Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 giugno 2022

Cassazione n. 23833/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 6820/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rappresentate e difese come da procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via Panama n. 86 Oggetto: catasto [OSCURATO:PERSONA].

Est. [OSCURATO:PERSONA] - c ontroricorrent i - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 4131/06/19depositata in data 09 /0 7 /201 9; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrevano avverso l’avviso di accertamento notificatole con il quale era rideterminata la rendita catastale di due unità immobiliari di loro proprietà site in Roma nella microzona 17 Trionfale –Delle Vittorie ex art. 1 c. 335 della L. n. 311 del 2004; - la CTP di Roma rigettava il ricorso; gravavano tale pronuncia di appello le contribuenti; - con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l’appello ritenendo, in sintesi, difettoso l’atto di classamento in quanto mancante di un iter motivazionale adeguato; - ricorre a questa Corte l’[OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a un solo motivo; le contribuenti resistono con controricorso e hanno depositato memoria; Considerato che: - il solo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 c. 335 della L. n. 311 del 2004 nonché dei principi generali in tema di motivazione degli atti in materia catastale e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto privo di adeguata motivazione l’atto impugnato; - il motivo è infondato; - ritiene costantemente questa Corte (vedasi in termini Cass. Sez.6 - 5 , Ordinanza n. 31829 del 10/12/2018 ) che in tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi dell'art. 1, comma 335, della l. n. 311 del 2004 nell'ambito di una revisione parziale dei parametri Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] catastali della microzona nella quale l'immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, il provvedimento di riclassamento, dovendo porre il contribuente in grado di conoscere le concrete ragioni che lo giustificano – come evidenziato anche dalla sentenza della Corte Cost. n. 249 del 2017 – deve indicare i motivi per i quali i valori considerati abbiano determinato il suddetto scostamento, facendo riferimento agli atti da cui ha tratto impulso l'accertamento, costituiti dalla richiesta del Comune e dalla determinazione del direttore dell'Agenzia del territorio, nonché ai dati essenziali del procedimento estimativo delineati da tali fonti normative integrative che abbiano inciso sul classamento; - ancora, si è pr ecisato (in termini si veda Cass. Sez. 6 - 5,Ordinanza n. 9770 del 08/04/2019) che, i n tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi dell'art. 1, comma 335, della l. n. 311 del 2004 nell'ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona nella quale l'immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell'operazione, deve essere adeguatamente motivato in merito aglielementi che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, in modo che il contribuente sia posto in condizione di conoscere le ragioni che ne giustificano l'emanazione; - nel presente caso, come si evince dall’atto impu gnato la cui motivazione è trascritta in ricorso per cassazione, esso è effettivamente motivato mediante formule stereotipate e Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] meramente riproduttive di precetti normativi, facenti riferimento (come ha correttamente rilevato la CTR) al rapporto tra valore di mercato e valore catastale nella microzona senza alcuna indicazione degli elementi (qualità urbana del contesto, qualità ambientale, caratteristiche edilizie del fabbricato) che avrebbero legittimato il diverso classamento e l’aumento di rendita in contestazione; - pertanto, il ricorso è rigettato; - va poi rilevata la tardiva notifica del controricorso, posto in notifica via PEC in data 19 marzo 2020, il giorno successivo alla scadenza maturata il 19 marzo 2020; ne deriva l’inammissibilità dell’atto in parola e così pure della memoria in seguito depositata ad illustrazione del medesimo; - alla luce della sopra rilevata tardività, non vi è luogo alla liquidazione delle spese processuali a favore di parte controricorrente; - risultando soccombente una parte amme ssa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; p.q.m.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 6820/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rappresentate e difese come da procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via Panama n. 86 Oggetto: catasto [OSCURATO:PERSONA]. Est. [OSCURATO:PERSONA] - c ontroricorrent i - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 4131/06/19depositata in data 09 /0 7 /201 9; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrevano avverso l’avviso di accertamento notificatole con il quale era rideterminata la rendita catastale di due unità immobiliari di loro proprietà site in Roma nella microzona 17 Trionfale –Delle Vittorie ex art. 1 c. 335 della L. n. 311 del 2004; - la CTP di Roma rigettava il ricorso; gravavano tale pronuncia di appello le contribuenti; - con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l’appello ritenendo, in sintesi, difettoso l’atto di classamento in quanto mancante di un iter motivazionale adeguato; - ricorre a questa Corte l’[OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a un solo motivo; le contribuenti resistono con controricorso e hanno depositato memoria; Considerato che: - il solo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 c. 335 della L. n. 311 del 2004 nonché dei principi generali in tema di motivazione degli atti in materia catastale e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto privo di adeguata motivazione l’atto impugnato; - il motivo è infondato; - ritiene costantemente questa Corte (vedasi in termini Cass. Sez.6 - 5 , Ordinanza n. 31829 del 10/12/2018 ) che in tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi dell'art. 1, comma 335, della l. n. 311 del 2004 nell'ambito di una revisione parziale dei parametri Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] catastali della microzona nella quale l'immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, il provvedimento di riclassamento, dovendo porre il contribuente in grado di conoscere le concrete ragioni che lo giustificano – come evidenziato anche dalla sentenza della Corte Cost. n. 249 del 2017 – deve indicare i motivi per i quali i valori considerati abbiano determinato il suddetto scostamento, facendo riferimento agli atti da cui ha tratto impulso l'accertamento, costituiti dalla richiesta del Comune e dalla determinazione del direttore dell'Agenzia del territorio, nonché ai dati essenziali del procedimento estimativo delineati da tali fonti normative integrative che abbiano inciso sul classamento; - ancora, si è pr ecisato (in termini si veda Cass. Sez. 6 - 5,Ordinanza n. 9770 del 08/04/2019) che, i n tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi dell'art. 1, comma 335, della l. n. 311 del 2004 nell'ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona nella quale l'immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell'operazione, deve essere adeguatamente motivato in merito aglielementi che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, in modo che il contribuente sia posto in condizione di conoscere le ragioni che ne giustificano l'emanazione; - nel presente caso, come si evince dall’atto impu gnato la cui motivazione è trascritta in ricorso per cassazione, esso è effettivamente motivato mediante formule stereotipate e Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] meramente riproduttive di precetti normativi, facenti riferimento (come ha correttamente rilevato la CTR) al rapporto tra valore di mercato e valore catastale nella microzona senza alcuna indicazione degli elementi (qualità urbana del contesto, qualità ambientale, caratteristiche edilizie del fabbricato) che avrebbero legittimato il diverso classamento e l’aumento di rendita in contestazione; - pertanto, il ricorso è rigettato; - va poi rilevata la tardiva notifica del controricorso, posto in notifica via PEC in data 19 marzo 2020, il giorno successivo alla scadenza maturata il 19 marzo 2020; ne deriva l’inammissibilità dell’atto in parola e così pure della memoria in seguito depositata ad illustrazione del medesimo; - alla luce della sopra rilevata tardività, non vi è luogo alla liquidazione delle spese processuali a favore di parte controricorrente; - risultando soccombente una parte amme ssa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; p.q.m.
Sentenza Cassazione n. 23833/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris