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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00085/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] Carmine avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui in data 23.5.2024 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza, formulata nell'interesse del ricorrente, di applicazione della disciplina della continuazione ai reati giudicati con due sentenze di condanna irrevocabili; Osservato che, in tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, Rv. 275222 - 01).

Rilevato che il ricorso, in definitiva, non va oltre una critica generica del provvedimento di rigetto, limitandosi ad affermare in via di principio che l'unicità del disegno criminoso poteva essere riconosciuta, ma senza criticare specificamente le argomentazioni del giudice dell'esecuzione, il quale, alla richiesta di applicazione della continuazione, in modo del tutto logico oppone, in senso sfavorevole, la distanza temporale tra i due fatti (circa sette mesi e mezzo) e la pressoché ontologica incompatibilità di diverse condotte di evasione dagli arresti domiciliari con la possibilità di una preventiva ideazione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, in quanto fondato su motivi generici, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] Carmine avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui in data 23.5.2024 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza, formulata nell'interesse del ricorrente, di applicazione della disciplina della continuazione ai reati giudicati con due sentenze di condanna irrevocabili; Osservato che, in tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, Rv. 275222 - 01). Rilevato che il ricorso, in definitiva, non va oltre una critica generica del provvedimento di rigetto, limitandosi ad affermare in via di principio che l'unicità del disegno criminoso poteva essere riconosciuta, ma senza criticare specificamente le argomentazioni del giudice dell'esecuzione, il quale, alla richiesta di applicazione della continuazione, in modo del tutto logico oppone, in senso sfavorevole, la distanza temporale tra i due fatti (circa sette mesi e mezzo) e la pressoché ontologica incompatibilità di diverse condotte di evasione dagli arresti domiciliari con la possibilità di una preventiva ideazione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, in quanto fondato su motivi generici, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così