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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 settembre 1994

Cassazione n. 19812/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2025 della Corte d'appello di Brescia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia con la quale, il 30 giugno 2025, è stata confermata la sentenza di condanna del Gup del Tribunale locale in relazione a distinte ipotesi di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990 e in specie per avere ceduto a [OSCURATO:PERSONA] un chilogrammo di marijuana e per avere importato, utilizzando un tir con targa spagnola, e poi distribuito, alcune centinaia di chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana.

Rilevato che con i quattro motivi di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento: a) alla mancata assoluzione dell'imputato dal reato di cui al capo 18); b) alla mancata assoluzione dell'imputato dal reato di cui al 1capo 19); c) al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; d) alla eccessività del trattamento sanzionatorio.

Il ricorso è inammissibile.

Quanto al primo e al secondo motivo con i quali la difesa lamenta la mancata assoluzione dell'imputato va rammentato che è preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

Inoltre, il ricorrente non si confronta con l'articolato e logico apparato argomentativo di cui alla sentenza impugnata, sostanzialmente reiterando i rilievi che erano già stati formulati con l'atto di appello e che la Corte in maniera ampia e coerente con le emergenze acquisite, ha confutato da pag. 13 a pag. 24 della motivazione.

Del pari inammissibili il terzo e il quarto motivo del ricorso con cui si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività del trattamento sanzionatorio.

La Corte di appello ha dato conto degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), escludendo la sussistenza di elementi meritevoli di favorevole apprezzamento.

Del pari inammissibile il motivo afferente al trattamento sanzionatorio.

Come evidenziato dalla Corte, la pena è stata determinata muovendo dal reato più grave, quello di cui al capo 19) che attiene alla importazione di un cospicuo quantitativo di narcotico, di cui 26 kg di marijuana ceduta a [OSCURATO:PERSONA] e poi sequestrata dalla polizia giudiziaria e sottoposta ad analisi tecnica che ha rivelato un grado di purezza compreso tra il 17,7% e il 18,5%, dunque con un principio attivo stimabile tra i 4.600 e i 4.800 grammi, per complessive 184.999 dosi medie singole, cui si affianca l'ulteriore quantitativo di hashish pari a 8,5 kg, sequestrato in capo al fratello del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ma rinvenuto nell'auto intestata al ricorrente, opportunamente modificata realizzando una intercapedine all'interno della quale 2occultare lo stupefacente.

A quanto detto è stato aggiunto che il ricorrente ha personalmente curato l'importazione recandosi all'estero per acquistare l'ingente quantitativo di stupefacente, peraltro, di diverso tipo.

Da ciò la Corte territoriale ha desunto la gravità della condotta rispetto alla quale sono state considerate recessive tanto la incensuratezza quanto la giovane età.

Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammis P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2025 della Corte d'appello di Brescia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia con la quale, il 30 giugno 2025, è stata confermata la sentenza di condanna del Gup del Tribunale locale in relazione a distinte ipotesi di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990 e in specie per avere ceduto a [OSCURATO:PERSONA] un chilogrammo di marijuana e per avere importato, utilizzando un tir con targa spagnola, e poi distribuito, alcune centinaia di chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana. Rilevato che con i quattro motivi di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento: a) alla mancata assoluzione dell'imputato dal reato di cui al capo 18); b) alla mancata assoluzione dell'imputato dal reato di cui al 1capo 19); c) al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; d) alla eccessività del trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile. Quanto al primo e al secondo motivo con i quali la difesa lamenta la mancata assoluzione dell'imputato va rammentato che è preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Inoltre, il ricorrente non si confronta con l'articolato e logico apparato argomentativo di cui alla sentenza impugnata, sostanzialmente reiterando i rilievi che erano già stati formulati con l'atto di appello e che la Corte in maniera ampia e coerente con le emergenze acquisite, ha confutato da pag. 13 a pag. 24 della motivazione. Del pari inammissibili il terzo e il quarto motivo del ricorso con cui si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte di appello ha dato conto degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), escludendo la sussistenza di elementi meritevoli di favorevole apprezzamento. Del pari inammissibile il motivo afferente al trattamento sanzionatorio. Come evidenziato dalla Corte, la pena è stata determinata muovendo dal reato più grave, quello di cui al capo 19) che attiene alla importazione di un cospicuo quantitativo di narcotico, di cui 26 kg di marijuana ceduta a [OSCURATO:PERSONA] e poi sequestrata dalla polizia giudiziaria e sottoposta ad analisi tecnica che ha rivelato un grado di purezza compreso tra il 17,7% e il 18,5%, dunque con un principio attivo stimabile tra i 4.600 e i 4.800 grammi, per complessive 184.999 dosi medie singole, cui si affianca l'ulteriore quantitativo di hashish pari a 8,5 kg, sequestrato in capo al fratello del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ma rinvenuto nell'auto intestata al ricorrente, opportunamente modificata realizzando una intercapedine all'interno della quale 2occultare lo stupefacente. A quanto detto è stato aggiunto che il ricorrente ha personalmente curato l'importazione recandosi all'estero per acquistare l'ingente quantitativo di stupefacente, peraltro, di diverso tipo. Da ciò la Corte territoriale ha desunto la gravità della condotta rispetto alla quale sono state considerate recessive tanto la incensuratezza quanto la giovane età. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammis P.Q.M
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