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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 08399/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2021 della Corte d'appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; letta la memoria di replica dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che, nel replicare alle conclusioni del Pubblico Ministero, ha concluso chiedendo che, in accoglimento dei motivi di ricorso, la sentenza impugnata venga annullata; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del 04/07/2012 del Tribunale di Padova, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rapina in concorso, rideterminando la pena irrogata (attesa la dichiarazione di non doversi procedere nei confronti dello stesso Nicoloiu in ordine al reato di lesione personale aggravata per essere lo stesso estinto per prescrizione).

Secondo il capo d'imputazione (capo A), al Nicoloiu era contestato il reato di rapina, in concorso con la moglie [OSCURATO:PERSONA], «perché, agendo in accordo tra di loro e suddividendosi le condotte criminose, per procurare a sé stessi un ingiusto profitto, mediante violenza consistente in alcuni pugni al volto sferrati dal Nicoloiu a [OSCURATO:PERSONA], si impossessavano della somma di € 1700 e di un telefono cellulare, sottraendo il tutto al Mali stesso che ne era detentore. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]».

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Venezia, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce: «[i]llegittimità della decisione per violazione degli artt. 189, 192 e ss. c.p.p., contraddittorietà della motivazione ex art. 606 comma 1 lett. e) per contrasto con altri atti del processo.

Violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione all'illogicità e contraddittorietà della motivazione, anche con travisamento della prova, in relazione all'affermazione di responsabilità penale per l'art. 628 c.p., violazione e falsa applicazione degli articoli 192 e 196 c.p.p.

Mancanza della motivazione, ex art 606 co. 1 lett e) c.p.p. in riferimento a specifici punti dell'atto di appello».

Il ricorrente lamenta la «lacunosità della motivazione [...] che non spiega perché ritiene attendibile il riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa e dal teste Indoria» - con riguardo, in particolare, al «riconoscimento delle altre persone che hanno partecipato al fatto unitamente all'imputato [OSCURATO:PERSONA]», soprattutto, alla «ragazza che sarebbe stata indicata come la persona alla guida dell'auto» - e che «risponde in modo apodittico ai dubbi del ricorrente già sollevati nell'impugnazione di merito».

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce: «[n]ullità della sentenza per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; violazione della legge penale sostanziale e processuale; violazione degli artt. 125, comma terzo, 192, 546, comma primo, lett. e), c.p.p., in relazione all'art. 606, lett. c) ed e) c.p. p.».

Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Venezia avrebbe reso una motivazione meramente apparente in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa Mali e del testimone Indoria, trascurando di dare riscontro alle deduzioni difensive, prospettate nell'atto di appello, relative alle numerose «imprecisioni» che sarebbero state riscontrabili nelle stesse dichiarazioni.

2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce: «[n]ullità della sentenza per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; violazione della legge penale sostanziale e processuale; violazione degli artt. 125, comma terzo, 192, 546, comma primo, lett. e) , c.p.p., in relazione all'art. 606, lett. c) ed e), c.p.p.».Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Venezia non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alla ricostruzione alternativa dei fatti da lui fornita - e confermata dalla testimone [OSCURATO:PERSONA] - la quale divergeva rispetto a quella della persona offesa relativamente al motivo che avrebbe determinato l'aggressione (una lite tra pedone e automobilista), nonché con riferimento alla sottrazione dei beni, in quanto, diversamente dalla persona offesa, che riferisce «di una mano femminile che, dopo il colpo ricevuto, gli avrebbe sfilato dalla tasca una mazzetta di denaro in contanti e un telefono» (così il ricorso), egli sostiene «di non avere visto denaro o telefoni sulla persona offesa» (così il ricorso); versione che doveva ritenersi parimenti se non maggiormente attendibile rispetto a quella della persona offesa, tenuto conto delle circostanze di fatto (indicate alla tredicesima e alla quattordicesima pagina del ricorso) che caratterizzarono la vicenda.

2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce: «[n]ullità della sentenza per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; violazione della legge penale sostanziale e processuale; violazione degli artt. 125, comma terzo, 192, 546, comma primo, lett. e) , c.p.p., e dell'art. 628 c.p. in relazione all'art. 606, lett. c) ed e) , c.p.p.».

Il ricorrente - posto che il Mali ebbe a riferire di una «mano femminile» (così il ricorso) che, dopo il colpo da lui ricevuto dal Nicoloiu, gli sfilò di tasca il telefono e il denaro - lamenta che la Corte d'appello di Venezia, nell'ipotizzare la possibilità di un dolo concomitante o sopravvenuto del reato di rapina, insorto nel corso dell'azione violenta posta in essere, per differenti motivi, dallo stesso Nicoloiu, non avrebbe considerato che nulla consentiva di ritenere che l'impossessamento dei predetti beni fosse stato da lui precedentemente concordato con la donna, che egli sapesse che la persona offesa portava con sé gli stessi beni, che avesse notato la sottrazione o che ne fosse stato successivamente consapevole. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Occorre anzitutto rammentare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la ricognizione formale di persone, di cui all'art. 213 cod. proc. pen., non è, per i principi della non tassatività dei mezzi di prova (art. 189 cod. proc. pen.) e del libero convincimento del giudice (art. 192 cod. proc. pen.), l'unico strumento probatorio idoneo a consentire l'individuazione della persona responsabile del reato (Sez. 2, n. 3635 del 10/01/2006, Raucci, Rv. 233338-01).

La Corte di cassazione ha in proposito chiarito che l'individuazione di un soggetto, sia personale sia fotografica, è una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, con la conseguenza che la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale - e non, quindi, dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen. - utile ai fini dell'efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437-01; Sez. 4, n. 1867 del 21/02/2013, dep. 2014, Jonovic, Rv. 258173-01; Sez. 6, n. 6582 del 05/12/2007, Major, Rv. 239416-01).

In particolare, il riconoscimento fotografico effettuato nel corso delle indagini preliminari sulla base di una fotografia dell'indagato costituisce una prova atipica, la cui affidabilità dipende dall'affidabilità della dichiarazione di chi, avendo esaminato la fotografia, si dica certo dell'identificazione, ed è pienamente utilizzabile e idoneo a fondare l'affermazione di responsabilità (Sez. 5, n. 70 del 13/11/2020, dep. 2021, Dori, Rv. 280399-01; Sez.

F., n. 37012 del 29/08/2019, Occhipinti, Rv. 277635-01).

Venendo al caso di specie, la Corte d'appello di Venezia ha evidenziato come sia il ricorrente sia sua moglie coimputata [OSCURATO:PERSONA] (già condannata per il reato in via definitiva) fossero stati riconosciuti in fotografia sia dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] sia dall'altro testimone oculare [OSCURATO:PERSONA] (nipote del Mali), da ritenere entrambi attendibili - la Muntean, in particolare, come la donna che si era impossessata del denaro e del telefono cellulare e che era risalita con il Nicoloiu sull'auto ponendosene alla guida - e ha altresì precisato, così replicando a quanto sostenuto dall'imputato nel suo atto di appello, che anche la fotografia della sorella dello stesso imputato [OSCURATO:PERSONA], che egli sosteneva essere stata a bordo dell'auto, era stata mostrata al Mali e all'Indoria i quali, tuttavia, avevano riconosciuto solo [OSCURATO:PERSONA] (oltre a [OSCURATO:PERSONA]).

Tale motivazione risulta rispettosa dei ricordati principi, affermati dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di riconoscimento fotografico, nonché priva di contraddizioni o illogicità, tanto meno manifeste, sicché si sottrae a censure in questa sede di legittimità.

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, occorre effettuare un rigoroso riscontro della credibilità soggettiva e oggettiva della persona offesa, specie se costituita parte civile, accertando l'assenza di elementi che facciano dubitare della sua obiettività, senza la necessità, però, della presenza di riscontri esterni, stabilita dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. per il dichiarante coinvolto nel fatto (cfr., ex plurimis, Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214- 01; Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070-01; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312-01; Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018, Capraro, Rv. 274489-01; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104-01; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, Pirajno, Rv. 261730-01).

Le Sezioni unite hanno anche statuito che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, cit.; più di recente: Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609-01).

Così come, più in generale, non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione della prova testimoniale operata dal giudice di merito, al quale spetta il giudizio sulla rilevanza e sull'attendibilità di tale fonte di prova (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362- 01).

Nel caso di specie, nella motivazione della sentenza impugnata sono del tutto assenti illogicità o contraddizioni, atteso anche che le «imprecisioni» che, secondo il ricorrente, sarebbero riscontrabili nelle dichiarazioni del Mali e dell'Indoria (riportate alle pagine sesta, settima e ottava del ricorso) appaiono effettivamente attenere - come ritenuto dalla Corte d'appello di Venezia - ad aspetti «di dettaglio» della vicenda, sicché coerentemente la stessa Corte le ha reputate non inficiare la complessiva attendibilità delle due testimonianze.

