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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 07455/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo nel procedimento penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore della Repubblica ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo, in funzione cautelare, che in parziale accoglimento dell'appello cautelare proposto da [OSCURATO:PERSONA], sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nei territori delle regioni Sicilia, Calabria e Campagna e quella dell'obbligo di dimora fuori dai territori indicati, con limitazioni temporali di uscita da casa, disposta dal G.I.P. ai sensi dell'art. 307 cod.proc.pen., ha annullato l'ordinanza medesima limitatamente alla parte in cui applica la misura cautelare del divieto di dimora nei territori di Calabria e Campagna e quella dell'obbligo di dimora fuori dai territori indicati.

2. Deduce il ricorrente il vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione alla ritenuta inesistenza dei contatti tra il [OSCURATO:PERSONA] e appartenenti a contesti delinquenziali della Calabria e Campagna come risultante dalle attività di pg compendiate nell'annotazione (pp. 901- 906) di PG del 16 settembre 2021, allegata ai fini dell'autosufficienza del ricorso, nella quale emergeva il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] negli acquisti di ingenti carichi di sostanza stupefacenti effettuati nelle regioni indicate ove si recava, in un contesto nel quale risulta essersi trasferito a [OSCURATO:PERSONA], da cui il vizio di motivazione in punto adeguatezza delle misure applicate limitatamente all'esclusione del divieto di dimora nelle regioni Calabria e Campagna e correlato obbligo di dimora fuori dai medesimi territori.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso è fondato.

Come osservato dal Procuratore generale nella requisitoria scritta, la motivazione appare contraddittoria e, in parte, assente, sotto il profilo della adeguatezza della misura - come delimitata dalla pronuncia di annullamento del tribunale cautelare - del divieto di dimora e dell'obbligo di dimora alla sola Sicilia.

Il provvedimento impugnato, pur avendo diffusamente motivato in ordine all'attualità dei pericula derivanti dal ruolo apicale rivestito dal [OSCURATO:PERSONA] nella famiglia mafiosa di [OSCURATO:PERSONA], ha annullato le misure - applicate cumulativamente - del divieto di dimora in Calabria e Campania, senza fornire alcuna motivazione, bensì limitandosi ad affermare l'assenza di collegamenti con le realtà criminali di tali regioni.

Oltre all'assertività della motivazione, viene altresì in rilievo, come argomentato dal Procuratore ricorrente sulla scorta degli atti allegati al ricorso, un profilo di contraddizione logica atteso che il ruolo apicale rivestito nell'ambito di una delle più 'potenti' cosche mafiose di [OSCURATO:PERSONA] non può essere ritenuto 'neutro' rispetto alla possibilità di attivare collegamenti con le mafie storiche delle regioni limitrofe, anch'esse ad altissima densità mafiosa, in un contesto nel quale il Procurare ricorrente ha allegato atti di indagine dai quali emergono i contatti accertati per l'acquisto di stupefacenti provenienti proprio dalla Campania.Si impone l'annullamento dell'ordinanza con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Palermo.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo competente ai sensi dell'art. 309 comma 7 cod.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo nel procedimento penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo, in funzione cautelare, che in parziale accoglimento dell'appello cautelare proposto da [OSCURATO:PERSONA], sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nei territori delle regioni Sicilia, Calabria e Campagna e quella dell'obbligo di dimora fuori dai territori indicati, con limitazioni temporali di uscita da casa, disposta dal G.I.P. ai sensi dell'art. 307 cod.proc.pen., ha annullato l'ordinanza medesima limitatamente alla parte in cui applica la misura cautelare del divieto di dimora nei territori di Calabria e Campagna e quella dell'obbligo di dimora fuori dai territori indicati. 2. Deduce il ricorrente il vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione alla ritenuta inesistenza dei contatti tra il [OSCURATO:PERSONA] e appartenenti a contesti delinquenziali della Calabria e Campagna come risultante dalle attività di pg compendiate nell'annotazione (pp. 901- 906) di PG del 16 settembre 2021, allegata ai fini dell'autosufficienza del ricorso, nella quale emergeva il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] negli acquisti di ingenti carichi di sostanza stupefacenti effettuati nelle regioni indicate ove si recava, in un contesto nel quale risulta essersi trasferito a [OSCURATO:PERSONA], da cui il vizio di motivazione in punto adeguatezza delle misure applicate limitatamente all'esclusione del divieto di dimora nelle regioni Calabria e Campagna e correlato obbligo di dimora fuori dai medesimi territori. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è fondato. Come osservato dal Procuratore generale nella requisitoria scritta, la motivazione appare contraddittoria e, in parte, assente, sotto il profilo della adeguatezza della misura - come delimitata dalla pronuncia di annullamento del tribunale cautelare - del divieto di dimora e dell'obbligo di dimora alla sola Sicilia. Il provvedimento impugnato, pur avendo diffusamente motivato in ordine all'attualità dei pericula derivanti dal ruolo apicale rivestito dal [OSCURATO:PERSONA] nella famiglia mafiosa di [OSCURATO:PERSONA], ha annullato le misure - applicate cumulativamente - del divieto di dimora in Calabria e Campania, senza fornire alcuna motivazione, bensì limitandosi ad affermare l'assenza di collegamenti con le realtà criminali di tali regioni. Oltre all'assertività della motivazione, viene altresì in rilievo, come argomentato dal Procuratore ricorrente sulla scorta degli atti allegati al ricorso, un profilo di contraddizione logica atteso che il ruolo apicale rivestito nell'ambito di una delle più 'potenti' cosche mafiose di [OSCURATO:PERSONA] non può essere ritenuto 'neutro' rispetto alla possibilità di attivare collegamenti con le mafie storiche delle regioni limitrofe, anch'esse ad altissima densità mafiosa, in un contesto nel quale il Procurare ricorrente ha allegato atti di indagine dai quali emergono i contatti accertati per l'acquisto di stupefacenti provenienti proprio dalla Campania.Si impone l'annullamento dell'ordinanza con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Palermo. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo competente ai sensi dell'art. 309 comma 7 cod.
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