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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 2026

Cassazione n. 21234/2026

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TRIB.

SORVEGLIANZA di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOVisti gli atti.Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.1. [OSCURATO:PERSONA] che l'unico argomento dedotto nel ricorso è manifestamente infondato.Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, è principio consolidato nellagiurisprudenza di legittimità che la mancata osservanza del termine di trenta giorni previstodall’art. 51-ter Ord. pen. per l'adozione della decisione del Tribunale di sorveglianza in ordinealla revoca della misura alternativa comporta unicamente la perdita di efficacia delprovvedimento di sospensione della misura stessa precedentemente adottato dal magistratodi sorveglianza, mentre non ha alcun rilievo in relazione al provvedimento di revoca (Sez. 7,n. 16600 del 12/11/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281309; Sez. 1, n. 44556 del 18/11/2010,Catalano, Rv. 248986).2.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore dellacassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TRIB. SORVEGLIANZA di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOVisti gli atti.Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.1. [OSCURATO:PERSONA] che l'unico argomento dedotto nel ricorso è manifestamente infondato.Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, è principio consolidato nellagiurisprudenza di legittimità che la mancata osservanza del termine di trenta giorni previstodall’art. 51-ter Ord. pen. per l'adozione della decisione del Tribunale di sorveglianza in ordinealla revoca della misura alternativa comporta unicamente la perdita di efficacia delprovvedimento di sospensione della misura stessa precedentemente adottato dal magistratodi sorveglianza, mentre non ha alcun rilievo in relazione al provvedimento di revoca (Sez. 7,n. 16600 del 12/11/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281309; Sez. 1, n. 44556 del 18/11/2010,Catalano, Rv. 248986).2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore dellacassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 21234/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris