Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2005
ECLI:EU:C:2005:627
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 20 ottobre 2005
1
(
1
)
Cause riunite da C‑23/04 a C‑25/04
[OSCURATO:PERSONA] AEVE
contro
[OSCURATO:PERSONA]
(domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA])
«Accordo di associazione CEE-Ungheria – Obbligo di reciproca assistenza delle autorità doganali – Importazione di merci nell’ambito del regime doganale preferenziale – Controllo a posteriori dell’origine delle merci che ne pone in dubbio l’origine ungherese – Impugnazione dei risultati del controllo a posteriori – Riscossione dei dazi dognali da parte delle autorità doganali dello Stato di importazione – Annullamento dei risultati del controllo a posteriori da parte dei giudici competenti dello Stato di esportazione – Obbligo per le autorità doganali dello Stato di importazione di tenere conto delle sentenze emesse dai giudici dello Stato
di esportazione»
1. Il presente procedimento pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’accordo europeo che istituisce un’associazione tra
le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall’altra, sottoscritto il 16 dicembre
1991 (
2
).
2. Esso è sorto nell’ambito dell’impugnazione, da parte della società [OSCURATO:PERSONA] AEVE (
3
), dei provvedimenti adottati dall’ufficio doganale di Atene che le avevano ingiunto di pagare i dazi doganali per l’importazione
in [OSCURATO:PERSONA] di automobili provenienti dall’Ungheria. A seguito di un controllo a posteriori, le autorità doganali ungheresi
hanno rilevato l’inesattezza dei certificati attestanti l’origine ungherese di tali automobili. I risultati del controllo
sono stati impugnati dinanzi ai giudici ungheresi competenti, che li hanno annullati. In definitiva, per effetto delle sentenze
emesse dai suddetti giudici, l’origine ungherese dei veicoli controversi è stata confermata.
3. Con la questione principale sottoposta alla Corte dal [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) si domanda se l’accordo di associazione,
segnatamente le sue norme in materia di cooperazione amministrativa, obblighi le autorità doganali dello Stato di importazione
a tenere conto delle sentenze dei giudici dello Stato di esportazione che dichiarano la validità dei certificati sulla base
dei quali le merci controverse sono state importate.
I –
Contesto normativo
A –
L’accordo di associazione e il protocollo n. 4
4. L’accordo di associazione è stato stipulato, in particolare, con l’obiettivo di istituire progressivamente una zona di libero
scambio tra la Comunità economica europea e l’Ungheria (art. 1). In tal modo, esso avrebbe contribuito all’integrazione della
Repubblica d’Ungheria nella Comunità europea, avvenuta il 1° maggio 2004.
5. L’art. 9 dell’accordo di associazione prevede l’abolizione progressiva o con effetto immediato di tutti i dazi doganali all’importazione
applicabili nella Comunità europea ai prodotti originari dell’Ungheria.
6. La nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa sono specificati nel protocollo n. 4 (
4
) allegato all’accordo d’associazione. Il protocollo è stato modificato dalla decisione n. 1/95 (
5
), entrata in vigore il 1° ottobre 1995, e, successivamente, dalla decisione n. 3/96 (
6
), entrata in vigore il 1° luglio 1997. Non occorre qui richiamare nei dettagli la versione che ciascun articolo rilevante
nei procedimenti principali presentava nelle diverse tappe del loro svolgimento, dato che gli articoli pertinenti del protocollo
n. 4, siccome modificato dalla decisione n. 3/96 (
7
), hanno sostanzialmente il medesimo contenuto della versione iniziale del 1993 e di quella risultante dalla decisione n. 1/95.
Poiché il giudice del rinvio si riferisce unicamente alla versione degli articoli pertinenti contenuta nel protocollo n. 4,
è soltanto ad essa che farò riferimento.
7. Ai sensi dell’art. 16, n. 1, lett. a), del protocollo n. 4, i prodotti originari dell’Ungheria importati nella Comunità, come
pure i prodotti dei differenti Stati membri della Comunità importati in Ungheria, beneficiano del trattamento preferenziale
previsto nell’accordo d’associazione dietro presentazione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 (
8
). L’art. 17, n. 1 e n. 5, del protocollo n. 4, stabilisce che il certificato EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali
del paese di esportazione, le quali devono a tal uopo adottare tutte le misure necessarie per verificare l’origine dei prodotti.
Esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell’esportatore,
o ad ogni altro controllo che ritengano utile (
9
).
8. Le disposizioni del protocollo n. 4 relative alle misure di cooperazione amministrativa sono contenute, segnatamente, negli
artt. 31-33, e costituiscono l’oggetto del presente rinvio pregiudiziale di interpretazione. La loro formulazione è la seguente:
«Art. 31
Assistenza reciproca
(…)
2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunità e l’Ungheria si prestano reciproca assistenza,
mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell’autenticità dei certificati di circolazione EUR.1 o delle
dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.
Art. 32
Controllo delle prove dell’origine
1. Il controllo a posteriori delle prove dell’origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato
di importazione abbiano ragionevole motivo di dubitare dell’autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti
in questione o dell’osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.
2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del paese d’importazione rispediscono alle
autorità doganali del paese d’esportazione il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione
su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un’inchiesta A corredo
della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la
presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell’origine.
3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere
qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell’esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano
opportune.
4. Qualora le autorità doganali del paese d’importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale
ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all’importatore la possibilità di ritirare i
prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
5. I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando
chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Comunità,
(o) dell’Ungheria (…), e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo
o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l’autenticità del documento in questione o l’effettiva
origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo
circostanze eccezionali.
Articolo 33
Composizione delle controversie
Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all’articolo 32 che non sia possibile dirimere tra le autorità
doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo e i problemi di interpretazione del
presente protocollo vengono sottoposti al Comitato di associazione.
La composizione delle controversie tra l’importatore e le autorità doganali del paese di importazione è comunque soggetta
alla legislazione del suddetto paese» (
10
).
B –
Il codice doganale comunitario
9. Il giudice del rinvio richiama altresì il regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92 (
11
), contenente le norme e le procedure che garantiscono l’applicazione delle misure tariffarie instaurate sul piano comunitario
per gli scambi di merci tra la Comunità e i paesi terzi (
12
).
10. L’art. 220, n. 1, del CDC stabilisce che, quando l’importo dei dazi risultante da un’obbligazione doganale sia stato contabilizzato
ad un livello inferiore all’importo legalmente dovuto, la contabilizzazione dei dazi da riscuotere o che rimangono da riscuotere,
cioè la loro iscrizione da parte delle autorità doganali dello Stato membro in questione nei registri contabili o in qualsiasi
altro supporto che ne faccia le veci (
13
), deve avvenire, in via di principio, entro due giorni dalla data in cui le suddette autorità si sono rese conto di tale situazione
e sono in grado di calcolare l’importo legalmente dovuto e di determinarne il debitore.
11. Tuttavia, il n. 2 dell’art. 220 del CDC contempla un’eccezione a tale contabilizzazione a posteriori, di cui il giudice del
rinvio richiede pure un’interpretazione nel presente procedimento. La norma recita:
«Eccetto i casi di cui all’articolo 217, paragrafo 1, secondo e terzo comma, non si procede alla contabilizzazione a posteriori
quando:
(…)
b) l’importo dei dazi legalmente dovuto non è stato contabilizzato per un errore dell’autorità doganale, che non poteva ragionevolmente
essere scoperto dal debitore avendo questi agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa
in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana;
(…)»
II –
I fatti nella causa principale
12. Su richiesta dell’unità di coordinamento della lotta antifrode (UCLAF) della [OSCURATO:PERSONA] europea, le autorità doganali ungheresi
hanno effettuato, negli anni 1996-1998, un controllo a posteriori sull’origine dei veicoli di marca Suzuki fabbricati in Ungheria
ed importati nell’Unione europea dietro presentazione di certificati di circolazione EUR.1 nel periodo 1995-1997.
13. Per quanto riguarda le importazioni in [OSCURATO:PERSONA] effettuate dalla società [OSCURATO:PERSONA], l’ispezione si è conclusa con la suddivisione
dei veicoli in tre gruppi: il primo, comprendente i veicoli la cui origine ungherese risultava confermata ai sensi del protocollo
n. 4; il secondo, quelli dichiarati di provenienza non nazionale con l’accordo del produttore; il terzo, quelli la cui origine
costituiva oggetto di controversia in sede giudiziaria tra l’esportatore e le autorità doganali ungheresi.
14. Mediante lettera in data 3 novembre 1998, il direttore dell’ufficio ungherese dei controlli ha trasmesso alle autorità doganali
elleniche competenti i suddetti risultati e, in relazione al terzo gruppo di veicoli, ha chiesto loro di soprassedere alla
riscossione a posteriori dei dazi doganali fintanto che i procedimenti giudiziari in corso non si fossero conclusi.
15. Al contempo, le autorità doganali elleniche competenti hanno ricevuto dall’UCLAF un elenco di veicoli provenienti dall’Ungheria
e importati in [OSCURATO:PERSONA] avvalendosi illegittimamente del regime preferenziale. Detto elenco comprendeva i veicoli la cui origine
era oggetto di ricorso pendente innanzi ai giudici ungheresi competenti.
16. Sulla base di tale elenco, le autorità doganali elleniche hanno adottato dei provvedimenti in cui si imponeva alla [OSCURATO:PERSONA]
il pagamento di dazi doganali all’importazione, maggiorati di imposte e ammende.
17. I giudici ungheresi hanno poi annullato i risultati del controllo a posteriori effettuato dalle autorità doganali ungheresi,
ingiungendo loro di ripetere il procedimento di controllo al fine di conformarsi alle sentenze pronunciate sui vari ricorsi (
14
).
18. Con lettera del 26 luglio 1999, l’autorità ungherese competente ha informato la direzione generale delle dogane elleniche
di queste sentenze, e le ha trasmesso l’elenco dei veicoli di origine non nazionale, nonché quello dei veicoli la cui origine
ungherese era stata definitivamente confermata. Le autorità doganali elleniche non hanno annullato i propri provvedimenti
che ordinavano alla [OSCURATO:PERSONA] il pagamento dei dazi doganali all’importazione concernenti i veicoli per i quali l’origine
ungherese era stata confermata.
III –
Le questioni pregiudiziali
19. [OSCURATO:PERSONA], investito del ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] contro i provvedimenti da ultimo citati,
ha deciso di sospendere il procedimento al fine di porre le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’obbligo di assistenza reciproca sancito dall’art. 31, n. 2, del protocollo n. 4 (allegato all’accordo europeo che istituisce
un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un parte, e la Repubblica d’Ungheria, dall’altra) imponga
alle autorità doganali dello Stato membro di importazione di prendere in considerazione le sentenze dei giudici ungheresi
relative alla validità dei controlli effettuati dalle autorità dello Stato di esportazione sull’esattezza dei certificati
di esportazione EUR.1, nel caso in cui:
a) le autorità doganali ungheresi abbiano informato, per competenza, le autorità doganali dello Stato di importazione dei risultati
del controllo svolto inizialmente, dal quale era emersa l’inesattezza di determinati certificati d’esportazione, sottolineando
tuttavia che la validità del controllo era oggetto di controversie pendenti dinanzi ai giudici ungheresi;
b) le autorità ungheresi abbiano comunicato ufficialmente alle autorità doganali dello Stato di importazione l’esito di tali
procedimenti, vale a dire le sentenze dei citati giudici, che hanno infine confermato l’esattezza di una serie di certificati
EUR 1.
2) Se l’art. 32 del citato protocollo n. 4 debba essere interpretato nel senso che le autorità doganali dello Stato membro di
importazione sono tenute a prendere in considerazione le sentenze dei giudici dello Stato di esportazione che abbiano sovvertito
i risultati dei controlli disposti ed effettuati dalle autorità ungheresi successivamente all’esportazione, nel caso in cui
a) le autorità dello Stato di importazione siano state informate, per competenza, tanto della litispendenza dinanzi ai giudici
ungheresi quanto dell’esito dei relativi procedimenti, e
b) le stesse auotorità non abbiano mai chiesto, da parte loro, lo svolgimento del controllo.
3) In caso di risposta affermativa a una delle suesposte questioni, se le citate disposizioni di diritto comunitario debbano
essere interpretate nel senso che non consentono alle autorità nazionali dello Stato di importazione l’adozione di provvedimenti
amministrativi di imposizione di dazi aggiuntivi, imposte e ammende da parte delle autorità nazionali dello Stato di importazione,
dopo la comunicazione da parte delle autorità ungheresi dei risultati del controllo da esse svolto, ma prima della notifica
del contenuto delle sentenze con le quali tali risultati sono stati sovvertiti, in modo che sia salvaguardato l’effetto utile
del divieto di imposizione di dazi sancito dall’accordo europeo di associazione CE – Ungheria, considerato il fatto che, in
conclusione, i certificati EUR.1 rilasciati si sono rivelati esatti.
4) Se incida sulla soluzione delle suesposte questioni il fatto che né le autorità doganali elleniche né quelle ungheresi abbiano
chiesto la convocazione del Comitato di associazione di cui all’art. 33 del citato protocollo n. 4 affinché decidesse in merito,
situazione questa che indica come nessuna delle due autorità ritenesse che la pronuncia delle sentenze dei giudici ungheresi
costituisse tra di loro materia controversa, da sottoporre al giudizio del detto Comitato.
5) In subordine, in caso di risposta negativa alle suesposte questioni, qualora cioè le autorità doganali elleniche non abbiano
violato le citate disposizioni di diritto comunitario, allorché hanno applicato un dazio aggiuntivo, l’IVA e un’ammenda, se
si possa ritenere che una contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali a carico dell’importatore sia inammissibile ai
sensi dell’art. 220, n. 2, del codice doganale comunitario, essendosi trattato di un errore da parte delle autorità doganali
stesse, dello Stato di importazione o di esportazione, ove si prenda in considerazione in particolare il fatto che le autorità
doganali dello Stato di esportazione disponevano di tutti i dati di fatto relativi all’origine dei veicoli da esportare, sulla
base dei quali non avrebbero dovuto emettere il certificato EUR.1, cosicché le autorità dello Stato di importazione sarebbero
state fin dall’inizio in grado di contabilizzare il dazio legalmente dovuto».
IV –
Analisi
A –
Sulle prime due questioni pregiudiziali
20. Suggerisco alla Corte di esaminare insieme le prime due questioni pregiudiziali, in quanto strettamente collegate tra loro.
21. In sostanza, attraverso tali domande, il giudice del rinvio vorrebbe sapere se l’accordo di associazione e il protocollo n. 4,
in particolare le sue disposizioni sull’obbligo di assistenza reciproca (art. 31, n. 2) e sul controllo delle prove dell’origine
delle merci (art. 32), debbano essere interpretate nel senso che le autorità doganali dello Stato di importazione, dal momento
in cui siano state informate della pendenza di ricorsi contro i risultati del controllo sulla validità dei certificati di
circolazione delle merci effettuato dalle autorità doganali dello Stato di esportazione, e del contenuto delle relative sentenze
dei giudici dello Stato di esportazione, siano obbligate a tenere conto di queste ultime. Inoltre, il giudice del rinvio chiede
se possa influire sulla soluzione di tale questione il fatto che il controllo sulla validità dei certificati di circolazione
non sia stato effettuato su richiesta delle autorità doganali dello Stato di importazione.
22. In tal modo, il giudice del rinvio vorrebbe sapere se le autorità doganali dello Stato di importazione debbano attenersi agli
esiti iniziali del controllo a posteriori da parte delle autorità doganali dello Stato di esportazione sulla validità dei
certificati di circolazione, o se debbano prendere in considerazione anche le sentenze emesse nello Stato di esportazione
sui ricorsi proposti contro i risultati del controllo in parola.
23. Il governo ellenico propone di rispondere che l’accordo di associazione e le disposizioni del protocollo n. 4, sopra menzionati,
non vincolano le autorità doganali dello Stato di importazione al rispetto delle sentenze pronunciate dai giudici competenti
dello Stato di esportazione in merito alla validità del controllo a posteriori sull’esattezza dei certificati EUR.1.
24. A sostegno di tale opinione, il governo ellenico rileva che la determinazione dell’origine delle merci compete alle autorità
doganali dello Stato di esportazione e che la normativa comunitaria applicabile non impone alle autorità doganali dello Stato
di importazione di verificare la correttezza di detto controllo. Esso sostiene che la dichiarazione di inesattezza dei certificati
EUR.1 da parte delle autorità doganali dello Stato di esportazione sia sufficiente a giustificare la riscossione a posteriori
di dazi doganali.
25. Esso espone che, poiché il controllo a posteriori dei certificati di origine dei prodotti compete alle autorità doganali,
e non già alle autorità giudiziarie dello Stato di esportazione, e poiché l’art. 32, n. 5, del protocollo n. 4 prevede che
il controllo debba effettuarsi il più rapidamente possibile, era pieno diritto delle autorità doganali ungheresi annullare
i certificati EUR.1 controversi. A suo avviso, da nessuna disposizione della normativa comunitaria applicabile, ed in particolare
dagli artt. 31 e 32 del protocollo n. 4, deriva l’obbligo, per le autorità doganali competenti del paese di importazione,
di attendere gli esiti del procedimento giudiziario.
26. Peraltro, qualora le valutazioni delle autorità doganali dello Stato di esportazione divengano oggetto di un procedimento
giudiziario, le competenti autorità dello Stato di importazione non possono sapere se esso si svolga in contraddittorio ed
offra tutte le garanzie di un giusto processo, e neppure se la decisione del giudice si basi su un esame della fondatezza
giuridica e sostanziale dell’atto impugnato, o invece su un motivo formale, quale ad esempio la mancata comparizione in udienza
delle autorità doganali resistenti.
27. Non condivido l’opinione del governo ellenico. Analogamente alla [OSCURATO:PERSONA], al governo ungherese e alla [OSCURATO:PERSONA], ritengo
che l’accordo di associazione, così come le disposizioni del protocollo n. 4 relative all’assistenza reciproca ed al controllo
delle prove dell’origine delle merci, impongano alle autorità doganali dello Stato di importazione di prendere in considerazione
le sentenze emesse nello Stato di esportazione sul ricorso avente ad oggetto i risultati del controllo sulla validità dei
certificati EUR.1. Tale dovere si impone, come sostengono il governo ungherese e la [OSCURATO:PERSONA], in virtù dell’obiettivo dell’accordo
di associazione e del sistema di cooperazione amministrativa istituito dal protocollo n. 4. Inoltre, concordo con la [OSCURATO:PERSONA]
nel ritenere che siffatta soluzione debba essere accolta, in ossequio al diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale
effettiva.
28. In primo luogo, come ho già detto, l’accordo di associazione è volto a far sì che i prodotti in possesso dei requisiti per
essere considerati originari dell’Ungheria o di uno Stato membro della Comunità europea siano importati nella Comunità o in
Ungheria beneficiando del regime preferenziale di cui all’accordo stesso. A tal fine gli artt. 16 e 17 del protocollo n. 4
stabiliscono che la prova dell’origine dei prodotti, che consente di applicare loro il regime preferenziale, è fornita da
un certificato EUR.1, il cui rilascio, ai sensi dell’art. 17, n. 4, compete alle autorità doganali dello Stato di esportazione.
29. Sebbene ai termini dell’art. 17, nn. 4 e 5, la suddetta certificazione dell’origine dei prodotti da parte delle autorità doganali
dello Stato di esportazione sia, in linea di principio, fondata su una verifica al momento del rilascio del certificato EUR.1,
essa è comunque anche soggetta a controlli a posteriori. Come precisato all’art. 32, n. 3, del protocollo n. 4, il controllo
a posteriori viene anch’esso effettuato dalle autorità doganali dello Stato di esportazione, che, a tal uopo, hanno la facoltà
di richiedere qualsiasi prova nonché di procedere a tutte le verifiche che ritengano opportune.
30. Ne consegue che spetta alle autorità doganali dello Stato di esportazione verificare sia l’origine dei prodotti in questione,
sia se questi ultimi soddisfano le condizioni per essere importati in uno Stato membro della Comunità o in Ungheria beneficiando
del regime preferenziale di cui all’accordo di associazione.
31. Come rilevato da tutte le parti intervenienti, il sistema di cooperazione amministrativa previsto agli artt. 31-33 del protocollo
n. 4 poggia, al contempo, sulla ripartizione dei compiti e sulla fiducia reciproca tra i servizi doganali dello Stato membro
interessato e quelli ungheresi. Tale sistema si spiega col fatto che sono le autorità dello Stato di esportazione a poter
più agevolmente, e direttamente, accertare le circostanze che condizionano l’origine del prodotto in questione, come è stato
affermato dalla Corte, con riferimento ad altri accordi di libero scambio, a proposito di protocolli relativi alla definizione
della nozione di «prodotti originari» e alle misure di cooperazione amministrativa, analoghi al protocollo n. 4 (
15
). Inoltre, esso presenta il vantaggio di condurre a risultati certi e uniformi per quanto riguarda l’identificazione dell’origine
delle merci e di evitare così sviamenti di traffico e distorsioni di concorrenza negli scambi (
16
).
32. Pertanto, un siffatto sistema può funzionare soltanto se l’amministrazione doganale dello Stato di importazione accetti le
valutazioni legittimamente effettuate dalle autorità dello Stato di esportazione (
17
). Inoltre, come rilevato dalla Corte nella citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a., nell’ambito di accordi internazionali
di libero scambio che vincolano la Comunità e uno Stato terzo al rispetto di obblighi reciproci, il riconoscimento da parte
delle autorità doganali degli Stati membri delle decisioni legittimamente adottate dalle autorità dello Stato terzo è necessario
affinché la Comunità possa pretendere a sua volta, da parte delle autorità doganali di quello Stato, l’osservanza delle decisioni
adottate dalle autorità degli Stati membri sull’origine dei prodotti esportati dalla Comunità in tale Stato (
18
).
33. Ne consegue che, in forza dell’accordo di associazione, le autorità doganali dello Stato di importazione non possono rifiutarsi
di applicare il regime preferenziale a un prodotto importato sulla base di un certificato EUR.1 regolarmente rilasciato dalle
autorità doganali dello Stato di esportazione. Qualora le autorità doganali dello Stato di importazione nutrano dubbi fondati
in ordine alla reale origine del prodotto in questione, possono soltanto richiedere alle autorità doganali dello Stato di
esportazione di effettuare un controllo a posteriori sull’origine.
34. L’economia del sistema di cooperazione e di ripartizione dei compiti istituito dall’accordo comporta, logicamente, che esse
siano vincolate anche dalle conclusioni di tale controllo a posteriori, allorché le autorità doganali dello Stato di esportazione
siano riuscite a stabilire l’origine delle merci in causa. Secondo la Corte, le autorità doganali dello Stato di importazione
possono procedere a verificare per proprio conto l’autenticità e l’esattezza del certificato EUR.1 contoverso, prendendo in
considerazione altre prove relative all’origine delle merci di cui trattasi, soltanto nel caso in cui le autorità doganali
dello Stato di esportazione non siano state in grado di effettuare regolarmente il controllo a posteriori (
19
).
35. L’obiettivo dell’accordo di associazione ed il sistema di cooperazione amministrativa di cui al protocollo n. 4 comportano,
quindi, che le autorità doganali dello Stato di importazione prendano in considerazione i risultati del controllo finale dell’origine
dei prodotti effettuato dalle autorità doganali dello Stato di esportazione. In coerenza con tale obiettivo occorre infatti
che tutti i prodotti che soddisfano i requisiti relativi all’origine, e soltanto quelli, beneficino del regime preferenziale
all’importazione.
36. Di conseguenza, qualora i risultati iniziali del controllo a posteriori siano divenuti oggetto di un ricorso giurisdizionale
da parte dell’esportatore, e le autorità doganali dello Stato di importazione siano state avvisate della pendenza di tale
ricorso e dei relativi esiti, queste ultime hanno l’obbligo di tenerne conto.
37. Non mi sembra che l’art. 32, n. 5, del protocollo n. 4, richiamato dal governo ellenico, contraddica tale analisi. La norma,
lo si rammenta, prevede che le autorità doganali dello Stato di importazione che hanno richiesto il controllo a posteriori
sull’origine delle merci debbano essere informate al più presto delle relative conclusioni, dalle quali deve risultare chiaramente
se i prodotti in questione soddisfino o meno le condizioni necessarie per beneficiare del regime preferenziale.
38. Ricordo inoltre che, analogamente al comma precedente, il n. 6 dell’art. 32 del protocollo n. 4 prevede che, in caso di dubbi
fondati in ordine all’origine dei prodotti, ed in mancanza di una risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di
controllo, oppure in presenza di una risposta insufficiente, le autorità doganali dello Stato di importazione possono escludere
i prodotti in questione dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.
39. A mio parere, attraverso tali regole le parti contraenti dell’accordo di associazione hanno voluto assicurarsi che, a fronte
delle funzioni loro attribuite dal protocollo n. 4, le autorità doganali dello Stato di esportazione investite di una domanda
di controllo da parte delle autorità doganali dello Stato di importazione effettuino realmente il controllo, e ne trasmettano
i risultati a queste ultime entro un termine ragionevole. Come sostenuto dal governo ellenico, dette regole hanno proprio
lo scopo di ottenere che il procedimento di cooperazione amministrativa volto a stabilire l’origine delle merci controverse
si svolga diligentemente, e che la sorte di queste merci sia definita rapidamente. Tuttavia, esse non disciplinano il caso
in cui le decisioni adottate dalle autorità doganali dello Stato di esportazione in seguito al controllo a posteriori siano
oggetto di ricorsi giurisdizionali, che restano disciplinati dalla normativa di tale Stato.
40. Dunque, dalle norme summenzionate non è possibile dedurre che le autorità doganali dello Stato di importazione siano vincolate
dagli esiti iniziali del controllo a posteriori, allorché essi vengano impugnati e non acquistino così carattere definitivo.
41. Per contro, ritengo che le disposizioni in parola, e il sistema di cooperazione amministrativa di cui al protocollo n. 4 nel
suo complesso, implichino, nel caso in cui i risultati di un controllo a posteriori mettano in discussione la validità dei
certificati EUR.1 e siano poi impugnati secondo le norme di diritto nazionale, il dovere per le autorità doganali dello Stato
di esportazione di informare le autorità doganali dello Stato di importazione in ordine alla pendenza del ricorso e alle successive
conclusioni. Tale obbligo si impone anche alla luce dell’obiettivo dell’accordo di associazione, affinché i prodotti la cui
origine sia definitivamente confermata dalle autorità dello Stato di esportazione possano effettivamente vedersi accordato
il beneficio del regime preferenziale da parte delle autorità doganali dello Stato di importazione.
42. Avuto riguardo all’obiettivo dell’accordo di associazione e del sistema di cooperazione amministrativa relativo alla determinazione
dell’origine delle merci, le autorità doganali dello Stato di importazione devono quindi certamente tenere conto delle sentenze
emesse sui ricorsi proposti contro i risultati iniziali del controllo a posteriori su tale origine.
43. Contrariamente a quanto sostiene il governo ellenico, le autorità doganali dello Stato di importazione non possono rifiutarsi
di prendere in considerazione tali sentenze adducendo la ragione che esse non sono in grado di stabilire se il procedimento
davanti ai giudici dello Stato di esportazione si sia svolto nel rispetto del contraddittorio e offrendo tutte le garanzie
di un giusto processo.
44. È opportuno ricordare che il sistema di cooperazione amministrativa introdotto dal protocollo n. 4 poggia sulla reciproca
fiducia delle autorità doganali degli Stati interessati. Ciò significa che, quando hanno introdotto siffatto sistema, sia
gli Stati membri della Comunità europea, sia il Parlamento europeo, il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA], hanno ritenuto che le autorità
amministrative dello Stato terzo, parte dell’accordo di libero scambio, fossero in grado di attuare le disposizioni dell’accordo
di associazione. Questa fiducia deve necessariamente estendersi ai giudici di quello Stato, competenti secondo le norme del
suo diritto nazionale a decidere sui ricorsi presentati contro i provvedimenti adottati dalle autorità doganali nazionali.
In effetti, sarebbe paradossale accordare una simile fiducia alle autorità amministrative dello Stato terzo e negarla invece
ai suoi giudici, posto che questi ultimi hanno proprio la funzione di vigilare sull’applicazione del diritto, e quindi dell’accordo
di associazione, da parte delle autorità amministrative nazionali (
20
). Come ha sottolineato la [OSCURATO:PERSONA] in udienza, i giudici dello Stato di esportazione sono i garanti della conformità dei
certificati EUR.1 all’accordo di associazione.
45. La necessità che le autorità doganali dello Stato membro d’imposizione tengano conto delle sentenze pronunciate nello Stato
terzo di esportazione in merito ai ricorsi proposti contro i risultati del controllo a posteriori sull’origine delle merci
è pertanto inscindibile, a mio parere, dal riconoscimento delle valutazioni compiute dalle autorità doganali dello Stato di
esportazione a proposito di tale origine, ed è dunque inerente alla ripartizione delle funzioni operata dal protocollo n. 4.
46. Del resto, il modo di tener contro di tali sentenze non può variare da uno Stato membro all’altro senza con ciò ingenerare
una situazione di incertezza, atta a compromettere l’esistenza di una politica commerciale comune, nonché l’adempimento da
parte della Comunità degli obblighi derivanti dall’accordo di associazione (
21
).
47. Sempre nell’ottica di negare tale vincolo, il governo greco afferma che, nel caso in cui i risultati iniziali di un controllo
a posteriori siano annullati da una sentenza, le autorità doganali dello Stato di importazione non sarebbero in grado di sapere
se tale annullamento si basi su un’analisi della fondatezza in diritto e in fatto del provvedimento impugnato, o piuttosto
su un motivo formale, quale ad esempio la mancata comparizione in udienza delle autorità doganali convenute.
48. Non condivido tale argomento. Come ho già rammentato, la finalità del controllo a posteriori è quella di verificare l’esattezza
dei certificati EUR.1 (
22
). Nel caso in cui gli esiti di siffatto controllo divengano oggetto di ricorso secondo le norme del diritto nazionale, ciò
che importa sapere è solo se, al termine del processo, i certificati controversi risultano annullati oppure confermati. Se
le conclusioni del controllo a posteriori che pongono in dubbio l’esattezza dei certificati EUR.1 vengono annullate dal giudice
e, di conseguenza, i certificati di cui trattasi conservano la loro efficacia, le autorità doganali dello Stato di importazione
devono tenere conto di questi ultimi, indipendentemente dai motivi di annullamento dei risultati del controllo a posteriori.
49. In secondo luogo, ed in ogni caso, non mi sembra che la posizione del governo ellenico possa essere accolta, in quanto contrastante
con il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.
50. Secondo una giurisprudenza costante, il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva costituisce un principio generale del
diritto comunitario, posto alla base delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri (
23
). Esso è proclamato all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ispirato agli artt. 6 e 13 della
convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Spetta alla Corte vegliare sul
rispetto dei diritti fondamentali nella sfera del diritto comunitario (
24
). Un accordo come quello di associazione, concluso dal Consiglio e dalla [OSCURATO:PERSONA] in forza degli artt. 228 e 238 del Trattato
CE (
25
), costituisce parte integrante dell’ordinamento giuridico comunitario (
26
). Compete quindi alla Corte vegliare a che i diritti fondamentali, ivi compreso il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva,
siano salvaguardati nell’attuazione dell’accordo di associazione.
51. È indubbio che il provvedimento adottato dalle autorità doganali dello Stato di esportazione a seguito del controllo a posteriori
sull’origine dei prodotti debba poter essere assoggettato a un sindacato giurisdizionale effettivo. Tale sindacato mira infatti
a verificare se i prodotti di cui trattasi soddisfano i requisiti previsti dall’accordo di associazione, che rientra nell’ordinamento
giuridico comunitario, per beneficiare del regime preferenziale. Per l’esportatore ne potrebbe conseguire la perdita dei vantaggi
collegati all’applicazione di siffatto regime, perché, ove l’importatore si vedesse costretto a pagare i dazi doganali per
quei prodotti, si produrrebbero inevitabilmente dei riflessi sulle loro relazioni commerciali.
52. Pertanto, in conseguenza del rifiuto di tenere conto delle sentenze dei giudici dello Stato di esportazione riguardanti gli
esiti del controllo a posteriori, da un lato gli esportatori si vedrebbero privati del beneficio derivante dall’esercizio
del diritto al ricorso giurisdizionale previsto dal diritto ungherese contro i risultati di tali controlli. D’altro lato,
ne potrebbe conseguire che le stesse autorità doganali ungheresi si ritengano libere di non prendere in considerazione le
sentenze emesse dei giudici degli Stati membri a seguito dei ricorsi proposti contro i controlli sull’origine effettuati dalle
rispettive autorità doganali. Si deve infatti sottolineare che, nella logica di reciprocità sottesa all’accordo di associazione
e al protocollo n. 4, il rispetto delle sentenze ungheresi da parte degli Stati membri costituisce altresì una condizione
affinché le autorità doganali di quello Stato prendano in considerazione le sentenze pronunciate dai giudici degli Stati membri
sui ricorsi proposti dagli esportatori contro i risultati del controllo a posteriori dell’origine comunitaria delle merci
importate in Ungheria.
53. Il rifiuto di tenere conto delle sentenze pronunciate dai giudici ungheresi sui ricorsi proposti contro i risultati dei controlli
a posteriori appare quindi contrario non solo all’obiettivo dell’accordo di associazione e al sistema di cooperazione introdotto
dal protocollo n. 4, ma anche al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.
54. Da ultimo, siffatto obbligo si impone alle autorità doganali dello Stato di importazione indipendentemente dal fatto che esse
abbiano richiesto quel controllo a posteriori o meno, come risulta dal sistema del protocollo n. 4 e dall’obiettivo dell’accordo
di associazione.
55. A tale riguardo è opportuno ricordare che, ai sensi dell’art. 32, n. 1, del protocollo n. 4, il controllo posteriori da parte
delle autorità competenti dello Stato di esportazione può avvenire d’ufficio oppure su richiesta delle autorità dello Stato
di importazione. Detto controllo può inoltre essere effettuato, come nel caso di specie, dietro richiesta dei servizi della
[OSCURATO:PERSONA], la quale, in forza dell’art. 155 del Trattato CE (
27
), ha il compito di vigilare sulla corretta attuazione dell’accordo di associazione e dei suoi protocolli (
28
).
56. Indipendentemente dalla provenienza della richiesta di controllo a posteriori, la sua finalità resta pur sempre quella di
verificare l’esattezza dei certificati EUR.1, in modo tale che, in coerenza con l’obiettivo dell’accordo di associazione,
in caso d’importazione nella Comunità le merci originarie dell’Ungheria ai sensi dell’accordo possano beneficiare del regime
preferenziale in esso previsto. Alla luce di tale sistema e della ratio dell’accordo, le autorità doganali dello Stato di
importazione devono quindi tenere conto dei risultati del controllo a posteriori e, conseguentemente, delle sentenze pronunciate
nello Stato di esportazione in merito ai predetti risultati, a prescindere da quale sia l’autorità che abbia sollecitato il
controllo.
57. Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di risolvere la questione dichiarando che l’accordo di associazione
e il protocollo n. 4, segnatamente le norme di quest’ultimo sull’obbligo di assistenza reciproca, previste all’art. 31, n. 2,
e sul controllo delle prove dell’origine delle merci, previste all’art. 32, devono essere interpretati nel senso che le autorità
doganali dello Stato di importazione sono tenute a prendere in considerazione le sentenze emesse nello Stato di esportazione
sui ricorsi proposti contro i risultati del controllo di validità dei certificati di circolazione delle merci effettuato dalle
autorità doganali dello Stato di esportazione, allorché vengono informate della litispendenza e del contenuto di tali sentenze.
Ciò vale indipendentemente dal fatto che il controllo di validità dei certificati di circolazione sia stato effettuato o meno
su richiesta delle autorità doganali dello Stato di importazione.
B –
Sulla terza questione pregiudiziale
58. Attraverso la terza questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la salvaguardia dell’effetto utile
della soppressione dei dazi doganali sancita dall’accordo di associazione si opponga all’adozione di provvedimenti amministrativi
di imposizione di dazi doganali, maggiorati di imposte e ammende, da parte dalle autorità doganali dello Stato membro di importazione,
prima di essere venute a conoscenza degli esiti dei ricorsi proposti contro i risultati del controllo a posteriori, nel caso
in cui le sentenze emesse su tali ricorsi abbiano confermato la validità dei certificati EUR.1.
59. L’analisi della questione richiede innanzitutto di verificare se le autorità doganali elleniche, dopo essere state informate
da parte delle autorità doganali ungheresi dell’inesattezza dei certificati EUR.1 di cui trattasi, fossero legittimate ad
adottare i provvedimenti controversi prima di conoscere gli esiti dei ricorsi introdotti contro i risultati del controllo
a posteriori, o se piuttosto esse dovessero differire l’avvio del procedimento di riscossione, in attesa delle conclusioni
di tali giudizi.
60. In udienza, la [OSCURATO:PERSONA] e il governo ungherese hanno sostenuto che le autorità doganali elleniche avrebbero dovuto rinviare
l’avvio del procedimento di riscossione dei dazi doganali, in quanto il diritto ungherese prevede che l’impugnazione di un
provvedimento amministrativo ne sospenda l’esecuzione.
61. Non condivido questa analisi. Non penso che la soluzione della questione se le autorità doganali di uno Stato membro abbiano
il diritto di avviare il procedimento di riscossione dei dazi doganali a seguito della notifica dei risultati del controllo
a posteriori che pongono in dubbio l’origine dei prodotti controversi possa essere disciplinata dal diritto dello Stato terzo,
parte contraente dell’accordo di libero scambio In effetti, il protocollo n. 4 non contiene alcuna disposizione in tal senso.
62. Il protocollo tace anche con riguardo al comportamento che le autorità doganali dello Stato di importazione devono tenere
allorché, come nel caso in esame, i prodotti importati nella Comunità sulla base dei certificati EUR.1 siano stati commercializzati
prima di essere assoggettati a un controllo a posteriori che ha messo in questione la validità dei relativi certificati. Occorre
sottolineare, in proposito, che l’art. 32, n. 4, del protocollo n. 4, contempla unicamente il caso in cui le autorità doganali
dello Stato di importazione non abbiano ancora offerto la possibilità di ritirare i prodotti di cui trattasi. In mancanza
di disposizioni pertinenti nel suddetto protocollo, si deve ricercare nel CDC ciò che devono fare le autorità doganali dello
Stato membro di importazione in una situazione come quella oggetto del giudizio principale.
63. Viste le disposizioni del CDC, sono del parere che le autorità doganali elleniche non erano tenute a soprassedere all’avvio
del procedimento di riscossione in attesa dell’esito dei ricorsi instaurati in Ungheria contro i risultati del controllo a
posteriori. Infatti, dall’analisi delle norme rilevanti del CDC si evince che esso, pur garantendo in questi casi la tutela
dei diritti dell’importatore, intende anche salvaguardare efficacemente gli interessi finanziari della Comunità, ed impone
agli Sati membri di compiere le azioni necessarie per la riscossione dei dazi dovuti, i quali costituiscono in sostanza una
risorsa comunitaria.
64. Così, l’art. 78, n. 3, del CDC stabilisce che, qualora dai controlli a posteriori risulti che le disposizioni che disciplinano
il regime doganale considerato sono state applicate in base ad elementi inesatti o incompleti, l’autorità doganale, tenendo
conto dei nuovi elementi di cui dispone, deve adottare i provvedimenti necessari a regolarizzare la situazione. Inoltre, ai
sensi dell’art. 201 del CDC, l’immissione in libera pratica di una merce soggetta a dazi all’importazione fa sorgere un’obbligazione
doganale.
65. Analogamente, quando l’obbligazione doganale è sorta, il CDC impone agli Stati membri il diligente espletamento del procedimento
di riscossione, sia nella prima fase di tale procedimento, consistente nella contabilizzazione dell’importo (
29
), che nella riscossione vera e propria presso il debitore (
30
). Da ultimo, secondo l’art. 244 del CDC, la presentazione di un ricorso contro le decisioni adottate dalle autorità doganali
degli Stati membri non sospende l’esecuzione della decisione contestata, salvo eccezioni.
66. Nel caso in cui l’obbligazione doganale sia sorta, come nella fattispecie, dall’annullamento dei certificati EUR.1 a seguito
di un controllo a posteriori, la proposizione di un ricorso contro tale invalidazione non può, a mio avviso, obbligare le
autorità doganali dello Stato membro di importazione a differire l’avvio del descritto procedimento. Posto che le merci in
questione siano già state commercializzate nella Comunità, e che il procedimento giudiziario potrebbe durare parecchi anni,
una siffatta sospensione potrebbe compromettere seriamente la riscossione del credito doganale, qualora il ricorso dovesse
infine essere respinto.
67. Peraltro, gli interessi dell’importatore che si è visto invalidare a posteriori i propri certificati EUR.1 sono presi in considerazione
in ciascuna delle due fasi del procedimento di riscossione. Infatti, in base all’art. 220 del CDC, l’importatore può essere
esonerato dal pagamento a posteriori del dazio quando l’applicazione del regime preferenziale è dipesa da un errore delle
autorità doganali dello Stato di esportazione che non poteva essere scoperto dal debitore, avendo questi agito in buona fede
e rispettato la normativa vigente (
31
). Successivamente, in caso di contabilizzazione del dazio, il debitore può ottenere dilazioni di pagamento o un rinvio, o,
ancora, agevolazioni di pagamento, alle condizioni previste nel CDC, fermo restando che i dazi doganali dovranno essergli
restituiti qualora dovesse risultare che essi non erano dovuti.
68. Da ultimo, nell’ambito del ricorso, in linea di principio non sospensivo, che tale importatore ha il diritto di proporre nello
Stato membro di importazione contro il provvedimento di imposizione dei dazi doganali adottato dalle autorità competenti di
quello Stato, l’art. 244 del CDC prevede che le autorità doganali possano nondimeno sospendere, in tutto o in parte, l’esecuzione
del provvedimento, quando abbiano fondati motivi per dubitare della conformità della decisione impugnata alla normativa doganale,
oppure si debba temere un danno irreparabile per l’interessato. Il debitore che ha ottenuto la sospensione dell’obbligo di
pagare i dazi doganali può inoltre essere esonerato dall’obbligo di costituire una garanzia qualora ciò possa provocargli
gravi difficoltà di carattere economico e sociale.
69. Peraltro, l’analisi svolta mi sembra corroborata dalla giurisprudenza elaborata nell’ambito dei ricorsi proposti dagli importatori
contro le decisioni della [OSCURATO:PERSONA] relative ai rimborsi o agli sgravi dei dazi all’importazione, adottate sulla base dell’art. 13
del regolamento (CEE) n. 1430/79 (
32
). Secondo la giurisprudenza, tale disposizione ha l’unico scopo di consentire, quando siano soddisfatte talune circostanze
particolari, ed in mancanza di manifesta negligenza o di simulazione, di esonerare determinati operatori economici dal pagamento
dei diritti da essi dovuti, e non già di negare il principio stesso dell’esigibilità del debito doganale (
33
). In proposito, nella citata sentenza Cerealmangimi e Italgrani/[OSCURATO:PERSONA], la Corte ha precisato che spettava alle ricorrenti,
se esse ritenevano che le condizioni fossero ancora soddisfatte, deferire al giudice nazionale dello Stato membro di importazione
la decisione delle autorità doganali di quello Stato che le assoggettava al pagamento dei dazi (
34
). Questa giurisprudenza conferma proprio la tesi secondo cui l’avvio del procedimento di riscossione non è subordinato alla
condizione che l’esistenza del debito doganale sia divenuta incontestabile.
70. Di conseguenza, nel caso in esame, le autorità doganali elleniche, dal momento che erano state informate da parte delle autorità
doganali ungheresi che dal controllo a posteriori dei certificati EUR.1 era emersa l’inesattezza di alcuni di essi, erano
legittimate, anzi erano tenute, ad avviare il procedimento di riscossione dei dazi doganali per i veicoli importati sulla
base di tali certificati, anche se i risultati di quel controllo erano oggetto di ricorso secondo le norme del diritto nazionale (
35
).
71. Occorre a questo punto interrogarsi sulla sorte dei provvedimenti delle autorità doganali elleniche impugnati nel procedimento
principale e riguardanti i veicoli il cui certificato EUR.1 è stato definitivamente confermato dalle sentenze pronunciate
dai giudici ungheresi.
72. La risposta a tale domanda si deduce direttamente dalla risposta che propongo di dare al precedente interrogativo. Come ho
detto, obiettivo dell’accordo di associazione è che i prodotti dotati dei requisiti per essere considerati originari dell’Ungheria
siano importati nella Comunità con il beneficio del regime preferenziale previsto da tale accordo. L’effetto utile dell’accordo
di associazione sarebbe quindi compromesso se determinati prodotti, la cui origine ungherese sia stata definitivamente confermata
per effetto di sentenze pronunciate dai giudici competenti dello Stato di esportazione, si vedessero rifiutare il beneficio
del regime preferenziale. Tale effetto utile si oppone quindi a che, in una simile ipotesi, le autorità dello Stato di importazione
procedano alla riscossione a posteriori dei dazi doganali, maggiorati di imposte e ammende.
73. Allo stesso modo, il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sarebbe palesemente violato se, dopo che l’esportatore
avesse ottenuto per via giudiziale l’annullamento dei risultati del controllo a posteriori che ponevano in discussione la
validità dei certificati EUR.1, le autorità doganali dello Stato di importazione procedessero, nondimeno, alla riscossione
dei dazi doganali presso l’importatore sulla base dei risultati del predetto controllo.
74. Di conseguenza, nel caso in esame, le autorità doganali elleniche dovrebbero annullare oppure revocare i provvedimenti amministrativi
impugnati, nella misura in cui essi riguardano quei veicoli la cui origine ungherese è stata definitivamente confermata.
75. Propongo quindi di risolvere la terza questione pregiudiziale nel senso che la salvaguardia dell’effetto utile della soppressione
dei dazi doganali prevista dall’accordo di associazione osta a che le autorità doganali dello Stato membro di importazione
adottino provvedimenti amministrativi di imposizione di dazi doganali, maggiorati di imposte e ammende, prima dell’esito dei
ricorsi proposti contro i risultati del controllo a posteriori, qualora, per effetto delle sentenze pronunciate su tali ricorsi,
la validità dei certificati EUR.1 risulti confermata.
C –
Sulla quarta questione pregiudiziale
76. Il giudice del rinvio chiede se, sulla soluzione delle precedenti questioni, possa incidere il fatto che né le autorità doganali
elleniche, né quelle ungheresi, abbiano richiesto la riunione del Comitato di associazione di cui all’art. 33 del protocollo
n. 4.
77. Suggerisco alla Corte di interpretare tale questione nel senso che il giudice del rinvio vorrebbe sapere se il fatto che né
le autorità doganali elleniche, né quelle ungheresi, si siano rivolte al Comitato di associazione a seguito delle decisioni
dei giudici ungheresi, possa rimettere in discussione le risposte date alle precedenti domande.
78. Ritengo che alla domanda debba rispondersi in senso negativo per le ragioni di seguito esposte.
79. Come si è detto, le autorità doganali dello Stato di importazione non possono, unilateralmente, invalidare un certificato
EUR.1 regolarmente rilasciato dalle autorità doganali dello Stato di esportazione. In caso di ragionevole dubbio in ordine
alla correttezza di tale certificato, esse possono unicamente richiedere a quelle autorità l’effettuazione di un controllo
a posteriori. Allo stesso modo, esse sono vincolate dai risultati del controllo, qualora le autorità doganali dello Stato
di esportazione siano state in grado di determinare l’origine delle merci di cui trattasi.
80. In forza dell’art. 33 del protocollo n. 4, se le autorità doganali dello Stato di importazione dissentono dalle corrispondenti
autorità dello Stato di esportazione in merito a tale controllo, devono ricercare con queste ultime una composizione amichevole.
Nel caso in cui ciò risulti impossibile, le autorità dovranno sottoporre la controversia al Comitato di associazione.
81. Di conseguenza, la circostanza che né le autorità doganali elleniche né quelle ungheresi si siano rivolte al Comitato di associazione
non può incidere sul fatto che le autorità doganali elleniche devono tenere conto delle sentenze dei giudici ungheresi e che,
avendo tali decisioni confermato l’origine ungherese dei veicoli in causa, tali autorità non possono procedere alla riscossione
dei dazi doganali in relazione ad essi.
82. Suggerisco di rispondere al giudice del rinvio che sulla soluzione delle questioni precedenti non può incidere il fatto che
né le autorità doganali elleniche, né quelle ungheresi, abbiano richiesto la riunione del Comitato di associazione di cui
all’art. 33 del protocollo n. 4.
D –
Sulla quinta questione pregiudiziale
83. La quinta questione pregiudiziale è posta dal giudice del rinvio in via subordinata, per il caso di risposta negativa alle
prime due questioni sopra analizzate. Poiché ho proposto di rispondere affermativamente ad esse, non ritengo necessario soffermarmi
su quest’ultima domanda.
V –
Conclusione
84. Alla luce di tutte queste considerazioni, suggerisco alla Corte di risolvere nel modo seguente le questioni pregiudizali deferitele
dal [OSCURATO:PERSONA]:
«1) L’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica
di Ungheria, dall’altra, e il protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di “prodotti originari” e ai metodi
di cooperazione amministrativa, allegato all’accordo di associazione, come modificato dalla decisione n. 3/96 del Consiglio
di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall’altra, del
28 dicembre 1996, recante modifica del protocollo n. 4, e in particolare le disposizioni di quest’ultimo relative all’obbligo
di assistenza reciproca di cui all’art. 31, n. 2, nonché le disposizioni relative al controllo delle prove dell’origine delle
merci, di cui all’art. 32, devono essere interpretati nel senso che le autorità doganali dello Stato di importazione hanno
l’obbligo di tenere conto delle sentenze emesse nello Stato di esportazione sui ricorsi proposti contro i risultati del controllo
sulla validità dei certificati di circolazione delle merci effettuato dalle autorità doganali dello Stato di esportazione,
nel caso in cui siano state informate della pendenza di siffatti ricorsi e del contenuto delle sentenze, indipendentemente
dal fatto che il controllo sulla validità dei certificati di circolazione fosse avvenuto o meno su richiesta delle autorità
doganali dello Stato di importazione.
2) La salvaguardia dell’effetto utile della soppressione dei dazi doganali prevista dall’accordo di associazione osta a che le
autorità doganali dello Stato membro di importazione adottino provvedimenti amministrativi di imposizione di dazi doganali,
maggiorati di imposte e ammende, prima dell’esito dei ricorsi avviati contro i risultati del controllo a posteriori, qualora,
per effetto delle sentenze pronunciate su tali ricorsi, la validità dei certificati EUR.1 risulti confermata.
3) Sulla soluzione delle precedenti questioni non può incidere il fatto che né le autorità doganali elleniche, né quelle ungheresi,
abbiano richiesto la riunione del Comitato di associazione di cui all’art. 33 del protocollo n. 4, siccome modificato dalla
decisione n. 3/96».
1
– Lingua originale: il francese.
2
– GU 1993, L 347, pag. 2; in prosieguo: l’«accordo di associazione». Detto accordo e i protocolli ad esso allegati sono stati
adottati a nome della Comunità con la decisione del Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA] 13 dicembre 1993, 93/742/Euratom, CECA,
CE (GU L 347, pag. 1).
3
– In prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]».
4
– Protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa (GU
1993, L 347, pag. 177).
5
– Decisione 17 luglio 1995 recante modifica del protocollo n. 4 all’accordo d’associazione (GU L 201, pag. 39).
6
– Decisione 28 dicembre 1996, recante modifica del protocollo n. 4 all’accordo d’associazione (GU 1997, L 92, pag. 1).
7
– In prosieguo: il «protocollo n. 4».
8
– In prosieguo: il «certificato EUR.1».
9
– Le norme di cui agli artt. 16 e 17 del protocollo n. 4 si trovavano, in sostanza, già negli artt. 10 e 11 della versione
iniziale del 1993 e negli artt. 11 e 12 della versione risultante dalla decisione n. 1/95.
10
– Tali disposizioni, con eccezione della precisazione di cui all’art. 32, n. 3, del protocollo n. 4, erano sostanzialmente contenute,
in ordine diverso, agli artt. 27 della versione iniziale del 1993 e 28 della versione risultante dalla decisione n. 1/95.
11
– Regolamento 12 ottobre 1992 che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), in prosieguo: il «CDC».
12
– V. terzo ‘considerando’ del CDC.
13
– V. art. 217, n. 1, primo comma, del CDC.
14
– [OSCURATO:PERSONA] espone che, per determinare se il valore dei pezzi non originali utilizzati nella produzione del veicolo
non superasse il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto – soglia oltre la quale il veicolo non può più essere considerato
un prodotto originario ai termini dell’accordo d’associazione –, i giudici ungheresi hanno ritenuto che si dovesse tenere
conto delle riduzioni in rapporto al prezzo di mercato ottenute dall’esportatore nel momento in cui ha acquistato tali pezzi
in Giappone.
15
– [OSCURATO:PERSONA] 12 luglio 1984, causa 218/83, [OSCURATO:PERSONA] e a. (Racc. pag. 3105, punto 26), concernente l’accordo di
di libero scambio tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, sottoscritto il 22 luglio 1972; 7 dicembre
1993, causa C-12/92, Huygen e.a. (Racc. pag. I‑6381, punti 24 e 25), relativa all’accordo tra la Comunità economica europea
e la Repubblica d’Austria, sottoscritto il 22 luglio 1972, nonché 5 luglio 1994, causa C-432/92, Anastasiou e.a (Racc. pag. I‑3087,
punto 38), riguardante l’accordo 19 dicembre 1972 che istituisce un’associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica
di Cipro.
16
– [OSCURATO:PERSONA] e a., cit. (punto 26).
17
– [OSCURATO:PERSONA] e a. (punto 27) e Huygen e.a. (punto 25), cit.; nonché sentenze 14 maggio 1996, cause riunite
C-153/94 e C-204/94, [OSCURATO:PERSONA] e.a. (Racc. pag. I‑2465, punto 20), e 17 luglio 1997, causa C-97/95, Pascoal & Filhos (Racc.
pag. I‑4209, punto 33).
18
– Ibid., punto 27.
19
– V. sentenza Huygen e.a., cit. (punto 27). Occorre tuttavia precisare che siffatto obbligo di riconoscere le decisioni adottate
dalle autorità doganali dello Stato terzo non si manifesta allo stesso modo allorché il regime preferenziale sia stato introdotto
da un provvedimento comunitario autonomo, come ad esempio un regolamento. Infatti, la Corte ha dichiarato che, in tal caso,
le autorità di quello Stato non hanno il potere di vincolare la Comunità e i suoi Stati membri alla loro interpretazione della
normativa comunitaria; di conseguenza, le valutazioni circa l’origine delle merci effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito
di una missione d’inchiesta devono prevalere su quelle delle autorità doganali dello Stato terzo d’esportazione [v. sentenza
[OSCURATO:PERSONA] e.a., cit. (punti 24-25), concernente il regolamento (CEE) del Consiglio 1° agosto 1974, n. 2051, relativo al
regime doganale applicabile a certi prodotti originari e provenienti dalle Færöer (GU L 212, pag. 33), e il regolamento (CEE)
della [OSCURATO:PERSONA] 6 dicembre 1974, n. 3184 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di
cooperazione amministrativa per l’applicazione del regime doganale applicabile a certi prodotti originari e provenienti dalle
Færöer (GU L 344, pag. 1)]. Ciò vale anche quando, nell’ambito di un accordo internazionale di libero scambio tra la Comunità
e uno Stato terzo, quest’ultimo Stato abbia omesso di adottare le misure necessarie alla messa in opera di tale accordo,
e un controllo a posteriori effettuato dai servizi della [OSCURATO:PERSONA] abbia dimostrato l’erroneità dei certificati di circolazione
rilasciati dalle autorità doganali di quello Stato [(sentenza 14 novembre 2002, causa C-251/00, Ilumitrónica, Racc. pag. I‑10433,
punto 74), riguardante l’importazione nella Comunità di televisori provenienti dalla Turchia sulla base del regime preferenziale
previsto nell’ambito dell’accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, sottoscritto il
12 settembre 1963 ad Ankara dalla Repubblica di Turchia, da una parte, e dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall’altra,
approvato a nome della Comunità con la decisione del Consiglio 23 dicembre 1963, 64/732/CEE (GU 1964, 217, pag. 3685)].
20
– Del resto, tale fiducia nelle autorità giurisdizionali dell’altra parte dell’accordo di associazione è espressamente affermata
all’art. 113 dell’accordo di cui trattasi, ai termini del quale «nell’ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si
impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell’altra Parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai
propri cittadini, i competenti organi giuridici e amministrativi della Comunità e dell’Ungheria per tutelare i loro diritti
(…)».
21
– V., in tal senso, sentenza 5 luglio 1994, Anastasiou e.a., cit. (punto 53), concernente la questione del riconoscimento
dei certificati di circolazione rilasciati da autorità diverse rispetto a quelle competenti della Repubblica di Cipro, nell’ambito
dell’importazione nella Comunità di prodotti provenienti da Cipro.
22
– Sentenza Huygen e.a., cit. (punto 26).
23
– [OSCURATO:PERSONA] 15 maggio 1986, causa 222/84, Johnston (Racc. pag. 1651, punto 18); 15 ottobre 1987, causa 222/86, Heylens e a.
(Racc. pag. 4097, punto 14); 3 dicembre 1992, causa C-97/91, [OSCURATO:PERSONA]/Commission (Racc. pag. I‑6313, punto 14), e
19 giugno 2003, causa C-467/01, Eribrand (Racc. pag. I‑6471, punto 53).
24
– Sentenza 30 settembre 1987, causa 12/86, Demirel (Racc. pag. 3719, punto 28).
25
– Divenuti il primo, in seguito a modifica, artt. 300 CE, e, il secondo, 310 CE.
26
– Sentenza Demirel, cit. (punto 7).
27
– Divenuto art. 211 CE.
28
– V., in tal senso, sentenza Ilumitrónica, cit. (punto 60).
29
– V. artt. 217-220 del CDC.
30
– V. artt. 221-232 del CDC.
31
– A tale riguardo, l’art. 220, n. 2, del CDC, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio
16 novembre 2000, n. 2700, che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario
(GU L 311, pag. 17), prevede, alla lett. b), secondo e terzo comma, che, quando la posizione preferenziale di una merce è
stabilita in base a un sistema di cooperazione amministrativa che coinvolge le autorità di un paese terzo, il rilascio da
parte di queste ultime di un certificato, ove esso si riveli inesatto, costituisce un errore che non poteva essere ragionevolmente
scoperto ai sensi del primo comma; tuttavia, così non è se il certificato si basa su un'esposizione inesatta dei fatti da
parte dell'esportatore, salvo se, in particolare, è evidente che le autorità che hanno rilasciato il certificato erano informate
o avrebbero dovuto essere informate che le merci non soddisfacevano le condizioni per beneficiare del regime preferenziale.
Nelle sue conclusioni nella causa C-293/04, [OSCURATO:PERSONA], attualmente pendente dinanzi alla Corte, l’avvocato
generale Kokott rileva che questa nuova versione dell’art. 220 del CDC non costituisce una modifica, bensì un mero chiarimento
(paragrafo 30).
32
– Regolamento del Consiglio 2 luglio 1979, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all’importazione o all’esportazione
(GU L 175, pag. 1). L’art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79 è stato ripreso in termini quasi identici dall’art. 239, n. 1,
comma 1, del CDC, che recita:
«si può procedere (…) allo sgravio dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione in situazioni (…) dovute a circostanze
che non implicano frode o manifesta negligenza da parte dell’interessato (…)».
33
– [OSCURATO:PERSONA] 12 marzo 1987, cause riunite 244/85 e 245/85, Cerealmangimi e Italgrani/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 1303, punto 11),
e 6 luglio 1993, cause riunite C-121/91 e 122/91, CT Control (Rotterdam) e JCT Benelux/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑3873, punto
43).
34
– Ibid., punto 12.
35
– Il fatto che, nel caso di specie, le autorità doganali elleniche avessero avviato tale procedimento soltanto dopo aver
ricevuto l'elenco dell’UCLAF relativo ai veicoli che avevano beneficiato illegittimamente del regime preferenziale, non rimette
in discussione la legittimità di tale procedimento, poiché i veicoli di cui trattasi erano proprio quelli i cui certificati
EUR.1 erano stati invalidati dalle autorità doganali ungheresi, non sussistendo alcuna divergenza di valutazioni tra queste
autorità e la [OSCURATO:PERSONA].