CassazionedecretoSezione 2Decisione del 9 dicembre 2025
Cassazione n. 14921/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ibunale di Trani;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleGaspare Sturzo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 09/12/2025, il Tribunale di Trani, decidendo sulla istanza diriesame avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di convalida diperquisizione e sequestro emesso dal Pubblico ministero in data 14/11/2025, rigettava larichiesta e condannava il ricorrente al pagamento delle spese della procedura incidentale.2. Avverso la ordinanza del Tribunale di Trani, propone ricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Desiderio, difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con cuideduce inosservanza degli artt. 240 e 240-bis cod. pen., in relazione all’art 253 cod. proc.pen., nonché manifesta illogicità o motivazione apparente.In particolare, il ricorrente deduce la nullità del decreto di convalida, rilevando comenon sussista alcuna motivazione in punto di qualificazione del danaro sequestrato qualecorpo del reato o cosa pertinente al reato e come difetti finanche la enunciazione del fatto direato per cui si procede.Richiamando giurisprudenza di legittimità, il ricorrente rileva, altresì, come non sussistamotivazione in odine alla finalità perseguita per l’accertamento dei fatti e come il sequestrorisulti nella specie finalizzato alla ricerca di una notizia di reato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.1.1. In premessa, va anzitutto rammentato che il ricorso per cassazione controordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo perviolazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o inprocedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativoposto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi dicoerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibilel'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608– 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e altro, Rv. 269656 – 01; Sez. 3, n. 4919 del14/07/2016, dep. 2017, Faiella, Rv. 269296 – 01).1.2. Inoltre, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che il decreto di sequestroprobatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cosecostituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, diaconto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548 – 01).In particolare, si è ritenuto che l'obbligo di motivazione, che deve sorreggere il decretodi sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi il corpo delreato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita, debbaessere modulato in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito a cui in concreto il fatto èricondotto, alla connessione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del beneche si intende sequestrare (Sez. 2, n. 46130 del 04/10/2023, Santandrea, Rv. 285348 – 01).1.3. Quanto alla motivazione in ordine alla astratta configurabilità del reato per cui siprocede, poi, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che la legittimità del sequestroprobatorio deve essere valutata non già nella prospettiva di un giudizio di merito sullafondatezza dell'accusa, ma in riferimento all'idoneità degli elementi, su cui si fonda la notiziadi reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini, non esperibili senza la sottrazioneall'indagato della disponibilità della res e l'acquisizione della stessa da parte della A.G.1.3.1. Tale configurazione del vincolo probatorio necessariamente attenua l'onere dimotivazione in ordine al reato presupposto, che può considerarsi circoscritto alladimostrazione della sua astratta configurabilità.In particolare,ai fini della configurabilità del fumus dei reati contro il patrimoniopresupponenti la consumazione di un altro reato (artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 cod.pen.), e con riguardo al sequestro di ingenti somme di danaro contante, nella giurisprudenzadi legittimità si registrano pronunce che ritengono necessario che il delitto presupposto siaindividuato, quantomeno nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzionein tutti gli estremi storico-fattuali (Sez. 2, n.6584 del 15/12/2021, Cremonese, Rv. 282629 -01; Sez. 2, n. 46773 del 23/11/2021, Peri, Rv. 282433 - 02; Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019,Maddaloni, Rv. 277020 - 01) ed altre in cui è stata affermata la possibilità di desumerel'esistenza del delitto presupposto anche incidentalmente e sulla sola base di prove logiche,quali quella conseguente alla mancanza di plausibile giustificazione in ordine allaprovenienza della provvista (Sez. 2, n. 20188 del 04/02/2015, Charanek, Rv. 263521 - 01)ovvero inferibile dalle modalità di occultamento della somma di danaro (Sez. 2, n. 43532 del19/11/2021, Berati, Rv. 282308 -01; Sez. 2, n. 16012 del 14/03/2023, Scordamaglia, Rv.284522 - 01).In pronunce più recenti, poi, si è affermato che, pur non essendo necessarial'individuazione della tipologia del reato presupposto, la sussistenza del fumus del delitto diricettazione non può essere desunta, nel caso di rinvenimento di rilevanti somme di denaro odi preziosi della cui disponibilità non sia fornita giustificazione, dalle sole modalità dioccultamento dei beni e dalla mancanza di redditi lecitamente prodotti, in assenza dielementi ulteriori, significativi della provenienza da un delitto presupposto (Sez. 2, n. 10344del 13/12/2024, Bernaschino, Rv. 287719 – 01; Sez. 2, 03/07/2024, n. 28587, Peritore, Rv.286727 – 01 che, in motivazione, ha precisato che costituiscono indici ulteriori dellaprovenienza delittuosa dei beni vincolati gli accertati contatti del detentore con esponentidella criminalità, il suo precedente coinvolgimento in fatti di reato produttivi di profitto e ilcontestuale possesso di oggetti strumentali alla perpetrazione di altri reati).1.3.2. Sulla base di tale ultimo condivisibile orientamento, al quale occorre dareseguito, può affermarsi che, in caso di rinvenimento di rilevanti somme di denaro contanteprive di giustificazione, la sussistenza del fumus del delitto di ricettazione deve esserecorrelata all'individuazione non soltanto di particolari modalità di conservazione del contante,significative della volontà di occultarlo, e dell'assenza di redditi leciti ma, altresì, allapresenza di ulteriori elementi significativi della provenienza da delitto, quali risultano quellienucleati nella citata casistica giurisprudenziale.1.3.3. Tali principi vanno poi coniugati con la particolarità del ricorso per cassazioneavverso i provvedimenti in materia di sequestro che, come visto, è ammesso solo perviolazione di legge, in tale nozione dovendosi ricomprendere anche quei vizi dellamotivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno delprovvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza eragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dalgiudice.1.3.4. Nella specie, il reato di ricettazione risulta non solo enucleato, ma anchespecificamente descritto nella pre-imputazione riportata anche nel provvedimentoimpugnato.Inoltre, con motivazione non meramente apparente, bensì ancorata in modo logico allespecifiche evidenze risultanti dagli atti, il Tribunale ha approfondito la tematica dellasussistenza degli elementi, ritenuti significativi della provenienza del denaro da un delittopresupposto, ulteriori rispetto alla mancanza di giustificazione ed alla assenza di redditilecitamente prodotti.In particolare, il Tribunale ha esplicitato le ragioni della propria decisione in relazionealla sussistenza del fumus del contestato delitto di cui all'art. 648 cod. pen., sottolineandoche il denaro contante rinvenuto nell'abitazione dell'indagato era conservato con modalità talida ritenersi "occultato" al suo interno, difettava qualsiasi giustificazione di redditi lecitiadeguati, sussistevano precedenti condanne in capo al soggetto, nonché vi era stato ilcontestuale rinvenimento di un arsenale di ordigni artigianali potenzialmente micidiali, in talmodo dando rilievo a una serie di elementi idonei a dimostrare il coinvolgimento dell'indagatoin ambienti delinquenziali ed a rafforzare in modo significativo l’ipotesi di una provenienzadelittuosa delle somme sequestrate (vds. pagg. 4-5 della ordinanza impugnata).Tali argomentazioni, in quanto escludono l'ipotesi di motivazione inesistente omeramente apparente, non sono censurabili nella presente sede di legittimità (vds., in partemotiva, Sez. 2, n. 28587 del 03/07/2024, Peritore, cit.).1.4.Risulta vieppiù motivazione compiuta in ordine alla finalità probatoria del vincolo,ritenuto necessario per consentire gli accertamenti tecnici e investigativi finalizzati allaesaltazione delle tracce presenti sulle banconote, nonché la verifica dei numeri seriali e dellaprovenienza delle banconote anche tramite interrogazione di banche dati (vds. pag. 5 dellaordinanza impugnata).1.5. In definitiva, il provvedimento impugnato espone un percorso argomentativocoerente con i parametri che governano la valutazione di legalità in ordine al sequestroprobatorio e con le linee ermeneutiche tracciate dalla Corte di legittimità.Le superiori considerazioni risultano assorbenti di ogni diversa ed ulterioreargomentazione e deduzione difensiva.2. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., alla pronuncia consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento, nonché di una somma in favore della Cassa delleammende che, avuto riguardo alla natura dei motivi, si stima equo determinare in eurotremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 25/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente