CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 settembre 2026
Cassazione n. 33598/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LIBERTA' di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibileil ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Napoli, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelaripersonali, con ordinanza in data 12 maggio 2026 rigettava l’appello avverso ilprovvedimento del G.I.P. dello stesso tribunale del 3-4-2026 che aveva respintola richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcereapplicata a [OSCURATO:PERSONA] con quella degli arresti domiciliari, nel procedimentoin cui il predetto è indagato del delitto di cui all’art. 648 ter cod. pen..2. Avverso detta ordinanza proponevano ricorso per cassazione i difensoridell’indagato, avv.ti Spina e [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo quiriassunto ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione all'articolo 274 lettera c) cod. proc. pen., per avere, iltribunale del riesame, rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelarein carcere con quella degli arresti domiciliari fondando il diniego sulla condannanel frattempo intervenuta in altro procedimento per il reato associativo di stampomafioso; così omettendo ogni valutazione sui requisiti di concretezza ed attualitàdelle esigenze cautelari in relazione al reato di reimpiego di denaro diprovenienza illecita per il quale si procede ed, altresì, non tenendo conto che, nelseparato procedimento nel quale era intervenuta la condanna per il reatoassociativo, era emersa una condotta subalterna dell'indagato rispetto al padree, soprattutto, era stata concessa la misura degli arresti domiciliari inun'abitazione sita nella Regione Liguria sul presupposto della adeguatezza delladetenzione domiciliare. Risultava, pertanto, che i medesimi elementi erano statipresi in considerazione in modo totalmente difforme dai due giudici e ciò benché,il giudice del reato associativo, avesse ritenuto adeguati gli arresti domiciliari.Infine si sottolineava come il pericolo di recidiva, valutato quale elementodecisivo nel provvedimento impugnato, non era stato ricollegato a condottedeterminate o ad altre circostanze specifiche.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il motivo appare meramente reiterativo di aspetti già devoluti edadeguatamente affrontati dal giudice dell’appello cautelare ed il ricorso deve,pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed infatti, nel provvedimentoimpugnato, il pericolo di reiterazione concreto ed attuale è stato ricollegato allaintervenuta condanna per il reato associativo di cui all'articolo 416-bis del codicepenale, dimostrativa dell'esistenza di una relazione criminale consolidata eradicata nel territorio di Caivano e sulla base di alcune intercettazioni nelle qualil'indagato risultava in costante contatto con il padre che continuava a dirigereche il trasferimento agli arresti domiciliari non fosse idoneo ad impedire laprosecuzione di analoghe condotte delinquenziali, già in passato poste in esseree perpetrate anche a distanza, attraverso canali comunicativi espressamenteritenuti difficilmente controllabili.Tali valutazioni, in quanto collegate a precise circostanze di fattointerpretate in assenza di illogicità, risultano esenti dalle lamentate censure nonsussistendo né violazione di legge né il lamentato difetto di motivazione senzache posso assumere valore dirimente l'avvenuta sostituzione della misura nelcorso di un separato procedimento, non sussistendo alcun vincolo diadeguamento della misura in atto disposta ad altra in corso di esecuzione inrelazione ad altri e diversi fatti.2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che,ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determinaequitativamente in € 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 09/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA]