CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16784/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2184/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Dimos di [OSCURATO:PERSONA] P., Moschi R. c., s.n.c., nonché dai soci in proprio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio presso la cancelleria di questa Corte; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente- Oggetto: allibratore maltese -imposta unica scommesse - centro operativo in Italia 26– 2184 - 20 2 1 – 13 / 0 4 /202 3 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale per la Toscanan. 342/06/2020 pronunciata il 1° aprile 2019 e depositata il 26 maggio 2020,non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 aprile 2023 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO Icontribuenti conducono in forma societaria un bar in agro aretino ove è insistente altresì l’attività individuale di uno di essi, il sig. [OSCURATO:PERSONA], titolare di licenza rivendita tabacchi e generi di monopolio, ricevitoria SISAL e, per un certo periodo raccolta punto scommesse per l’allibratore maltese Stanleybet. Proprio su questo profilo l’Agenzia Dogane e Monopoli di Stato rilevava il mancato pagamento dell’imposta unica sulle scommessea partire dell’anno di imposta 2009 e l’A genzia delle entrate chiedeva alla società la documentazione relativa all’attività di ricevitoria per l’anno di imposta 2010. Di qui, in data 5 novembre 2015 perveniva invito alla consegna della contabilità complessiva dell’impresa che , esperita la verific a “a tavolino” , conduceva all’emissione di atti impositivi riferiti all’attività di bar, nonostante la coerenza e congruità con gli studi di settore. Nello specifico, per quanto interessa il prosieguo, per l’attività bar veniva accertato un maggior ricavo pari a €.34.412,00 rispetto al dichiarato in adeguamento allo studio di settore di €.61.525,00. La procedura di accertamento non si perfezionava ed il giudice di prossimità pronunciava l’annullamento della ripresa a tassazione con sentenza riformata in appello, avverso cui propone ricorso la parte contribuente nella veste di cui sopra, affidandosi a tre mezzi, cui replica l’Avvocatura generale dello Stato con tempestivo controricorso. In prossimità dell’adunanza la parte contribuente ha depositato memoria, manifestando l’intenzione di verificare la definizione della controversia con la procedura agevolata di cui all’art. 1, comma 197, l. n. 197/2022. CONSIDERATO 26– 2184 - 20 2 1 – 13 / 0 4 /202 3 MMF In prossimità dell’adunanza la parte contribuente ha depositato memoria, manifestando l’intenzione di verificare la definizione della controversia con la procedura agevolata di cui all’art. 1, comma 197, l. n. 197/2022. PQM La Corte rinvia la trattazione dell’affare a nuovo r uolo successivamente al 10 ottobre 2023 ex art. 1, comma 197 novellato