CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 maggio 2026
Cassazione n. 16428/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], in qualità dierede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, vialeParioli 47, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale sonorappresentati e difesi, giusta procura allegata alla memoria dicostituzione, con indicazione dell’indirizzo pec;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via GiacomoPuccini 10, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso,con indicazione degli indirizzi pec;- controricorrente -Numero registro generale 27977/2019Numero sezionale 2168/2025Numero di raccolta generale 16428/2026Data pubblicazione 27/05/2026avverso la sentenza n. 2716/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO,pubblicata il 19/6/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/9/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].In data 07\10\2014, [OSCURATO:PERSONA] impugnò, dinnanzi alTribunale di Pavia, la delibera assembleare del 17/4/2014 delCondominio Nereo con cui, con la maggioranza di 503 millesimi su 950presenti, era stata decisa l’istallazione di un ascensore sul lato sinistrodello stabile condominiale, al lato dell’ingresso, su istanza dellacondomina [OSCURATO:PERSONA], portatrice di disabilità.In particolare, [OSCURATO:PERSONA] denunciò la lesione del suo diritto diproprietà esclusiva per violazione delle distanze legali, stabilite dall’art.907 cod. civ. rispetto alla finestra della camera dei suoi figli,nell’appartamento in sua proprietà individuale, nonché il dannoarrecato dalla perdita di luminosità del locale; eccepì quindi sussistesseun pregiudizio alla stabilità e alla sicurezza e al decoro architettonico,perché la posizione dell’ascensore alterava la simmetria dell’edificio;eccepì pure il difetto del quorum di legge, atteso che l’opera, comedeliberata, non implicava un integrale abbattimento delle barrierearchitettoniche come previsto dalla l.13\1989, in quanto, secondo ilprogetto, l’ascensore raggiungeva soltanto l’ammezzato più vicino dellacondomina portatrice di disabilità e, pertanto, implicava differentimaggioranze per essere deliberata validamente.Nel contraddittorio con il [OSCURATO:PERSONA] e con l’intervento diEnrica Ardemagni, il Tribunale di Pavia, con sentenza n. 165\2016,rigettò l’impugnazione della delibera, condannando [OSCURATO:PERSONA] allespese.Con sentenza n.2716\2019, la Corte d’appello di Milano, nelcontraddittorio con [OSCURATO:PERSONA], erede della condomina ArdemagniRic. 2019 n. 27977 sez. S2 - Ad. 10-9-2025 -2-Numero registro generale 27977/2019Numero sezionale 2168/2025Numero di raccolta generale 16428/2026Data pubblicazione 27/05/2026deceduta nelle more, ha accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] e ha dichiaratola nullità della delibera condominiale impugnata, condannando ilCondominio Nereo all’immediata rimozione dell’ascensore in questionee, con l’erede, al rimborso delle spese del doppio grado.Per quel che qui rileva, la Corte d’appello ha richiamato ladisciplina dell’art. 2 della legge n. 13\1989, in cui è prevista laeseguibilità di opere atte ad eliminare barriere architettoniche in favoredi portatori di disabilità nei limiti in cui non rechino pregiudizio allastabilità o alla sicurezza dell’edificio, non ne alterino il decoroarchitettonico o non rendano talune parti comuni dell’edificio inservibiliall’uso o al godimento della cosa comune; ha, quindi, escluso ilpregiudizio alla sicurezza e alla stabilità, ma ha ritenuto il pregiudizioal decoro architettonico, considerando sul punto non rilevantel’autorizzazione da parte della competente autorità amministrativa inmateria paesaggistica per la non completa coincidenza tra l’impattodell’opera sul quadro paesaggistico generale, valutato nelprovvedimento e il rispetto dell’armonia costruttiva del singolo edificio;ha ritenuto pure sussistente il pregiudizio alla proprietà esclusiva di DeBlasio appellante perché l’istallazione ha ridotto la luminosità di unadelle stanze dell’appartamento, con conseguenze sulla vivibilitàdell’ambiente; ha aggiunto che, seppure è vero che la normativa sulledistanze è suscettibile di disapplicazione, è anche vero che ciò puòessere motivato soltanto da principi di solidarietà condominiale e chela collocazione dell’ascensore avrebbe dovuto essere dimostrata comeinevitabile, mentre nessuna prova decisiva sul punto era stata fornitadal Condominio; ha evidenziato, infine, che sarebbe stato possibileadottare accorgimenti, come oscuramenti delle pareti della cabina, perscongiurare la lesione della riservatezza di [OSCURATO:PERSONA] e che sussistevaun aumento del rischio di furti a causa della posizione dell’ascensore aridosso della finestra dell’abitazione del condomino.Ric. 2019 n. 27977 sez. S2 - Ad. 10-9-2025 -3-Numero registro generale 27977/2019Numero sezionale 2168/2025Numero di raccolta generale 16428/2026Data pubblicazione 27/05/2026Avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, ilCondominio Nereo e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di Ardemagnihanno proposto ricorso in cassazione, affidandolo ad un unico articolatomotivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente, deve rilevarsi la legittimazione di PaolaBernuzzi, quale erede della condomina [OSCURATO:PERSONA]: in tema dieliminazione delle barriere architettoniche, la l. n. 13 del 1989costituisce espressione di un principio di solidarietà sociale e perseguefinalità di carattere pubblicistico volte a favorire, nell'interessegenerale, l'accessibilità agli edifici, sicché il diritto al mantenimento eall'uso dei dispositivi antibarriera installati in presenza di un soggettoresidente con disabilità, non costituisce un diritto personale eintrasmissibile del condomino disabile, che possa estinguersi con lamorte dello stesso (Cass. Sez. 2, n. 3858 del 26/02/2016).Ciò chiarito e passando all’esame del ricorso, con l’unico motivo,articolato in sette profili, i ricorrenti hanno denunciato la violazione efalsa applicazione dell’art. 1120 ultimo comma cod. civ. in relazioneall’art. 2 comma terzo della legge 13/1989 e all’art. 2, 32 e 42 dellaCostituzione: la Corte d’Appello di Milano – a loro dire - avrebbeerroneamente ritenuto che la delibera condominiale del 17/4/2014,annullata, avesse avuto ad oggetto l’autorizzazione alla costruzionedell’ascensore, mentre in realtà aveva ad oggetto esclusivamente il suoposizionamento; rilevano, inoltre, che la Corte di appello avrebbedeciso la causa senza disporre la rinnovazione dell’istruttoria e sisarebbe discostata dalle conclusioni del c.t.u. senza confutarle dalpunto di vista tecnico.Sotto altro profilo (indicato come sub B), i ricorrenti sostengonoche il riscontro della lesione del decoro architettonico sarebbe illogicoe in contrasto con il parere favorevole emesso dall’autoritàRic. 2019 n. 27977 sez. S2 - Ad. 10-9-2025 -4-Numero registro generale 27977/2019Numero sezionale 2168/2025Numero di raccolta generale 16428/2026Data pubblicazione 27/05/2026amministrativa preposta alla tutela del paesaggio: l’art. 4 l.13\1989prevede infatti che, in caso di immobili inseriti in un contesto soggettoal vincolo paesaggistico, come nel caso di specie, vi debba essereun’autorità individuata ad hoc che conceda o non l’autorizzazione acostruire, sicché la Corte d’appello di Milano avrebbe erroneamenteritenuto questa autorizzazione insufficiente ai fini di garantire lasalvezza del decoro architettonico.Ancora, sotto altro profilo (sub C), i ricorrenti censurano lasentenza impugnata perché la Corte d’appello, prima di dichiarare nullala delibera per danni alla porzione di proprietà esclusiva di [OSCURATO:PERSONA],non avrebbe operato il bilanciamento degli opposti interessi in gioco;in particolare, non avrebbe correttamente applicato la l. 13\1989 el’art. 1102 cod. civ. perché non avrebbe effettuato un’adeguatacomparazione tra i pregiudizi del condomino [OSCURATO:PERSONA] e le esigenzeprimarie, costituzionalmente garantite, della condomina Ardemagni e,cioè, la sua possibilità di poter uscire di casa per ragioni di cura o disocializzazione; peraltro, ogni istallazione finalizzata all’eliminazionedelle barriere architettoniche realizzata su parte di un cortile o su unmuro comune, indispensabile per l’accessibilità all’edificio, rientra neipoteri spettanti ai singoli condomini ai sensi dell’art.1102 cod. civ.Sotto ulteriore profilo (sub D), i ricorrenti deducono che il Giudicedi secondo grado si sarebbe discostato dal parere tecnico reso dal c.t.u.sull’assenza di riduzione della luminosità senza addurre un pareretecnico di contenuto diverso.Sotto altro profilo (sub E) relativo al tema delle distanze, ilCondominio e l’erede della condomina lamentano che la Corte d’appelloabbia, senza adeguata motivazione, disatteso i pareri resi dai tecnicisecondo cui l’ascensore era realizzabile soltanto sul lato frontale delcondominio, dove era stato posizionato.Ric. 2019 n. 27977 sez. S2 - Ad. 10-9-2025 -5-Numero registro generale 27977/2019Numero sezionale 2168/2025Numero di raccolta generale 16428/2026Data pubblicazione 27/05/2026Con il profilo sub F, hanno denunciano che il Giudice d’appello,con riferimento al problema della privacy, avrebbe reso unamotivazione contraddittoria perché, da un canto, ha sostenuto che sidovessero adottare accorgimenti atti a scongiurare la lesione dellariservatezza e, d’altro canto, che tali accorgimenti avrebbero ridottoancor di più la luminosità del locale in proprietà individuale.Infine, con il profilo sub G, i ricorrenti criticano l’affermazionedella Corte di merito secondo cui l’ascensore renderebbel’appartamento di [OSCURATO:PERSONA] maggiormente esposto al rischio di furto,perché collocato in sua contiguità, a ridosso del muro condominiale, erilevano in proposito sia la mancata produzione di alcunadocumentazione comprovante furti o tentativi di furto sia la presenzadi una finestra dello stesso appartamento, posto al piano rialzato,posizionata a circa due metri dal suolo, sicché l’abitazione è facilmenteaccessibile in ogni caso, anche senza l’elevatore; questa motivazione,in ogni caso, sarebbe stata certamente resa in violazione dell’art.1120cod. civ. ultimo comma, in relazione all’art.2 comma 3 della l.13\1989e art.2, 32 e 42 Cost., in quanto da essa emergerebbe erroneamenteche il notorio incremento di fatti di furto prevale sui diritticostituzionalmente garantiti spettanti a un soggetto disabile.Tutti i profili di censura, da esaminarsi congiuntamente percontinuità di argomentazione, sono fondati.Come già affermato da questa Corte, nella valutazione dellegislatore, quale si desume dall'art. 1 della legge n.13/1989,l'installazione dell'ascensore o di altri congegni, con le caratteristicherichieste dalla normativa tecnica, idonei ad assicurare l'accessibilità,adattabilità e visitabilità degli edifici, costituisce elemento che devenecessariamente essere previsto dai progetti relativi alla costruzione dinuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici. Da taleindicazione si desume che nella valutazione del legislatore, l'ascensoreRic. 2019 n. 27977 sez. S2 - Ad. 10-9-2025 -6-Numero registro generale 27977/2019Numero sezionale 2168/2025Numero di raccolta generale 16428/2026Data pubblicazione 27/05/2026ed i congegni similari — ma, negli edifici con più di tre livelli fuori terrasolo l'ascensore - costituiscono una dotazione imprescindibile perl'approvazione dei relativi progetti edilizi potendo dunquefondatamente ritenersi che, sulla base della legislazione vigente,l'esistenza dell'ascensore possa senz'altro ritenersi funzionale adassicurare la vivibilità dell'appartamento e rivesta pertanto carattereessenziale.Tali prescrizioni, e la qualificazione in termini di essenzialità dellapresenza dell'ascensore negli edifici con più di tre livelli che neconsegue, seppure imposte per i nuovi edifici o per la ristrutturazionedi interi edifici, costituiscono necessariamente, per la loro assolutezza,un criterio di interpretazione anche per la soluzione dei potenzialiconflitti che dovessero verificarsi con riferimento alla necessità diadattamento degli edifici esistenti alle prescrizioni dell'art.2 dellastessa legge (così Cass. Sez. 2, n. 7938 del 28/03/2017, conindicazione dei precedenti rilevanti; cfr. anche nello stesso senso Cass.Sez. 2 Ordinanza n. 19087 del 2022).La Corte d’appello, invero, pur avendo richiamato la disciplinadell’art. 2 della legge n. 13\1989 ed escluso un pregiudizio allasicurezza e alla stabilità conseguente all’installazione, ha ritenutoinvece sussistente il pregiudizio al decoro architettonico, perché la lineacostruttiva della struttura risultava distonica; in particolare, haconsiderato irrilevante che l’autorità amministrativa competente ex art.4 l. n.13/1989 alle valutazioni concernenti il rispetto del vincolo storico-paesaggistico (a cui è sottoposta la zona in cui si trova l’immobilecondominiale) abbia reso un provvedimento favorevole all’installazioneperché ha ritenuto «la non completa coincidenza tra le esigenze posteda detta valutazione, concernenti l’impatto dell’opera sul quadropaesaggistico generale, con quelle correlate al decoro, inerentiall’armonia costruttiva del singolo edificio».Ric. 2019 n. 27977 sez. S2 - Ad. 10-9-2025 -7-Numero registro generale 27977/2019Numero sezionale 2168/2025Numero di raccolta generale 16428/2026Data pubblicazione 27/05/2026Inoltre, la Corte territoriale ha ritenuto sussistente anche il dannorealizzato alla proprietà esclusiva di [OSCURATO:PERSONA] appellante, perché,secondo l’art. 2 comma 3 l.13\1989, vi sarebbe divieto di realizzazionedell’opera in caso questa incida sulla godibilità anche solo delle particomuni: l’istallazione avrebbe ridotto, infatti, la luminosità di una dellestanze dell’appartamento che, tuttavia, ha riconosciuto come giàinferiore a quanto previsto dalla relativa normativa, comportandoevidenti ricadute sulla vivibilità dell’ambiente; ha aggiunto che,seppure è vero che la normativa sulle distanze è suscettibile didisapplicazione, è anche vero che ciò può essere motivato soltanto daprincipi di solidarietà condominiale e che dev’essere inevitabile, mentrenessuna prova decisiva era stata fornita dal Condominio in merito alfatto che la indubbia lesione della posizione del condomino [OSCURATO:PERSONA] inevitabile anche con l’adozione di diverse modalità costruttive;ha rilevato pure che sarebbe stato possibile adottare accorgimenti,come oscuramenti delle pareti della cabina, per scongiurare la lesionedella riservatezza di [OSCURATO:PERSONA] e che sussisteva un aumento del rischiodi furti a causa della posizione dell’ascensore a ridosso della finestradell’abitazione del condomino.Questa argomentazione non è conforme ai principi già elaboratiin materia.Come precisato da questa Corte (Sez. 2, n. 18334 del25/10/2012) la Corte costituzionale, nella sentenza n. 167 del 1999 -con cui fu dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1052 cod.civ., comma II, nella parte in cui non prevedeva che il passaggiocoattivo a favore di fondo non intercluso potesse essere concessodall'autorità giudiziaria quando questa riconoscesse la rispondenzadella relativa domanda alle esigenze di accessibilità degli edificidestinati ad uso abitativo - , osservò che la legislazione in tema dieliminazione delle barriere architettoniche aveva configurato laRic. 2019 n. 27977 sez. S2 - Ad. 10-9-2025 -8-Numero registro generale 27977/2019Numero sezionale 2168/2025Numero di raccolta generale 16428/2026Data pubblicazione 27/05/2026possibilità di agevole accesso agli immobili anche da parte di personecon ridotta capacità motoria, come requisito oggettivo quantoessenziale degli edifici privati di nuova costruzione a prescindere dallaconcreta appartenenza degli stessi a soggetti portatori di disabilità.Nel solco di tale orientamento, successivamente, questa Corte,con la sentenza n. 14786 del 2009, ha chiarito che la L. n. 13 del 1989,art. 2, comma 1, ha previsto un abbassamento del quorum richiestoper l'innovazione, indipendentemente dalla presenza di disabili, inrelazione ai quali è invece dettata la disposizione del comma 2, checonsente loro, in caso di rifiuto del condominio di assumere ledeliberazioni aventi ad oggetto le innovazioni atte ad eliminare negliedifici privati le barriere architettoniche, di installare a proprie speseservo scala o strutture mobili e modificare l'ampiezza delle ported'accesso al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agliascensori e alle rampe dei garage.Con la sentenza n. 12520 del 2010, è stato quindi affermato che,in materia condominiale, le norme relative ai rapporti di vicinatotrovano applicazione rispetto alle singole unità immobiliari soltanto inquanto compatibili con la concreta struttura dell'edificio e con laparticolare natura dei diritti e delle facoltà dei singoli proprietari,perché la coesistenza di più appartamenti in un unico edificio implicadi per sé il contemperamento dei vari interessi al fine dell'ordinatosvolgersi di quella convivenza che è propria dei rapporti condominiali.Questo contemperamento implica una valutazione più attenta eponderata quando coinvolga i diritti fondamentali dei disabili: comesottolineato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 167 del 1999,la legislazione relativa ai portatori di disabilità (e, per quel che quirileva, la L. 9 gennaio 1989, n. 13, recante «Disposizioni per favorire ilsuperamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edificiprivati») non si è limitata ad innalzare il livello di tutela in favore di taliRic. 2019 n. 27977 sez. S2 - Ad. 10-9-2025 -9-Numero registro generale 27977/2019Numero sezionale 2168/2025Numero di raccolta generale 16428/2026Data pubblicazione 27/05/2026soggetti, ma ha segnato, come la dottrina non ha mancato di rilevare,un radicale mutamento di prospettiva rispetto al modo stesso diaffrontare i loro problemi, considerati ora non più soltanto individuali,ma a carico dell'intera collettività. Conseguenza del mutamento diprospettiva e dell'affermarsi nella coscienza sociale del doverecollettivo di rimuovere preventivamente ogni possibile ostacolo allaesplicazione dei diritti fondamentali delle persone affette da disabilità,sono state le disposizioni generali per la costruzione degli edifici privatie per la ristrutturazione di quelli preesistenti, intese alla eliminazionedelle barriere architettoniche, indipendentemente dalla effettivautilizzazione degli edifici stessi da parte delle persone disabili. Un forteimpulso alla tutela dei disabili si è successivamente registrato anchesul piano internazionale: si pensi alla Convenzione delle [OSCURATO:PERSONA] diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, firmatadall'Italia in data 30 marzo 2007 e ratificata con L. 3 marzo 2009, n.18, che sottolinea l'obbligo degli Stati di rimuovere la condizione diminorità, che non nasce soltanto dalla condizione fisica del disabile, maanche dalla esistenza delle barriere che ne impediscono la pienapartecipazione alla vita sociale, e che pone attenzione specifica allaquestione dell'accessibilità. E ciò nel presupposto (Corte costituzionalen. 167 del 1999 cit.) che la socializzazione deve essere considerata unelemento essenziale, soprattutto per la salute dei soggetti portatori didisabilità, sì da assumere una funzione sostanzialmente terapeuticaassimilabile alle stesse pratiche di cura e riabilitazione (così, inmotivazione, Sez. 2 n. 18334/2012 cit.; nello stesso senso, tra lenumerose, Sez. 6 - 2, n. 6129 del 09/03/2017; Sez. 2, n. 7938 del28/03/2017).Risulta evidente, allora, che l’art. 2 della legge n. 13/1989, nellaformulazione in vigore alla data della decisione, già era interpretato nelsenso della necessaria graduazione della rilevanza degli interessi inRic. 2019 n. 27977 sez. S2 - Ad. 10-9-2025 -10-Numero registro generale 27977/2019Numero sezionale 2168/2025Numero di raccolta generale 16428/2026Data pubblicazione 27/05/2026gioco da comparare: questa interpretazione è stata, poi, codificata conla sopravvenuta modifica del suddetto art. 2, operata dall'articolo 10,comma 3, lettera a), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, conmodificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120; secondo lanuova formulazione, le innovazioni dirette ad eliminare le barrierearchitettoniche «non sono considerate in alcun caso di caratterevoluttuario ai sensi dell'articolo 1121, primo comma, del codice civile.Per la loro realizzazione resta fermo unicamente il divieto di innovazioniche possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza delfabbricato, di cui al quarto comma dell'articolo 1120 del codice civile».Diversamente, allora, da quanto affermato dalla Corte d’appellonella sentenza impugnata, l’avvenuta concessione dell’autorizzazioneprevista dall’art. 4 della l. 13/1989 è certamente significativa, perchéin una valutazione comparativa fra diversi interessi di forte rilevanzasociale, il legislatore ha ritenuto, anche prima della modifica del 2020all’art. 2, che gli interventi di natura edilizia volti a favorire ilsuperamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche, negli edificiprivati che pure siano sottoposti a disposizioni di tutela per il loroparticolare interesse paesaggistico o storico artistico, possano esserenon consentiti, dalle amministrazioni cui spetta l'esercizio delle funzionidi tutela, soltanto se recano un «serio pregiudizio» al bene tutelato. Èstato perciò chiarito (Consiglio di Stato , sez. VI, sentenza n. 905 del7/03/2016), che per effetto delle indicate disposizioni può essere ancheammesso un pregiudizio ad un bene che è tutelato, per il suoparticolare valore paesaggistico o storico artistico, tenuto conto delrilievo sociale che assumono (anche) le opere necessarie a eliminare lebarriere architettoniche, purché tale pregiudizio non sia serio e quindinon comprometta in modo rilevante il bene tutelato, nel senso che,«quando l'intervento edilizio è progettato al fine di eliminare le barrierearchitettoniche, le amministrazioni di tutela possono ritenere possibiliRic. 2019 n. 27977 sez. S2 - Ad. 10-9-2025 -11-Numero registro generale 27977/2019Numero sezionale 2168/2025Numero di raccolta generale 16428/2026Data pubblicazione 27/05/2026anche interventi in grado di arrecare un pregiudizio (purché non siarilevante) al bene tutelato e consentire, quindi, anche una parzialealterazione di un bene che altrimenti non potrebbe essere alterato».Ciò consente di considerare ulteriormente che la tutela del decoroarchitettonico è stata apprestata dal legislatore in considerazione delladiminuzione del valore che la sua alterazione arreca all'intero edificioe, quindi, anche alle singole unità immobiliari che lo compongono:pertanto, il Giudice del merito, per stabilire se in concreto vi sia statalesione di tale decoro, oltre ad accertare se esso risulti leso o turbato,avrebbe dovuto anche valutare – e ciò non ha fatto - se tale lesione oturbativa determinasse o non un deprezzamento dell'intero fabbricato,perché resta lecito il mutamento estetico che non cagioni un pregiudizioeconomicamente valutabile o che, pur arrecandolo, si accompagni aun'utilità che compensi l'alterazione architettonica che non sia di gravee appariscente entità (Sez. 2 n. 18334/2012 cit. e, ancor prima della l.n. 13/1989, Sez. 2, n. 4474 del 15/05/1987).In altri termini, erroneamente la Corte d’appello ha valutatol’alterazione del decoro architettonico senza concretamenteconfrontarne la portata e i risvolti pratici con il beneficiodell’abbattimento della barriera conseguente all’installazione.In tal senso, i tre precedenti invocati dal controricorrente (Cass.n. 14607/2012, n. 8852/2004 e n. 18350/2013 non sono conferentialla fattispecie in esame, poiché concernenti la valutazione del decoroin ipotesi differente dalla eliminazione delle barriere).Le censure dei ricorrenti sono fondate anche con riferimento allamancata valutazione della legittimità dell’innovazione in necessariacomparazione, ancora una volta, con la rilevanza dell’interesse protettodall’eliminazione delle barriere.La Corte d’appello ha richiamato in motivazione la sentenza n.12930/2012 che ha ritenuto nulla la delibera che, seppure adottata aRic. 2019 n. 27977 sez. S2 - Ad. 10-9-2025 -12-Numero registro generale 27977/2019Numero sezionale 2168/2025Numero di raccolta generale 16428/2026Data pubblicazione 27/05/2026maggioranza, decidendo l'installazione di un impianto di ascensorenell'interesse comune risulti lesiva dei diritti di un condomino sulle partidi sua proprietà esclusiva, perché l'art. 2 della legge 9 gennaio 1989n. 13, al terzo comma, contiene il richiamo all'art. 1120, commasecondo, «che vieta le innovazioni che rendano talune parti comunidell'edificio inservibili all'uso e al godimento anche di un solocondomino, comportandone una sensibile menomazione dell'utilità,secondo l'originaria costituzione della comunione».Devono tuttavia considerarsi le modifiche apportate sia agli art.1130 e 1131 cod. civ., sia – e soprattutto – le modifiche apportate allostesso primo comma dell’art. 2 come già evidenziate al punto 2.2.In riferimento alle prime, questa Corte ha accentuato nel tempola necessità di valutare le innovazioni in considerazione del necessarioprincipio di solidarietà condominiale e, soprattutto, del diritto dellepersone con disabilità: perciò è stato detto (Sez. 6 - 2, n. 6129 del2017) che nel valutare il contrasto delle opere, cui fa riferimento l'art.2 della legge n. 13/1989, con la specifica destinazione delle particomuni, sulle quali esse vanno ad incidere, occorre tenere conto altresìche la coesistenza di più unità immobiliari in un unico fabbricato implicadi per sé il contemperamento, al fine dell'ordinato svolgersi di quellaconvivenza che è propria dei rapporti condominiali, di vari interessi, trai quali deve includersi anche quello delle persone disabiliall'eliminazione delle barriere architettoniche, oggetto di un dirittofondamentale che prescinde dall'effettiva utilizzazione, da parte dicostoro, degli edifici interessati (Cass. Sez. 2, n. 18334 del25/10/2012). L'intervento innovativo approvato ai sensi dell'art. 2 dellalegge n. 13 del 1989 è, allora, legittimo quando produca, comunque,un risultato conforme alle finalità della legge, attenuando sensibilmentele condizioni di disagio nella fruizione del bene primario dell'abitazione(Cass. Sez. 6 - 2, n. 18147 del 26/07/2013).Ric. 2019 n. 27977 sez. S2 - Ad. 10-9-2025 -13-Numero registro generale 27977/2019Numero sezionale 2168/2025Numero di raccolta generale 16428/2026Data pubblicazione 27/05/2026A ciò deve aggiungersi che, come già rimarcato, la modificadell’art. 2 operata nel 2020 ha ulteriormente segnato i limiti dellavalutazione di legittimità dell’innovazione ex art. 1102 cod. civ.finalizzata all’eliminazione delle barriere laddove ne ha escluso («inalcun caso») il carattere voluttuario ai sensi dell'articolo 1121, primocomma, del codice civile e ha previsto che per la loro realizzazione«resti fermo unicamente» il divieto di arrecare pregiudizio alla stabilitào alla sicurezza del fabbricato, di cui al quarto comma dell'articolo 1120del codice civile.È evidente, allora, che i parametri di comparazione tra icontrapposti interessi sono divenuti particolarmente stringenti e nonrisultano adeguatamente utilizzati nella sentenza impugnata.In tal senso i primi tre profili di censura colgono nel segno.Quanto alle ulteriori censure, deve innanzitutto rilevarsi che iricorrenti hanno rappresentato, trattando il quinto profilo sub E eriproducendone testualmente il contenuto, che le perizie tecnichesvolte avevano evidenziato che la collocazione dell’ascensore là dove èstata posizionata era l’unica che rispettava più « vincoli registrati» neiluoghi: il motivo, ammissibile perché comunque individua consufficiente chiarezza il vizio dell’omesso esame di un fatto decisivo e,cioè, nella specie, il risultato di un’indagine tecnica, risulta certamentefondato, perché la Corte d’appello, a pag. 6, ha affermato che nonrisultava prova che il «sacrificio» derivante dalla inapplicabilità dellanormativa sulle distanze, imposto ai condomini in ipotesi dieliminazione delle barriere, fosse effettivamente «inevitabile» rispettoalla proprietà [OSCURATO:PERSONA].In tal senso, allora, la Corte territoriale non risulta averadeguatamente considerato tutti gli elementi istruttori raccolti,necessari alla comparazione tra l’interesse sotteso alla eliminazioneRic. 