3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

La Corte d'appello di Venezia ha motivato in ordine all'inattendibilità della ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato e dalla sorella [OSCURATO:PERSONA] (con riguardo alla cui deposizione ha disposto la trasmissione di copia degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia per quanto di competenza in ordine all'eventuale sussistenza del reato di falsa testimonianza), evidenziando, in particolare, come quest'ultima non fosse stata riconosciuta né dal Mali né dall'Indoria tra le persone presenti ai fatti e come entrambi costoro ebbero a riconoscere come persona che si impossessò del denaro e del telefono cellulare la moglie dell'imputato [OSCURATO:PERSONA].

A fronte di tale motivazione, che appare priva di vizi logici, le deduzioni del ricorrente appaiono sostanzialmente rivolte a sollecitare una differente comparazione del significato probatorio da attribuire alle prove raccolte e a evidenziare ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sulla valenza probatoria dei singoli elementi, ciò che è precluso in questa sede di legittimità.

4. Il quarto motivo è inammissibile.Con lo stesso, il ricorrente censura un'affermazione della sentenza impugnata che la Corte d'appello di Venezia ha espressamente formulato «solo in via d'ipotesi» - quella di una volontà di appropriazione sopravvenuta nel corso dell'azione violenta posta in essere dal Nicoloiu per motivi differenti - senza, tuttavia, fare propria la stessa ipotesi («anche a voler considerare, ma solo in via d'ipotesi»).

Al contrario, alla luce di tutta la precedente motivazione della sentenza impugnata, la predetta ipotesi era stata, in realtà, esclusa dalla Corte d'appello di Venezia, atteso che la ricostruzione alternativa dell'imputato secondo cui l'aggressione alla persona offesa sarebbe stata determinata da una lite tra pedone e automobilista era stata considerata inattendibile dalla stessa Corte.

Ne consegue l'inammissibilità del motivo di ricorso, atteso che esso ha a oggetto un'affermazione della sentenza impugnata meramente incidentale, che non si può ritenere costituire il fondamento della contestata affermazione di responsabilità.

5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2021 della Corte d'appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; letta la memoria di replica dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che, nel replicare alle conclusioni del Pubblico Ministero, ha concluso chiedendo che, in accoglimento dei motivi di ricorso, la sentenza impugnata venga annullata; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del 04/07/2012 del Tribunale di Padova, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rapina in concorso, rideterminando la pena irrogata (attesa la dichiarazione di non doversi procedere nei confronti dello stesso Nicoloiu in ordine al reato di lesione personale aggravata per essere lo stesso estinto per prescrizione). Secondo il capo d'imputazione (capo A), al Nicoloiu era contestato il reato di rapina, in concorso con la moglie [OSCURATO:PERSONA], «perché, agendo in accordo tra di loro e suddividendosi le condotte criminose, per procurare a sé stessi un ingiusto profitto, mediante violenza consistente in alcuni pugni al volto sferrati dal Nicoloiu a [OSCURATO:PERSONA], si impossessavano della somma di € 1700 e di un telefono cellulare, sottraendo il tutto al Mali stesso che ne era detentore. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]». 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Venezia, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce: «[i]llegittimità della decisione per violazione degli artt. 189, 192 e ss. c.p.p., contraddittorietà della motivazione ex art. 606 comma 1 lett. e) per contrasto con altri atti del processo. Violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione all'illogicità e contraddittorietà della motivazione, anche con travisamento della prova, in relazione all'affermazione di responsabilità penale per l'art. 628 c.p., violazione e falsa applicazione degli articoli 192 e 196 c.p.p. Mancanza della motivazione, ex art 606 co. 1 lett e) c.p.p. in riferimento a specifici punti dell'atto di appello». Il ricorrente lamenta la «lacunosità della motivazione [...] che non spiega perché ritiene attendibile il riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa e dal teste Indoria» - con riguardo, in particolare, al «riconoscimento delle altre persone che hanno partecipato al fatto unitamente all'imputato [OSCURATO:PERSONA]», soprattutto, alla «ragazza che sarebbe stata indicata come la persona alla guida dell'auto» - e che «risponde in modo apodittico ai dubbi del ricorrente già sollevati nell'impugnazione di merito». 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce: «[n]ullità della sentenza per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; violazione della legge penale sostanziale e processuale; violazione degli artt. 125, comma terzo, 192, 546, comma primo, lett. e), c.p.p., in relazione all'art. 606, lett. c) ed e) c.p. p.». Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Venezia avrebbe reso una motivazione meramente apparente in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa Mali e del testimone Indoria, trascurando di dare riscontro alle deduzioni difensive, prospettate nell'atto di appello, relative alle numerose «imprecisioni» che sarebbero state riscontrabili nelle stesse dichiarazioni. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce: «[n]ullità della sentenza per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; violazione della legge penale sostanziale e processuale; violazione degli artt. 125, comma terzo, 192, 546, comma primo, lett. e) , c.p.p., in relazione all'art. 606, lett. c) ed e), c.p.p.».Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Venezia non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alla ricostruzione alternativa dei fatti da lui fornita - e confermata dalla testimone [OSCURATO:PERSONA] - la quale divergeva rispetto a quella della persona offesa relativamente al motivo che avrebbe determinato l'aggressione (una lite tra pedone e automobilista), nonché con riferimento alla sottrazione dei beni, in quanto, diversamente dalla persona offesa, che riferisce «di una mano femminile che, dopo il colpo ricevuto, gli avrebbe sfilato dalla tasca una mazzetta di denaro in contanti e un telefono» (così il ricorso), egli sostiene «di non avere visto denaro o telefoni sulla persona offesa» (così il ricorso); versione che doveva ritenersi parimenti se non maggiormente attendibile rispetto a quella della persona offesa, tenuto conto delle circostanze di fatto (indicate alla tredicesima e alla quattordicesima pagina del ricorso) che caratterizzarono la vicenda. 2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce: «[n]ullità della sentenza per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; violazione della legge penale sostanziale e processuale; violazione degli artt. 125, comma terzo, 192, 546, comma primo, lett. e) , c.p.p., e dell'art. 628 c.p. in relazione all'art. 606, lett. c) ed e) , c.p.p.». Il ricorrente - posto che il Mali ebbe a riferire di una «mano femminile» (così il ricorso) che, dopo il colpo da lui ricevuto dal Nicoloiu, gli sfilò di tasca il telefono e il denaro - lamenta che la Corte d'appello di Venezia, nell'ipotizzare la possibilità di un dolo concomitante o sopravvenuto del reato di rapina, insorto nel corso dell'azione violenta posta in essere, per differenti motivi, dallo stesso Nicoloiu, non avrebbe considerato che nulla consentiva di ritenere che l'impossessamento dei predetti beni fosse stato da lui precedentemente concordato con la donna, che egli sapesse che la persona offesa portava con sé gli stessi beni, che avesse notato la sottrazione o che ne fosse stato successivamente consapevole. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Occorre anzitutto rammentare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la ricognizione formale di persone, di cui all'art. 213 cod. proc. pen., non è, per i principi della non tassatività dei mezzi di prova (art. 189 cod. proc. pen.) e del libero convincimento del giudice (art. 192 cod. proc. pen.), l'unico strumento probatorio idoneo a consentire l'individuazione della persona responsabile del reato (Sez. 2, n. 3635 del 10/01/2006, Raucci, Rv. 233338-01). La Corte di cassazione ha in proposito chiarito che l'individuazione di un soggetto, sia personale sia fotografica, è una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, con la conseguenza che la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale - e non, quindi, dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen. - utile ai fini dell'efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437-01; Sez. 4, n. 1867 del 21/02/2013, dep. 2014, Jonovic, Rv. 258173-01; Sez. 6, n. 6582 del 05/12/2007, Major, Rv. 239416-01). In particolare, il riconoscimento fotografico effettuato nel corso delle indagini preliminari sulla base di una fotografia dell'indagato costituisce una prova atipica, la cui affidabilità dipende dall'affidabilità della dichiarazione di chi, avendo esaminato la fotografia, si dica certo dell'identificazione, ed è pienamente utilizzabile e idoneo a fondare l'affermazione di responsabilità (Sez. 5, n. 70 del 13/11/2020, dep. 2021, Dori, Rv. 280399-01; Sez. F., n. 37012 del 29/08/2019, Occhipinti, Rv. 277635-01). Venendo al caso di specie, la Corte d'appello di Venezia ha evidenziato come sia il ricorrente sia sua moglie coimputata [OSCURATO:PERSONA] (già condannata per il reato in via definitiva) fossero stati riconosciuti in fotografia sia dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] sia dall'altro testimone oculare [OSCURATO:PERSONA] (nipote del Mali), da ritenere entrambi attendibili - la Muntean, in particolare, come la donna che si era impossessata del denaro e del telefono cellulare e che era risalita con il Nicoloiu sull'auto ponendosene alla guida - e ha altresì precisato, così replicando a quanto sostenuto dall'imputato nel suo atto di appello, che anche la fotografia della sorella dello stesso imputato [OSCURATO:PERSONA], che egli sosteneva essere stata a bordo dell'auto, era stata mostrata al Mali e all'Indoria i quali, tuttavia, avevano riconosciuto solo [OSCURATO:PERSONA] (oltre a [OSCURATO:PERSONA]). Tale motivazione risulta rispettosa dei ricordati principi, affermati dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di riconoscimento fotografico, nonché priva di contraddizioni o illogicità, tanto meno manifeste, sicché si sottrae a censure in questa sede di legittimità. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, occorre effettuare un rigoroso riscontro della credibilità soggettiva e oggettiva della persona offesa, specie se costituita parte civile, accertando l'assenza di elementi che facciano dubitare della sua obiettività, senza la necessità, però, della presenza di riscontri esterni, stabilita dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. per il dichiarante coinvolto nel fatto (cfr., ex plurimis, Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214- 01; Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070-01; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312-01; Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018, Capraro, Rv. 274489-01; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104-01; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, Pirajno, Rv. 261730-01). Le Sezioni unite hanno anche statuito che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, cit.; più di recente: Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609-01). Così come, più in generale, non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione della prova testimoniale operata dal giudice di merito, al quale spetta il giudizio sulla rilevanza e sull'attendibilità di tale fonte di prova (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362- 01). Nel caso di specie, nella motivazione della sentenza impugnata sono del tutto assenti illogicità o contraddizioni, atteso anche che le «imprecisioni» che, secondo il ricorrente, sarebbero riscontrabili nelle dichiarazioni del Mali e dell'Indoria (riportate alle pagine sesta, settima e ottava del ricorso) appaiono effettivamente attenere - come ritenuto dalla Corte d'appello di Venezia - ad aspetti «di dettaglio» della vicenda, sicché coerentemente la stessa Corte le ha reputate non inficiare la complessiva attendibilità delle due testimonianze. 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. La Corte d'appello di Venezia ha motivato in ordine all'inattendibilità della ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato e dalla sorella [OSCURATO:PERSONA] (con riguardo alla cui deposizione ha disposto la trasmissione di copia degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia per quanto di competenza in ordine all'eventuale sussistenza del reato di falsa testimonianza), evidenziando, in particolare, come quest'ultima non fosse stata riconosciuta né dal Mali né dall'Indoria tra le persone presenti ai fatti e come entrambi costoro ebbero a riconoscere come persona che si impossessò del denaro e del telefono cellulare la moglie dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. A fronte di tale motivazione, che appare priva di vizi logici, le deduzioni del ricorrente appaiono sostanzialmente rivolte a sollecitare una differente comparazione del significato probatorio da attribuire alle prove raccolte e a evidenziare ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sulla valenza probatoria dei singoli elementi, ciò che è precluso in questa sede di legittimità. 4. Il quarto motivo è inammissibile.Con lo stesso, il ricorrente censura un'affermazione della sentenza impugnata che la Corte d'appello di Venezia ha espressamente formulato «solo in via d'ipotesi» - quella di una volontà di appropriazione sopravvenuta nel corso dell'azione violenta posta in essere dal Nicoloiu per motivi differenti - senza, tuttavia, fare propria la stessa ipotesi («anche a voler considerare, ma solo in via d'ipotesi»). Al contrario, alla luce di tutta la precedente motivazione della sentenza impugnata, la predetta ipotesi era stata, in realtà, esclusa dalla Corte d'appello di Venezia, atteso che la ricostruzione alternativa dell'imputato secondo cui l'aggressione alla persona offesa sarebbe stata determinata da una lite tra pedone e automobilista era stata considerata inattendibile dalla stessa Corte. Ne consegue l'inammissibilità del motivo di ricorso, atteso che esso ha a oggetto un'affermazione della sentenza impugnata meramente incidentale, che non si può ritenere costituire il fondamento della contestata affermazione di responsabilità. 5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibi
Sentenza Cassazione n. 08399/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris