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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 settembre 2025

Cassazione n. 36592/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 2564/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 18710/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Nola visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Nola, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art.670 cod. proc. pen., diretta alla declaratoria di non esecutività della sentenza emessa a suo carico dal medesimo Tribunale in data 7 marzo 2004, dichiarata irrevocabile il 7 settembre 2024, e in subordine alla restituzione nel termine per proporre appello avverso la sentenza medesima. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 36592/2025 Roma, lì, 10/11/2025 L’istante aveva prospettato la nullità della citazione a giudizio relativa al processo di cognizione, da cui sarebbe altresì derivata la mancata conoscenza del processo stesso.

Il giudice adito, tuttavia, reputava che i vizi denunciati non potessero essere fatti valere tramite il rimedio dell’incidente di esecuzione, dovendo piuttosto l’interessata attivare, in rapporto alla dedotta mancata conoscenza del processo, il rimedio, alternativo ed infungibile, della rescissione del giudicato.

Secondo detto giudice, la mancata conoscenza del processo avrebbe potuto inoltre, in astratto, fondare la richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza, a norma dell’art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen., ma nella specie l’iniziativa della condannata appariva tardiva, al metro del comma 2-bis del medesimo art. 175, perché assunta oltre il trentesimo giorno dall’avvenuta conoscenza della sentenza stessa.

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia.

Nell’unico motivo la ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione.

Da un lato, la ricorrente assume che la nullità della citazione a giudizio relativa al processo di cognizione rivesta carattere assoluto, tale pertanto da risultare insanabile e da essere rilevabile anche in fase esecutiva.

In ogni caso, il giudice a quo avrebbe dovuto convertire, anche d’ufficio, il rimedio azionato in quello ritenuto appropriato e trasmettere gli atti alla Corte di appello competente in ordine alla rescissione del giudicato.

Sotto il diverso profilo della restituzione nel termine di impugnazione, la ricorrente non contesta di avere ricevuto la notificazione dell’ordine di esecuzione con sospensione della carcerazione in data 11 novembre 2025, a fronte di istanza ex art. 175 cod. proc. pen. avanzata in data 15 gennaio 2025, ma assume che il suo difensore era entrato in possesso di copia del fascicolo solo il 17 dicembre 2024, e sostiene che la tempestività dell’istanza andasse misurata a decorrere da quest’ultima data. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato, in ognuna delle prospettazioni che lo sorreggono.

2. Questa Corte, pronunciando a Sezioni Unite (n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931-01), ha definitivamente chiarito che le nullità assolute ed insanabili, derivanti, nel giudizio celebrato in assenza ormai concluso, dall’omessa citazione dell’imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen., l’incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse.

Le sezioni Unite hanno anche affermato, nel medesimo arresto, che la richiesta di incidente di esecuzione non può essere riqualificata, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come richiesta di rescissione del giudicato, attesa la eterogeneità, per natura e funzione, dei due rimedi.

Il ricorso non sviluppa alcun argomento idoneo a confutazione di tali condivisibili assunti, ai quali l’ordinanza impugnata risulta pienamente conforme.

3. A seguito dell’introduzione nell’ordinamento del nuovo comma 2.1 dell’art. 175 cod. proc. pen., ad opera del d.lgs. n. 150 del 2022, e succ. modifiche, la mancata conoscenza della pendenza del processo, che abbia altresì incolpevolmente determinato l’impossibilità di proporre tempestiva impugna- zione avverso la sentenza, costituisce anche causa di restituzione nel relativo termine.

Tale concorrente rimedio è, in linea generale, applicabile, in base alla normativa transitoria dettata dall’attuale testo dell’art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2022, alle sentenze pronunciate, come quella odierna, in data successiva a quella di entrata in vigore dello stesso d.lgs.

L’istanza di restituzione deve essere in ogni caso avanzata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l’interessato ha avuto conoscenza del provvedimento che si chiede di poter impugnare (comma 2-bis dell’art. 175, come sopra novellato).

Tale conoscenza presuppone, per essere effettiva, la sicura consapevolezza dell’esistenza del provvedimento e la precisa cognizione dei suoi estremi (Autorità emanante, data, oggetto), collegata o alla comunicazione di un atto formale, come la notificazione dell’ordine di esecuzione, o allo svolgimento di un'attività procedimentale, come la nomina di un difensore ad hoc, o la richiesta di copie di atti, che consentano di individuare senza equivoci l’oggetto di detta conoscenza e il momento in cui si è verificata, e di far così decorrere, da quest’ultimo, il termine di trenta giorni per la proposizione dell’istanza di restituzione (Sez. 6, n. 26834 del 24/03/2015, Kobernyk, Rv. 263992-01; Sez. 2, n. 5443 del 22/01/2010, Sadraoui, Rv. 246436- 01; Sez. 4, n. 29977 del 19/06/2006, Hudorovic, Rv. 235238-01).

4. Il giudice a quo ha fatto esatta applicazione di tale ulteriore normativa e dei principi che la informano, alla cui stregua l’istanza di restituzione in termini è stata ineccepibilmente giudicata tardiva.

Essa risulta infatti proposta oltre il trentesimo giorno successivo alla notificazione formale dell’atto (l’ordine di esecuzione, con sospensione della carcerazione), che consentiva la sicura e precisa identificazione della sentenza di condanna per la cui impugnazione si intendeva essere rimessi in termini, e consentiva altresì, stante l’ampiezza dello spatium deliberandi legislativamente previsto, di acquisire in tempo utile ogni elemento ulteriore di conoscenza atto a stabilire se l’impugnazione meritasse di essere proposta.

5. Dalle considerazioni che precedono discendono la reiezione del proposto ricorso e la condanna della ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 18/09/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 2564/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 18710/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Nola visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Nola, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art.670 cod. proc. pen., diretta alla declaratoria di non esecutività della sentenza emessa a suo carico dal medesimo Tribunale in data 7 marzo 2004, dichiarata irrevocabile il 7 settembre 2024, e in subordine alla restituzione nel termine per proporre appello avverso la sentenza medesima. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 36592/2025 Roma, lì, 10/11/2025 L’istante aveva prospettato la nullità della citazione a giudizio relativa al processo di cognizione, da cui sarebbe altresì derivata la mancata conoscenza del processo stesso. Il giudice adito, tuttavia, reputava che i vizi denunciati non potessero essere fatti valere tramite il rimedio dell’incidente di esecuzione, dovendo piuttosto l’interessata attivare, in rapporto alla dedotta mancata conoscenza del processo, il rimedio, alternativo ed infungibile, della rescissione del giudicato. Secondo detto giudice, la mancata conoscenza del processo avrebbe potuto inoltre, in astratto, fondare la richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza, a norma dell’art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen., ma nella specie l’iniziativa della condannata appariva tardiva, al metro del comma 2-bis del medesimo art. 175, perché assunta oltre il trentesimo giorno dall’avvenuta conoscenza della sentenza stessa. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Nell’unico motivo la ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Da un lato, la ricorrente assume che la nullità della citazione a giudizio relativa al processo di cognizione rivesta carattere assoluto, tale pertanto da risultare insanabile e da essere rilevabile anche in fase esecutiva. In ogni caso, il giudice a quo avrebbe dovuto convertire, anche d’ufficio, il rimedio azionato in quello ritenuto appropriato e trasmettere gli atti alla Corte di appello competente in ordine alla rescissione del giudicato. Sotto il diverso profilo della restituzione nel termine di impugnazione, la ricorrente non contesta di avere ricevuto la notificazione dell’ordine di esecuzione con sospensione della carcerazione in data 11 novembre 2025, a fronte di istanza ex art. 175 cod. proc. pen. avanzata in data 15 gennaio 2025, ma assume che il suo difensore era entrato in possesso di copia del fascicolo solo il 17 dicembre 2024, e sostiene che la tempestività dell’istanza andasse misurata a decorrere da quest’ultima data. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, in ognuna delle prospettazioni che lo sorreggono. 2. Questa Corte, pronunciando a Sezioni Unite (n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931-01), ha definitivamente chiarito che le nullità assolute ed insanabili, derivanti, nel giudizio celebrato in assenza ormai concluso, dall’omessa citazione dell’imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen., l’incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse. Le sezioni Unite hanno anche affermato, nel medesimo arresto, che la richiesta di incidente di esecuzione non può essere riqualificata, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come richiesta di rescissione del giudicato, attesa la eterogeneità, per natura e funzione, dei due rimedi. Il ricorso non sviluppa alcun argomento idoneo a confutazione di tali condivisibili assunti, ai quali l’ordinanza impugnata risulta pienamente conforme. 3. A seguito dell’introduzione nell’ordinamento del nuovo comma 2.1 dell’art. 175 cod. proc. pen., ad opera del d.lgs. n. 150 del 2022, e succ. modifiche, la mancata conoscenza della pendenza del processo, che abbia altresì incolpevolmente determinato l’impossibilità di proporre tempestiva impugna- zione avverso la sentenza, costituisce anche causa di restituzione nel relativo termine. Tale concorrente rimedio è, in linea generale, applicabile, in base alla normativa transitoria dettata dall’attuale testo dell’art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2022, alle sentenze pronunciate, come quella odierna, in data successiva a quella di entrata in vigore dello stesso d.lgs. L’istanza di restituzione deve essere in ogni caso avanzata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l’interessato ha avuto conoscenza del provvedimento che si chiede di poter impugnare (comma 2-bis dell’art. 175, come sopra novellato). Tale conoscenza presuppone, per essere effettiva, la sicura consapevolezza dell’esistenza del provvedimento e la precisa cognizione dei suoi estremi (Autorità emanante, data, oggetto), collegata o alla comunicazione di un atto formale, come la notificazione dell’ordine di esecuzione, o allo svolgimento di un'attività procedimentale, come la nomina di un difensore ad hoc, o la richiesta di copie di atti, che consentano di individuare senza equivoci l’oggetto di detta conoscenza e il momento in cui si è verificata, e di far così decorrere, da quest’ultimo, il termine di trenta giorni per la proposizione dell’istanza di restituzione (Sez. 6, n. 26834 del 24/03/2015, Kobernyk, Rv. 263992-01; Sez. 2, n. 5443 del 22/01/2010, Sadraoui, Rv. 246436- 01; Sez. 4, n. 29977 del 19/06/2006, Hudorovic, Rv. 235238-01). 4. Il giudice a quo ha fatto esatta applicazione di tale ulteriore normativa e dei principi che la informano, alla cui stregua l’istanza di restituzione in termini è stata ineccepibilmente giudicata tardiva. Essa risulta infatti proposta oltre il trentesimo giorno successivo alla notificazione formale dell’atto (l’ordine di esecuzione, con sospensione della carcerazione), che consentiva la sicura e precisa identificazione della sentenza di condanna per la cui impugnazione si intendeva essere rimessi in termini, e consentiva altresì, stante l’ampiezza dello spatium deliberandi legislativamente previsto, di acquisire in tempo utile ogni elemento ulteriore di conoscenza atto a stabilire se l’impugnazione meritasse di essere proposta. 5. Dalle considerazioni che precedono discendono la reiezione del proposto ricorso e la condanna della ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 18/09/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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