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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20571/2023

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nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7780/20 22 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura allegata al ricorso, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Andria, sito in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 290; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATEe AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore , domiciliat e in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che l e rappresenta e difende; -controricorrenti – REVOCAZIONEper la revocazione dell’ordinanza n. 41694 del 2021 depositata in data 27/12/2021 dalla Corte Suprema di Cassazione,non notificata; nonché sul ricorso iscritto al n.7819/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura allegata al ricorso, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Andria, sito in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 290; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore protempore; -intimata – nonché AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore; - intimata - per la revocazione dell’ordinanza n. 41694 del 2021 depositata in data 27/12/2021 dalla Corte Suprema di Cassazione, non notificata; udita la relazione della causa tenuta all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal relatore consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 3797/2014, depositata il 9/07/2014, di reiezione dell'appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile, per tardività, il suo ricorso per l'annullamento di due cartelle di pagamento notificatele nella qualità di erede; in particolare il giudice di appello, dopo aver premesso che il giudizio verteva solo sulla legittimità di una delle due cartelle, in quanto l'altra non era stata notificata alla ricorrente, aveva disatteso l'appello ritenendo che doveva riconoscersi in capo alla ricorrente la qualità di erede pure e semplice e non, come da questa invocato, di chiamata all'eredità, atteso che, pur essendo nel possesso dei beni ereditari, aveva omesso di redigere l'inventario nel termine previsto.

La Corte di cassazione, con l’ordinanza impugnata, rigettò il ricorso.

2. Contro tale ordinanza propone ricorso per revocazione la contribuente, deducendo errore revocatorio su una circostanza di fatto decisiva ai fini della soluzione della controversia.

Il ricorso è stato depositato e iscritto a ruolo due volte, assumendo il n. 7780 e il n. 7819 del 2022.

Nel primo giudizio hannodepositato unico controricorso Agenzia delle entrateed Agenzia delle entrate Riscossione.

Iricorsi sono s tat i fissat i per la camera di consiglio del 25 /05/ 2023 , ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31/08/2016, n. 168, conv. in l. 25/10/2016, n. 197 , per la quale la ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:

1. Occorre preliminarmente disporre la riunione del giudizio iscritto al n. 7819/2022 al giudizio iscritto al n. 7780/2022, trattandosi di ricorsi proposti conto la medesima ordinanza.

2. Idue ricorsi iscritti appaiono di identico contenuto.

Occorre appena evidenziare che in forza del principio di consumazione dell'impugnazione, la parte che abbia già proposto ricorso per cassazione può proporne un altro, in pendenza del termine per impugnare, solo quando il primo ricorso sia viziato ed il successivo miri a sostituire il precedente, dovendo altrimenti il secondo ricorso essere considerato inammissibile (Cass. 12/04/2011, n. 8306 ; Cass.26/09/2005, n. 18756; Cass. 11/11/2011, n. 23630 ha precisato che il principio trova applicazione anche all’impugnazione per revocazione).Nel caso di specie, il secondo ricorso,iscritto al n.

RG 7819/2022, che peraltro non è stato espressamente proposto in considerazione di vizi del primo, alla luce di quantosi dirà in relazione a quest’ultimo, è da considerarsi inammissibile.

3. La ricorrente impugna l’ordinanza di questa Corte deducendo la sussistenza di un errore revocatorio, ai sensi dell’art. 391-bise dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., individuato nell’aver ritenuto che il padre della stessa fosse proprietario dell’immobile ove abitava, ciò in contrasto con gli atti del giudizio ed in particolare con le controdeduzioni depositate in appello da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.

4. Occorre una breve ricostruzione del processo, secondo quanto esposto nel ricorso.

4.1. La ricorrente impugnava due cartelle di pagamento di cui aveva avuto conoscenza tramite estratto ruolo, assumendone l’omessa notifica.

La C.T.P. dichiarava inammissibile l’impugnazione sull’assunto dell’avvenuta notificadelle cartelle in data 9 /09/ 2010 alla medesima in qualità di erede del padre.

La C.T.R., sul motivo di appello costituito dalla mancanza di prova della qualità di erede, evidenziava che la contribuente dovesse, a lla data della notifica, considerarsi erede pura e semplice e non mera chiamata, in quanto non aveva redatto l’inventario neitermini di legge pur avendo continuato a vivere nell’abitazione del padre deceduto tanto da ricevere al medesimo indirizzo sia gli avvisi di accertamento prima che le cartelle di pagamento poi   , sull’assunto che   la giurisprudenza costantemente afferma il principio secondo il quale deve considerarsi possesso ai fini della norma citata la prosecuzione della abitazione nella casa del de cuius e l ’utilizzo dei beni ivi esistenti; a fronte di tale circostanza evidenziava che la rinuncia non poteva avere efficacia retroattiva a fronte di quella che doveva considerarsi ormaiacquisita qualità di erede.

4.2. La contribuente proponeva ricorso per cassazione con cui, per quanto qui ri leva, con il terzo motivo, deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 485, 519 e 521 cod.c iv . e 100 c od . p roc . c iv ., per aver la Commissione regionale ritenuto che ellafosse nel possesso dei beni del defunto e, in quanto tale, onerata della redazione dell'inventario ai fini dell'esclusione della qualità di erede puro e semplice, benché si fosse limitata a vivere in u n immobile che era condotto in locazione dal de cuius; con il quarto motivo la ricorrente lamentava la violazione e falsa applicazione degli artt. 485 e 2697 cod. civ. e 7 d.lgs. n. 546 del 1992, per aver la sentenza impugnata desunto la circostanza del possesso dei beni ereditari dalle sole allegazioni dell'Agenzia delle Entrate e di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ignorando le prove documentali dalla stessa offerte, senza attivare i propri poteri istruttori.

4.3. LaCorte dichiarava il terzo motivo inammissibile, in quanto esso poggiava sull'assunto che il de cuiusnon fosse proprietario, ma solo detentore in virtù di rapporto di locazione dell'immobile che abitava e che la figlia, odierna ricorrente, aveva continuato ad abitare dopo il decesso del genitore; - ta le assunto trova smentita nella sentenza di appello la quale afferma che “la sig. [OSCURATO:PERSONA] ... abbia inoltre continuato a vivere nell'abitazione del padre deceduto”, così rendendo palese l'accertamento della qualità di proprietario del de cuius sull'immobile in oggetto; - orbene, la deduzione del vizio di violazione di legge non determina, per ciò stesso, lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l'accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, occorrendo che l'accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (così, Cass., S.U., 12 novembre 2020, n. 25573); … pertanto, una siffatta cens ura non può che essere formulata se non assumendo l'accertamento di fatto, così come operato dal giudice del merito, in guisa di termine obbligato, indefettibile e non modificabile del sillogismo tipico del paradigma dell'operazione giuridica di sussunzione, là dove, diversamente (ossia ponendo in discussione detto accertamento), si verrebbe a trasmodare nella revisione della quaestio facti e, dunque, ad esercitarsi poteri di cognizione esclusivamente riservati al giudice del merito (cfr. Cass., ord., 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715).

Altresì dichiarava, nella parte oggi rilevante, quanto all'omessa valutazione delle prove prodotte in giudizio, inammissibile anche il quarto motivo, risolvendosi in una critica della valutazione delle risultanze probatorie effettuata dalla Commissione regionale, che non può trovare ingresso in questa sede in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale e non può riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa (cfr. Cass. 28 novembre 2014, n. 25332; Cass., ord., 22 settembre 2014, n. 19959).

4.4. Il vizio revocatorio dedotto dalla ricorrente attiene all’esame di tali motiv i ed è individuato nella circostanza che fosse pacifico in atti che l’immobile non eradi proprietà del de cuius ma d a lui condotto in locazione, circostanza che escluderebbe il possesso dei beni ereditari in capo alla medesima ricorrente e quindi l’obbligo di redigere l’inventario dei beni, con la conseguente retroattività della rinuncia all’eredità.

Il carattere pacifico della circostanza emergerebbe dagli atti del giudizio e in particolare dal controricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.

5. L'art. 391-bis cod. proc. civ. stabilisce che «Se la se ntenza pronunciata dalla Corte di cassazione è affetta [...] da errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, numero 4), la parte interessata può chiederne [...] la revocazione».

Quest'ultima disposizione prescrive che «Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione [...] se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa» e precisa che «Vi é questo errore quando la decisione é fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando é supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare». 5.1.La giurisprudenza di legittimità ha perimetrato l'errore di fatto tracciandone, in primo luogo, il confine rispetto alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto sostanziali o processuali, laddove l'errore di fatto riguarda solo l'erronea presupposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di fatti considerati nella loro dimensione storica di spazio e di tempo, non potendosi far rientrare nella previsione il vizio che, nascendo ad esempio da una falsa percezione di norme che contempli la rilevanza giuridica di questi stessi fatti, integri gli estremi dell'error iuris, sia che attenga ad obliterazione delle norme medesime, riconducibile all'ipotesi della falsa applicazione, sia che si concreti nella distorsione della loro effettiva portata, riconducibile all'ipotesi della violazione.

Resta, quindi, esclusa dall'area del vizio revocatorio la sindacabilità di errori formatisi sulla base di una pretesa errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico- giuridico, perché siffatto tipo di errore, se fondato, costituirebbe un errore di giudizio, e non un errore di fatto (Cass., Sez.

U., 27/12/2017, n. 30994; Cass., Sez.

U., 11/04/2018, n. 8984; Cass. 14/04/2017, n. 9673, § 4-5).

In sintesi, la combinazione dell'art. 391-bis e dell'art. 395 n. 4 non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione l'errore di diritto sostanziale o processuale e l'errore di giudizio o di valutazione. 5.2.L’errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., poi, deve consistere, al pari dell'errore revocatorio imputabile al giudice di merito, nell'affermazione o supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece, in modo indiscutibile, esclusa o accertata in base al tenore degli atti o dei documenti di causa; deve essere decisivo, nel senso che deve esistere un necessario nesso di causalità tra l'erronea supposizione e la decisione resa; deve presentare i caratteri della evidenza ed obiettività; infine, non deve cadere su un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata (Cass. 28/02/2007, n. 4640; Cass. 20/02/2006, n. 3652; Cass.11/04/2001, n. 5369).

In particolare, il punto si può dire controverso quando sia, appunto, oggetto di controversia, ossia incerto e per questo dibattuto.

È la contestazione di un fatto a renderlo incerto e a farlo divenire giustiziabile; il che comporta l'assoggettamento di esso al dibattito del processo.

Per sciogliere l'incertezza che deriva dalla contestazione proposta da una delle parti, il giudice deve quindi valutare la contestazione stessa stabilendo se essa sia fondata, o no.

Perciò se vi è valutazione del contrasto tra le parti, non può esservi alcuna svista percettiva. 5.3.Occorre ancora evidenziare che, con riguardo al sistema delle impugnazioni, la Costituzione non impone al legislatore ordinario altri vincoli oltre a quelli, previsti dall'art. 111 Cost., della ricorribilità per cassazione per violazione di legge di tutte le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, e che non appare irrazionale la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una propria specifica funzione, escludendone gli errori giuridici e quelli di giudizio o valutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito nei limiti dell'appello e del ricorso per cassazione (Cass. 16/09/2011, n. 18897).

Gli approdi nomofilattici sopra ricostruiti trovano riscontro univoco nella giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 17 del 1986; Corte Cost. n. 36 del 1991; Corte Cost. n. 207 del 2009), laddove essa segue il percorso evolutivo del contenimento del rimedio revocatorio per le decisioni di legittimità ai soli casi di «sviste» o di «puri equivoci» e nega rilievo a pretesi errori di valutazione, così recependo il ristretto ambito dell'errore di fatto previsto dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. 5.4.Dunque l'interpretazione non solo letterale e sistematica, ma pure quella costituzionalmente e convenzionalmente orientata, degli artt. 391-bise 395 n. 4 portano a non ammettere la revocazione delle decisioni di legittimità della Corte di cassazione per pretesi errori giuridici (sostanziali o processuali) oppure circostanziali, diversi dalla mera svista su fatti non resi oggetto di controversia, rispondendo la «non ulteriore impugnabilità in generale» all'esigenza, tutelata come primaria dalle stesse norme della Carta fondamentale della CEDU, di conseguire l'immutabilità e definitività della pronuncia all'esito di un sistema variamente strutturato (Cass. 29/04/2016, n. 8472).

5.5. Con particolare riferimento alla deduzione di un errore nella lettura degli atti interni al giudizio di cassazione, Cass., Sez.

U., 27/11/2019, n. 31032 ha precisato che l'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte le volte in cui la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto diricorso e, quindi, un errore di giudizio, in cui la revocazione non è ammissibile essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (Cass. 29/03/2022, n. 10040).

Non è quindi idonea ad integrare errore revocatorio, rilevante ai sensi ed agli effetti di cui agli artt. 391-bise 395, n. 4) cod. proc. civ., la valutazione, ancorché errata, del contenuto degli atti di parte e della motivazione della sentenza impugnata, trattandosi di vizio costituente errore di giudizio e non di fatto.

Analogamente rientra nell'attività valutativa, inidonea a integrare errore revocatorio, l'interpretazione del significato della sentenza impugnata, della quale la Corte di legittimità dà conto in motivazione (Cass. 27/04/2018, n. 10184); infine, d’altro canto, rientra fra i requisiti necessari della revocazione che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi; pertanto, non è configurabile l'errore revocatorio qualora l'asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice (Cass. 04/04/2019, n. 9527).

5.6. Il carattere d'impugnazione eccezionale della revocazione, prevista per i soli motivi tassativamente indicati dalla legge, comporta l'inammissibilità di ogni censura non compresa nel novero di quelle indicate (Cass. 07/05/2014, n. 9865).6.Alla luce di tali consolidati principi occorre esaminare il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che si rivela inammissibile, in quanto non è corretta l’attribuzione alla Corte dell’assunto di fatto della titolarità dell’appartamento in capo al de cuius; entrambi i passaggi della motivazione, sopra riportati, sia quello relativo al terzo che quello relativo al quarto motivo, si fondano sulla considerazione che la C.T.R. abbia in tali termini ricostruito il fatto (tanto che la statuizione è di inammissibilità non potendo tale errore in fatto essere censurato come violazione di legge), sicchè viene ripo rtato anche il passaggio della relativa motivazione.

Il proprium dell ’ odierna censura è quindi in realtà l’errata interpretazione degli accertamenti in fatto compiuti dalla sentenza d’appello, il che è evidentemente estraneo ai motivi di revocazione come sopra delineati, attenendo all’errore di giudizio su un fatto sul quale, peraltro,vi è stata esplicita pronuncia.

7. Di conseguenza, il ricorso va dichiarato inammissibile , non denunciando un errore revocatorio; ne segue altresì che anche il ricorso iscritto al n. 7780/2022 va dichiarato inammissibile, anche alla luce di quanto esposto al paragrafo2, con condanna della ricorrente alle spese di lite in favore delle controricorrenti, che hanno svolto un’unica attività difensiva.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi; condanna [OSCURATO:PERSONA] a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore delle controricorrenti, che liquida in euro 5.800,00,oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7780/20 22 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura allegata al ricorso, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Andria, sito in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 290; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATEe AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore , domiciliat e in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che l e rappresenta e difende; -controricorrenti – REVOCAZIONEper la revocazione dell’ordinanza n. 41694 del 2021 depositata in data 27/12/2021 dalla Corte Suprema di Cassazione,non notificata; nonché sul ricorso iscritto al n.7819/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura allegata al ricorso, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Andria, sito in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 290; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore protempore; -intimata – nonché AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore; - intimata - per la revocazione dell’ordinanza n. 41694 del 2021 depositata in data 27/12/2021 dalla Corte Suprema di Cassazione, non notificata; udita la relazione della causa tenuta all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal relatore consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 3797/2014, depositata il 9/07/2014, di reiezione dell'appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile, per tardività, il suo ricorso per l'annullamento di due cartelle di pagamento notificatele nella qualità di erede; in particolare il giudice di appello, dopo aver premesso che il giudizio verteva solo sulla legittimità di una delle due cartelle, in quanto l'altra non era stata notificata alla ricorrente, aveva disatteso l'appello ritenendo che doveva riconoscersi in capo alla ricorrente la qualità di erede pure e semplice e non, come da questa invocato, di chiamata all'eredità, atteso che, pur essendo nel possesso dei beni ereditari, aveva omesso di redigere l'inventario nel termine previsto. La Corte di cassazione, con l’ordinanza impugnata, rigettò il ricorso. 2. Contro tale ordinanza propone ricorso per revocazione la contribuente, deducendo errore revocatorio su una circostanza di fatto decisiva ai fini della soluzione della controversia. Il ricorso è stato depositato e iscritto a ruolo due volte, assumendo il n. 7780 e il n. 7819 del 2022. Nel primo giudizio hannodepositato unico controricorso Agenzia delle entrateed Agenzia delle entrate Riscossione. Iricorsi sono s tat i fissat i per la camera di consiglio del 25 /05/ 2023 , ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31/08/2016, n. 168, conv. in l. 25/10/2016, n. 197 , per la quale la ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. Occorre preliminarmente disporre la riunione del giudizio iscritto al n. 7819/2022 al giudizio iscritto al n. 7780/2022, trattandosi di ricorsi proposti conto la medesima ordinanza. 2. Idue ricorsi iscritti appaiono di identico contenuto. Occorre appena evidenziare che in forza del principio di consumazione dell'impugnazione, la parte che abbia già proposto ricorso per cassazione può proporne un altro, in pendenza del termine per impugnare, solo quando il primo ricorso sia viziato ed il successivo miri a sostituire il precedente, dovendo altrimenti il secondo ricorso essere considerato inammissibile (Cass. 12/04/2011, n. 8306 ; Cass.26/09/2005, n. 18756; Cass. 11/11/2011, n. 23630 ha precisato che il principio trova applicazione anche all’impugnazione per revocazione).Nel caso di specie, il secondo ricorso,iscritto al n. RG 7819/2022, che peraltro non è stato espressamente proposto in considerazione di vizi del primo, alla luce di quantosi dirà in relazione a quest’ultimo, è da considerarsi inammissibile. 3. La ricorrente impugna l’ordinanza di questa Corte deducendo la sussistenza di un errore revocatorio, ai sensi dell’art. 391-bise dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., individuato nell’aver ritenuto che il padre della stessa fosse proprietario dell’immobile ove abitava, ciò in contrasto con gli atti del giudizio ed in particolare con le controdeduzioni depositate in appello da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 4. Occorre una breve ricostruzione del processo, secondo quanto esposto nel ricorso. 4.1. La ricorrente impugnava due cartelle di pagamento di cui aveva avuto conoscenza tramite estratto ruolo, assumendone l’omessa notifica. La C.T.P. dichiarava inammissibile l’impugnazione sull’assunto dell’avvenuta notificadelle cartelle in data 9 /09/ 2010 alla medesima in qualità di erede del padre. La C.T.R., sul motivo di appello costituito dalla mancanza di prova della qualità di erede, evidenziava che la contribuente dovesse, a lla data della notifica, considerarsi erede pura e semplice e non mera chiamata, in quanto non aveva redatto l’inventario neitermini di legge pur avendo continuato a vivere nell’abitazione del padre deceduto tanto da ricevere al medesimo indirizzo sia gli avvisi di accertamento prima che le cartelle di pagamento poi   , sull’assunto che   la giurisprudenza costantemente afferma il principio secondo il quale deve considerarsi possesso ai fini della norma citata la prosecuzione della abitazione nella casa del de cuius e l ’utilizzo dei beni ivi esistenti; a fronte di tale circostanza evidenziava che la rinuncia non poteva avere efficacia retroattiva a fronte di quella che doveva considerarsi ormaiacquisita qualità di erede. 4.2. La contribuente proponeva ricorso per cassazione con cui, per quanto qui ri leva, con il terzo motivo, deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 485, 519 e 521 cod.c iv . e 100 c od . p roc . c iv ., per aver la Commissione regionale ritenuto che ellafosse nel possesso dei beni del defunto e, in quanto tale, onerata della redazione dell'inventario ai fini dell'esclusione della qualità di erede puro e semplice, benché si fosse limitata a vivere in u n immobile che era condotto in locazione dal de cuius; con il quarto motivo la ricorrente lamentava la violazione e falsa applicazione degli artt. 485 e 2697 cod. civ. e 7 d.lgs. n. 546 del 1992, per aver la sentenza impugnata desunto la circostanza del possesso dei beni ereditari dalle sole allegazioni dell'Agenzia delle Entrate e di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ignorando le prove documentali dalla stessa offerte, senza attivare i propri poteri istruttori. 4.3. LaCorte dichiarava il terzo motivo inammissibile, in quanto esso poggiava sull'assunto che il de cuiusnon fosse proprietario, ma solo detentore in virtù di rapporto di locazione dell'immobile che abitava e che la figlia, odierna ricorrente, aveva continuato ad abitare dopo il decesso del genitore; - ta le assunto trova smentita nella sentenza di appello la quale afferma che “la sig. [OSCURATO:PERSONA] ... abbia inoltre continuato a vivere nell'abitazione del padre deceduto”, così rendendo palese l'accertamento della qualità di proprietario del de cuius sull'immobile in oggetto; - orbene, la deduzione del vizio di violazione di legge non determina, per ciò stesso, lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l'accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, occorrendo che l'accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (così, Cass., S.U., 12 novembre 2020, n. 25573); … pertanto, una siffatta cens ura non può che essere formulata se non assumendo l'accertamento di fatto, così come operato dal giudice del merito, in guisa di termine obbligato, indefettibile e non modificabile del sillogismo tipico del paradigma dell'operazione giuridica di sussunzione, là dove, diversamente (ossia ponendo in discussione detto accertamento), si verrebbe a trasmodare nella revisione della quaestio facti e, dunque, ad esercitarsi poteri di cognizione esclusivamente riservati al giudice del merito (cfr. Cass., ord., 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715). Altresì dichiarava, nella parte oggi rilevante, quanto all'omessa valutazione delle prove prodotte in giudizio, inammissibile anche il quarto motivo, risolvendosi in una critica della valutazione delle risultanze probatorie effettuata dalla Commissione regionale, che non può trovare ingresso in questa sede in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale e non può riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa (cfr. Cass. 28 novembre 2014, n. 25332; Cass., ord., 22 settembre 2014, n. 19959). 4.4. Il vizio revocatorio dedotto dalla ricorrente attiene all’esame di tali motiv i ed è individuato nella circostanza che fosse pacifico in atti che l’immobile non eradi proprietà del de cuius ma d a lui condotto in locazione, circostanza che escluderebbe il possesso dei beni ereditari in capo alla medesima ricorrente e quindi l’obbligo di redigere l’inventario dei beni, con la conseguente retroattività della rinuncia all’eredità. Il carattere pacifico della circostanza emergerebbe dagli atti del giudizio e in particolare dal controricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 5. L'art. 391-bis cod. proc. civ. stabilisce che «Se la se ntenza pronunciata dalla Corte di cassazione è affetta [...] da errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, numero 4), la parte interessata può chiederne [...] la revocazione». Quest'ultima disposizione prescrive che «Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione [...] se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa» e precisa che «Vi é questo errore quando la decisione é fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando é supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare». 5.1.La giurisprudenza di legittimità ha perimetrato l'errore di fatto tracciandone, in primo luogo, il confine rispetto alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto sostanziali o processuali, laddove l'errore di fatto riguarda solo l'erronea presupposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di fatti considerati nella loro dimensione storica di spazio e di tempo, non potendosi far rientrare nella previsione il vizio che, nascendo ad esempio da una falsa percezione di norme che contempli la rilevanza giuridica di questi stessi fatti, integri gli estremi dell'error iuris, sia che attenga ad obliterazione delle norme medesime, riconducibile all'ipotesi della falsa applicazione, sia che si concreti nella distorsione della loro effettiva portata, riconducibile all'ipotesi della violazione. Resta, quindi, esclusa dall'area del vizio revocatorio la sindacabilità di errori formatisi sulla base di una pretesa errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico- giuridico, perché siffatto tipo di errore, se fondato, costituirebbe un errore di giudizio, e non un errore di fatto (Cass., Sez. U., 27/12/2017, n. 30994; Cass., Sez. U., 11/04/2018, n. 8984; Cass. 14/04/2017, n. 9673, § 4-5). In sintesi, la combinazione dell'art. 391-bis e dell'art. 395 n. 4 non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione l'errore di diritto sostanziale o processuale e l'errore di giudizio o di valutazione. 5.2.L’errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., poi, deve consistere, al pari dell'errore revocatorio imputabile al giudice di merito, nell'affermazione o supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece, in modo indiscutibile, esclusa o accertata in base al tenore degli atti o dei documenti di causa; deve essere decisivo, nel senso che deve esistere un necessario nesso di causalità tra l'erronea supposizione e la decisione resa; deve presentare i caratteri della evidenza ed obiettività; infine, non deve cadere su un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata (Cass. 28/02/2007, n. 4640; Cass. 20/02/2006, n. 3652; Cass.11/04/2001, n. 5369). In particolare, il punto si può dire controverso quando sia, appunto, oggetto di controversia, ossia incerto e per questo dibattuto. È la contestazione di un fatto a renderlo incerto e a farlo divenire giustiziabile; il che comporta l'assoggettamento di esso al dibattito del processo. Per sciogliere l'incertezza che deriva dalla contestazione proposta da una delle parti, il giudice deve quindi valutare la contestazione stessa stabilendo se essa sia fondata, o no. Perciò se vi è valutazione del contrasto tra le parti, non può esservi alcuna svista percettiva. 5.3.Occorre ancora evidenziare che, con riguardo al sistema delle impugnazioni, la Costituzione non impone al legislatore ordinario altri vincoli oltre a quelli, previsti dall'art. 111 Cost., della ricorribilità per cassazione per violazione di legge di tutte le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, e che non appare irrazionale la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una propria specifica funzione, escludendone gli errori giuridici e quelli di giudizio o valutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito nei limiti dell'appello e del ricorso per cassazione (Cass. 16/09/2011, n. 18897). Gli approdi nomofilattici sopra ricostruiti trovano riscontro univoco nella giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 17 del 1986; Corte Cost. n. 36 del 1991; Corte Cost. n. 207 del 2009), laddove essa segue il percorso evolutivo del contenimento del rimedio revocatorio per le decisioni di legittimità ai soli casi di «sviste» o di «puri equivoci» e nega rilievo a pretesi errori di valutazione, così recependo il ristretto ambito dell'errore di fatto previsto dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. 5.4.Dunque l'interpretazione non solo letterale e sistematica, ma pure quella costituzionalmente e convenzionalmente orientata, degli artt. 391-bise 395 n. 4 portano a non ammettere la revocazione delle decisioni di legittimità della Corte di cassazione per pretesi errori giuridici (sostanziali o processuali) oppure circostanziali, diversi dalla mera svista su fatti non resi oggetto di controversia, rispondendo la «non ulteriore impugnabilità in generale» all'esigenza, tutelata come primaria dalle stesse norme della Carta fondamentale della CEDU, di conseguire l'immutabilità e definitività della pronuncia all'esito di un sistema variamente strutturato (Cass. 29/04/2016, n. 8472). 5.5. Con particolare riferimento alla deduzione di un errore nella lettura degli atti interni al giudizio di cassazione, Cass., Sez. U., 27/11/2019, n. 31032 ha precisato che l'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte le volte in cui la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto diricorso e, quindi, un errore di giudizio, in cui la revocazione non è ammissibile essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (Cass. 29/03/2022, n. 10040). Non è quindi idonea ad integrare errore revocatorio, rilevante ai sensi ed agli effetti di cui agli artt. 391-bise 395, n. 4) cod. proc. civ., la valutazione, ancorché errata, del contenuto degli atti di parte e della motivazione della sentenza impugnata, trattandosi di vizio costituente errore di giudizio e non di fatto. Analogamente rientra nell'attività valutativa, inidonea a integrare errore revocatorio, l'interpretazione del significato della sentenza impugnata, della quale la Corte di legittimità dà conto in motivazione (Cass. 27/04/2018, n. 10184); infine, d’altro canto, rientra fra i requisiti necessari della revocazione che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi; pertanto, non è configurabile l'errore revocatorio qualora l'asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice (Cass. 04/04/2019, n. 9527). 5.6. Il carattere d'impugnazione eccezionale della revocazione, prevista per i soli motivi tassativamente indicati dalla legge, comporta l'inammissibilità di ogni censura non compresa nel novero di quelle indicate (Cass. 07/05/2014, n. 9865).6.Alla luce di tali consolidati principi occorre esaminare il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che si rivela inammissibile, in quanto non è corretta l’attribuzione alla Corte dell’assunto di fatto della titolarità dell’appartamento in capo al de cuius; entrambi i passaggi della motivazione, sopra riportati, sia quello relativo al terzo che quello relativo al quarto motivo, si fondano sulla considerazione che la C.T.R. abbia in tali termini ricostruito il fatto (tanto che la statuizione è di inammissibilità non potendo tale errore in fatto essere censurato come violazione di legge), sicchè viene ripo rtato anche il passaggio della relativa motivazione. Il proprium dell ’ odierna censura è quindi in realtà l’errata interpretazione degli accertamenti in fatto compiuti dalla sentenza d’appello, il che è evidentemente estraneo ai motivi di revocazione come sopra delineati, attenendo all’errore di giudizio su un fatto sul quale, peraltro,vi è stata esplicita pronuncia. 7. Di conseguenza, il ricorso va dichiarato inammissibile , non denunciando un errore revocatorio; ne segue altresì che anche il ricorso iscritto al n. 7780/2022 va dichiarato inammissibile, anche alla luce di quanto esposto al paragrafo2, con condanna della ricorrente alle spese di lite in favore delle controricorrenti, che hanno svolto un’unica attività difensiva. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi; condanna [OSCURATO:PERSONA] a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore delle controricorrenti, che liquida in euro 5.800,00,oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della
Sentenza Cassazione n. 20571/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris