CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 gennaio 2023
Cassazione n. 06154/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11688/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 95, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. –RICORRENTE – contro [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, Piazza delle [OSCURATO:PERSONA] n. 1, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 2169 /201 7 , depositata in data 20.12.2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17.1.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha ottenuto dal Tribunale di Bari sei decreti ingiuntivi nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. per il pagamento del Oggetto:pagamento corrispettivo di attività di consulenza e assistenza, prestata in periodi diversi, in virtù dell’incarico conferito in data 16.7.2002. L’ingiunta ha proposto distinte opposizioni, deducendo che, a seguito di un incendio, era stata sospesa ogni attività presso lo stabilimento di Putignano, condotto in affitto dall’opponente, e che nessuna attività di consulenza era stata prestata. Ha chiesto di revocare le ingiunzioni e di respingere la domanda di pagamento, con attribuzione delle spese processuali. Si è costituita l’opposta, insistendo nelle proprie richieste. Il Tribunale, con sentenze nn. 28/2013, 29/2013, 30/2013, 31/2013, 32/2013 e 33/2013, ha confermato i decreti opposti, regolando le spese. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto distinte impugnazioni, poi riunite; all’esito il Giudice territorialeha integralmente riformato la decisione. Dopo aver respinto l’eccezione di abusivo frazionamento del credito, la sentenza ha stabilito che la lettera di incarico del 16/7/2002 non prevedeva il pagamento del compenso anche qualora la consulenza e l’assistenza tecnica non fossero state prestate, osservando che le clausole contrattuali mostravamo che l’incarico era funzionalmente e inscindibilmente collegato alla gestione dello stabilimento ubicato in Putignano e che il rapporto di consulenza sarebbe venuto meno al momento della cessazione o della risoluzione anticipata dell’affitto di azienda. Ha evidenziato che altra pronuncia di appello (n. 194/2016) aveva stabilito, sulla base delle deposizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la produzione presso l’impianto di Putignano era stata interrotta a causa di un incendio, che il capannone era stato sequestrato e che gli operai si erano rifiutati di ri e ntrare al lavoro una volta sbloccato l'ingresso al capannone secondario, per il timore della presenza di residui di amianto ed erano stati – di conseguenza – licenziati , per cui l’attività era definitivamente cessata. La documentazione depositata in giudizio dalla [OSCURATO:SOCIETA]. provava lo svolgimento delle attività di gestione ordinaria ma non delle diverse prestazioni contemplate nella lettera di incarico(consistenti nella definizione delle strategie di acquisizione di fette di mercato nei quali la Mataf collocava i prodotti, nella definizione e lo sviluppo dei metodi di gestione della clientela e dei sistemi di produzione tipici, nella formulazione di capitolati tecnici e nella formazione del personale della [OSCURATO:SOCIETA].), concludendo che la ricorrente non potesse esigere alcun compenso. La cassazione della sentenza è chiesta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. con ricorso in tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha depositato controricorso. In prossimità dell’adunanza camerale le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis 1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo d enuncia la violazione di legge, l’errata interpretazione della volontà delle parti e l’errata qualificazione del contratto del 16.7.2002, per aver la sentenza ritenuto che le parti avessero perfezionato un appalto di servizi a carattere continuativo, trascurando che la ricorrente era tenuta ad svolgere attività di consulenza ed assistenza diretta all’acquisizione di nuovi mercati, lo sviluppo dei metodi di gestione della clientela, la formulazione di capitolati tecnici e la formazione del personale, tutte prestazioni, analiticamente menzionate nella lettera di incarico, non riferibili alla sola gestione dell’opificio di Putignano, avendo la Ico propri stabilimenti anche in Pescara, Foggia, Sambuceto e Corato. Si assume inoltre che solo la cessazione del fitto d’azienda dell’impianto di Putignano avrebbe fatto venir meno il rapporto di consulenza, affitto che però era proseguito anche dopo l’aprile 2004, e che le parti avevano concordato il pagamento di un corrispettivo unico da versare in rate mensili proprio perché l’attività cui era tenuta la ricorrente poteva essere richiesta in ogni momento e non con cadenza mensile, non configurandosi un appalto di servizi a carattere continuativo o periodico, ma un contratto atipico di consulenza la cui esecuzione esigeva che la committente formulasse richiesta delle singole prestazioni di cui aveva necessità, in mancanza della quale nessuna attività era dovuta, ferma però la spettanza del compenso. Il secondo motivo denuncia – genericamente – la violazione di legge el’errata valutazione dell’onere della prova, per aver la Corte di merito escluso che la ricorrente avesse dato prova di aver eseguito le prestazioni oggetto dell’incarico, non considerando che le singole prestazioni di assistenza o consulenza erano dovute solo ove richieste di volta in volta dalla committente, per cui, in mancanza di istanze in tal senso, la prova del regolare adempimento del contratto era superflua. Inoltre, poiché il compenso era calcolato su base annuale, senza alcun riferimento a parametri quantitativi( quale ad es. il numero di richieste da parte della committente) , il pagamento doveva aver luogo in ogni caso, restando comunque escluso qualsiasi collegamento esclusivo con l’operatività dello stabilimento di Putignano, salvo che in caso di scadenza o cessazione dell’affitto. Il terzo motivo denuncia l’errata valutazione delle prove su un punto decisivo della causa, per aver la sentenza trascurato che lo stabilimento di Putignano era stato solo parzialmente distrutto dall’incendio del 2003, avendo interessato un unico capannone, e che era rimasto operativo anche per l’attività ordinaria ben oltre l’aprile 2004. 2. I tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. Come eccepito nel controricorso, la diretta correlazione tra le attività oggetto della lettera di incarico del 16.7.2002 e la prosecuzione delle attività presso l’impianto di Putignano (nel senso che il contratto poteva considerarsi efficace solo e finché il sito fosse rimasto operativo) e – quindi – l’intervenuta cessazione del rapporto a causa della definitiva inattività dell’opificio di Putignano sono questioni in fatto definite da altra pronuncia della Corte di appello di Bari (n. 194/2016), passata in giudicato a seguito dell’ordinanza di questa Corte n. 23950/2020, resa tra le stesse parti, la quale,sebbene relativa ad un diverso periodo temporale, si fonda sulla medesima lettera di incarico e sulle stesse vicende dedotte in questa sede. Su tali aspetti è quindi preclusa una diversa valutazione in questa sede. Con il precedente giudicato era stato già stabilito che il contratto non prevedeva affatto che il compenso dovesse essere erogato a prescindere dallo svolgimento dell’attività di consulenza, precisando che –al contrario - l’incarico sarebbe divenuto inefficace un a volta cessata l’operatività del sito, ipotesi evidentemente interpretata in senso ampliativo dalla Corte di merito, come non esclusivamente riferibile alla cessazione – sotto il pro filo strettamente giuridico - dell’affitto di azienda. Era inoltre stato evidenziato il “collegamento funzionale inscindibile tra le prestazioni di assistenza e consulenza e l’attività svolta presso lo stabilimento di Putignano”, oltre al fatto che “l’attività presso l’opificio di Putignano si era fermata completamente ” (cfr. ordinanza n. 23950/2020, pag. 4). In questo contesto e proprio in virtù di tale legame funzionale, anche con la sentenza impugnata si è stabilito che “non essendo possibile svolgere alcuna attività aziendale presso la sede di Putignano (divenuta inattiva a seguito del licenziamento dei dipendenti), neppure l’attività di consulenza poteva esser svolta” (cfr., sentenza, pag. 4). La circostanza che l’esecuzione del contratto fosse subordinato alle specifiche richieste della committenza ogni qual volta se ne fosse posta la necessità e il fatto che il compenso, quantificato in un importo annuale, fosse dovuto in ogni caso appaiono del tutto irrilevanti, dato l’accertamento – con sentenza passata in giudicato - che qualsivoglia obbligo contrattuale, sia di prestazione che di pagamento, era venuto precedentemente meno a causa della caducazione del titolo negozialeposto a fondamento della domanda monitoria. Per altro verso, la Corte di merito ha respinto la domanda di pagamento non già in applicazione del criterio formale dell’onere della prova dell’adempimento, ma per la ritenuta impossibilità di dar corso all’esecuzione del rapporto: non rileva – pertanto - che alla [OSCURATO:SOCIETA]. non fosse ascrivibile, in proposito, alcun addebito. Anche la definitiva cessazione dell’attività presso l’impianto di Putignano è – come detto - coperta dal giudicato esterno quale circostanza di fatto che ha dato luogo al rigetto della richiesta di pagamento del compenso, pur se riguardante un diverso periodo, pronunciata con sentenza della Corte d’appello di Bari n. 194/2016 (cfr. ordinanza n. 23950/2020, pag. 4). Il ricorso è quindi respinto, con aggravio di spese secondo soccombenza. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad € 6000,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Cos