CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 giugno 2026
Cassazione n. 22185/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a il 14/07/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava, dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di Roma, il ruolo n. 2013/000772 e la cartella dipagamento n. 097 2013 0149819577002, con cui [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. leNumero registro generale 5202/2017Numero sezionale 5025/2026Numero di raccolta generale 22185/2026Data pubblicazione 28/06/2026aveva intimato il pagamento della somma di euro 40.488,03 a seguito delmancato versamento della seconda rata e di quelle successive di cui agliaccertamenti con adesione n. TK5A1A800075/2012 (anno d’imposta 2005)e n. TK5A1A800076/2012 (anno d’imposta 2006).La contribuente, a sostegno del ricorso, dopo aver premesso di avernelle more comunque provveduto al pagamento integrale di quantodovuto con riserva di agire giudizialmente per ripetizione d’indebito e peril risarcimento dei danni subiti, deduceva: a) l’inesistenza della notificadella cartella e, quindi, dello stesso atto impugnato; b) la nullità dellacartella per carenza dell’informazione di cui all’art. 36-bis del d.P.R. n.600/1973, nonché per la mancata indicazione nella stessa del responsabiledel procedimento; c) la nullità della cartella per difetto di motivazione eper mancata prova dei crediti vantati.In particolare, la ricorrente, in ordine all’insussistenza della pretesatributaria, deduceva che le erano stati notificati due avvisi di accertamentoa titolo di Irpef e Irap nella qualità di erede del figlio Piero PergoliCampanelli; che aveva proposto istanza di accertamento con adesione,sottoscritta nei termini solo dagli altri due coeredi Alessandro PergoliCampanelli e [OSCURATO:PERSONA]; che aveva provveduto tardivamente alpagamento della prima rata di acconto dei due accertamenti con adesionee non aveva inoltrato le relative attestazioni di pagamento; che laprocedura di adesione non si era perfezionata, sicché l’Amministrazionenon avrebbe potuto iscrivere a ruolo le somme richieste in baseall’accertamento con adesione e applicare le relative sanzioni.Si costituivano l’Ufficio impositore e l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.La CTP rigettava il ricorso.2. La contribuente proponeva appello dinanzi alla Commissionetributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA], la quale rigettava il gravame.3. Ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidandosi atre motivi.Numero registro generale 5202/2017Numero sezionale 5025/2026Numero di raccolta generale 22185/2026Data pubblicazione 28/06/2026L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso, mentre è rimastaintimata l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 8, comma 3-bis, del d.lgs. n. 218/1997 e 13 del d.lgs. n.471/1997, nonché del punto 4.3 della circolare dell’Agenzia delle entrate[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 65/E, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,con omesso esame di un fatto controverso (tardivo pagamento della primarata dell’accertamento con adesione e omesso pagamento di quellesuccessive) e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., nonché omessa motivazione dell’impugnata sentenza.La CTR è incorsa, in primo luogo, in un clamoroso errore, avendosostenuto che «Il mancato pagamento delle rate concordate con l’istanzadi adesione all’accertamento ne ha impedita la formalizzazione,legittimando l’Ente creditore ad iscrivere a ruolo gli importi ricevuti».Tuttavia, da una corretta applicazione delle indicate disposizioninormative e della citata circolare si desume che, in ragione del tardivopagamento della prima rata dell’accertamento con adesione, quest’ultimonon poteva ritenersi perfezionato, con conseguente illegittimitàdell’iscrizione a ruolo delle somme risultanti dall’atto di adesione, dovendoinvece l’Ufficio procedere all’iscrizione a ruolo degli importi scaturenti daglioriginari avvisi di accertamento.L’illegittimità della condotta dell’Amministrazione finanziaria siestende anche alle esose sanzioni previste dall’art. 8, comma 3-bis, cit. incaso di mancato pagamento delle rate successive alla prima, atteso chel’irrogazione delle stesse presuppone il perfezionamento dell’accertamentocon adesione, nella specie insussistente.Numero registro generale 5202/2017Numero sezionale 5025/2026Numero di raccolta generale 22185/2026Data pubblicazione 28/06/2026Peraltro, la CTR non ha minimamente motivato in ordine alle ragioniper le quali la mancata formalizzazione della procedura di adesioneavrebbe giustificato l’iscrizione a ruolo, da parte dell’ente impositore, degliimporti dovuti in base al concordato fiscale.1.1 Il motivo - articolato su tre doglianze autonomamentedistinguibili tra loro (cfr. Cass. 09/12/2021, n. 39169, secondo cuil’articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza noncostituisce ragione d'inammissibilità della censura quando – come nellaspecie – sia possibile ricondurre tali diversi profili a specifici e diversimotivi di impugnazione) – è solo in parte fondato.1.2 Per quanto attiene al vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c., è opportuno precisare che il motivo è ammissibile in relazione aldisposto dell’ultimo comma dell’art. 348-ter c.p.c. nella formulazioneratione temporis vigente, non configurandosi, nel caso di specie, un’ipotesidi cd. “doppia conforme”, ossia di sentenze di merito fondate sullemedesime ragioni di fatto, posto che, come emerge dallo stesso ricorsoper cassazione, mentre la CTP ha ritenuto che la procedura diaccertamento con adesione si fosse perfezionata nonostante il tardivopagamento della prima rata, la CTR ha, al contrario, sostenuto che ilmancato pagamento delle rate concordate avesse impedito laformalizzazione della predetta procedura e che, ciononostante, l’enteimpositore avesse legittimamente iscritto a ruolo gli importi dovuti.1.2.1 In ogni caso, il lamentato omesso esame è insussistente, cosìcome la dedotta omessa motivazione, posto che la CTR ha espressamentepreso in considerazione il fatto asseritamente decisivo e controverso,avendo statuito che il mancato pagamento delle rate concordate in sede diaccertamento con adesione aveva impedito la formalizzazione diquest’ultimo e legittimato l’ente impositore all’iscrizione a ruolo degliimporti dovuti.Numero registro generale 5202/2017Numero sezionale 5025/2026Numero di raccolta generale 22185/2026Data pubblicazione 28/06/20261.3 Inammissibile deve, invece, ritenersi la doglianza inerente allaasserita violazione della circolare dell’Agenzia delle entrate [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.65/E.Invero, come già statuito da questa Corte, la violazione dellecircolari ministeriali dell'Amministrazione finanziaria non costituisce motivodi ricorso per cassazione sotto il profilo della violazione di legge, in quantole stesse sono meri atti amministrativi non provvedimentali, che noncontengono norme di diritto, bensì disposizioni di indirizzo uniformeinterno all'Amministrazione da cui promanano (Cass. 02/09/2024, n.23524; Cass. 25/07/2018, n. 19697; Cass. 10/08/2015, n. 16644).1.4 Il motivo in esame risulta, invece, fondato nella parte inerentealla violazione di norme di diritto, ossia degli artt. 8, comma 3-bis, deld.lgs. n. 218/1997 e 13 del d.lgs. n. 471/1997.1.4.1 Occorre premettere che l'art. 8 del d.lgs. n. 218/1997, nellaformulazione ratione temporis applicabile, dispone, al comma 1, che «Ilversamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento conadesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cuiall’articolo 7»; il successivo comma 2 consente il versamento rateale dellesomme dovute e prevede, in tal caso, che l'importo della prima rata vadaversato entro il termine indicato nel comma 1; ai sensi del comma 3,«Entro dieci giorni dal versamento dell’intero importo o di quello dellaprima rata il contribuente fa pervenire all’ufficio la quietanza dell’avvenutopagamento» e l’ufficio «rilascia al contribuente copia dell'atto diaccertamento con adesione».Inoltre, il successivo art. 9, nella formulazione successiva al d.l. n.98/2011, conv., con modif., dalla legge n. 111/2011 (che ha abolitol'obbligo di prestazione della garanzia fideiussoria), dispone, a sua volta,che «La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'art. 8, comma1, ovvero con il versamento della prima rata prevista dall'art. 8, commaNumero registro generale 5202/2017Numero sezionale 5025/2026Numero di raccolta generale 22185/2026Data pubblicazione 28/06/20261.4.2 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema diperfezionamento della procedura di accertamento con adesione delcontribuente, ai sensi degli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 218/1997, ilpagamento dell'importo dovuto ovvero della prima rata non costituisceuna semplice modalità di esecuzione della procedura, bensì unpresupposto fondamentale e imprescindibile di efficacia della procedurastessa, per cui, in caso di inadempimento, la procedura non si perfezionae l'originaria pretesa tributaria permane nella sua integrità a garanzia delfisco, che procede con l'adozione dei normali mezzi di coercizione allasoddisfazione del proprio credito, non potendo il contribuente avereripensamenti e impugnare l'accordo o l'atto impositivo ad esso sotteso,oggetto della transazione rimasta inadempiuta, per la sua immodificabilità(Cass. 18/04/2024, n. 10522; Cass. 28/01/2021, n. 1873; Cass.10/11/2020, n. 25115; Cass. 25/01/2019, n. 2161; Cass. 25/05/2018, n.13143; Cass. 31/05/2013, n. 13750; Cass. 18/12/2009, n. 26681).Si è, altresì, precisato che il mancato pagamento, nei terminiprevisti, della prima rata - così come l’omessa prestazione, nei terminiprevisti, della garanzia fideiussoria nel caso di accertamenti con adesioneanteriori all’entrata in vigore delle modifiche apportate dal d.l. n. 98/2011,conv., con modif., dalla legge n. 111/2011 – impedisce il perfezionamentodella procedura adesiva, trattandosi di presupposti imprescindibili, conconseguente legittima iscrizione a ruolo dell'intero importo dovuto,permanendo, nella sua integrità, l'originaria pretesa tributaria (Cass.04/08/2020, n. 16646).1.4.3 Nella specie, è pacifico che la contribuente abbia provveduto alpagamento della prima rata dei due accertamenti con adesionetardivamente, ossia in data 04/04/2012, anziché entro la data del30/03/2012 indicata nel piano di ammortamento ovvero entro la data del02/04/2012 riportata nella sentenza della CTP.Numero registro generale 5202/2017Numero sezionale 5025/2026Numero di raccolta generale 22185/2026Data pubblicazione 28/06/2026Ne consegue che la CTR, pur avendo correttamente rilevatol’omessa formalizzazione dell’accertamento con adesione, ha errato nelsostenere che l’ente impositore avesse legittimamente iscritto a ruolo gliimporti dovuti in base al concordato fiscale, anziché quelli derivanti dagliavvisi di accertamento originari, oggetto dell’adesione non perfezionatasi.Invero, il tardivo pagamento della prima rata comporta il mancatoperfezionamento dell'adesione da parte del contribuente, con laconseguente inefficacia del concordato e la mancanza di titolo perl'iscrizione a ruolo delle somme risultanti da quest’ultimo.1.4.4 È opportuno precisare che, nel caso di specie, non trovaapplicazione, ratione temporis, il disposto dell’art. 15-ter del d.P.R. n.602/1973, introdotto dal d.lgs. n. 159/2015 (in vigore dalla data del22/10/2015 e non avente efficacia retroattiva: Cass. 04/06/2018, n.14279), il quale prevede, in base al combinato disposto dei commi 3 e 4,che, in caso di rateazione ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 218/1997, iltardivo pagamento della prima rata, non superiore a sette giorni,costituendo «lieve inadempimento», non comporta la decadenza delcontribuente dal beneficio della rateazione.2. Con il secondo motivo si assume la violazione e falsa applicazionedegli artt. 3 e 4 della legge n. 241/1990, dell’art. 7 della legge n.212/2000 e dell’art. 12, comma 3, del d.P.R. n. 602/1973, nonché degliartt. 24 e 94 Cost. e dell’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., con omesso esame di fatticontroversi (inesistenza e/o nullità assoluta degli atti impugnati peromessa motivazione e per indeterminatezza dell’oggetto e violazionedell’obbligo di trasparenza e allegazione nonché mancanza di prova delpreteso credito e carenza probatoria degli atti) e decisivi per il giudizio, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nonché omessamotivazione della sentenza impugnata.Numero registro generale 5202/2017Numero sezionale 5025/2026Numero di raccolta generale 22185/2026Data pubblicazione 28/06/2026La CTR, in relazione ai vizi della cartella e del ruolo dedotti fin dalricorso originario e reiterati nell’atto di appello, ha liquidato la questionesemplicemente affermando che «la cartella risulta redatta secondo glischemi di legge e contiene i dati necessari a consentire al contribuentedestinatario di conoscere la pretesa impositiva e l’Ufficio titolare dellastessa (Cass. n. 14894/2008; n. 4757/2009). Pertanto al destinatarioodierno ricorrente è stato assicurato il diritto di difesa».Tuttavia, la cartella impugnata era affetta da vizio di motivazione eda violazione dell’obbligo di trasparenza e allegazione degli atti in essarichiamati, in quanto dal suo contenuto non era dato evincere se lapretesa tributaria derivasse da un accertamento su [OSCURATO:PERSONA] (e, in talcaso, in relazione a quale soggetto, visto che si richiamava la posizione delde cuius [OSCURATO:PERSONA], figlio della contribuente) e/o da unaccertamento con adesione.Il contraddittorio e scarno contenuto della cartella ha menomato ildiritto di difesa della contribuente, la quale solo con l’ausilio del propriolegale è riuscita a ricondurre la pretesa erariale all’inadempimento di unaccertamento con adesione, tenendo conto del richiamo alle sanzioniapplicate per l’omesso pagamento delle rate successive alla prima.La carenza di motivazione si estende anche alla mancata indicazionedelle ragioni di fatto e di diritto della pretesa impositiva ed ai criteri posti abase del calcolo effettuato dall’Ufficio per determinare il capitale, gliinteressi e le sanzioni, nonché in relazione all’elemento soggettivo dellacolpevolezza, indispensabile per l’irrogazione delle sanzioni. Inoltre, lacartella impugnata non precisa: a) se le somme versate siano statescomputate dal debito residuo; b) le ragioni del debito complessivo di euro15.453,33 per l’anno d’imposta 2005; c) per quale ragione le preteserelative all’anno 2006 siano nettamente superiori a quelle contenutenell’avviso di accertamento oggetto di adesione.2.1 Il motivo è inammissibile ed in parte infondato.Numero registro generale 5202/2017Numero sezionale 5025/2026Numero di raccolta generale 22185/2026Data pubblicazione 28/06/20262.2 L’inammissibilità discende, in primo luogo, dal fatto che ledoglianze della ricorrente si compendiano in un motivo coacervato, senzapossibilità, nel corpo del discorso, di distinguere i vari vizi lamentati,anche in contrasto logico tra loro (omesso esame, erronea valutazionedelle prove, omessa pronuncia su eccezioni, difetto di motivazione,violazione di legge), che danno luogo ad una sostanziale mescolanza esovrapposizione di censure, con l’inammissibile prospettazione dellamedesima questione sotto profili incompatibili (Cass. 13/06/2024, n.16488; Cass. 23/10/2018, n. 26874; Cass. 23/09/2011, n. 19443; Cass.11/04/2008, n. 9470), non risultando specificamente separati latrattazione delle doglianze relative all'interpretazione o all'applicazionedelle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti allaricostruzione del fatto (Cass. 11/04/2018, n. 8915; Cass. 23/04/2013, n.9793) o a pretesi vizi processuali. Si tratta, quindi, di censure nonontologicamente distinte dalla stessa ricorrente e, quindi, nonautonomamente individuabili, senza un inammissibile intervento diselezione e ricostruzione del mezzo d’impugnazione da parte di questaCorte (Cass. 06/02/2024, n. 3397).Invero, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile lamescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei,facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, primocomma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione diuna medesima questione sotto profili incompatibili, quali quelli dellaviolazione di norme di diritto, sostanziali e processuali, che supponeaccertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere dellaviolazione o falsa applicazione della norma, del vizio di motivazione, chequegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione, odi omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione (Cass.10/08/2025, n. 23005).Numero registro generale 5202/2017Numero sezionale 5025/2026Numero di raccolta generale 22185/2026Data pubblicazione 28/06/20262.3 Ulteriore profilo di inammissibilità del motivo discende dalcostante orientamento di questa Corte, secondo cui l’art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., come riformulato nel 2012, ha introdottonell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativoall'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cuiesistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiacostituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo,vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso dellacontroversia (Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053); in particolare, ilricorrente per cassazione che propone siffatto motivo è tenuto, nelrigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e369, secondo comma, n. 4, c.p.c., ad indicare il “fatto storico”, il cuiesame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui essorisulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto didiscussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. 13/06/2022n. 19049).Nella specie, le predette indicazioni sono carenti nell’articolazionedel motivo in esame, in quanto la ricorrente non indica il “fatto”, intesocome evento storico-naturalistico, dato materiale, episodio fenomenicorilevante (Cass. 06/09/2019, n. 22397; Cass. 03/10/2018, n. 24035;Cass. 08/09/2016, n. 17761; Cass., Sez. U., 23/03/2015, n. 5745; Cass.08/10/2014, n. 21152; Cass. 04/04/2014, n. 7983; Cass. 05/03/2014, n.5133), ma incentra la propria censura sull’omessa valutazione di mereargomentazioni giuridiche, inerenti all’asserita inesistenza/nullità dellacartella impugnata per omessa motivazione e violazione dell’obbligo ditrasparenza e allegazione degli atti, nonché per carenza di prova in ordineal credito erariale, sebbene il paradigma del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. nonpossa ricomprendere questioni o argomentazioni (Cass. 06/02/2025, n.2961; Cass. n. 22397/2019, cit.) o l’omessa valutazione di deduzionidifensive (Cass. 18/10/2018, n. 26305), e neppure l’omesso esame diNumero registro generale 5202/2017Numero sezionale 5025/2026Numero di raccolta generale 22185/2026Data pubblicazione 28/06/2026elementi istruttori qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia statocomunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza nonabbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. 28/12/2024, n.34787; Cass. 20/06/2024, n. 17005).2.4 Nella specie, peraltro, con ciò dovendosi escludere anche il viziodi omessa motivazione della sentenza d’appello, la CTR ha esaminato ledoglianze sollevate in ordine ai presunti vizi della cartella e del ruolo,assumendo l’insussistenza di questi, posto che la cartella risultava redatta«secondo gli schemi di legge» e conteneva i «dati necessari a consentireal contribuente destinatario di conoscere la pretesa impositiva e l’Ufficiotitolare della stessa», tanto da doversi anche espressamente escludereuna lesione del diritto di difesa della medesima contribuente.2.5 Il motivo si palesa, poi, inammissibile ed infondato anche nellaparte in cui la ricorrente deduce il vizio di violazione di norme di diritto.2.5.1 In particolare, l’inammissibilità attiene al difetto di specificità,in quanto la ricorrente non ha riprodotto il contenuto integrale dellacartella di pagamento, in ordine alla quale lamenta la carenza dimotivazione. In proposito, secondo questa Corte, ove si censuri lasentenza di merito sotto il profilo del giudizio espresso in ordine allamotivazione di una cartella di pagamento - la quale è atto amministrativoe non processuale -, il ricorrente, a pena di inammissibilità, devetrascrivere testualmente il contenuto dell'atto impugnato che assumeerroneamente interpretato o pretermesso dal giudice di merito, al fine diconsentire alla Corte di cassazione la verifica della doglianzaesclusivamente mediante l'esame del ricorso (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.19764; Cass. 06/11/2019, n. 28570; Cass. 29/07/2015, n. 16010).2.5.2 Il profilo di infondatezza si configura, invece, in relazione alrilievo per cui dal contenuto complessivo della cartella di pagamento, percome parzialmente riportato nello stesso ricorso per cassazione, emergechiaramente la causale della pretesa impositiva, essendo questaNumero registro generale 5202/2017Numero sezionale 5025/2026Numero di raccolta generale 22185/2026Data pubblicazione 28/06/2026desumibile dalla dicitura «Iscrizione a Ruolo – Mancato pagamentoseconda rata e successive a seguito di perfezionamento accertamento diadesione TK5A1A800075/2012 (versamento prima rata il 30/03/2012) […]TK5A1A800076/2012 (versamento prima rata il 30/03/2012)», nonché dalrichiamo al codice tributo “4105” che, come riconosciuto dalla stessaricorrente e come riportato nelle note della cartella impugnata, «identificala sanzione per omesso versamento delle somme dovute a titolo ditributo: Irpef, Add. Reg. Irpef, Add. Com. Irpef (art. 8, comma 3 bis, delD.Lgs n. 218/1997 – art. 13 del D.Lgs n. 471/1997».D’altra parte, questa Corte ha recentemente statuito che la cartelladi pagamento emessa a seguito dell'omesso versamento di una o più raterelative a un accertamento con adesione non richiede una specificamotivazione, trovandosi di già il contribuente nella condizione di conoscerei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, di modoche l'onere motivazionale può considerarsi assolto mediante il merorichiamo all'atto di adesione (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 24715).3. Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 26 del d.P.R. n. 602/1973 e 60 del d.P.R. n. 600/1973, nonchédegli artt. 137 e ss. c.p.c., 148, 149 e 160 c.p.c., 2, 3 e 9 della legge n.890/1982, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., con omessoesame di fatti controversi (inesistenza della notifica relativa alla cartellaimpugnata per mancanza della relata di notificazione) e decisivi per ilgiudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nonchéomessa, erronea ed insufficiente motivazione della sentenza impugnata.La CTR ha errato nel sostenere, dapprima, che la notifica dellacartella di pagamento possa essere eseguita anche dall’Agente dellariscossione mediante invio di lettera raccomandata con avviso diricevimento, e, di seguito, che, in tale ipotesi, la relata di notifica non èrequisito essenziale ai fini dell’esistenza giuridica della notificazione.Numero registro generale 5202/2017Numero sezionale 5025/2026Numero di raccolta generale 22185/2026Data pubblicazione 28/06/2026Invero, l’Agente della riscossione, se si avvale del servizio postale, ètenuto a compilare la relata di notifica dell’atto impositivo seguendo gliadempimenti previsti dalle richiamate disposizioni normative, sicché lacarenza della relata non può essere ritenuta una mera irregolarità, mainficia il perfezionamento del procedimento notificatorio rendendoinesistente la notifica, con conseguente inapplicabilità della sanatoria dicui all’art. 156 c.p.c., e, di conseguenza, illegittimo l’atto così notificato.3.1 Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.3.2 Anche in tal caso la ricorrente ha operato una irritualemescolanza di doglianze, riconducibili ai vizi di cui ai nn. 3, 4 e 5 dell’art.360 c.p.c., tra loro ontologicamente incompatibili, incappando nellainammissibilità del motivo alla luce dei già richiamati orientamenti espostida questa Corte, come riportati ut supra.3.3 L’inammissibilità attiene anche al dedotto vizio di cui al n. 5dell’art. 360 c.p.c., non solo perché il fatto asseritamente controverso edecisivo non consiste in un evento storico-naturalistico, bensì in questioniprettamente giuridiche inerenti alla validità della notifica della cartellaimpugnata, ma anche perché tale questione non è stata affatto omessa,ma anzi espressamente esaminata dalla CTR, la quale, con motivazioneche senz’altro raggiunge il “minimo costituzionale” di cui all’art. 111,comma 6, Cost., ha statuito che la notificazione della cartella può essereeseguita anche dall’Agente della riscossione «mediante invio di letteraraccomandata con avviso di ricevimento» e che «La relata di notifica nonrappresenta un requisito essenziale ai fini dell’esistenza giuridica della fasedi documentazione dell’avvenuta notificazione, dovendosi ritenere lacompilazione della relata come adempimento posto a garanzia del solosoggetto notificante e previsto in funzione del suo esclusivo interesse(Cass. Sez. Un. 7821/1995)».3.4 L’infondatezza investe, poi, il vizio di violazione di legge, inquanto la statuizione della CTR risulta conforme all’orientamento di questaNumero registro generale 5202/2017Numero sezionale 5025/2026Numero di raccolta generale 22185/2026Data pubblicazione 28/06/2026Corte secondo cui, in tema di accertamento tributario, qualora la notificasia effettuata a mezzo del servizio postale, la fase essenziale delprocedimento è costituita dall'attività dell'agente postale, mentre quelladell'ufficiale giudiziario (o di colui che sia autorizzato ad avvalersi di talemezzo di notificazione) ha il solo scopo di fornire al richiedente la provadell'avvenuta spedizione e l'indicazione dell'ufficio postale al quale è statoconsegnato il plico, sicché, qualora all'atto sia allegato l'avviso diricevimento ritualmente compilato, la mancata apposizione sull'originale osulla copia consegnata al destinatario della relazione prevista dall'art. 3della legge n. 890/1982, non comporta l'inesistenza della notifica, ma unamera irregolarità, che non può essere fatta valere dal destinatario,trattandosi di un adempimento che non è previsto nel suo interesse (Cass.17/01/2018, n. 952; Cass. 08/07/2015, n. 14245; Cass. 14/10/2009, n.21762; Cass. 22/04/2009, n. 9493).In ogni caso, anche a voler sostenere che la relata costituiscamomento fondamentale del procedimento notificatorio, la carenza dellastessa comporterebbe non l’inesistenza, bensì la nullità della notificazione(in tal senso, Cass. 17/09/2014, n. 19563), che risulterebbe, nel caso dispecie, sanata, per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.,dall’impugnazione della cartella notificata (Cass. 10/01/2025, n. 677;Cass. 22/10/2024, n. 27326; Cass. 12/07/2017, n. 17198).3.5 Questa Corte, peraltro, ha anche precisato che la notifica dellacartella di pagamento eseguita ai sensi dell'art. 26, comma 1, secondaparte, del d.P.R. n. 602/1973, mediante invio diretto di plicoraccomandato da parte dell'agente della riscossione, è regolata dalledisposizioni concernenti il servizio postale ordinario e non da quelle dellalegge n. 890/1982, con la conseguenza che la consegna del plico apersona diversa dal destinatario comporta il suo perfezionamento -dovendosi presumere che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscenzadel destinatario ed essendo onere di quest'ultimo provare, proponendoNumero registro generale 5202/2017Numero sezionale 5025/2026Numero di raccolta generale 22185/2026Data pubblicazione 28/06/2026querela di falso, l'assoluta estraneità della persona che ha sottoscrittol'avviso alla sua sfera personale o familiare - senza necessità dell'ulterioreinvio di raccomandata informativa (Cass. 28/12/2025, n. 34333; Cass.11/04/2024, n. 9866; Cass. 05/12/2017, n. 29022); in tale ipotesi, non viè necessità di redigere un'apposita relata di notifica, rispondendo talesoluzione al disposto di cui all'art. 26 cit., che prescrive l'onere perl'esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartellacon la relazione di notifica o l'avviso di ricevimento, in ragione della formadi notificazione prescelta (Cass. 24/07/2014, n. 16949; Cass. 03/04/2018,n. 8086).4. In definitiva, va accolto il primo motivo di ricorso, nei limitiindicati, inammissibili gli altri, e la sentenza impugnata va cassata inrelazione, e nei limiti, del motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, alla quale sidemanda anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso, nei limiti indicati, inammissibili gli altri,cassa la sentenza impugnata in relazione e nei limiti del motivo accolto erinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA], indiversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/06/2026.Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]