2019 n. 27977 sez. S2 - Ad. 10-9-2025 -14-Numero registro generale 27977/2019Numero sezionale 2168/2025Numero di raccolta generale 16428/2026Data pubblicazione 27/05/2026delle barriere e l’esercizio del diritto di proprietà da parte del singolocondomino [OSCURATO:PERSONA].Come riconosciuto nella stessa sentenza impugnata (pag. 6,secondo capoverso), questa Corte ha pure puntualizzato chel’indispensabilità dell'installazione di un ascensore, al finedell'eliminazione delle barriere architettoniche, rientrando, comedetto, nei poteri spettanti ai singoli condomini ai sensi dell'art. 1102cod. civ., rende inapplicabile in ambito condominiale la disciplinadettata dall'art. 907 cod. civ. sulla distanza delle costruzioni dallevedute, nonostante il richiamo ad essa operato nell'art. 3, commasecondo, della legge n. 13/1989 che deve invece intendersi riferito ai«fabbricati alieni» e, perciò, a un fabbricato distinto da quello comunee non a una unità immobiliare ubicata nell'edificio in condominio (Sez.2, n. 14096 del 03/08/2012; Sez. 2, n. 10852 del 16/05/2014; Sez. 2,n. 30838 del 2019, non mass.).Per altro verso, le norme relative ai rapporti di vicinato trovanoapplicazione rispetto alle singole unità immobiliari soltanto in quantocompatibili con la concreta struttura dell'edificio e con la particolarenatura dei diritti e delle facoltà dei singoli proprietari; pertanto, qualoraesse siano invocate in un giudizio tra condomini, il giudice di merito ètenuto ad accertare se la loro rigorosa osservanza non sia nel casoirragionevole, considerando che la coesistenza di più appartamenti inun unico edificio implica di per sé il contemperamento dei vari interessial fine dell'ordinato svolgersi di quella convivenza che è propria deirapporti condominiali (Sez. 2, n. 12520 del 21/05/2010; Sez. 2, n.1989 del 02/02/2016).In tal senso, allora, colgono nel segno anche i profili di censurasub D, F e G perché la Corte territoriale ha compiuto la comparazionetra gli interessi tutelati dalla l. n.13/1989 e il diritto del singolocondomino senza accertare l’indispensabilità della collocazioneRic. 2019 n. 27977 sez. S2 - Ad. 10-9-2025 -15-Numero registro generale 27977/2019Numero sezionale 2168/2025Numero di raccolta generale 16428/2026Data pubblicazione 27/05/2026dell’ascensore sulla base degli elementi raccolti o, in ipotesi di dubbio,provvedendo a una nuova indagine tecnica: in conseguenza, non hapotuto svolgere, ai fini di questa comparazione, un’adeguatavalutazione della effettiva compressione delle facoltà di godimentodella proprietà individuale da parte del condomino [OSCURATO:PERSONA], conparticolare riferimento alla luminosità del suo appartamento, al suodiritto alla riservatezza e alla sua sicurezza.In conclusione, il ricorso è perciò accolto e la sentenza impugnatadeve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversacomposizione perché provveda al riesame dell’impugnazione delladelibera in applicazione dei principi di diritto e dei rilievi in fattosuesposti, rinnovando la valutazione e il bilanciamento dei contrappostiinteressi, anche, se necessario, a mezzo di nuovo accertamentotecnico.Statuendo in rinvio, la Corte d’appello regolerà anche le spese dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, anche per lespese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezionecivile della Corte suprema di Cassazione del 10 settembre 2025.Il PresidenteLorenzo OriliaRic. 2019 n. 27977 sez. S2 - Ad. 10-9-2025 -16-