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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 345/1992

ECLI:IT:COST:1992:345
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

1. - La Corte di appello di Napoli, con ordinanza emessa il 13 novembre 1991 nel corso del procedimento volto alla adozione ordinaria di [OSCURATO:PERSONA], maggiore di età, da parte di [OSCURATO:PERSONA], in presenza di un figlio legittimo (maggiore di età ma incapace a prestare consenso perché interdetto per infermità di mente) di costei, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 291 del codice civile, nella parte in cui non consente che si possa procedere all'adozione di persone maggiori di età, in presenza di figli legittimi o legittimati dell'adottante, incapaci di esprimere il consenso perché interdetti.

La Corte di appello di Napoli ricorda che la Corte costituzionale, con sentenza n. 557 del 1988, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 291 del codice civile, nella parte in cui non consente l'adozione a persone con discendenti legittimi o legittimati, maggiorenni e consenzienti.

Sarebbe incongruo, ad avviso del giudice a quo, negare l'adozione ordinaria a coloro che hanno figli incapaci, i quali non possono esprimere il loro consenso.

Per essi il tutore potrebbe prestare assenso all'adozione con il controllo del giudice tutelare, seguendo una soluzione non estranea al nostro ordinamento, che prevede la sostituzione della volontà di soggetti incapaci anche in altri istituti di diritto familiare.

Il giudice rimettente osserva inoltre, con riferimento al principio di uguaglianza, che non appare razionale assicurare esclusivamente ai figli maggiorenni e capaci i vantaggi di carattere morale ed affettivo che possono essere collegati all'adozione e negare invece a soggetti più deboli e bisognosi (quali gli interdetti) ogni opportunità di vedere consolidati a livello giuridico vincoli affettivi protrattisi nel tempo.

L'adozione ordinaria si incentrerebbe sull'interesse dell'adottante alla continuazione del nome e della titolarità del patrimonio, ma non prescinde dall'interesse dell'adottando, come si evince dall'art. 297 del codice civile.

L'esigenza di salvaguardare i diritti dei membri della famiglia legittima non potrebbe comportare limitazioni eccessive, come tali irrazionali, rispetto allo scopo perseguito.

Limitazioni che sarebbero prive di qualsiasi giustificazione se impedissero il ricorso all'adozione anche nei casi in cui non si prospetta alcun pregiudizio per i figli legittimi o legittimati dell'adottante.

2. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte non si sono costituite parti private né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

1. - La Corte di appello di Napoli dubita della legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 291 del codice civile, nella parte in cui non permette a chi ha figli legittimi o legittimati maggiorenni, ma incapaci di esprimere il proprio assenso, di adottare altra persona maggiore di età.

2. - La questione è stata sollevata a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 291 del codice civile "nella parte in cui non consente l'adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti" (sentenza n. 557 del 1988).

Con la stessa sentenza la Corte ha rilevato che nel sistema normativo vigente l'esistenza del coniuge non impedisce, sempre che questi presti il suo assenso (art. 297, primo comma, del codice civile), di procedere alla adozione, ed ha affermato che non sussiste un motivo razionale per ritenere sufficientemente tutelata la posizione del coniuge, attraverso la previsione del suo assenso, e per non disporre analogamente nella situazione, valutata come sostanzialmente identica, dei discendenti legittimi o legittimati maggiorenni.

3. - La questione ora sollevata dalla Corte di appello di Napoli ha per logico presupposto la ritenuta necessità ed inderogabilità della manifestazione di volontà, da parte del figlio legittimo o legittimato, in ordine alla adozione di altra persona maggiorenne voluta dal proprio genitore.

Si tratta di una prospettazione che non tiene adeguatamente conto della specifica disciplina normativa dettata dall'art. 297, secondo comma ultima parte, del codice civile, per il caso in cui sia impossibile ottenere l'assenso all'adozione, per incapacità delle persone chiamate ad esprimerlo.

In tal caso il Tribunale può egualmente pronunziare l'adozione, con le modalità previste dall'art. 297 del codice civile, apprezzando gli interessi indicati nella stessa disposizione.

Questa specifica disciplina, pur se inserita nel contesto delle disposizioni relative all'assenso del coniuge e dei genitori, assume, nel rispetto del tenore letterale del testo normativo che si riferisce a tutte le persone chiamate ad esprimere il proprio assenso alla adozione, un significato ed un contenuto generale e quindi, a seguito della sentenza di questa Corte n. 557 del 1988, deve essere applicata anche ai discendenti legittimi o legittimati dell'adottante, quando è impossibile ottenere il loro assenso per incapacità.

La questione di legittimità costituzionale, così ricostruito il sistema normativo, è dunque infondata.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 291 del codice civile, sollevata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte di appello di Napoli con ordinanza emessa il 13 novembre 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1992.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: [OSCURATO:PERSONA] Depositata in cancelleria il 20 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - La Corte di appello di Napoli, con ordinanza emessa il 13 novembre 1991 nel corso del procedimento volto alla adozione ordinaria di [OSCURATO:PERSONA], maggiore di età, da parte di [OSCURATO:PERSONA], in presenza di un figlio legittimo (maggiore di età ma incapace a prestare consenso perché interdetto per infermità di mente) di costei, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 291 del codice civile, nella parte in cui non consente che si possa procedere all'adozione di persone maggiori di età, in presenza di figli legittimi o legittimati dell'adottante, incapaci di esprimere il consenso perché interdetti. La Corte di appello di Napoli ricorda che la Corte costituzionale, con sentenza n. 557 del 1988, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 291 del codice civile, nella parte in cui non consente l'adozione a persone con discendenti legittimi o legittimati, maggiorenni e consenzienti. Sarebbe incongruo, ad avviso del giudice a quo, negare l'adozione ordinaria a coloro che hanno figli incapaci, i quali non possono esprimere il loro consenso. Per essi il tutore potrebbe prestare assenso all'adozione con il controllo del giudice tutelare, seguendo una soluzione non estranea al nostro ordinamento, che prevede la sostituzione della volontà di soggetti incapaci anche in altri istituti di diritto familiare. Il giudice rimettente osserva inoltre, con riferimento al principio di uguaglianza, che non appare razionale assicurare esclusivamente ai figli maggiorenni e capaci i vantaggi di carattere morale ed affettivo che possono essere collegati all'adozione e negare invece a soggetti più deboli e bisognosi (quali gli interdetti) ogni opportunità di vedere consolidati a livello giuridico vincoli affettivi protrattisi nel tempo. L'adozione ordinaria si incentrerebbe sull'interesse dell'adottante alla continuazione del nome e della titolarità del patrimonio, ma non prescinde dall'interesse dell'adottando, come si evince dall'art. 297 del codice civile. L'esigenza di salvaguardare i diritti dei membri della famiglia legittima non potrebbe comportare limitazioni eccessive, come tali irrazionali, rispetto allo scopo perseguito. Limitazioni che sarebbero prive di qualsiasi giustificazione se impedissero il ricorso all'adozione anche nei casi in cui non si prospetta alcun pregiudizio per i figli legittimi o legittimati dell'adottante. 2. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte non si sono costituite parti private né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. 1. - La Corte di appello di Napoli dubita della legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 291 del codice civile, nella parte in cui non permette a chi ha figli legittimi o legittimati maggiorenni, ma incapaci di esprimere il proprio assenso, di adottare altra persona maggiore di età. 2. - La questione è stata sollevata a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 291 del codice civile "nella parte in cui non consente l'adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti" (sentenza n. 557 del 1988). Con la stessa sentenza la Corte ha rilevato che nel sistema normativo vigente l'esistenza del coniuge non impedisce, sempre che questi presti il suo assenso (art. 297, primo comma, del codice civile), di procedere alla adozione, ed ha affermato che non sussiste un motivo razionale per ritenere sufficientemente tutelata la posizione del coniuge, attraverso la previsione del suo assenso, e per non disporre analogamente nella situazione, valutata come sostanzialmente identica, dei discendenti legittimi o legittimati maggiorenni. 3. - La questione ora sollevata dalla Corte di appello di Napoli ha per logico presupposto la ritenuta necessità ed inderogabilità della manifestazione di volontà, da parte del figlio legittimo o legittimato, in ordine alla adozione di altra persona maggiorenne voluta dal proprio genitore. Si tratta di una prospettazione che non tiene adeguatamente conto della specifica disciplina normativa dettata dall'art. 297, secondo comma ultima parte, del codice civile, per il caso in cui sia impossibile ottenere l'assenso all'adozione, per incapacità delle persone chiamate ad esprimerlo. In tal caso il Tribunale può egualmente pronunziare l'adozione, con le modalità previste dall'art. 297 del codice civile, apprezzando gli interessi indicati nella stessa disposizione. Questa specifica disciplina, pur se inserita nel contesto delle disposizioni relative all'assenso del coniuge e dei genitori, assume, nel rispetto del tenore letterale del testo normativo che si riferisce a tutte le persone chiamate ad esprimere il proprio assenso alla adozione, un significato ed un contenuto generale e quindi, a seguito della sentenza di questa Corte n. 557 del 1988, deve essere applicata anche ai discendenti legittimi o legittimati dell'adottante, quando è impossibile ottenere il loro assenso per incapacità. La questione di legittimità costituzionale, così ricostruito il sistema normativo, è dunque infondata. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 291 del codice civile, sollevata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte di appello di Napoli con ordinanza emessa il 13 novembre 1991. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1992. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: [OSCURATO:PERSONA] Depositata in cancelleria il 20 luglio 1992. Il direttore della cancelleria: [OSCURATO:PERSONA]