CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 febbraio 2022
Cassazione n. 20948/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad [OSCURATO:PERSONA] (Roma) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], attraverso il proprio difensore, impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma dell'8 febbraio scorso, che ha confermato quella con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri gli applicato in via provvisoria la misura di sicurezza del ricovero in una r.e.m.s., all'esito della condanna in primo grado per i delitti di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. 2. Il ricorso propone cinque doglianze: I) violazione di legge e vizi di motivazione in punto di configurabilità del delitto di resistenza, in quanto la condotta reattiva si sarebbe manifestata avverso la somministrazione di farmaci di sedazione al di fuori di un trattamento sanitario obbligatorio, tale, pertanto, da non potersi considerare atto d'ufficio; II) violazione degli artt. 299 e 312, cod. proc. pen., per avere erroneamente il Tribunale escluso la possibilità d'impugnare con il riesame anche l'ordinanza con la quale lo stesso giudice, dopo aver disposto l'applicazione della misura di sicurezza, l'ha sostituita con la custodia in carcere fino al momento dell'individuazione di una r.e.m.s. idonea all'esecuzione; III) violazione dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., perché, avendo il Tribunale ritenuto che tale provvedimento di sostituzione dovesse essere autonomamente impugnato con appello ex art. 310, cod. proc. pen., e non con il riesame, non ha disposto la conversione dell'impugnazione e la conseguente trasmissione degli atti al giudice competente; IV) violazione dell'art. 203, cod. pen., e vizi di motivazione in punto di ritenuta pericolosità sociale, essendo stato a tal fine valorizzato il comportamento tenuto dall'imputato in occasione dei fatti di causa, tuttavia determinato - secondo i risultati della perizia disposta nel corso del processo - dall'effetto paradosso dei farmaci a lui somministrati nel frangente, peraltro contro la sua volontà: sicché - conclude la difesa - «non è stato raggiunto alcun accertamento di pericolosità sociale in senso tecnico-giuridico, ma di pericolosità sociale in senso medico-legale»; V) vizi di motivazione in punto di scelta di una misura di sicurezza detentiva, in contrasto con le valutazioni del perito, il quale ha escluso che le condizioni di salute dell'imputato ne rendano necessario il ricovero in una r.e.m.s., potendo la pericolosità sociale del medesimo essere adeguatamente contenuta con terapia farnnacologica. 3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso, in punto di configurabilità del reato, è inammissibile. Esso, infatti, è generico, perché non replica ai motivi con cui l'ordinanza impugnata ha respinto l'identica doglianza proposta con il riesame e si limita a riproporla. In ogni caso, è pure privo di ogni fondamento giuridico, proprio per la ragione indicata dal provvedimento impugnato. In tema di misure cautelari personali, infatti, una volta intervenuta - come in questo caso - la sentenza di condanna anche non definitiva, la valutazione degli elementi rilevanti ai fini del giudizio incidentale, anche in sede di riesame o di appello, deve mantenersi nell'ambito della ricostruzione operata dalla pronuncia di merito, non solo per quel che attiene all'affermazione di colpevolezza ed alla qualificazione giuridica, ma anche per tutte le circostanze del fatto, non potendo essere queste apprezzate in modo diverso dal giudice della cautela (così, tra altre, Sez. 4, n. 12890 del 13/02/2019, Bettassa, Rv. 275363). 2. Anche la seconda doglianza è priva di qualunque fondamento giuridico. Benché contenuto in un unico atto, quello emesso dal Tribunale di Velletri era un provvedimento complesso, costituito, cioè, da una pluralità di statuizioni, soggette per legge a distinti rimedi impugnatori. Correttamente, dunque, i giudici del riesame hanno ritenuto esperibile tale rimedio esclusivamente nei confronti dell'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in una r.e.m.s., ma non anche verso la disposizione di custodia in carcere nelle more dell'individuazione di una tale struttura: disposizione che, al di là delle formule testuali impiegate e della veste formale, si sostanzia in una sostituzione della misura applicata, perciò impugnabile - secondo la regola generale - con l'appello ex art. 310, cod. proc. pen.. 3. Se così è, però, si rivela fondato il terzo motivo di ricorso, con il quale l'interessato si duole della mancata conversione del riesame in appello. Secondo la consolidata lettura giurisprudenziale dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., infatti, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza della volontà d'impugnare, consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti al giudice competente, peraltro senza neppure la necessità della previa adozione di un atto giurisdizionale (Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221; ribadita, in epoca più recente, da Sez. 6, n. 38253 del 05/06/2018, Borile, Rv. 273738; Sez. 3, n. 40381 del 17/05/2019, Dorati, Rv. 276934; Sez. 5, n. 313 del 20/11/2020, dep. 2021, Bruccoleri, Rv. 280168). Riguardo, dunque, alla sostituzione del ricovero presso un r.e.m.s. con la custodia in carcere, riqualificata la relativa impugnazione come appello, a norma dell'art. 310, cod. proc. pen., gli atti debbono essere trasmessi al giudice di merito competente, per il relativo giudizio.• 4. Manifestamente infondato, oltre che funzionale ad una non consentita rivalutazione dei presupposti di fatto valorizzati dal Tribunale, si presenta il quarto motivo di ricorso, con il quale si pone in discussione il giudizio di pericolosità sociale dell'imputato. La censura si fonda su una personale rilettura del complessivo contributo probatorio offerto dal perito, attraverso la quale la difesa, sulla base dell'erroneo assunto per cui i comportamenti dell'imputato siano stati determinati esclusivamente dalla coattiva somministrazione di farmaci, perviene a conclusioni distoniche rispetto a quelle della perizia medesima ed alla elaborazione di una nozione di pericolosità sociale "in senso medico-legale", diversa da quella "in senso tecnico-giuridico", che è priva di sostegno normativo, oltre che di difficile discernimento. 5. Analoghi limiti presenta l'ultima doglianza, riguardante la scelta della misura. Anch'essa, infatti, si risolve in una censura sul merito della decisione, non consentita in sede di legittimità. Il Tribunale, invero, non si è arbitrariamente discostato da quanto ritenuto dal perito, ovvero che le condizioni cliniche dell'imputato non siano di tale gravità da renderne necessario il ricovero in una r.e.m.s.; piuttosto, con valutazione mirata e non manifestamente illogica, ha ravvisato la necessità della misura custodiale in ragione della manifestata riottosità dell'imputato all'assunzione spontanea delle cure, che - secondo il perito - rappresenta la condizione indispensabile per infrenarne la pericolosità. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente alla mancata conversione in appello dell'impugnazione del provvedimento che dispone la sostituzione dell'applicazione provvisoria della misura di sicurezza con la custodia in carcere, e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma, competente ai sensi dell'art. 310, c.p.p.. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc.