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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29479/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1.[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di SALERNO, con sentenza in data 05/10/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di SALERNO, in data 02/07/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art.75, comma 2, D.Igs. n. 159 del 2011 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la violazione di legge (art. 146-bis d.lgs. n. 271 del 1989) perché l'udienza si è svolta senza la presenza del detenuto che aveva fatto richiesta di partecipazione a distanza.

Il ricorso è inammissibile poiché la questione non è documentata e il procedimento si è svolto con il rito scritto per l'emergenza COVID, senza che il difensore presentasse conclusioni o istanze.

Del resto, il ricorso non si confronta con la rilevata tardività dell'appello, sicchè le questioni poste non sono comunque decisive.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1.[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di SALERNO, con sentenza in data 05/10/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di SALERNO, in data 02/07/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art.75, comma 2, D.Igs. n. 159 del 2011 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la violazione di legge (art. 146-bis d.lgs. n. 271 del 1989) perché l'udienza si è svolta senza la presenza del detenuto che aveva fatto richiesta di partecipazione a distanza. Il ricorso è inammissibile poiché la questione non è documentata e il procedimento si è svolto con il rito scritto per l'emergenza COVID, senza che il difensore presentasse conclusioni o istanze. Del resto, il ricorso non si confronta con la rilevata tardività dell'appello, sicchè le questioni poste non sono comunque decisive. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il
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