CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 giugno 2026
Cassazione n. 18396/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vvocatipisa.it) ed elettivamentedomiciliati presso il suo studio sito in Pisa alla [OSCURATO:PERSONA] n. 17.- ricorrenti -contro(PI), [OSCURATO:PERSONA] n. 12 (Tribunale di Pisa – RF 42/2018), in persona delCuratore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Pisa (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in [OSCURATO:PERSONA] (PI), ViaGioberti n. 15 come da procura speciale rilasciata in allegato in atti.- controricorrente -Numero registro generale 7893/2022Numero sezionale 2173/2026Numero di raccolta generale 18396/2026Data pubblicazione 08/06/2026avverso il decreto del 15/2/2022 reso dal Tribunale di Pisa nel giudizio diopposizione al decreto di esecutività dello stato passivo del Fallimento dellaSocietà [OSCURATO:SOCIETA].;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/5/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];1. La società “RE.CO. [OSCURATO:PERSONA]”, quando ancora era in bonis, intraprendevaun intervento di rigenerazione urbana che prevedeva la demolizione di unpreesistente opificio industriale e la costruzione, in sua sostituzione, di unfabbricato residenziale destinato a ospitare diverse unità abitative. Talemanufatto veniva realizzato in parziale sopraelevazione e avanzamentorispetto al confine con la proprietà limitrofa di [OSCURATO:PERSONA] e ClaraValori, determinando una violazione delle distanze legali previste sia dalcodice civile che dalla normativa urbanistica locale.2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano, pertanto, un'azione didenuncia di nuova opera e un successivo giudizio di merito volto alla riduzionein pristino dello stato dei luoghi.3. Il Tribunale di Pisa, con sentenza n. 755/2015, accertava l'illiceitàdell'opera e condannava la [OSCURATO:SOCIETA]. alla demolizione dellaporzione di fabbricato eccedente e all'arretramento dello stesso fino alrispetto delle distanze legali, disponendo altresì il risarcimento del danno perequivalente, liquidato equitativamente in € 8.000,00. Detta statuizioneveniva confermata dalla Corte di Appello di Firenze con sentenza n.2899/2017, la quale gravava ulteriormente la società soccombente dellespese di lite quantificate in € 12.000,00.4. Nelle more del giudizio di legittimità dinanzi alla Suprema Corte,interveniva la sentenza dichiarativa di fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]..4.1 Il giudizio veniva riassunto nei confronti della curatela e si concludeva conil rigetto dei ricorsi della società e dei suoi aventi causa, rendendo definitivoil giudicato sulla demolizione.5. Sulla base del predetto titolo giudiziale irrevocabile, MassimilianoBenvenuti e [OSCURATO:PERSONA] presentavano domanda di insinuazione al passivoNumero registro generale 7893/2022Numero sezionale 2173/2026Numero di raccolta generale 18396/2026Data pubblicazione 08/06/2026fallimentare, chiedendo: - l'ammissione del credito corrispondente al costonecessario per l'esecuzione materiale della demolizione e dell'arretramento(obbligo di fare monetizzato); - l'ammissione del credito risarcitorio di €8.000,00; - l'ammissione del credito per spese legali dei gradi di merito, paria € 12.000,00.6. [OSCURATO:PERSONA] ammetteva in via chirografaria le ultime due voci, marigettava integralmente la domanda relativa ai costi di demolizione. Secondol'organo fallimentare monocratico, l'obbligazione di fare non sarebbesuscettibile di insinuazione al passivo, dovendo il terzo danneggiato avvalersidegli strumenti dell'esecuzione forzata ordinaria ex art. 612 c.p.c., previavalutazione di opportunità del curatore.7. Il Tribunale di Pisa, investito dell'opposizione ex art. 98 L. Fall., ha respintola relativa impugnazione con decreto del 15/2/2022.7.1 Il collegio pisano ha ritenuto infondata la pretesa di "stimare e ammettereal passivo" l'importo pari al costo della demolizione, rilevando l'inesistenza diun credito pecuniario attuale. A giudizio del Tribunale, dalla condanna allademolizione non sarebbe emersa una posta creditoria insinuabile, bensì unamera situazione soggettiva attiva che imponeva alla curatela uncomportamento materiale.7.2 Il Tribunale escludeva, infine, la fungibilità tra la titolarità di un obbligo difare e il credito pecuniario corrispondente ai costi per la sua esecuzione,configurando quest'ultimo come un mero "onere interno" al fallimento,incidente sulla ripartizione dell'attivo, ma inidoneo a generare un diritto dicredito in capo al terzo.7.3 Il Tribunale ha inoltre rigettato la censura relativa alla tardivitàdell'insinuazione, ritenendo assorbente il fatto che, non essendovi riparti incorso per i creditori chirografari, sarebbe mancante l'interesse ad accertarela scusabilità del ritardo. Infine, ha disposto la compensazione parziale dellespese di lite (50%) in ragione della "peculiarità della questione trattata".8. Il decreto, pubblicato il 15/2/2022, è stato impugnato da MassimilianoBenvenuti e [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cuiil [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.8.1 Il P.g. ha concluso per il rigetto del ricorso.Numero registro generale 7893/2022Numero sezionale 2173/2026Numero di raccolta generale 18396/2026Data pubblicazione 08/06/2026Entrambe le parti hanno depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] ricorrenti affidano la propria impugnazione a tre motivi:1. Primo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 52, 59 e 95 l. fall.,nonché dell'art. 2931 c.c.. Si denuncia l'errore del Tribunale nel negarel'ammissibilità dell'insinuazione a carattere "prenotativo" o di"accantonamento". I ricorrenti sostengono che l'obbligo di demolizione,consacrato in un giudicato reale, deve essere tradotto in valore pecuniarioper consentire alla massa di sostenere le spese di ottemperanza (spontaneao coartata). In mancanza di tale accantonamento, l'integrale distribuzionedell'attivo ai creditori concorrenti renderebbe la sentenza di demolizione deltutto inutile, svuotando di effettività la tutela giurisdizionale del creditore.2. Secondo motivo: error in iudicando ex art. 360 n. 5 c.p.c. per omessoesame di un fatto decisivo. Si contesta la mancata valutazione della relazioneperiodica del Curatore, in cui il fabbricato illecito veniva stimato come "postaCuratela abbia omesso di considerare la scadenza del piano di recupero el'impossibilità di riedizione dell'opera, fornendo una rappresentazione falsatadella solvibilità della procedura.3. Terzo motivo: Violazione dell'art. 92 c.p.c. e vizio di motivazione ex art.111 Cost. in ordine alla statuizione sulle spese. Si lamenta l'ingiustizia dellacondanna parziale alle spese a fronte di una "giustizia faticosamenteottenuta" e di una questione giuridica di assoluta novità.3.1 Le obiezioni sollevate dai ricorrenti nel primo motivo sono fondate ed illoro accoglimento determina l’assorbimento dei restanti due motivi di ricorso.Occorre infatti ricordare che, ai sensi dell’art. 51 l. fall., “salva diversadisposizione di legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessunaazione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati duranteil fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nelfallimento”.Ebbene, tale disposizione normativa impedisce di ritenere praticabile lasoluzione predicata dal Tribunale, e cioè quella di dare esecuzioneNumero registro generale 7893/2022Numero sezionale 2173/2026Numero di raccolta generale 18396/2026Data pubblicazione 08/06/2026all’obbligazione di facere portata dal titolo giudiziale sopra ricordato inpremessa (sentenza di condanna della società poi dichiarata fallitaall’arretramento di un edificio), secondo la procedura prevista dagli artt. 612e segg. c.p.c. per l’esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare. Edinvero, dal momento della declaratoria di fallimento tutte le azioni esecutivee cautelari devono ritenersi inammissibili ovvero improseguibili, se già iniziateprima del fallimento.3.2 In tali casi soccorre, invece, il disposto normativo dettato dall’art. 59 l.fall., a tenore del quale “i crediti non scaduti, aventi per oggetto unaprestazione in denaro determinata con riferimento ad altri valori o aventi peroggetto una prestazione diversa dal denaro, concorrono secondo il loro valorealla data della dichiarazione di fallimento”.Ne consegue che, in presenza di una prestazione di facere non adempiuta daparte del fallito (qui portata da un titolo giudiziale, contenente la condannaall’arretramento di un edificio), l’unico strumento di tutela - in presenza deldivieto ex art. 51 l. fall. di azionare in sede esecutiva la pretesa inadempiuta(e dunque, nella specie, la procedura prevista dagli artt. 612 e segg. c.p.c.)- rimane quello della “conversione” di tale obbligazione nel corrispettivopecuniario determinato dal calcolo, al momento della dichiarazione difallimento, delle spese necessarie per l’adempimento della stessa prestazionerimasta ineseguita. Tale accertamento, potendo richiedere anchel’esperimento di mezzi di prova (quale, in particolare, una C.t.u.), dovràintervenire in sede endoconcorsuale (verifica del passivo ed eventualesuccessiva fase oppositiva), nel pieno contraddittorio incrociato dei creditorie non già nella sede esecutiva individuale, per come invece indicata dalTribunale nella procedura di cui all’art. 612 c.p.c..3.3 La norma, cui fare dunque riferimento (art. 59 l. fall.), spiega in modochiaro che i “crediti non scaduti” concorrono secondo il loro valore “alla datadella dichiarazione di fallimento”. La circostanza che il tempo di riferimento -per la valutazione, ai fini del concorso, dei crediti “aventi ad oggetto unaprestazione diversa dal denaro” - sia quello della data della sentenza difallimento fonda il principio della necessità della “conversione” in denaro delladetta prestazione, quale condizione indispensabile per la partecipazione alNumero registro generale 7893/2022Numero sezionale 2173/2026Numero di raccolta generale 18396/2026Data pubblicazione 08/06/2026concorso. E ciò al fine di garantire una duplice tutela: i) del creditore, che hala possibilità di insinuarsi subito al passivo e di partecipare ai riparti, senzarischiare, che nelle more della procedura ex art. 612 c.p.c., l’attivo sidisperda; ii) degli stessi creditori concorrenti, che vedono cristallizzarsi nonsolo il loro credito non privilegiato alla data del fallimento, ma anche il creditodi una prestazione di fare altrui.Occorre pertanto affermare il seguente principio di diritto: “Ai sensi degli artt.51 e 59 l. fall., la prestazione di una obbligazione di facere, portata da untitolo giudiziale divenuto definitivo (nella specie, sentenza di condanna dellasocietà poi dichiarata fallita all’arretramento di un edificio per violazione dellanormativa sulle distanze), deve essere insinuata al passivo fallimentare per ilcontrovalore pecuniario del predetto obbligo al momento della dichiarazionedi fallimento, controvalore calcolato sulla base delle spese da sostenersi perl’esecuzione delle operazioni necessarie per l’adempimento dell’obbligorimasto non eseguito”.Si impone, pertanto, in accoglimento del primo motivo, la cassazione deldecreto impugnato, con rinvio al Tribunale per un nuovo esame della vicendaprocessuale alla luce del principio di diritto qui affermato. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti motivi;cassa il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Pisa, in diversacomposizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 14 maggio 2026Il Presidente