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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15286/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] MOROS1NI; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino che, in sede di rinvio, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha riqualificato il reato di cui al capo C) quale contravvenzione ai sensi dell'art. 75 comma 1 del d.

Igs. n. 159/2011 e, applicata la continuazione con il capo B), ha rideterminato le pena; Ritenuto che sono inammissibili tutti i motivi di ricorso che attengono a punti della sentenza estranei alla pronuncia di annullamento con rinvio la quale ha riguardato esclusivamente la qualificazione del reato di cui al capo C) nei termini recepiti dal giudice di rinvio, con necessità di procedere alla rideterminazione della pena e alla rivalutazione della sussistenza della recidiva; Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta in riconoscimento della recidiva e l'entità del trattamento sanzionatorio, è generico poiché non si misura con la motivazione fornita al riguardo dal giudice di rinvio (paragrafi 8 e 9 a pag. 6 della sentenza impugnata); lette le note trasmesse dal difensore che rassegnano solo le conclusioni, senza introdurre ulteriori argomenti a sostegno del ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] MOROS1NI; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino che, in sede di rinvio, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha riqualificato il reato di cui al capo C) quale contravvenzione ai sensi dell'art. 75 comma 1 del d. Igs. n. 159/2011 e, applicata la continuazione con il capo B), ha rideterminato le pena; Ritenuto che sono inammissibili tutti i motivi di ricorso che attengono a punti della sentenza estranei alla pronuncia di annullamento con rinvio la quale ha riguardato esclusivamente la qualificazione del reato di cui al capo C) nei termini recepiti dal giudice di rinvio, con necessità di procedere alla rideterminazione della pena e alla rivalutazione della sussistenza della recidiva; Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta in riconoscimento della recidiva e l'entità del trattamento sanzionatorio, è generico poiché non si misura con la motivazione fornita al riguardo dal giudice di rinvio (paragrafi 8 e 9 a pag. 6 della sentenza impugnata); lette le note trasmesse dal difensore che rassegnano solo le conclusioni, senza introdurre ulteriori argomenti a sostegno del ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 15286/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris