’Appello ha affermato che, anche a prescindere dalle considerazioni svolte con riguardo alla simulazione del prezzo e all’inadempimento del promissario acquirente, la domanda ex art. 2932 c.c. proposta dal [OSCURATO:PERSONA] non poteva comunque essere accolta, non risultando acquisite agli atti di causa la domanda di concessione edilizia in sanatoria e la documentazione comprovante il versamento delle prime due rate di oblazione, di cui la promittente venditrice aveva attestato nel contratto preliminare l’avvenuta esecuzione. Secondo il ricorrente, una siffatta lacuna probatoria doveva essere valutata a sfavore della dichiarante [OSCURATO:SOCIETA]., e quindi condurre alla declaratoria di risoluzione del contratto per colpa della stessa e alla sua conseguente condanna al risarcimento dei danni cagionati. Con il quarto motivo si rimprovera alla Corte veneta di aver erroneamente ritenuto assorbita dall’adottata pronuncia risolutoria la domanda del [OSCURATO:PERSONA] tesa al riconoscimento dei vizi dell’immobile promesso in vendita, quando invece le due domande andavano vagliate separatamente. Si deduce, inoltre, la nullità dell’impugnata sentenza per aver acriticamente recepito le conclusioni rassegnate dal c.t.u. nominato nel giudizio di primo grado, senza tener conto dei rilievi formulati dall’odierno ricorrente a mezzo del suo consulente tecnico di parte. Il ricorso contiene anche un paragrafo n. 5), rubricato Il pregiudizio subìto dalla sentenza impugnata , nel quale non sono contenute censure dirette contro la decisione assunta dal giudice di rinvio ma vengono soltanto svolte considerazioni personali sulle conseguenze prodotte da tale decisione in danno del [OSCURATO:PERSONA]. Il primo motivo è infondato, in quanto, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il documento costituente principio di prova per iscritto non deve necessariamente contenere un preciso riferimento al fatto controverso, essendo sufficiente che fra lo scritto e il fatto medesimo esista un nesso logico dal quale scaturisca la verosimiglianza del secondo (cfr. Cass. n. 17766/2012, Cass. n. 3869/2004, Cass. n. 12980/2002, Cass. n. 426/2000). Ne discende che può essere considerato tale anche un assegno proveniente dalla parte contro la quale è diretta la domanda (cfr. Cass. n. 7093/2017). Il secondo motivo non può trovare ingresso perché prospetta una questione che non risulta affrontata in sentenza e di cui non viene dedotta l’avvenuta allegazione davanti al giudice di rinvio, con indicazione dell’atto nel quale è stata trattata, come invece sarebbe stato necessario fare per non incorrere in una declaratoria di inammissibilità per novità della censura (cfr. Cass. n. 10394/2023, Cass. n. 22254/2022, Cass. n. 2254/2022, Cass. n. 54/2021). Per di più, esso appare privo di specificità e autosufficienza, non riportando almeno in sintesi i passi della relazione peritale dai quali si ricaverebbe che l’indagine dell’ausiliario si è svolta su una semplice copia fotostatica del documento in verifica. Il terzo motivo è inammissibile in quanto si appunta su una motivazione aggiuntiva resa ”ad abundantiam“dalla Corte d’Appello (cfr. Cass. n. 18429/2022, Cass. n. 8755/2018, Cass. n. 22380/2014, Cass. n. 12930/2012), dopo che la stessa aveva già statuito che la risoluzione del contratto per inadempimento del promissario acquirente rendeva inaccoglibile -per assorbimento c.d. improprio (sull’argomento si vedano Cass. Sez. Un. n. 28547/2022, Cass. n. 14190/2016, Cass. n. 28663/2013, Cass. n. 7663/2012)- la domanda ex art. 2932 c.c. da lui formulata. Il quarto motivo è infondato nella parte in cui contesta la pronuncia di assorbimento emessa dal collegio veneto, risultando evidente che, una volta dichiarata la risoluzione del preliminare per inadempimento del promissario acquirente, era ormai venuta meno la necessità di provvedere sulle domande proposte da quest’ultimo, miranti ad ottenere la riduzione del prezzo e l’eliminazione dei vizi della cosa promessa in vendita, atteso che, in conseguenza della disposta caducazione del contratto, nessuna somma risultava dovuta a titolo di corrispettivo alla promittente alienante e l’immobile compromesso andava alla stessa restituito. È invece inammissibile, per difetto di autosufficienza, laddove lamenta che sarebbero stati trascurati dalla Corte lagunare i rilievi critici mossi dal [OSCURATO:PERSONA] alla c.t.u. espletata in prime cure -volta, fra l’altro, all’accertamento dei denunciati vizi dell’immobile promesso in vendita-, non risultando nemmeno genericamente riportato in ricorso il contenuto delle osservazioni asseritamente ignorate, né tantomeno specificato in quale atto processuale esse sarebbero state formulate. In definitiva, il ricorso deve essere respinto. Nei rapporti fra le parti costituite le spese del presente grado di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Nessuna statuizione va adottata in ordine alle dette spese nei confronti delle parti rimaste intimate. Sussistendone i relativi presupposti processuali, viene resa nei confronti del ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L.n. 228 del 2012. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] a rifondere ai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 4.300 euro (di cui 200 per esborsi), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ric