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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 novembre 1973

Cassazione n. 23909/2026

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o [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/11/1973avverso la sentenza del 10/11/2025 del Tribunale di VercelliVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo annullarsi lasentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Vercelli per nuovo giudizio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del tribunale di Vercelli del 10 novembre 2025 venivadichiarato non luogo a procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati inmateria di prevenzione infortuni (d. lgs. n. 81 del 2008) a lui ascritti per non esserel’imputato punibile per particolare tenuità del fatto.2.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione ilProcuratore Generale presso Corte d'appello di Torino, deducendo un unico motivo,di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art.173, disp.

Att. cod. proc. pen.2.1.

Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazioneall’art. 131-bis, cod. pen.In sintesi, il PG muove dalla premessa fattuale, recepita dalla decisioneimpugnata, secondo cui il Tribunale avrebbe accertato la sussistenza dei reaticontravvenzionali “sulla scorta del materiale d’indagine” e, nonostante ciò,avrebbe concluso per la non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. ritenendo assenticause ostative.

La censura è concentrata sull’assunto che, in materia di violazionidel d.lgs. 81 del 2008, una “generalizzata applicazione” dell’art. 131-bis cod. pen.vada esclusa, perché idonea a produrre “effetti aberranti”: l’indagato che abbiaadempiuto alle prescrizioni potrebbe, omettendo il pagamento della sommadovuta (anche in misura ridotta), ottenere ugualmente un esito favorevole, conuna “torsione del sistema” e con una controspinta rispetto alle finalità diottemperanza perseguite dal meccanismo delineato dagli artt. 20 ss. d.lgs.758/1994.A supporto di tale impostazione, il ricorso richiama una pronuncia ritenuta“analoga” (Sez. 3, n. 26974 del 10/06/2025, [OSCURATO:PERSONA], non mass.) dalla quale traedue proposizioni centrali.

Anzitutto, l’art. 131-bis cod. pen. in questo settoresarebbe applicabile solo in casi assolutamente limitati, come quando la proceduraestintiva del d.lgs. 758 del 1994 sarebbe teoricamente attivabile ma non lo è stataper cause non imputabili all’indagato, ovvero quando, in base alla condottasuccessiva e ad una valutazione ex post, l’offesa risulti “di speciale tenuità”.

Insecondo luogo, la pluralità delle violazioni incide sull’offensività e sull’entità delpericolo derivato, specie in relazione alla possibile esposizione di più lavoratori amolteplici fattori di rischio.

Sotto questo profilo, la doglianza del PG si configuracome violazione di legge sostanziale nella forma dell’erronea applicazione dell’art.131-bis cod. pen., perché il giudice di merito – secondo il ricorrente – avrebbeapplicato la causa di non punibilità senza rispettarne i presupposti così comeinterpretati dalla giurisprudenza di legittimità e senza coordinare la valutazionecon la logica del sistema speciale delle contravvenzioni prevenzionistiche (d.lgs.758 del 1994).Il ricorso insiste, in particolare, sul dato che l’imputato sarebbe rimasto deltutto inerte, omettendo il pagamento delle somme dovute (pur in misura ridotta)secondo il meccanismo del d.lgs. 758 del 1994, e che, pertanto, non potrebbevalorizzarsi positivamente la “condotta susseguente al reato” ai fini del giudizio diparticolare tenuità.

La censura mira, dunque, a dimostrare che il giudice avrebbeerroneamente sussunto la fattispecie nella causa di non punibilità senza verificarecorrettamente uno degli indicatori tipici: la valutazione complessa sulle “modalitàdella condotta” e sull’“esiguità del danno o del pericolo”, alla luce dei criteri di cuiall’art. 133 cod. pen., che – nella prospettiva del PG – non consentirebbero dipervenire ad una conclusione di tenuità quando l’inerzia post factum conferma unIl punto di maggiore densità argomentativa del ricorso è l’affermazionesecondo cui il Tribunale avrebbe “evitato di confrontarsi” con il “fulcro” dellavalutazione: l’offensività in concreto della condotta in rapporto al bene giuridicodella sicurezza sul lavoro.

Sotto tale profilo, il ricorso “traduce” il temadell’offensività concreta nel linguaggio dell’art. 131-bis cod. pen: la “particolaretenuità” richiede una valutazione complessa delle modalità della condotta edell’esiguità del danno o del pericolo ex art. 133 cod. pen., tenendo conto “inmaniera equilibrata” delle peculiarità del caso concreto.

A sostegno di questaimpostazione, viene richiamata Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.266590 – 01 (e non 21513, come erroneamente indicato in ricorso il numero direpertorio della sentenza), citata per l’assunto che non esiste un’offesa tenue ograve in astratto, ma che il disvalore deriva dalla “concreta manifestazione delreato” e che l’esiguità è frutto di una valutazione congiunta di indicatori relativi acondotta, danno e colpevolezza.

Si contesta dunque che il giudice non abbiaapplicato correttamente i parametri legali dell’art. 131-bis cod. pen. (e i criteririchiamati dall’art. 133 cod. pen.), trasformando la valutazione in una applicazione“generalizzata” o comunque non ancorata alla concreta dimensione delpericolo/offesa in materia prevenzionistica.3.

In data 30 aprile 2026 è pervenuta la requisitoria scritta del ProcuratoreGenerale presso questa Corte che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata conrinvio al Tribunale di Vercelli per nuovo giudizio.La requisitoria del Procuratore generale si incentra sulla censura delladecisione del Tribunale di Vercelli che ha dichiarato non punibile l’imputato perparticolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., ritenendo tale applicazionenon conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.In apertura, il Procuratore generale ritiene fondato il motivo di ricorsorelativo all’erronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., richiamando unconsolidato orientamento della Corte di cassazione secondo cui la causa di nonpunibilità richiede la compresenza di due presupposti: la particolare tenuitàdell’offesa e la non abitualità del comportamento, da accertarsi congiuntamenteall’art. 133 cod. pen.

La requisitoria dedica ampio spazio alla ricostruzionesistematica dell’istituto, valorizzando gli arresti delle Sezioni Unite (in particolare,le Sez.

Unite “Tushaj”) che individuano gli indicatori della tenuità nelle modalitàdella condotta, nell’esiguità del danno o del pericolo e nel grado della colpevolezza,sottolineando come il giudizio debba investire il fatto storico nella sua interezza enon possa essere operato in astratto.

In tale prospettiva, l’istituto viene ricondottoai principi di proporzione, extrema ratio e offensività in concreto, con funzioneanche deflattiva del sistema penale.Su questa base teorica, il Procuratore generale affronta il tema specificodelle contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro, evidenziando il rapportotra la causa di non punibilità e la procedura estintiva prevista dagli artt. 20 ss. deld.lgs. n. 758 del 1994.

Tale sistema, fondato sulla rimozione del pericolo medianteprescrizioni e sul pagamento di una somma, risponde a finalità ripristinatorie epreventive.

Proprio in ragione di tale disciplina speciale, la memoria afferma chel’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., deve essere circoscritta a ipotesieccezionali, onde evitare effetti distorsivi, quali consentire all’imputato di sottrarsial pagamento della sanzione pur avendo adempiuto alle prescrizioni.

Ne deriva laconclusione che la non punibilità per particolare tenuità è configurabile solo in casilimitati: quando la procedura estintiva non sia stata attivata per ragioni nonimputabili all’indagato oppure quando, anche alla luce della condotta successiva,l’offesa appaia ex post di speciale tenuità.

Al contrario, il mancato pagamento dellasanzione dopo l’ottemperanza alle prescrizioni deve essere valutatonegativamente quale comportamento successivo al reato.Applicando tali principi al caso concreto, il Procuratore generale rileva cheil Tribunale ha erroneamente valutato la fattispecie, omettendo di considerareelementi decisivi: la pluralità delle violazioni, l’esposizione di più lavoratori adiversi fattori di rischio, e dunque un livello di offensività non esiguo; nonché lacondotta successiva dell’imputato, caratterizzata non da condotte ripristinatorie,ma da inerzia e dalla mera cessazione dell’attività lavorativa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso, trattato cartolarmente in assenza di tempestive richieste didiscussione orale, è fondato.2.

Al fine di meglio lumeggiare le ragioni a sostegno dell’impugnazione, èutile una ricognizione della vicenda processuale.Il procedimento trae origine da un controllo ispettivo effettuato il 22 marzo2023 dal personale dello SPRESAL di Alessandria presso un cantiere edile sito indella LRCC [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società di cui l’imputato [OSCURATO:PERSONA] legale rappresentante e datore di lavoro.

All’imputato sono state contestatetre contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del d.lgs. n. 81 del2008, e in particolare: capo a) omessa verifica dell’idoneità sanitaria dei lavoratori,ai sensi degli artt. 18, comma 1, lett. c), e 159, comma 2, lett. a), d.lgs. 81 del2008; capo b) omessa formazione generale e specifica dei lavoratori, ai sensi degliartt. 37, comma 1, e 55, comma 5, lett. c), d.lgs. 81 del 2008; capo c) omessanomina del preposto, ai sensi degli artt. 18, comma 1, lett. b‑bis), e 55, comma5, lett. e), d.lgs. 81 del 2008.

Il giudice chiarisce fin dall’inizio che si tratta diviolazioni che, pur astrattamente suscettibili di estinzione in via amministrativa aisensi del d.lgs. n. 758 del 1994, sono approdate alla sede penale a causa delmancato pagamento delle sanzioni in misura ridotta da parte dell’imputato.Nel corso del sopralluogo, gli ispettori non riscontravano violazionisostanziali delle misure di prevenzione e sicurezza in cantiere.

In particolare, nonemergevano situazioni di pericolo attuale o specifico per l’incolumità dei lavoratori.Le irregolarità contestate erano esclusivamente documentali e organizzative,riguardando: (i) la mancata esibizione della documentazione relativa all’idoneitàsanitaria; (ii) la mancata prova dell’avvenuta formazione dei lavoratori; (iii)l’assenza di formale individuazione del preposto.

A fronte delle richieste avanzatedallo SPRESAL, l’imputato rimaneva inerte e, in un’unica occasione, riferivatelefonicamente che la documentazione sarebbe stata trattenuta da ex consulentidella società.

Tale giustificazione non era seguita da alcuna produzionedocumentale.

In conseguenza di ciò venivano impartite le prescrizioni previste dald.lgs. n. 758 del 1994.

Tuttavia, a seguito di un successivo controllo del 28dicembre 2023, veniva accertato che: a) i lavori non erano più proseguiti; b) lasocietà aveva sciolto i propri vincoli contrattuali; c) non era possibile ottenereun’ulteriore ottemperanza alle prescrizioni.

Da qui l’ammissione al pagamento inmisura ridotta, rimasta però ineseguita, con conseguente formulazionedell’imputazione penale.Il giudice afferma espressamente che il materiale di indagine consente diritenere provata l’esistenza delle contravvenzioni, fondata sull’inerziadell’imputato rispetto alle prescrizioni impartite.

Nondimeno, il Tribunale compieuna valutazione prognostica in ordine all’esito dibattimentale, affermando che èremota la probabilità di una condanna, poiché il fatto sarebbe verosimilmentedestinato a essere dichiarato non punibile per particolare tenuità.

A fondamentodi tale conclusione vengono valorizzati plurimi elementi: (i) le violazioni nonispettori hanno accertato l’assenza di violazioni sostanziali in materia di sicurezza;(iii) non emerge una situazione di sistematica inosservanza della normativaprevenzionistica; (iv) l’attività di cantiere non è proseguita nei mesi successivi; (v)la società ha cessato i rapporti contrattuali; (vi) non risultano ulteriori cantieri,altre violazioni o prosecuzione dell’attività imprenditoriale; (vii) la condotta non èabituale, essendo gravata da una sola precedente condanna, peraltro per reatoeterogeneo (insolvenza fraudolenta).Il giudice ritiene quindi integrati tutti i presupposti della causa di nonpunibilità per particolare tenuità del fatto, trattandosi di offesa di particolaretenuità, desunta dalla natura meramente documentale delle violazioni edall’assenza di pericolo concreto; in secondo luogo, per l’assenza di abitualità delcomportamento, non ricorrendo le ipotesi ostative previste dal comma 3 dell’art.131‑bis cod pen.; infine, per la mancanza di elementi sintomatici di unaprofessionalità o reiterazione della condotta antigiuridica.

In ragione di ciò,escludendo una ragionevole previsione di condanna, il Tribunale ha pronunciatosentenza di non luogo a procedere ex art. 554‑ter cod. proc. pen., dichiarandol’imputato non punibile ai sensi dell’art. 131‑bis cod. pen.3.

Tanto premesso, infatti, può quindi procedersi all’esame del ricorso cheil Collegio reputa fondato poiché investe un profilo delicato e tipicamentesindacabile in sede di legittimità: la corretta applicazione dei parametri legalidell’art. 131-bis cod. pen. e la coerenza della motivazione nel bilanciamento degliindicatori normativi (modalità della condotta; esiguità del danno o del pericolo;grado di colpevolezza; non abitualità), specialmente alla luce della giurisprudenzache richiede una valutazione concreta e non “seriale” della tenuità.In particolare, il richiamo alle Sezioni Unite “Tushaj” è pertinente sul pianometodologico, perché ribadisce che il giudizio di tenuità è ancorato alla concretaestrinsecazione del fatto e implica una valutazione complessiva degli indicinormativi.4.

Nondimeno, occorre distinguere: la censura del PG sembra oscillare tradue piani, dei quali uno è giuridicamente sostenibile e l’altro rischia di trasformarsiin un’apodittica preclusione “di settore”.4.1.

In primo luogo, è condivisibile – e idoneo a sorreggere il ricorso–l’assunto secondo cui, nel giudizio ex art. 131-bis cod. pen., il giudice devemisurare il pericolo concreto derivante dalla violazione prevenzionistica e non puòarrestarsi alla constatazione che, al momento dell’accesso, non vi fossero ulterioriinosservanze; infatti, l’omessa formazione, l’omessa verifica dell’idoneità sanitariae l’omessa nomina del preposto, pur avendo componente documentale, siproiettano sul bene giuridico della sicurezza e possono implicare un rischiointrinseco che non si esaurisce nell’assenza di infortuni o nell’assenza di violazioni“materiali” contestuali.

La censura del PG, nella parte in cui addebita al Tribunaledi non essersi realmente confrontato con l’offensività in concreto, è dunquefondata.4.2.

In secondo luogo, è invece giuridicamente discutibile, se intesa comeregola generale, l’idea che l’art. 131-bis cod. pen. sia quasi strutturalmenteincompatibile con le contravvenzioni prevenzionistiche in ragione del sistema deld.lgs. 758 del 1994.Su tale versante, la stessa giurisprudenza di legittimità richiamata dalricorrente (Sez. 3, n. 26974/2025) non afferma una preclusione assoluta, maragiona in termini di valutazione rigorosa e non automatica, richiamando ilnecessario coordinamento tra istituti e la rilevanza della pluralità delle violazioni edella condotta post factum ai fini della concreta tenuità.4.3.

Ne deriva che il motivo è suscettibile di un esito differenziato: essodeve essere ritenuto fondato nella parte in cui deduce un difetto di correttasussunzione nei parametri dell’art. 131-bis cod. pen. (offensività concreta;valutazione complessiva ex art. 133 cod. pen.; coerenza logica della motivazione),mentre non ha pregio nella parte in cui tende a introdurre, surrettiziamente, unasorta di incompatibilità di principio tra l’art. 131-bis cod. pen. e le contravvenzionidel d.lgs. 81 del 2008.5.

Tanto premesso, e richiamando quanto già in precedenza accennato, ilgiudizio è stato definito anticipatamente con sentenza di non luogo a procedere exart. 554-ter cod. proc. pen.In base a tale disposizione, il giudice può pronunciare non luogo aprocedere anche quando “gli elementi acquisiti non consentono una ragionevoleprevisione di condanna”; la decisione presuppone tuttavia una correttasussunzione dei fatti nella causa di non punibilità invocata, e dunque un giudizioconforme ai parametri legali di cui all’art. 131-bis cod. pen. (modalità dellacondotta, esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133 cod. pen.e assenza di abitualità), non riducibile a formule generiche o a considerazioniestranee al tema dell’offensività concreta.5.1.

La sentenza impugnata fonda la particolare tenuità, in larga misura,sulla circostanza che gli ispettori non avrebbero riscontrato “violazioni in materiadi prevenzione e sicurezza” durante l’accesso in cantiere, qualificando le omissionicontestate come meri profili “documentali/organizzativi” e negando un “marcatodisvalore” in assenza di una “sistematica violazione” del testo unico.Tale argomentazione è giuridicamente insufficiente perché non affronta ilnucleo normativo del giudizio di tenuità: nelle contravvenzioni prevenzionistichel’offesa si declina, tipicamente, come pericolo (anche potenziale) per la sicurezzadei lavoratori; conseguentemente, la tenuità richiede una valutazione concretadell’esiguità del pericolo e delle modalità della condotta, non la sola constatazionedell’assenza di ulteriori infrazioni “materiali” contestuali o di eventi lesivi.

Il metodoimposto dalle Sezioni Unite esclude infatti che l’offesa tenue (o grave) siapredicabile “in astratto”: è la concreta manifestazione del reato – valutatacongiuntamente per condotta, pericolo/danno e colpevolezza – a segnare ildisvalore.5.2.

Nel caso di specie, le omissioni riguardano formazione, idoneitàsanitaria e preposto: tre presidi essenziali dell’assetto prevenzionistico, la cuimancanza non può essere svalutata come “puramente documentale” senzaverificare: (i) se e in che misura la mancanza di tali presidi abbia generato unasituazione di esposizione al rischio per più lavoratori; (ii) quale fosse l’assettoorganizzativo concreto; (iii) quale fosse il grado della colpa; (iv) se vi fosse stataregolarizzazione o, al contrario, persistente omissione.

In difetto di tale analisi, ilgiudizio di “tenuità” resta assertivo e non conforme alla struttura dell’art. 131-biscod. pen., letta secondo le Sezioni Unite “Tushaj”.5.3.

Il ricorso del Pubblico Ministero è fondato soprattutto là dove contestache il Tribunale abbia valorizzato (o comunque non abbia correttamenteponderato) la condotta successiva dell’imputato.La sentenza di merito afferma che le violazioni sono provate e che ilmeccanismo estintivo non ha operato per mancato pagamento in misura ridotta;tuttavia, per giungere alla tenuità, attribuisce decisivo rilievo al fatto che l’attivitàdi cantiere non sarebbe proseguita e che la società avrebbe sciolto i vincolicontrattuali, quasi che ciò riducesse automaticamente l’offesa.Questo passaggio è vulnerabile perché, nel sistema delle contravvenzioni“prescrizionali” (d.lgs. 758 del 1994), la condotta successiva rileva, sul pianosostanziale, quantomeno come indice sintomatico della serietà dell’adempimentoprevenzionistico; e, dopo la riforma, l’art. 131-bis cod. pen. attribuisce rilievoanche alla “condotta susseguente al reato”, sicché la valutazione non può eludereun dato fattuale decisivo quale la mancata ottemperanza o il mancato pagamentodella somma dovuta.5.4.

Proprio in un caso “contiguo” e particolarmente calzante, la Cassazioneha ritenuto fondato il ricorso del pubblico ministero e ha annullato una pronunciadi proscioglimento per particolare tenuità del fatto perché il giudice di merito avevaomesso di valutare la condotta successiva in presenza di prescrizione nonottemperata e mancato pagamento della sanzione (mancata esibizione del PIMUS:Sez. 3, n. 2443 del 18/12/2025, dep. 2026, Lucci, non mass.).

Proprio tale ultimasentenza – per quanto riferita a una diversa specifica violazione del d.lgs. 81 del2008 – enuncia un principio metodologico pienamente mutuabile e applicabile alcaso in esame: il giudizio ex art. 131-bis cod. pen. deve essere condottointegrando tutti gli indicatori legali, e l’omessa considerazione della condottasuccessiva (specie quando connotata da persistente inadempimento a prescrizionie mancato pagamento) integra violazione di legge per erronea applicazionedell’art. 131-bis cod. pen.5.5.

Il Pubblico Ministero sostiene altresì che la pluralità di violazioni (trecontravvenzioni) incida sull’offensività e sull’entità del pericolo, specie perchériferite a più lavoratori.Questa prospettiva non va intesa come preclusione automatica dell’art.131-bis cod. pen., ma come esigenza di motivazione rafforzata: quanto più il fattopresenta plurimi profili di inosservanza, tanto più il giudice deve chiarire perché,nonostante la pluralità e la riferibilità a più soggetti esposti, il pericolo sia rimasto“esiguo” e le modalità della condotta non connotino disvalore apprezzabile.È esattamente questa la direttrice ricostruita, in tema di sicurezza sullavoro, da Sez. 3, n. 26974 del 10/06/2025, [OSCURATO:PERSONA], la quale – pur rigettando ilricorso dell’imputato in quel caso – sottolinea la necessità di coordinare la tenuitàcon la logica dei meccanismi estintivi e con la pluralità delle violazioni, evitandoapplicazioni “indifferenziate”.5.6.

Nella vicenda in esame, la motivazione impugnata non compie talepassaggio: afferma che non vi è “marcato disvalore” perché non emerge“sistematica violazione”, ma non spiega perché tre omissioni che incidono suformazione, idoneità sanitaria e organizzazione della vigilanza interna (preposto)– e che riguardano più lavoratori – abbiano determinato un pericolo “esiguo”.

Inaltri termini, il Tribunale ha sostituito il giudizio sull’esiguità del pericolo con unavalutazione di “non sistematicità”, che non è parametro dell’art. 131-bis cod. pen.(se non indirettamente) e non vale, da sola, a integrare l’esame richiesto dall’art.133 cod. pen.5.7.

Alla luce delle considerazioni svolte, la censura del Pubblico Ministeroè dunque fondata perché la sentenza impugnata applica l’art. 131-bis cod. pen. indifetto di una valutazione complessa e congiunta degli indici legali: (i) non valutain modo effettivo l’esiguità del pericolo (offensività concreta) rispetto al benegiuridico “sicurezza sul lavoro”, limitandosi a richiamare l’assenza di ulterioriviolazioni “materiali” riscontrate in occasione dell’accesso; (ii) non ponderaadeguatamente la condotta susseguente, anzi dà atto dell’inerzia (mancataproduzione documentale, mancato pagamento) ma non la utilizza come indicecontrario nel giudizio di tenuità, in contrasto con l’impostazione recepita dallagiurisprudenza recente in casi omologhi (Sez. 3, n. 2443/2026); (iii) non spiega,con motivazione “rafforzata”, perché la pluralità di violazioni e la riferibilità a piùlavoratori non abbiano inciso sull’entità del pericolo, come invece richiede uncorretto impiego dei criteri dell’art. 133 cod. pen. nel quadro dell’art. 131-bis cod.pen. e secondo l’indirizzo espresso, in materia prevenzionistica, da Sez. 3, n.26974/2025.In un simile scenario, il vizio si configura come violazione di legge (erroneaapplicazione dell’art. 131-bis cod.pen.), perché il giudice di merito hasostanzialmente disapplicato il paradigma valutativo imposto dalla norma e dalleSezioni Unite, sostituendolo con argomenti estrinseci o incompleti.5.8.

Deve, quindi, essere affermato il seguente principio di diritto: In temadi contravvenzioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la causa dinon punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. puòessere applicata solo all’esito di una valutazione complessa e congiunta, ai sensidell’art. 133 cod. pen., delle modalità della condotta e dell’esiguità del pericolo inconcreto rispetto al bene giuridico tutelato, non potendo la tenuità essere desuntadalla sola assenza di ulteriori violazioni accertate in sede ispettiva o dallacessazione dell’attività (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che, atal fine il giudice deve altresì considerare espressamente la condotta susseguenteal reato, sicché l’omessa valutazione dell’inerzia del contravventore rispetto alleprescrizioni impartite e al pagamento della somma dovuta ai sensi del d.lgs. n.758 del 1994 integra violazione di legge per erronea applicazione dell’art. 131-biscod. pen.).6.

L’impugnata sentenza dev’essere, pertanto, annullata con rinvio altribunale di Vercelli in diversa persona fisica.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Vercelli,in diversa persona fisica.Così deciso, il 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAlessio [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/11/1973avverso la sentenza del 10/11/2025 del Tribunale di VercelliVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo annullarsi lasentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Vercelli per nuovo giudizio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del tribunale di Vercelli del 10 novembre 2025 venivadichiarato non luogo a procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati inmateria di prevenzione infortuni (d. lgs. n. 81 del 2008) a lui ascritti per non esserel’imputato punibile per particolare tenuità del fatto.2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione ilProcuratore Generale presso Corte d'appello di Torino, deducendo un unico motivo,di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art.173, disp. Att. cod. proc. pen.2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazioneall’art. 131-bis, cod. pen.In sintesi, il PG muove dalla premessa fattuale, recepita dalla decisioneimpugnata, secondo cui il Tribunale avrebbe accertato la sussistenza dei reaticontravvenzionali “sulla scorta del materiale d’indagine” e, nonostante ciò,avrebbe concluso per la non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. ritenendo assenticause ostative. La censura è concentrata sull’assunto che, in materia di violazionidel d.lgs. 81 del 2008, una “generalizzata applicazione” dell’art. 131-bis cod. pen.vada esclusa, perché idonea a produrre “effetti aberranti”: l’indagato che abbiaadempiuto alle prescrizioni potrebbe, omettendo il pagamento della sommadovuta (anche in misura ridotta), ottenere ugualmente un esito favorevole, conuna “torsione del sistema” e con una controspinta rispetto alle finalità diottemperanza perseguite dal meccanismo delineato dagli artt. 20 ss. d.lgs.758/1994.A supporto di tale impostazione, il ricorso richiama una pronuncia ritenuta“analoga” (Sez. 3, n. 26974 del 10/06/2025, [OSCURATO:PERSONA], non mass.) dalla quale traedue proposizioni centrali. Anzitutto, l’art. 131-bis cod. pen. in questo settoresarebbe applicabile solo in casi assolutamente limitati, come quando la proceduraestintiva del d.lgs. 758 del 1994 sarebbe teoricamente attivabile ma non lo è stataper cause non imputabili all’indagato, ovvero quando, in base alla condottasuccessiva e ad una valutazione ex post, l’offesa risulti “di speciale tenuità”. Insecondo luogo, la pluralità delle violazioni incide sull’offensività e sull’entità delpericolo derivato, specie in relazione alla possibile esposizione di più lavoratori amolteplici fattori di rischio. Sotto questo profilo, la doglianza del PG si configuracome violazione di legge sostanziale nella forma dell’erronea applicazione dell’art.131-bis cod. pen., perché il giudice di merito – secondo il ricorrente – avrebbeapplicato la causa di non punibilità senza rispettarne i presupposti così comeinterpretati dalla giurisprudenza di legittimità e senza coordinare la valutazionecon la logica del sistema speciale delle contravvenzioni prevenzionistiche (d.lgs.758 del 1994).Il ricorso insiste, in particolare, sul dato che l’imputato sarebbe rimasto deltutto inerte, omettendo il pagamento delle somme dovute (pur in misura ridotta)secondo il meccanismo del d.lgs. 758 del 1994, e che, pertanto, non potrebbevalorizzarsi positivamente la “condotta susseguente al reato” ai fini del giudizio diparticolare tenuità. La censura mira, dunque, a dimostrare che il giudice avrebbeerroneamente sussunto la fattispecie nella causa di non punibilità senza verificarecorrettamente uno degli indicatori tipici: la valutazione complessa sulle “modalitàdella condotta” e sull’“esiguità del danno o del pericolo”, alla luce dei criteri di cuiall’art. 133 cod. pen., che – nella prospettiva del PG – non consentirebbero dipervenire ad una conclusione di tenuità quando l’inerzia post factum conferma unIl punto di maggiore densità argomentativa del ricorso è l’affermazionesecondo cui il Tribunale avrebbe “evitato di confrontarsi” con il “fulcro” dellavalutazione: l’offensività in concreto della condotta in rapporto al bene giuridicodella sicurezza sul lavoro. Sotto tale profilo, il ricorso “traduce” il temadell’offensività concreta nel linguaggio dell’art. 131-bis cod. pen: la “particolaretenuità” richiede una valutazione complessa delle modalità della condotta edell’esiguità del danno o del pericolo ex art. 133 cod. pen., tenendo conto “inmaniera equilibrata” delle peculiarità del caso concreto. A sostegno di questaimpostazione, viene richiamata Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.266590 – 01 (e non 21513, come erroneamente indicato in ricorso il numero direpertorio della sentenza), citata per l’assunto che non esiste un’offesa tenue ograve in astratto, ma che il disvalore deriva dalla “concreta manifestazione delreato” e che l’esiguità è frutto di una valutazione congiunta di indicatori relativi acondotta, danno e colpevolezza. Si contesta dunque che il giudice non abbiaapplicato correttamente i parametri legali dell’art. 131-bis cod. pen. (e i criteririchiamati dall’art. 133 cod. pen.), trasformando la valutazione in una applicazione“generalizzata” o comunque non ancorata alla concreta dimensione delpericolo/offesa in materia prevenzionistica.3. In data 30 aprile 2026 è pervenuta la requisitoria scritta del ProcuratoreGenerale presso questa Corte che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata conrinvio al Tribunale di Vercelli per nuovo giudizio.La requisitoria del Procuratore generale si incentra sulla censura delladecisione del Tribunale di Vercelli che ha dichiarato non punibile l’imputato perparticolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., ritenendo tale applicazionenon conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.In apertura, il Procuratore generale ritiene fondato il motivo di ricorsorelativo all’erronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., richiamando unconsolidato orientamento della Corte di cassazione secondo cui la causa di nonpunibilità richiede la compresenza di due presupposti: la particolare tenuitàdell’offesa e la non abitualità del comportamento, da accertarsi congiuntamenteall’art. 133 cod. pen. La requisitoria dedica ampio spazio alla ricostruzionesistematica dell’istituto, valorizzando gli arresti delle Sezioni Unite (in particolare,le Sez. Unite “Tushaj”) che individuano gli indicatori della tenuità nelle modalitàdella condotta, nell’esiguità del danno o del pericolo e nel grado della colpevolezza,sottolineando come il giudizio debba investire il fatto storico nella sua interezza enon possa essere operato in astratto. In tale prospettiva, l’istituto viene ricondottoai principi di proporzione, extrema ratio e offensività in concreto, con funzioneanche deflattiva del sistema penale.Su questa base teorica, il Procuratore generale affronta il tema specificodelle contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro, evidenziando il rapportotra la causa di non punibilità e la procedura estintiva prevista dagli artt. 20 ss. deld.lgs. n. 758 del 1994. Tale sistema, fondato sulla rimozione del pericolo medianteprescrizioni e sul pagamento di una somma, risponde a finalità ripristinatorie epreventive. Proprio in ragione di tale disciplina speciale, la memoria afferma chel’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., deve essere circoscritta a ipotesieccezionali, onde evitare effetti distorsivi, quali consentire all’imputato di sottrarsial pagamento della sanzione pur avendo adempiuto alle prescrizioni. Ne deriva laconclusione che la non punibilità per particolare tenuità è configurabile solo in casilimitati: quando la procedura estintiva non sia stata attivata per ragioni nonimputabili all’indagato oppure quando, anche alla luce della condotta successiva,l’offesa appaia ex post di speciale tenuità. Al contrario, il mancato pagamento dellasanzione dopo l’ottemperanza alle prescrizioni deve essere valutatonegativamente quale comportamento successivo al reato.Applicando tali principi al caso concreto, il Procuratore generale rileva cheil Tribunale ha erroneamente valutato la fattispecie, omettendo di considerareelementi decisivi: la pluralità delle violazioni, l’esposizione di più lavoratori adiversi fattori di rischio, e dunque un livello di offensività non esiguo; nonché lacondotta successiva dell’imputato, caratterizzata non da condotte ripristinatorie,ma da inerzia e dalla mera cessazione dell’attività lavorativa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, trattato cartolarmente in assenza di tempestive richieste didiscussione orale, è fondato.2. Al fine di meglio lumeggiare le ragioni a sostegno dell’impugnazione, èutile una ricognizione della vicenda processuale.Il procedimento trae origine da un controllo ispettivo effettuato il 22 marzo2023 dal personale dello SPRESAL di Alessandria presso un cantiere edile sito indella LRCC [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società di cui l’imputato [OSCURATO:PERSONA] legale rappresentante e datore di lavoro. All’imputato sono state contestatetre contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del d.lgs. n. 81 del2008, e in particolare: capo a) omessa verifica dell’idoneità sanitaria dei lavoratori,ai sensi degli artt. 18, comma 1, lett. c), e 159, comma 2, lett. a), d.lgs. 81 del2008; capo b) omessa formazione generale e specifica dei lavoratori, ai sensi degliartt. 37, comma 1, e 55, comma 5, lett. c), d.lgs. 81 del 2008; capo c) omessanomina del preposto, ai sensi degli artt. 18, comma 1, lett. b‑bis), e 55, comma5, lett. e), d.lgs. 81 del 2008. Il giudice chiarisce fin dall’inizio che si tratta diviolazioni che, pur astrattamente suscettibili di estinzione in via amministrativa aisensi del d.lgs. n. 758 del 1994, sono approdate alla sede penale a causa delmancato pagamento delle sanzioni in misura ridotta da parte dell’imputato.Nel corso del sopralluogo, gli ispettori non riscontravano violazionisostanziali delle misure di prevenzione e sicurezza in cantiere. In particolare, nonemergevano situazioni di pericolo attuale o specifico per l’incolumità dei lavoratori.Le irregolarità contestate erano esclusivamente documentali e organizzative,riguardando: (i) la mancata esibizione della documentazione relativa all’idoneitàsanitaria; (ii) la mancata prova dell’avvenuta formazione dei lavoratori; (iii)l’assenza di formale individuazione del preposto. A fronte delle richieste avanzatedallo SPRESAL, l’imputato rimaneva inerte e, in un’unica occasione, riferivatelefonicamente che la documentazione sarebbe stata trattenuta da ex consulentidella società. Tale giustificazione non era seguita da alcuna produzionedocumentale. In conseguenza di ciò venivano impartite le prescrizioni previste dald.lgs. n. 758 del 1994. Tuttavia, a seguito di un successivo controllo del 28dicembre 2023, veniva accertato che: a) i lavori non erano più proseguiti; b) lasocietà aveva sciolto i propri vincoli contrattuali; c) non era possibile ottenereun’ulteriore ottemperanza alle prescrizioni. Da qui l’ammissione al pagamento inmisura ridotta, rimasta però ineseguita, con conseguente formulazionedell’imputazione penale.Il giudice afferma espressamente che il materiale di indagine consente diritenere provata l’esistenza delle contravvenzioni, fondata sull’inerziadell’imputato rispetto alle prescrizioni impartite. Nondimeno, il Tribunale compieuna valutazione prognostica in ordine all’esito dibattimentale, affermando che èremota la probabilità di una condanna, poiché il fatto sarebbe verosimilmentedestinato a essere dichiarato non punibile per particolare tenuità. A fondamentodi tale conclusione vengono valorizzati plurimi elementi: (i) le violazioni nonispettori hanno accertato l’assenza di violazioni sostanziali in materia di sicurezza;(iii) non emerge una situazione di sistematica inosservanza della normativaprevenzionistica; (iv) l’attività di cantiere non è proseguita nei mesi successivi; (v)la società ha cessato i rapporti contrattuali; (vi) non risultano ulteriori cantieri,altre violazioni o prosecuzione dell’attività imprenditoriale; (vii) la condotta non èabituale, essendo gravata da una sola precedente condanna, peraltro per reatoeterogeneo (insolvenza fraudolenta).Il giudice ritiene quindi integrati tutti i presupposti della causa di nonpunibilità per particolare tenuità del fatto, trattandosi di offesa di particolaretenuità, desunta dalla natura meramente documentale delle violazioni edall’assenza di pericolo concreto; in secondo luogo, per l’assenza di abitualità delcomportamento, non ricorrendo le ipotesi ostative previste dal comma 3 dell’art.131‑bis cod pen.; infine, per la mancanza di elementi sintomatici di unaprofessionalità o reiterazione della condotta antigiuridica. In ragione di ciò,escludendo una ragionevole previsione di condanna, il Tribunale ha pronunciatosentenza di non luogo a procedere ex art. 554‑ter cod. proc. pen., dichiarandol’imputato non punibile ai sensi dell’art. 131‑bis cod. pen.3. Tanto premesso, infatti, può quindi procedersi all’esame del ricorso cheil Collegio reputa fondato poiché investe un profilo delicato e tipicamentesindacabile in sede di legittimità: la corretta applicazione dei parametri legalidell’art. 131-bis cod. pen. e la coerenza della motivazione nel bilanciamento degliindicatori normativi (modalità della condotta; esiguità del danno o del pericolo;grado di colpevolezza; non abitualità), specialmente alla luce della giurisprudenzache richiede una valutazione concreta e non “seriale” della tenuità.In particolare, il richiamo alle Sezioni Unite “Tushaj” è pertinente sul pianometodologico, perché ribadisce che il giudizio di tenuità è ancorato alla concretaestrinsecazione del fatto e implica una valutazione complessiva degli indicinormativi.4. Nondimeno, occorre distinguere: la censura del PG sembra oscillare tradue piani, dei quali uno è giuridicamente sostenibile e l’altro rischia di trasformarsiin un’apodittica preclusione “di settore”.4.1. In primo luogo, è condivisibile – e idoneo a sorreggere il ricorso–l’assunto secondo cui, nel giudizio ex art. 131-bis cod. pen., il giudice devemisurare il pericolo concreto derivante dalla violazione prevenzionistica e non puòarrestarsi alla constatazione che, al momento dell’accesso, non vi fossero ulterioriinosservanze; infatti, l’omessa formazione, l’omessa verifica dell’idoneità sanitariae l’omessa nomina del preposto, pur avendo componente documentale, siproiettano sul bene giuridico della sicurezza e possono implicare un rischiointrinseco che non si esaurisce nell’assenza di infortuni o nell’assenza di violazioni“materiali” contestuali. La censura del PG, nella parte in cui addebita al Tribunaledi non essersi realmente confrontato con l’offensività in concreto, è dunquefondata.4.2. In secondo luogo, è invece giuridicamente discutibile, se intesa comeregola generale, l’idea che l’art. 131-bis cod. pen. sia quasi strutturalmenteincompatibile con le contravvenzioni prevenzionistiche in ragione del sistema deld.lgs. 758 del 1994.Su tale versante, la stessa giurisprudenza di legittimità richiamata dalricorrente (Sez. 3, n. 26974/2025) non afferma una preclusione assoluta, maragiona in termini di valutazione rigorosa e non automatica, richiamando ilnecessario coordinamento tra istituti e la rilevanza della pluralità delle violazioni edella condotta post factum ai fini della concreta tenuità.4.3. Ne deriva che il motivo è suscettibile di un esito differenziato: essodeve essere ritenuto fondato nella parte in cui deduce un difetto di correttasussunzione nei parametri dell’art. 131-bis cod. pen. (offensività concreta;valutazione complessiva ex art. 133 cod. pen.; coerenza logica della motivazione),mentre non ha pregio nella parte in cui tende a introdurre, surrettiziamente, unasorta di incompatibilità di principio tra l’art. 131-bis cod. pen. e le contravvenzionidel d.lgs. 81 del 2008.5. Tanto premesso, e richiamando quanto già in precedenza accennato, ilgiudizio è stato definito anticipatamente con sentenza di non luogo a procedere exart. 554-ter cod. proc. pen.In base a tale disposizione, il giudice può pronunciare non luogo aprocedere anche quando “gli elementi acquisiti non consentono una ragionevoleprevisione di condanna”; la decisione presuppone tuttavia una correttasussunzione dei fatti nella causa di non punibilità invocata, e dunque un giudizioconforme ai parametri legali di cui all’art. 131-bis cod. pen. (modalità dellacondotta, esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133 cod. pen.e assenza di abitualità), non riducibile a formule generiche o a considerazioniestranee al tema dell’offensività concreta.5.1. La sentenza impugnata fonda la particolare tenuità, in larga misura,sulla circostanza che gli ispettori non avrebbero riscontrato “violazioni in materiadi prevenzione e sicurezza” durante l’accesso in cantiere, qualificando le omissionicontestate come meri profili “documentali/organizzativi” e negando un “marcatodisvalore” in assenza di una “sistematica violazione” del testo unico.Tale argomentazione è giuridicamente insufficiente perché non affronta ilnucleo normativo del giudizio di tenuità: nelle contravvenzioni prevenzionistichel’offesa si declina, tipicamente, come pericolo (anche potenziale) per la sicurezzadei lavoratori; conseguentemente, la tenuità richiede una valutazione concretadell’esiguità del pericolo e delle modalità della condotta, non la sola constatazionedell’assenza di ulteriori infrazioni “materiali” contestuali o di eventi lesivi. Il metodoimposto dalle Sezioni Unite esclude infatti che l’offesa tenue (o grave) siapredicabile “in astratto”: è la concreta manifestazione del reato – valutatacongiuntamente per condotta, pericolo/danno e colpevolezza – a segnare ildisvalore.5.2. Nel caso di specie, le omissioni riguardano formazione, idoneitàsanitaria e preposto: tre presidi essenziali dell’assetto prevenzionistico, la cuimancanza non può essere svalutata come “puramente documentale” senzaverificare: (i) se e in che misura la mancanza di tali presidi abbia generato unasituazione di esposizione al rischio per più lavoratori; (ii) quale fosse l’assettoorganizzativo concreto; (iii) quale fosse il grado della colpa; (iv) se vi fosse stataregolarizzazione o, al contrario, persistente omissione. In difetto di tale analisi, ilgiudizio di “tenuità” resta assertivo e non conforme alla struttura dell’art. 131-biscod. pen., letta secondo le Sezioni Unite “Tushaj”.5.3. Il ricorso del Pubblico Ministero è fondato soprattutto là dove contestache il Tribunale abbia valorizzato (o comunque non abbia correttamenteponderato) la condotta successiva dell’imputato.La sentenza di merito afferma che le violazioni sono provate e che ilmeccanismo estintivo non ha operato per mancato pagamento in misura ridotta;tuttavia, per giungere alla tenuità, attribuisce decisivo rilievo al fatto che l’attivitàdi cantiere non sarebbe proseguita e che la società avrebbe sciolto i vincolicontrattuali, quasi che ciò riducesse automaticamente l’offesa.Questo passaggio è vulnerabile perché, nel sistema delle contravvenzioni“prescrizionali” (d.lgs. 758 del 1994), la condotta successiva rileva, sul pianosostanziale, quantomeno come indice sintomatico della serietà dell’adempimentoprevenzionistico; e, dopo la riforma, l’art. 131-bis cod. pen. attribuisce rilievoanche alla “condotta susseguente al reato”, sicché la valutazione non può eludereun dato fattuale decisivo quale la mancata ottemperanza o il mancato pagamentodella somma dovuta.5.4. Proprio in un caso “contiguo” e particolarmente calzante, la Cassazioneha ritenuto fondato il ricorso del pubblico ministero e ha annullato una pronunciadi proscioglimento per particolare tenuità del fatto perché il giudice di merito avevaomesso di valutare la condotta successiva in presenza di prescrizione nonottemperata e mancato pagamento della sanzione (mancata esibizione del PIMUS:Sez. 3, n. 2443 del 18/12/2025, dep. 2026, Lucci, non mass.). Proprio tale ultimasentenza – per quanto riferita a una diversa specifica violazione del d.lgs. 81 del2008 – enuncia un principio metodologico pienamente mutuabile e applicabile alcaso in esame: il giudizio ex art. 131-bis cod. pen. deve essere condottointegrando tutti gli indicatori legali, e l’omessa considerazione della condottasuccessiva (specie quando connotata da persistente inadempimento a prescrizionie mancato pagamento) integra violazione di legge per erronea applicazionedell’art. 131-bis cod. pen.5.5. Il Pubblico Ministero sostiene altresì che la pluralità di violazioni (trecontravvenzioni) incida sull’offensività e sull’entità del pericolo, specie perchériferite a più lavoratori.Questa prospettiva non va intesa come preclusione automatica dell’art.131-bis cod. pen., ma come esigenza di motivazione rafforzata: quanto più il fattopresenta plurimi profili di inosservanza, tanto più il giudice deve chiarire perché,nonostante la pluralità e la riferibilità a più soggetti esposti, il pericolo sia rimasto“esiguo” e le modalità della condotta non connotino disvalore apprezzabile.È esattamente questa la direttrice ricostruita, in tema di sicurezza sullavoro, da Sez. 3, n. 26974 del 10/06/2025, [OSCURATO:PERSONA], la quale – pur rigettando ilricorso dell’imputato in quel caso – sottolinea la necessità di coordinare la tenuitàcon la logica dei meccanismi estintivi e con la pluralità delle violazioni, evitandoapplicazioni “indifferenziate”.5.6. Nella vicenda in esame, la motivazione impugnata non compie talepassaggio: afferma che non vi è “marcato disvalore” perché non emerge“sistematica violazione”, ma non spiega perché tre omissioni che incidono suformazione, idoneità sanitaria e organizzazione della vigilanza interna (preposto)– e che riguardano più lavoratori – abbiano determinato un pericolo “esiguo”. Inaltri termini, il Tribunale ha sostituito il giudizio sull’esiguità del pericolo con unavalutazione di “non sistematicità”, che non è parametro dell’art. 131-bis cod. pen.(se non indirettamente) e non vale, da sola, a integrare l’esame richiesto dall’art.133 cod. pen.5.7. Alla luce delle considerazioni svolte, la censura del Pubblico Ministeroè dunque fondata perché la sentenza impugnata applica l’art. 131-bis cod. pen. indifetto di una valutazione complessa e congiunta degli indici legali: (i) non valutain modo effettivo l’esiguità del pericolo (offensività concreta) rispetto al benegiuridico “sicurezza sul lavoro”, limitandosi a richiamare l’assenza di ulterioriviolazioni “materiali” riscontrate in occasione dell’accesso; (ii) non ponderaadeguatamente la condotta susseguente, anzi dà atto dell’inerzia (mancataproduzione documentale, mancato pagamento) ma non la utilizza come indicecontrario nel giudizio di tenuità, in contrasto con l’impostazione recepita dallagiurisprudenza recente in casi omologhi (Sez. 3, n. 2443/2026); (iii) non spiega,con motivazione “rafforzata”, perché la pluralità di violazioni e la riferibilità a piùlavoratori non abbiano inciso sull’entità del pericolo, come invece richiede uncorretto impiego dei criteri dell’art. 133 cod. pen. nel quadro dell’art. 131-bis cod.pen. e secondo l’indirizzo espresso, in materia prevenzionistica, da Sez. 3, n.26974/2025.In un simile scenario, il vizio si configura come violazione di legge (erroneaapplicazione dell’art. 131-bis cod.pen.), perché il giudice di merito hasostanzialmente disapplicato il paradigma valutativo imposto dalla norma e dalleSezioni Unite, sostituendolo con argomenti estrinseci o incompleti.5.8. Deve, quindi, essere affermato il seguente principio di diritto: In temadi contravvenzioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la causa dinon punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. puòessere applicata solo all’esito di una valutazione complessa e congiunta, ai sensidell’art. 133 cod. pen., delle modalità della condotta e dell’esiguità del pericolo inconcreto rispetto al bene giuridico tutelato, non potendo la tenuità essere desuntadalla sola assenza di ulteriori violazioni accertate in sede ispettiva o dallacessazione dell’attività (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che, atal fine il giudice deve altresì considerare espressamente la condotta susseguenteal reato, sicché l’omessa valutazione dell’inerzia del contravventore rispetto alleprescrizioni impartite e al pagamento della somma dovuta ai sensi del d.lgs. n.758 del 1994 integra violazione di legge per erronea applicazione dell’art. 131-biscod. pen.).6. L’impugnata sentenza dev’essere, pertanto, annullata con rinvio altribunale di Vercelli in diversa persona fisica. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Vercelli,in diversa persona fisica.Così deciso, il 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAlessio [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23909/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris