CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 marzo 2025
Cassazione n. 17728/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore Generale e legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa2026 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2307 - controricorrente -avverso l'ordinanza n. 7674/2025 della CORTE SUPREMA DICASSAZIONE di ROMA, depositata il 22/03/2025 R.G.N.13010/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del12/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16681/20251. L’ASL [OSCURATO:PERSONA], proponeva ricorso per cassazione sulla baseN umero sezionale 2307/2026Numero di raccolta generale 17728/2026di quattro motivi, altresì illustrati con memoria, avverso Dlaat a pubblicazione 03/06/2026sentenza della Corte di Appello di Roma che, in riforma di quelladel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], aveva riconosciuto ad AugustaMurzilli, infermiera professionale presso la [OSCURATO:PERSONA]“G. Pagliei” dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] fino al 2008, il risarcimento del dannosubito dal 2008 al 2018 a causa della mancata rideterminazionedel compenso orario in ossequio alle previsioni di cui all’art. 53della legge n. 740/1970 ed al DPCM 1.4.2008.Nella sentenza di appello veniva rappresentato: a) che ilcompenso orario degli infermieri - che, come la Murzilli, eranoadibiti a guardia infermieristica, nell’ambito di un rapporto dilavoro autonomo intercorso con il Ministero della giustizia -veniva rideterminato tramite decreti ministeriali, l’ultimo deiquali del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; b) che, successivamente, il DPCM del1.4.2008, in attuazione dell’art. 2, comma 283, della legge n.244/2007 aveva regolamentato modalità, criteri e procedureper il trasferimento al SSN delle funzioni sanitarie, delle risorsefinanziarie, dei rapporti di lavoro, delle attrezzature, degli arredie beni strumentali relativi alla sanità penitenziaria.Quanto alla posizione della Murzilli, quindi, la sentenzaimpugnata dava atto che, pubblicato in G.U. il sopraindicatod.P.C.M. (il 30.5.2008), il rapporto di lavoro veniva trasferito incapo alla ASL di [OSCURATO:PERSONA], pur continuando ad esseredisciplinato dalla legge n. 740/1970 ed in particolare dall’art. 53e, alla luce di quanto innanzi, affermava, quindi, che eratransitato in capo al datore di lavoro - ASL - anche ilpotere/dovere di procedere, con atto unilaterale, allarideterminazione del compenso, sicché, affermatol’inadempimento della nuova parte datoriale rispetto ai propriobblighi contrattuali, riconosceva e liquidava il risarcimenNtoum edroe rle gistro generale 16681/2025Numero sezionale 2307/2026danno. Numero di raccolta generale 17728/20261.1. In esito al giudizio per cassazione, con l’ordinanza nDa.t a pubblicazione 03/06/20267674/2025, questa Corte accoglieva i primi due motivi di ricorsoproposti dall’ASL, assorbiti gli altri, e cassava la sentenzaimpugnata relativamente ai motivi accolti e, decidendo nelmerito, rigettava le domande originariamente proposte daAugusta Murzilli.2. Avverso detta pronunzia propone ricorso per revocazione,articolato in due motivi, l’infermiera.3. Resiste con controricorso l’Asl di [OSCURATO:PERSONA] (di seguito anche:Asl).4. Entrambe le parti depositano memorie.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso per revocazione è dedottol’errore percettivo e di fatto ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c.;nonché, testualmente, “errata supposizione di fatti epresupposti inesistenti esclusi anche dalla documentazioneprocessuale – richiamo a precedente non conforme –impossibilità di applicazione della decisione giudiziale”.La lavoratrice sostiene che l’errore in cui questa Corte è incorsaè percettivo e di fatto e consiste nell’averla ritenuta incardinatanel SSN e appartenente al personale medico, di cui, poi, vienerichiamata e applicata la disciplina.Insiste che, erroneamente, questa Corte ha affermato lariconducibilità del suo rapporto a quello dei medici/pediatriconvenzionati con il SSN, essendo ella un’infermiera.Sottolinea che la contrattazione di medicina generale e l’art. 48l. n. 833 del 1978 richiamati nell’ordinanza disciplinano l’attivitàdei medici e non degli infermieri.L’errore lamentato, quindi, secondo la parte qui ricorrNeumnetreo r,e gistro generale 16681/2025Numero sezionale 2307/2026 consiste nell’aver ritenuto applicabile (…) la disciplina Nduemtertoa dti ara ccolta generale 17728/2026per medici/pediatri, qualità esclusa da ogni atto e documentDoat a pubblicazione 03/06/2026processuale con riferimento alla ricorrente. Conseguentemente,la Suprema Corte è incorsa in errore laddove ha ritenuto che ilrapporto lavorativo della ricorrente – non medico – potesseessere ricondotto “nell’ambito della contrattazione dellamedicina generale”, in quanto disposizioni dettateesclusivamente per personale medico; al pari dell’art. 48 dellal. n. 833/1978 richiamato che, rivolgendosi esclusivamente alpersonale sanitario a rapporto convenzionale nel S.S.N. medici(M.M.G.) e pediatri (PLS) nulla dispone in ordine ai rapportilavorativi autonomi di personale infermieristico (cfr. pag. 22del ricorso per revocazione).2. Con il secondo mezzo è lamentato l’errore percettivo e di fattoex art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c.; l’errata supposizione dipresupposti insussistenti; il travisamento dei fatti esclusi dalladocumentazione processuale.Del pari in detto motivo è insistito che ella è infermieraprofessionale e che presta opera libero professionale in favoredell’ASL di [OSCURATO:PERSONA], con rapporto di lavoro autonomo nonriconducibile a quello dei medici pediatri del SSN.Insiste pertanto che il compenso orario a lei spettante non èassoggettato a procedure contrattuali e negoziali con la P.A.,ma è autodeterminato dalla parte pubblica, nel caso di speciedalla ASL di [OSCURATO:PERSONA].Evidenzia ancora che, in virtù della errata riconduzione alpersonale medico, anziché infermieristico, questa Corte non haapplicato l’art. 53 l. n. 740 del 1970, norma vigente e giammaiabrogata, che rimette alla sola parte datoriale pubblica laNumero registro generale 16681/2025determinazione del compenso de quo, richiamando a sostegnoN umero sezionale 2307/2026Numero di raccolta generale 17728/2026di quanto innanzi una serie di documenti prodotti in atti. Data pubblicazione 03/06/2026Conclude che il compenso orario doveva essere determinatodalla parte datoriale pubblica e non era assoggettato ad alcunaprocedura contrattuale e negoziale.Asserisce che la pronunzia è contraddittoria ed incongruente.3. Preliminarmente rileva il Collegio che la presente causa puòessere trattata nell’udienza camerale, senza che occorra lafissazione dell’udienza pubblica.Va infatti ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte (Cass.S.U. n. 4331/2024) hanno affermato che all’esito dellariformulazione dell’art. 375 c.p.c., operata dal d.lgs. n.149/2022, la Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite,pronuncia in pubblica udienza unicamente nei casi di ricorso perrevocazione ex art. 391 quater c.p.c. di particolare rilevanzadella questione di diritto, mentre delibera con ordinanza resaall’esito della camera di consiglio ex art. 380 bis 1 cod. proc.civ., in ogni altro caso in cui non pronuncia in pubblicaudienza (art. 375, comma 2, n. 4 quater, c.p.c.).La disposizione delinea un rapporto regola/eccezione secondocui i ricorsi sono normalmente destinati ad essere definiti nelrispetto delle forme previste dall’art. 380-bis 1 c.p.c., ossiaall’esito di adunanza camerale, salvo che non ricorrano lecondizioni indicate nel primo comma dello stesso art. 375 c.p.c.,la cui applicabilità, quanto all’ipotesi riferibile all’esercizio delpotere nomofilattico, richiede che la questione di diritto sullaquale la Corte è chiamata a pronunciare si presenti di particolarerilevanza, che va esclusa, non solo nell’ipotesi in cui la questionemedesima non sia nuova, perché già risolta dalla Corte, maanche qualora il principio di diritto che la Corte è chiamata adenunciare sia solo apparentemente connotato da novità, perchéNumero registro generale 16681/2025conseguenza della mera estensione di principi già affermati, siaN umero sezionale 2307/2026Numero di raccolta generale 17728/2026pure in relazione a fattispecie concrete connotate da diversitDàat a pubblicazione 03/06/2026rispetto a quelle già vagliate.Quest’ultima evenienza ricorre nella fattispecie, giacché lequestioni prospettate si risolvono sulla base di principi chequesta Corte ha già enunciato in plurime pronunce4. Tanto premesso, i due motivi di ricorso per revocazione, chestante la connessione possono essere trattati congiuntamente,sono inammissibili.4.1. Premette il Collegio, in linea generale, che il combinatodisposto dell'art. 391-bis e dell'art. 395, n. 4, c.p.c. non prevedecome causa di revocazione della sentenza di cassazione l'erroredi diritto, sostanziale o processuale, e l'errore di giudizio o divalutazione; né, con riguardo al sistema delle impugnazioni, laCostituzione impone al legislatore ordinario altri vincoli oltre aquelli, previsti dall'art. 111 Cost., della ricorribilità in cassazioneper violazione di legge di tutte le sentenze ed i provvedimentisulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionaliordinari e speciali, sicché non è irrazionale la scelta dellegislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una propriaspecifica funzione, escludendo gli errori giuridici e quelli digiudizio o valutazione, proponibili solo contro le decisioni dimerito nei limiti dell'appello e del ricorso per cassazione,considerato anche che, quanto all'effettività della tutelagiurisdizionale, la giurisprudenza europea e quellacostituzionale riconoscono la necessità che le decisioni, unavolta divenute definitive, non possano essere messe indiscussione, onde assicurare la stabilità del diritto e dei rapportigiuridici, nonché l'ordinata amministrazione della giustizia (cfr.Cass. n. 8984/2018).Ebbene, nel caso di specie, quello che parte ricorrente inNtuemnedroe re gistro generale 16681/2025Numero sezionale 2307/2026proporre, sotto lo schermo della proposta revocazionNeu,m eèro dii nra ccolta generale 17728/2026realtà una complessiva rivalutazione e reinterpretazione dDealt a pubblicazione 03/06/2026tessuto normativo al fine di sostenere, nella fattispecieall’attenzione, la perdurante applicazione – pur dopo iltrasferimento del rapporto di lavoro all’ASL - dell’art. 53 l. n.740 del 1970, che, invece, è stata esclusa da questa Corte (cfr.pagg. 6 dell’ordinanza).Al riguardo (cfr. pag. 6, punto 8), dopo aver compiuto unaricostruzione complessiva delle norme in rilievo, nell’ordinanzadi cui si chiede la revocazione è infatti affermato che lasentenza impugnata non è conforme a tali principi, in quantonon ha considerato che il riferimento all’art. 53 della l. n.740/1970 deve essere letto con riguardo al nuovo regime, haerroneamente escluso che la determinazione del compensoorario degli infermieri adibiti al servizio di guardia infermieristicatrasferiti al [OSCURATO:PERSONA] rientri nellacontrattazione ed ha erroneamente ritenuto che la AUSLavrebbe dovuto unilateralmente rideterminare il compensoprima definito con decreto interministeriale; non ha inoltretenuto conto del blocco di tutte le procedure negoziali, ivicomprese quelle relative ai rapporti convenzionali esistenti nelSSN .Nel provvedimento è poi altresì precisato (cfr. pag. 5 e 6) che con il trasferimento e l’incardinamento presso il ServizioSanitario Nazionale anche tali peculiari rapporti sono statiricondotti nell’ambito della contrattazione di medicina generale,la cui norma fondativa è l’art. 48 della l. n. 833 del 1978 delSSN. Tale disposizione ha previsto che l’uniformità deltrattamento economico e normativo del personale sanitario arapporto convenzionale è garantita sull’intero territorioNumero registro generale 16681/2025nazionale da convenzioni, aventi durata triennale, del tuttoN umero sezionale 2307/2026Numero di raccolta generale 17728/2026conformi agli accordi stipulati dal Governo, le Regioni e l’A.N.C.DIa.t a pubblicazione 03/06/2026e le organizzazioni maggiormente rappresentative in camponazionale per ciascuna categoria. Pertanto, se a termini dell’art.3, comma 4, i suddetti rapporti continuano ad essere disciplinatidalla l. n. 740/1970 fino alla relativa scadenza e ove siano atempo determinato con scadenza anteriore al 31 marzo 2009,sono prorogati per la durata di dodici mesi a decorrere dalla datadi entrata in vigore del DPCM, quelli scaduti dopo tale data nonpossono più essere disciplinati dalla l. n. 740/1970, essendoesclusa una iperestensione degli ambiti stabiliti dalla stessalegge. Si è inoltre evidenziato che il blocco delle procedurenegoziali ha riguardato anche quelle relative ai rapporticonvenzionali esistenti nel SSN (…) .I passaggi innanzi riportati dell’ordinanza rendono palese chequello che qui [OSCURATO:PERSONA] chiede è una diversa ecomplessiva interpretazione della normativa, del tutto chiaro,sulla scorta del percorso motivazionale reso, che giammaiquesta Corte ha motivato la propria decisione sulla scortadell’erronea valutazione della qualifica rivestita dalla lavoratrice.Nel provvedimento di cui è chiesta la revocazione si dàampiamente conto (cfr. in premessa pag. 2 del provvedimentoed anche successivamente) che la lavoratrice era una infermieraprofessionale (e non un medico pediatra), ricostruendo,tuttavia, in virtù di un’ampia disamina della normativa in rilievo,le vicende successorie legate al mutamento della partedatoriale, con le ritenute conseguenze, sul piano normativo dicui innanzi si è detto.Insomma, quello che nel ricorso per revocazione la lavoratricelamenta è la mancata condivisione del percorso ermeneutico-ricostruttivo della compagine normativa operata da qNuuemesrtoa re gistro generale 16681/2025Numero sezionale 2307/2026Corte, allo scopo di sostenere nuovamente le proprie ragNuiomenroi. d i raccolta generale 17728/20265. Tanto basta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso peDrat a pubblicazione 03/06/2026revocazione.6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come indispositivo.7. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della parte ricorrente dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, ovedovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna partericorrente a rifondere all’ASL le spese di lite, che liquida incomplessivi euro 5.000,00 per compenso, oltre euro 200,00 peresborsi, accessori di legge e spese generali nella misura del15%.Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sidà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della parte ricorrente dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, ovedovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12.5.2026.La PresidenteRossana MancinoNumero registro generale 16681/2025Numero sezionale 2307/2026Numero di ra ccolta generale 17728/2026Data pubblicazione 03/06/2026